PROTOCOLLO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA "AREA INDUSTRIALE DI TARANTO E STATTE"

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ILVA s.p.a. - ISPRA - ARPA PROTOCOLLO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA "AREA INDUSTRIALE DI TARANTO E STATTE" DELL'11 APRILE 2008 (Roma, 19 Febbraio 2009)

PREMESSE VISTO l'accordo di Programma sonoscrino in data 11 aprile 2008, ai sensi dell'articolo 5, comma 20 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, 11.59, dal Ministro dell'hbiente e deila tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero dell'lntemo, dal Ministero deila Salute, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalia Regione Puglia, dalla Provincia di Taranto, dal Comune di Taranto e dal Comune di Statte,,al fine di "garantire, in conformità con gli interessi fondamentale della.. ~... ~,.........,. collettività, l'armonizzazione tra lo sviluppo del.sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendal?'; CONSIDERATA l'attività finora svolta in attuazione del predetto Accordo e, in particolare: le attività del Comitato di Coordinamento che coordiia le istruttorie tecniche in corso presso la Commissione AIA-PPC e presso gli Uffici regionali e provinciali; la presentazione dello "Studio di Fattibilità dell'impianto urea di abbattimento PCDD/F', presentato da ILVA, in cui si riscontra l'efficacia di tale tecnologia nel ridurre le emissioni di diossina dello stabilimento di Taranto; l'impegno dell'azienda a realizzare tale impianto entro i tempi tecnici necessari stimati in 7 mesi dal permesso a costruire da parte del Comune di Taranto, rilasciato il 12 dicembre 2009; VISTA la Legge Regionale del 19 dicembre 2008, n. 44 che fissa valori limite in atmosfera di PCDD e PCDF nei fumi emessi dagli impianti nuovi ed esistenti deli'industria primaria e secondaria del ferro e dell'acciaio e, in particolare, l'articolo 2, cornrna 2, che, stabilisce che gli impianti esistenti debbano adeguarsi "sulla base dei criteri indicati nel protocollo di Aarhus" ai valori limite di 2.5 e 0,4 ng~~~/nrn3 in due fasi successive, la prima entro il lo aprile 2009, la seconda entro i1 3 1 dicembre 201 0; VISTA la nota 2319 del 13 febbraio 2009 delllarpa Puglia riportante chiarimenti in merito alle modalità di valutazione della conformità dei valori misurati rispetto ai valori limite che si applicano ai sensi della citata legge regionale e, in particolare, la parte relativa alla determinazione m i s w u ~ - Sdaempia e ~ k a m ~ ~ i o n a mdelle e n t ------- concentrazioni di diossine all'emissione dz un camino verrà eseguita secondo la norma UNI EN 1948:2006, allora si dovrà tener conto dell'incertezza del metodo indicata dalla stessa norma, che per ogni miwa può essere assunta pari al 35% (estremo superiore dell'intervallo di incertezza indicato dalla norma nella parte III). In pratica, ciò sign$ca innalzare il TfLE pari a 2,5 ng TEQBYm3, che potrebbe essere definito "teorico", ad un YLE "effetfivo", rispetto al quale i risultati delle misure risulterebbero non conformi, ovvero oltre il limite, solo a partire da valori pari o superiori a circa 3,85 ngteq//nm3";

