ORDINANZA N. 52 Stra,

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COMUNE DI STRA CITTA METROPOLITANA DI VENEZIA COPIA ORDINANZA N. 52 Stra, 31-10-2017 Ufficio: LAVORI PUBBLICI Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. LIMITAZIONI D'ESERCIZIO PER GLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO CIVILE STAGIONE 2017-2018 Premesso che IL SINDACO - le emissioni da riscaldamento sono concentrate nei periodi più freddi dell anno, più soggetti ai superamenti delle soglie acute sia per polveri sottili che per ossidi di azoto; - il Parlamento Europeo con la direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla Qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa, recepita dallo Stato Italiano con il D. Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale; - la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 2811 del 30 dicembre 2013 che ratifica un Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria e contiene una serie di misure a breve, medio e lungo termine da attuare in modo omogeneo nell'intero bacino regionale padano al fine di far fronte alle criticità conseguenti alla scarsa dispersione degli inquinanti atmosferici ; - la Delibera di Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 con cui si approva l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera (P.R.T.R.A.) e si individuano misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste di breve, medio e lungo periodo la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria; - la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 con la quale si approva il nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano ; - la Regione Veneto ha espressamente previsto l adozione di provvedimenti di limitazione nell utilizzo degli impianti termici da parte delle Amministrazioni Comunali come azione diretta nell ambito del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera; - le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell inquinamento atmosferico urbano; Ordinanza ORDINANZE n.52 del 31-10-2017 COMUNE DI STRA

- per tutelare la salute dei cittadini e l ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento; - alla Città metropolitana di Venezia sono attribuite le competenze in merito alla verifica del rendimento energetico e dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici civili installati nei Comuni con meno di 30.000 abitanti (D.lgs. n.192/2005, D.Lgs. n. 311/2006 e L.R. n.11/2001); - questo Comune ha aderito al progetto europeo Patto dei Sindaci ; Considerate: - la Deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016 con cui il Consiglio Regionale ha approvato l aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera; - le proposte formulate dalla Regione Veneto in occasione delle ultime convocazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) circa un sistema di azioni, da modularsi in base ai livelli di inquinamento registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV, che prevede tre livelli di allertamento; Considerato che il 13.10.2017 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) della Città metropolitana di Venezia, in attuazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera (P.R.T.R.A.), per proporre l adozione di idonee misure per il contenimento dell inquinamento dell aria; Preso atto che in sede di Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) l Arpav ha espresso, tra l altro, che Nel corso del 2016 il PM10 ha visto concentrazioni elevate e resta a elevato il superamento del numero di giorni consentiti (35) per il superamento del valore limite giornaliero delle polveri sottili. Al fine di perseguire l obiettivo di miglioramento della qualità dell aria si è ritenuto importante continuare con l estensione anche all inverno 2017/2018 dei provvedimenti per il controllo delle emissioni inquinanti. ; Dato atto che allo stato attuale, secondo il nuovo sistema regionale di azioni a carattere emergenziale siamo ad un livello 0 verde dei tre livelli previsti (0,1,2); Considerato che nel corso della riunione del TTZ del 13.10.2017, il Dirigente del Servizio Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia ha esposto, tra l altro, le seguenti misure proposte dal TTZ da applicare in tutti i Comuni, quali misure strutturali nel corso del periodo di vigenza del c.d. livello 0 verde di criticità secondo il nuovo sistema regionale di allertamento in base ai livelli di inquinamento registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV: LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI Limitazioni di utilizzo per tutti gli impianti termici 17 C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19 C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall art. 4 c. 2 del D.P.R.74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti COMBUSTIONI ALL'APERTO Tipologia di combustioni abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali divieto di combustione all aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006, ORDINANZE n. 52 del 31-10-2017 - pag. 2 - COMUNE DI STRA

