ATTO COSTITUTIVO D ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO



Documenti analoghi
Associazione Culturale. - Crogiolo - Atto Costitutivo e Statuto

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Università della Terza Età di Novara. Statuto dell'associazione

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE (Libro I, Titolo II, Capo II)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

STATUTO GENOA CLUB DIPENDENTI GRUPPO BANCA CARIGE. (Modificato dall Assemblea Straordinaria in seduta del )

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

Statuti del Ramo amministrazione pubblica

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. << Alunni, ex alunni, amici e sostenitori della Facoltà Teologica del Triveneto >>

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

STATUTO della. Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia (FIOG)

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile l'associazione denominata Clanis.

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

Statuto dell associazione di volontariato Solidali Associazione Disturbi Alimentari Novara

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

S T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

Il Codice Civile Italiano

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

Associazione Culturale Enrico De Stefani

SERVIZIO VOLONTARIO INTERNAZIONALE VIALE VENEZIA, BRESCIA - ITALIA TEL. 030/ FAX. 030/ C.F

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

Statuto dell'alliance française di VERONA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE senza scopo di lucro GLI AMICI DI LUCA

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI del CONSERVATORIO della SVIZZERA ITALIANA STATUTO

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

Art. 5 Il patrimonio del Club deve essere destinato esclusivamente alle finalità per le quali il Club è stato costituito.

Art. 3 Disposizioni generali Visarte-Ticino riconosce quattro categorie di soci: soci attivi, soci sostenitori, soci promotori e soci onorari.

STATUTO. dell Association Romande de Médecins (Associazione Romanda di Medici) (AROMED)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI DI SANGUE DELL OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO GESU -IRCCS

STATUTO Il Sole Onlus

Comitato Unito - America Latina e Caraibi già Uni-Cuba

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO dell'associazione RIUSA CON AMORE. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE PANDA ASSASSINO RISIKO! CLUB CITTA DI RAVENNA

ASSOCIAZIONE CULTURA INFORMATICA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

Allegato D al Decreto n. 114 del 10/07/2014 pag. 1/6

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

Consulta Regionale Volontariato di Protezione Civile

ONLUS CF la FPDS è iscritta al N 16 del Registro Generale delle Associazioni di Volontariato della Regione Puglia STATUTO

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

COMUNE DI ESCALAPLANO

Statuto. Art. 1 - Costituzione. Art. 2 - Sede. Art. 3 - Scopi dell Associazione

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE dei DIRETTORI LAVORI della Svizzera Italiana(ADL)

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

ASSOCIAZIONE SOCIO POLITICO CULTURALE REA PALUS

FONDAZIONE PER IBMDR - ONLUS STATUTO. Art. 1: Denominazione e sede. 1. La Fondazione Registro Italiano Donatori Midollo Osseo, denominata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PRAXIS. Art. 1 Costituzione

dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3

STATUTO DELLA FONDAZIONE HUMAN GENETICS FOUNDATION - TORINO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA

STATUTO DEL CIRCOLO SCANDINAVO

STATUTO dell' Associazione Culturale " Mondo Mediazione "

Transcript:

ATTO COSTITUTIVO D ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO Alle ore 11.30 del giorno 28 del mese di luglio anno 2007, in Codogno (Via Diaz, 31), si sono riuniti, per costituire un Associazione senza scopo di lucro, i seguenti cittadini: 1. Gianni Andrea 2. Ghilotti Diego 3. Gorlani Damiano 4. Morisi Carla 5. Parrella Rosa 6. Romano Ermanno 7. Rossi Daniela 8. Singuaroli Margherita 9. Veca Claudio I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Andrea Gianni il quale, a sua volta, nomina sua segretaria la Sig.ra Rosa Parrella. Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio. La segretaria legge lo Statuto che, dopo essere stato discusso e posto in votazione, è approvato all unanimità. I presenti: a) Deliberano che l associazione sia denominata Scrabble Club Milano con sede presso Casa dei Giochi (Via Sant Uguzzone, 8 20100 Milano) b) Nominano i seguenti Signori quali componenti il primo Consiglio Direttivo: 1. Carla Morisi (Presidente Onorario) 2. Andrea Gianni (Presidente) 3. Rosa Parrella (Segretario/Tesoriere) c) Deliberano che il Consiglio rimanga in carica fino al 31 dicembre 2007. La carica di Presidente Onorario verrà mantenuta dal socio che la detiene fino alla morte del medesimo, sempre che non vengano meno i requisiti per i quali tale carica è stata assegnata. Le cariche di Presidente e Segretario/Tesoriere hanno la durata di un anno solare e dovranno essere rinnovate di anno in anno nel corso della prima assemblea dei soci. d) Stabiliscono che l adesione all associazione è vincolata da quote associative, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. Sono, inoltre, stabilite le quote associative per l anno 2007 come segue: Socio ordinario (quota associativa pari a 10 euro/annui) Socio sostenitore (quota associativa pari a 30 euro/annui) Socio fondatore (quota associativa pari a 50 euro/annui) Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l Assemblea alle ore 13.00. Il Presidente Il Segretario

STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE - SCOPO ARTICOLO 1 ) Lo "Scrabble Club Milano" è un'associazione senza scopo di lucro costituita ai sensi dell'art. 36 c.c., avente sede in Milano. ARTICOLO 2 ) Essa si propone di incrementare la conoscenza e la diffusione del gioco "Scrabble". A tal fine, nel rispetto delle disposizioni tutte di leggi vigenti, svolgerà ogni attività compatibile ed atta al raggiungimento dello scopo sociale (come ad esempio: organizzazione di gare, tornei, corsi di insegnamento, premi, pubblicazioni, etc.), anche sotto il profilo di contatti e di conoscenza fra i suoi associati, nonchè con altre organizzazioni, anche di altri Paesi, aventi lo stesso scopo. TITOLO II SOCI - ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALITA DI SOCIO - SANZIONI DISCIPLINARI. ARTICOLO 3 ) Può essere socio dello "Scrabble Club Milano" qualsiasi persona fisica, giuridica od anche Associazione, interessata al gioco "Scrabble". ARTICOLO 4 ) I soci si dividono nelle seguenti categorie: a) ordinari; b) sostenitori; c) fondatori. L assemblea decide di anno in anno le quote che ogni categoria di soci dovrà versare nella cassa comune. ARTICOLO 5 ) Gli interessati debbono presentare domanda di iscrizione per divenire soci ordinari, sostenitori o fondatori, versando la relativa quota. Le domande vengono esaminate ed approvate dall assemblea. La delibera dell assemblea sulla domanda di iscrizione viene comunicata all'interessato solo se negativa, senza obbligo di motivazione, entro tre mesi dalla presentazione, con contemporanea restituzione delle quote versate al netto delle spese postali. L'iscrizione decorre dalla data di accettazione della domanda. ARTICOLO 6 ) La qualifica di socio si perde: - per volontaria rinunzia; - per morosità; - per radiazione, deliberata dai competenti organi sociali per gravi motivi morali o disciplinari; - per morte del socio persona fisica o messa in liquidazione o fallimento del socio persona giuridica od Associazione. La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza da qualsiasi carica o funzione in seno all'associazione;

ARTICOLO 7 ) Il Socio che, in questa sua veste, arreca danno al buon nome dell'associazione ovvero manca ai suoi doveri è passibile di: a) richiamo scritto da parte del Presidente; b) sospensione da uno a tre mesi; c) radiazione. Contro il provvedimento disciplinare di radiazione è ammesso ricorso ad un giuri' d'onore di tre membri, che verrà all'uopo nominato dalla prima Assemblea successiva, all'emanazione del provvedimento. TITOLO III ORDINAMENTO ARTICOLO 8 ) Gli organi dell'associazione sono: a) L'assemblea dei soci; b) Il presidente; c) Il segretario - tesoriere; d) Il presidente onorario ARTICOLO 9 ) L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno. Essa viene convocata in seduta ordinaria una volta all'anno, nella località e nella data fissate dal Presidente, con un preavviso di almeno 15 giorni. L'Assemblea elegge nel suo seno un Presidente di Assemblea ed un Segretario; quest'ultimo con il compito di redigere il verbale. Il Presidente Onorario, scelto fra i Soci che si sono distinti nella conduzione e nell affermazione dell Associazione, è eletto dall Assemblea dei Soci con voto palese. ARTICOLO 10 ) Nel caso di necessità è sempre possibile convocare, con il medesimo preavviso, una seduta straordinaria. ARTICOLO 11 ) L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci intervenuti e si intende regolarmente costituita: - in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto; - in seconda convocazione, almeno 2 ore dopo, qualunque sia il numero dei presenti. Ogni socio, avente diritto d'assistere all'assemblea, può rappresentare, per delega scritta, fino a 3 soci effettivi. ARTICOLO 12 ) L'Assemblea dei Soci, oltre alle altre incombenze previste dal presente Statuto, - approva, con la maggioranza di cui al successivo art. 21, eventuali modifiche dello Statuto; - approva i conti preventivo e consuntivo annuali; - delibera su qualsiasi argomento interessante la vita dell'associazione stessa. Le delibere dell'assemblea, ove non sia diversamente previsto, vengono assunte a maggioranza dei presenti. L'ordine del giorno viene stabilito dal Presidente.