4 CONSDERATO l'interesse di tutte le Parti firmatarie del presente Protocollo di individuare soluzioni tese a salvaguardare l'ambiente, la continuità operativa dello stabilimento di Taranto e gli investimenti programmati e gli attuali livelli occupazionali; CONSIDERATI gli esiti degli incontri dell'l l febbraio 2009 presso il Ministero deli'ambiente e della tutela del Tenitorio e del Mare e del 13 febbraio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli esiti T~volo Tecnico che si è riunito il 16 e 17 febbraio presso il suddetto Ministero; I1 Ministero deli'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dellyinterno, il Ministero del Lavoro della Salute e deiie Politiche Sociali, il Ministero per i Rapporti con le Regioni, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto, il Comune di Statte, il Comune di Taranto, ILVA s.p.a., ISPRA E ARPA Puglia convengono di integrare l'accordo di programma sottoscritto in Bari 1'11 aprile 2008, con il seguente Protocollo. Articolo 1 1. La Regione Puglia si impegna ad emanare, entro e non oltre il 31 marzo 2009, una norma primaria che costituisca interpretazione autentica della Legge Regionale 19 dicembre 2008 n. 44, dal seguente contenuto: "L'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale Puglia 19 dicembre 2008 n. 44 si interpreta nel senso che il valore di emissione, da confontare con i valori limite al fine della verzfka della conformità, è calcolato su base annuale ed è ricavato secondo la seguente procedura: J si dovranno effettuare almeno tre campagne di misura annuali; ogni campagna sarà articolata su tre misure consecutive, con campionamento di 8 ore ciascuna; il valore di emissione derivato da ciascuna campagna sarà ottenuto operando la media aritmetica dei valori misurati, previa sottrazione del1 'incertezza pari al 35%; s ciascuna misura sarà rijeriia al tenore di ossigeno misuralo; il valore di emissione su base annuale sarà ottenuto operando la media aritmetica dei valori di emissione delle campagne di nzisura effettuate."

2. La Regione Puglia si impegna altresì a modificare i termini temporali per l'applicazione dei valori limite di cui all'articolo 2, cornma 2, sub a) dal 1 O aprile 2009 al 30 giugno 2009...... :.., ~rticolo 2 1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della ~ e Regionale ~ ~ 19 dicembre e 2008 n. 44, le parti..,,... ~... convengono che, dopo: lamessa a regime dell'impianto.urea, in.corso di redizzazione~presso.. I'ILVA di Taranto. verrà effemiato, da parte di ISPRA e di concerto con ARPA Puglia, e con oneri a carico del gestore, un Monitoraggio delle emissioni di diossine. Detto monitoraggio avrà durata semestrale, con rilievi effettuati ai sensi della Norma UNI EN 1948:2006, ciascuna prova sarà articolata su tre misure effettuate in giorni consecutivi, con campionamenti di 8 ore ciascuna Le prove saranno ripetute a settimane alterne. I dati rilevati costituiranno la banca dati utile alla verifica dell'effettivo comportamento dell'impianto, dell'efficienza, dei valori ernissivi, nonché delle tecniche di ottimizzazione delle prestazioni ambientali delle due linee esistenti anche ai fine di valutare l'effettiva possibilità, sotto il profilo tecnico-scientifico, di rispettare i limiti posti dalla legge regionale ed individuare, se necessario, soluzioni anche dal punto di vista normativo.., Articolo 3 1. L'ILVA si impegna a presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e alla Regione Puglia, entro il 30 dicembre 2009, uno studio di fattibilità dell'adeguamento dello stabilimento di Taranto ai valori limite per i PCDDIF stabiliti ail'articolo 2, comma 2, sub b) della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 44. 2. ISPRA e ARPA Puglia si impegnano ad effettuare una ricognizione delle tecniche di abbattimento utilizzate negli stabilimenti con caratteristiche simili a quello dellyilva di Taranto situati in altri Paesi europei ed extraeuropei, delle prestazioni in termini di emissioni di PCDDF conseguite attraverso l'impiego di tali tecniche e dei valori limite alle emissioni delle PCDDIF cui detti stabilimenti sono sottoposti. ~ale ricognizione sarà corredata dalla descrizione delle caratteristiche degli impianti, da una valutazione in merito all'applicabilità allo stabilimento ILVA di Taranto delle migliori tecniche individuate e alla possibilità che, attraverso l'impiego,di tali tecniche, lo stabilimento consegua, entro il 3 1 dicembre 201 0 il limite di 0,4 ngl'e~inrn3.

3+ll'esito, il Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e la Regione Puglia concordano di riconvocarsi con tutti i soggetti del tavolo tecnico per le opportune valutazioni di quanto scaturirà dai precedenti commi 1 e 2, e per le conseguenti iniziative. Roma, li 19 febbraio 2009 MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO PE PORTI CON LE REGIONI...... REGIONE PUGLIA PROVINCIA DI TARANTO... COMUNE DI STATTE... COMUNE DI TARANTO Y e - ARPA PUGL...... ILVA s.p.a.