apparecchi per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi quelle previste dal DPR 74/2013 la necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali Considerato che l art. 5, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 prevede che [ ] 1. In deroga a quanto previsto dall art. 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi autunnali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili. [ ] e che pertanto a fronte delle motivazioni sopra esposte, e atteso il permanere di situazioni di criticità afferenti la qualità dell aria, si ritiene opportuno dare continuità ai provvedimenti analoghi adottati per le scorse stagioni invernali, anche per la stagione 2017-2018; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 122 del 10/02/2015 che, tra l altro, al punto n. 3 prescrive [ ] di dare atto, sulla base delle valutazioni effettuate dall A.R.P.A.V. Osservatorio Aria di cui all allegato A al presente provvedimento che nel semestre dal 1 ottobre al 31 marzo sussistono le condizioni meteorologiche climatiche e ambientali sfavorevoli di cui all art. 182 comma 6 bis del D. Lgs 152/2006 per cui i Sindaci possono sospendere differire o vietare, mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali; [ ] ; Visti il D.Lgs. n. 155/2010 e il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 dell 11/11/2004; Richiamato il D.P.R. 74/2013 che per la zona climatica E, ove è classificato il Comune di Stra, consente l esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale limitatamente a 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile; Visti - il Decreto Legislativo 13 agosto 2013 n. 155 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa ; - il D.P.C.M. 08/03/2002; - la L.R. 33/85 e s.m.i.; - Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i.; - il D.P.R. 412/93 e s.m.i.; - il D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i.; - il D. Lgs. 152/2006; ORDINA a tutta la cittadinanza di applicare, dalla data di esecutività della presente fino al 15 aprile 2018, le seguenti limitazioni all utilizzo degli impianti e degli apparecchi per la climatizzazione invernale ubicati nell : ORDINANZE n. 52 del 31-10-2017 - pag. 3 - COMUNE DI STRA

LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI Limitazioni di utilizzo per tutti gli impianti termici 17 C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19 C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall art. 4 c. 2 del D.P.R.74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti apparecchi per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi quelle previste dal DPR 74/2013 COMBUSTIONI ALL'APERTO Tipologia di combustioni abbruciamento piccoli cumuli di residui vegetali divieto di combustione all aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, ai sensi dell art 182 comma 6-bis del Decreto legislativo 152/2006, la necessità di combustione finalizzata alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali ORDINA INOLTRE Qualora ARPAV registri il superamento per 4 giorni consecutivi del limite giornaliero di 50 µg/m 3 di polveri sottili PM10 e preveda il perdurare di condizioni di stabilità atmosferica, sono previsti i divieti relativi al livello 1 arancio indicati nell allegato A; Qualora la concentrazione di PM10 rimanga superio a 50 µg/m 3 per 10 giorni consecutivi saranno attivati i divieti previsti dal livello 2 rosso indicati nell allegato A; Di tali circostanze verrà data informazione attraverso un comunicato all interno del sito istituzionale; INVITA - i gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche; - gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa; ESCLUSIONI Relativamente ai punti 1 e 2, secondo quanto previsto dal D.P.R. 74/2013. AVVERTE - Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche; ORDINANZE n. 52 del 31-10-2017 - pag. 4 - COMUNE DI STRA

- che l ottemperanza al presente atto, relativamente ai punti 1 e 2, potrà essere verificata nell ambito dei controlli del rendimento energetico e dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici effettuati dalla Città metropolitana di Venezia. SANZIONI Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da 25,00 ad 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981. MANDA a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. DISPONE - Che il presente provvedimento sia pubblicato all Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso; - che il presente provvedimento venga notificato alla collettività a mezzo affissione all Albo Pretorio on-line del Comune di Stra, e in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (D.Lgs. n 33/2013 ed della L. 190/2012) nell apposita sezione Amministrazione trasparente, del sito web dell Ente; - che il presente provvedimento venga trasmesso per gli adempimenti di competenza a: - Comando di Polizia Locale - S.U.A.P.; - Ufficio Edilizia Pubblica e Ambiente; - Stazione dei Carabinieri di Stra; - Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) - Città metropolitana di Venezia; - ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia; - Azienda U.l.s.s. n. 3; - A.C.T.V.; - Busitalia Veneto SpA. INFORMA che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell ordinanza all Albo Pretorio. Si da atto che sulla presente ordinanza non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in capo al responsabile dell istruttoria né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto. IL SINDACO Dr.ssa Caterina Cacciavillani ORDINANZE n. 52 del 31-10-2017 - pag. 5 - COMUNE DI STRA