COMUNE DI FURORE (Provincia di Salerno) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

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COMUNE DI FURORE (Provincia di Salerno) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA DI SOGGIORNO (D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) Approvato con delibera di C.C. n.21 del 7 luglio 2011 Modificato con deliberazione di C.C. n.41 del 30.11.2011, con deliberazione di C.C.n.9 dell 11.02.2013 e con deliberazione di C.C.n.29 del 30.11.2017

INDICE Art. 1 Presupposto dell imposta Art. 2 Soggetto passivo Art. 3 Esenzioni Art. 4 Misura dell imposta Art. 5 Obblighi di comunicazioni fiscali Art. 6 Versamenti Art. 7 Disposizioni in tema di accertamento Art. 8 Sanzioni Art. 9 Riscossione coattiva Art. 10 Rimborsi Art.11Pubblicità del regolamento e degli atti Art. 12 Contenzioso Art.13 Trattamento dei dati personali Art. 14 Disposizioni transitorie

ARTICOLO 1 PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA 1. Presupposto dell imposta è il pernottamento in strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e bed & breakfast situate nel territorio di Furore. ARTICOLO 2 SOGGETTO PASSIVO 1. Soggetto passivo dell imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all art. 1 e non risulta iscritto all anagrafe del Comune di Furore. Il gestore della struttura ricettiva assume la veste di responsabile d imposta coobbligato al versamento dell imposta. 2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva che incassa il corrispettivo ovvero colui che interviene nel pagamento del predetto corrispettivo di cui all arrt.4, comma 5 ter, del D.L.n.50/2017, convertito nella legge n.96 del 2017 e l eventuale rappresentante fiscale di cui all art.4, comma 5 bis, del D.L.n.50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017. ARTICOLO 3 ESENZIONI 1. Sono esenti dal pagamento dell imposta di soggiorno i minori entro il decimo anno di età ed i portatori di handicap 2. Sono esenti dal pagamento dell imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti. ARTICOLO 4 MISURA DELL IMPOSTA 1.L imposta è pari all importo al giorno per persona e per i pernottamenti fino a sette giorni effettuati nelle seguenti strutture e nella misura a fianco di ciascuna indicata:.5,00 Alberghi di 5 stelle;.4,00 Alberghi a 4 stelle;.2,50 Alberghi a 3 stelle;.2,00 Esercizi ricettivi extralberghieri;.2,00 Bed & Breakfast ARTICOLO 5 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE FISCALI 1. Il gestore della struttura ricettiva comunica all Ufficio Tributi del Comune, entro il giorno cinque di ogni mese, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa in forma cartacea o per via telematica mediante procedure informatiche definite dall Amministrazione, esibendo copia della documentazione presentata al Comune ed all EPT. 2. Il gestore della struttura ricettiva, qualora obbligato, dovrà annotare sulla ricevuta fiscale rilasciata al cliente la somma e l avvenuto pagamento dell imposta di soggiorno.

ARTICOLO 6 VERSAMENTI 1. I soggetti di cui all art.2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest ultimo, in qualità di responsabile di imposta coobbligato in solido al versamento dell imposta, provvede alla riscossione dell imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Furore. 2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo d imposta di soggiorno, entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese solare: a. sul conto corrente postale intestato al Comune di Furore; b. mediante pagamento tramite il sistema bancario. dandone comunicazione al Comune anche tramite le procedure informatiche eventualmente messe disposizione. ARTICOLO 7 DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO 1. Ai fini dell attività di accertamento sull imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. Ai fini dell esercizio dell attività di controllo l Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può: a. invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti; b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l invito a restituirli compilati e firmati. ARTICOLO 8 SANZIONI 1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulle base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472, n. 473, nonché secondo le disposizione del presente articolo. 2. Per l omesso, ritardato o parziale versamento dell imposta, da parte del gestore, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell importo non versato, ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizione di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997. 3. Per l omessa, incompleta o infedele comunicazione, alla prescritta scadenza, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica, ai sensi dell art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,.la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all art. 6 del presente regolamento, Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. In caso si reiterata violazione, per almeno due volte consecutive degli obblighi di cui ai precedenti commi 2 e 3, si applica la sospensione dell attività fino a sette giorni. ARTICOLO 9 RISCOSSIONE COATTIVA 1. Le somme accertate dall Amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell atto, sono riscosse coattivamente,

salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, ovvero mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910. ARTICOLO 10 RIMBORSI 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entri il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. Nei casi di versamento dell imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro 2.500,00. 3. Non si procede al rimborso dell imposta per importi pari o inferiori a euro 10,00. ARTICOLO 11 PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI 1. A norma dell art.22 della legge 8.6.1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, copia del regolamento è tenuto a disposizione del pubblico anche con l inserimento sul sito internet del Comune perché chiunque possa prenderne visione. ARTICOLO 12 CONTENZIOSO 1. Le controversie concernenti l imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. ARTICOLO 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1. Il Comune garantisce nelle forme ritenute più idonee che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto del D.lgs n.196 del 30.06.2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali ARTICOLO 14 DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2012.