ARTICOLO 13 ) Il Presidente ha la rappresentanza dell'associazione a tutti gli effetti di legge. Tiene, congiuntamente con il Segretario - Tesoriere, l'amministrazione del fondo comune, riscuotendo le entrate e pagando le spese inerenti allo svolgimento dell'attività associativa. ARTICOLO 14 ) In caso di assenza o di impedimento del Presidente le funzioni dello stesso vengono esercitate dal socio più anziano presente in Assemblea. ARTICOLO 15 ) Il Segretario - Tesoriere viene nominato dall Assemblea e scelto fra i propri membri. Egli, congiuntamente con il Presidente, amministra il fondo comune; - tiene aggiornato il registro dei soci; - redige il verbale delle riunioni dell Assemblea. TITOLO IV DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE ARTICOLO 16 ) L'anno sociale ha inizio il primo gennaio e fine il 31 Dicembre di ogni anno. ARTICOLO 17 ) Tutte le cariche sociali sono gratuite. ARTICOLO 18 ) Il fondo comune è costituito: a) dalle quote di iscrizione e da quelle annuali di associazione; b) dagli eventuali contributi donazione, lasciti, elargizioni, oblazioni; c) dalla rendita del fondo sociale. ARTICOLO 19 ) La quota di iscrizione e quella sociale annua vengono stabilite dal Presidente, con delibera da sottoporsi per la conferma alla prima Assemblea dei soci. ARTICOLO 20 ) Il conto preventivo e consuntivo annuale redatti dal Presidente e dal Segretario Tesoriere vengono sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci. TITOLO V MODIFICHE ALLO STATUTO ARTICOLO 21 ) Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Presidente o da almeno 7 soci effettivi. Esse vanno inserite all'ordine del giorno della prima assemblea successiva. Le modifiche allo Statuto sono approvate con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci effettivi intervenuti all'assemblea e semprechè tale aliquota rappresenti la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

TITOLO VI VARIE ARTICOLO 22 ) L'appartenenza all'associazione viene comprovata dalla tessera sociale rilasciata all'atto dell'iscrizione. Per tutti i soci, essa andrà convalidata annualmente. ARTICOLO 23 ) Per quanto non sia stato espressamente previsto dalle norme del presente Statuto, si fa rinvio alle vigenti leggi dello Stato. ARTICOLO 24 ) L'Associazione è costituita a tempo illimitato. Essa potrà essere sciolta solo per unanime volontà di almeno tutti i soci effettivi meno uno. In caso di scioglimento il fondo comune verrà diviso tra i soci.

CODICE CIVILE Capo III: Delle associazioni non riconosciute e dei comitati Art. 36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, e conferita la presidenza o la direzione (Cod. Proc. Civ. 75, 78). Art. 37 Fondo comune I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finche questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso. Art. 38 Obbligazioni Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione (Cod. Proc. Civ. 19). Art. 39 Comitati I comitati di soccorso o di beneficienza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto e stabilito nelle leggi speciali. Art. 40 Responsabilità degli organizzatori Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato. Art. 41 Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica (12), i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse. Il comitato può stare in giudizio nella persona del Presidente (Cod. Proc. Civ. 75). Art. 42 Diversa destinazione dei fondi Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.