ORDINANZA N. 52 Martelago, 24/12/2015
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- Federico Colombo
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1 ORDINANZA N. 52 Martelago, 24/12/2015 Oggetto: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA IL SINDACO Premesso che: il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio; il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla Qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa, recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale; studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica; nelle more dell'aggiornamento del vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera (PRTRA), i Comuni devono continuare ad adottare le misure emergenziali, al fine di contenere i valori delle polveri PM10 presenti nell'atmosfera durante i mesi invernali; il Tavolo Tecnico Zonale TTZ convocato dalla Città metropolitana di Venezia il 15/10/2015 ha proposto ai Comuni per la stagione invernale , nelle more dell aggiornamento del vigente PRTRA, l adozione delle seguenti misure, al fine di contenere e/o ridurre i valori degli inquinanti nell atmosfera: divieto di circolazione di veicoli alimentati a benzina e classificati Euro 0, di veicoli alimentati a gasolio classificati Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, con le modalità stabilite dalle specifiche ordinanze sindacali; per effetto di quanto previsto al capoverso precedente, hanno emanato specifiche ordinanze le seguenti Amministrazioni comunali (con relative limitazioni): 1. Campagna Lupia alla circolazione veicolare 2. Camponogara alla circolazione veicolare, alle combustioni di residui vegetali 3. Concordia S. all esercizio impianti di riscaldamento ed alle combustioni all aperto 4. Dolo alla circolazione veicolare ed all esercizio impianti di riscaldamento 5. Gruaro all esercizio impianti riscaldamento ed alla combustione di biomasse 6. Jesolo alla circolazione veicolare 7. Marcon all esercizio impianti di riscaldamento 8. Martellago alla circolazione veicolare ed all esercizio impianti di riscaldamento 9. Mira all esercizio impianti riscaldamento e combustione di biomasse 10. Mirano all esercizio impianti riscaldamento, combustione all aperto ed alla circolazione
2 veicolare 11. Noale all esercizio impianti riscaldamento e combustione all aperto 12. Portogruaro all esercizio impianti riscaldamento 13. Pramaggiore all esercizio impianti riscaldamento e combustione di biomasse 14. S. Maria di Sala all esercizio impianti riscaldamento e combustione all aperto 15. Spinea all esercizio impianti riscaldamento, alla combustione all aperto e di biomasse, alla circolazione veicolare 16. Venezia all esercizio impianti di riscaldamento, alla combustione all aperto, alla circolazione veicolare Visti: Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera e, in particolare, il cap (Misure di carattere generale valevoli per tutti gli inquinanti e per tutto il territorio) ed il cap (Misure da applicare per la riduzione degli inquinanti PM 10 e IPA); la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2130/2012, che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale; il D. Lgs. 155/2010 Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10); il DPR n. 74/2013 titolato Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005, in particolare l art. 5 comma 1; l art. 33 della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 Norme per la tutela dell ambiente e s.m.i.; l art. 50 comma 10 e l art. 107 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; Considerato che: dal monitoraggio degli inquinanti dispersi nell aria, effettuato da ARPAV, emerge una situazione di qualità dell'aria assai scarsa che perdura ormai da numerosi giorni; le attuali previsioni meteorologiche sull area veneziana descrivono il permanere di una stabile alta pressione per un rilevante periodo; le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell inquinamento atmosferico urbano; come descritto nell Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale , gli impianti di riscaldamento contribuiscono all inquinamento atmosferico urbano; per tutelare la salute dei cittadini e l ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento; Valutati :
3 gli esiti del TTZ del 22/12/2015, durante il quale sono emerse le fattibili azioni comuni da adottarsi sul territorio della Città metropolitana; il D.M. Sanità 5 Settembre 1994; gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000. Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali: ORDINA a tutta la cittadinanza, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento e il 31 gennaio 2016: 1. la riduzione delle temperature massime nel riscaldamento domestico e non, come segue: a. 17 C (+ 2 C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; b. 18 C (+ 2 C di tolleranza) per tutti gli altri edifici; 2. il divieto di combustione (c.d. abbrucciamento) dei materiali vegetali/ramaglie (con esclusione dei falò dell Epifania); 3. il divieto di utilizzare caminetti, stufe e qualunque altro apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa (a meno che non siano utilizzati per la cottura di cibi) qualora sia presente nella stessa unità abitativa un impianto termico a combustibile tradizionale o a pompa di calore; 4. l'obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, degli autoveicoli per soste in corrispondenza di passaggi a livello. REVOCA l ordinanza n. 51 del 21/12/2015, Misure per la limitazione dell inquinamento atmosferico , in quanto superata dalla presente ordinanza. INVITA a. le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale. b. i gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche. c. gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa. ESCLUSIONI Relativamente al punto 1, secondo quanto previsto dal DPR 74/2013. AVVERTE
4 Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche. SANZIONI Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da ad da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981. MANDA a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza; DISPONE Che all esecuzione della vigilanza su quanto previsto nella presente ordinanza, all accertamento ed all irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di propria competenza, il Corpo di Polizia Locale dell Unione dei Comuni del Miranese, il Dipartimento di Prevenzione della AULSS 13 nonché ogni altro agente o ufficiale di PG a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti. Che il presente provvedimento sia pubblicato all Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso. Che la presente ordinanza venga inviata al Comando di, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla AULSS 13 ed alla Città Metropolitana di Venezia. - Che il presente provvedimento venga trasmesso a: - Comando di Polizia Locale dell Unione dei Comuni del Miranese; - ULSS 13; - ARPAV Dipartimento Provinciale; - Prefettura; - Comando Provinciale dei Carabinieri; - Polizia di Stato; - Guardia di Finanza; - Città metropolitana di Venezia. INFORMA che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell ordinanza all Albo Pretorio. IL SINDACO Firmato digitalmente
5 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 241/1990 Autorità emanante: Sindaco del comune di Martellago Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Patrimonio ed Ambiente, via Regina Niero, 5, tel e mail [email protected]; Responsabile del procedimento: ai sensi dell'articolo 8 della legge 241/1990, si comunica che responsabile del procedimento è l ing. Callegher Fabio, Responsabile del Settore Gestione del Territorio.
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