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(Approvato con atto del 12 ottobre 2001 e modificato dall Assemblea dei soci in data 1 ottobre 2010 e 14 dicembre 2015)

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STATUTO Costituzione Art. 1 E' costituita una Associazione, senza fini di lucro, denominata La Nuova Limonaia Art. 2 L Associazione ha sede presso il Museo di Storia Naturale - Università di Pisa via Roma, 79 56011 Calci (PI) Scopi e destinatari Art. 3 Scopo dell'associazione è la diffusione della cultura scientifica, tecnologica e dei diversi rami del sapere nella società civile attraverso un'azione di promozione e di coordinamento di iniziative rivolte alla loro discussione e divulgazione. Al fine di raggiungere gli scopi prefissi l'associazione potrà: - intraprendere un attività di collegamento con le istituzioni scolastiche; - ricercare finanziamenti e contributi da destinare alle varie attività di divulgazione; - stipulare accordi e convenzioni con Enti Pubblici e Privati, Enti di Ricerca, Università e altre Associazioni; - organizzare mostre, incontri, conferenze; - organizzare seminari anche allo scopo di favorire la formazione degli insegnanti in collaborazione con le istituzioni preposte; - organizzare seminari e iniziative allo scopo di presentare le innovazioni scientifiche e tecnologiche per una maggior comprensione delle loro ricadute nella vita quotidiana; - promuovere pubblicazioni e prodotti multimediali da diffondere anche via web.

Patrimonio Art. 4 Il patrimonio dell Associazione è costituito: a) dalle quote sottoscritte dai membri fondatori; b) dalle quote associative; c) da contributi annuali versati dai soci o dai sostenitori allo scopo di incrementare il patrimonio; d) da eventuali donazioni (beni mobili, immobili, diritti d autore); e) da contribuzioni straordinarie di persone fisiche ed Enti Pubblici; f) da eventuali contributi provenienti da Società e Imprese private; g) da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale. Associati Art. 5 Gli associati hanno diritto di partecipare all Assemblea ed alle sue deliberazioni e a tutte le manifestazioni indette dalla Associazione. Essi hanno il dovere di corrispondere la quota annuale di iscrizione nella misura fissata dalla Assemblea. Gli associati, siano esse persone fisiche e non, si distinguono in: - soci fondatori; - soci ordinari; - soci junior. Art. 6 Sono soci fondatori coloro che firmano da oggi l'atto costitutivo della Associazione. Possono diventare soci fondatori coloro che, avendone fatta richiesta all Associazione, vengono ammessi con il consenso unanime dei soci fondatori.

Art. 7 Sono associati ordinari le persone che siano in regola con il pagamento della quota annuale. Per l ammissione all Associazione i candidati devono inviare alla Segreteria domanda corredata dalla firma di due Soci. Le domande di ammissione vengono votate a maggioranza dei presenti durante l Assemblea dei Soci. Art. 8 Sono associati junior gli studenti maggiorenni che presentino domanda alla Segreteria, corredata dalla firma di due Soci. Le domande di ammissione vengono votate a maggioranza dei presenti durante l Assemblea dei Soci. Art. 9 Sono sostenitori coloro che intendono fare elargizioni alla Associazione senza esserne socio. Art. 10 La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi: a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell anno; b) per delibera motivata di esclusione da parte dell assemblea; c) per la morosità nei pagamenti dei contributi associativi; d) per decesso. Dopo due anni di mancato pagamento della quota sociale i Soci morosi saranno dichiarati decaduti, previo esame di ogni singolo caso da parte del Consiglio Direttivo. Contributi Art. 11 I contributi ordinari e straordinari sono fissati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall Assemblea generale dei soci e sono dovuti da tutti gli associati.

Sono dovuti ad anno sociale indipendentemente dalla data nella quale il nuovo associato è stato iscritto. L associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell associazione ha l obbligo di versare i contributi ordinari ed eventuali contributi straordinari dovuti. Proventi Art. 12 I proventi con i quali l Associazione provvede alla propria attività sono costituiti dal fondo comune, che è dato da: a) le quote associative e i contributi dei sostenitori; b) i contributi di Enti pubblici e privati, di società e di associazioni, di privati cittadini e altri; c) le eventuali donazioni ed elargizioni; d) i proventi di gestione o di iniziative permanenti od occasionali. Amministrazione Art. 13 L Associazione è amministrata da un Presidente ed un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di quattordici membri eletti a maggioranza dalla Assemblea generale dei Soci. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, due Vice-Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Il Presidente rimane in carica tre anni e non può essere immediatamente rieletto a tale carica. I Consiglieri rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti ad eccezione del Segretario e del Tesoriere che restano in carica quattro anni. Sono eleggibili tutti i Soci con almeno tre anni di appartenenza all Associazione. I primi organi sono nominati nell atto costituivo. Art. 14 A costituire il primo Consiglio Direttivo sono nominati per indicazione unanime dei soci fondatori: il Sig. Marco Franciosi come Presidente;

il Sig. Stefano Bennati come consigliere; il Sig. Marcello Buiatti come consigliere; il Sig. Rino Castaldi come consigliere; il Sig. Gino Fornaciari come consigliere; la Sig.ra Xenia Fosella come consigliere il Sig. Sergio Giudici come consigliere il Sig. Francesco Lenci come consigliere il Sig. Marco Maria Massai come consigliere la Sig.ra Gloria Spandre come consigliere la Sig.ra Maria Turchetto come consigliere la Sig.ra. Annamaria Rossi come consigliere il Sig. Luciano Modica come consigliere la Sig.ra Claudia Principe come consigliere Art. 15 Il Presidente dell Associazione rappresenta l Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Ad esso spetta la rappresentanza ed il potere di firma a favore dell Associazione. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente più anziano o, in sua assenza, dall'altro Vice Presidente. Art. 16 Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell Associazione, con decisione maggioritaria all interno del Consiglio. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o necessario o quando ne venga fatta apposita richiesta da almeno due membri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei due Vice- Presidenti. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo agisce inoltre come un vero e proprio comitato scientifico, in rappresentanza di tutti i soci; cura la raccolta dei progetti e delle proposte di azioni di divulgazione che vengano dai soci; opera le scelte opportune al fine di ottimizzare gli effetti e le ricadute di dette azioni. Resta salva la facoltà di ciascun socio di portare avanti iniziative individuali, a nome dell'associazione, sulla base di proposte discusse e approvate dal Consiglio Direttivo. Segretario Art. 17 Il Segretario all'interno del Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria amministrazione tra i quali: a) dirigere ed organizzare l attività amministrativa dell associazione, con funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico; b) controllare gli adempimenti delle diverse incombenze connesse alla vita dell associazione; c) curare i rapporti dell associazione con gli uffici pubblici e privati. Nell ambito dei poteri delegati al segretario può essere conferita la firma sociale e la rappresentanza dell associazione. Tesoriere Art. 18 Il Tesoriere cura l uso delle risorse e dei fondi dell associazione, in attuazione delle deliberazioni dell Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nell ambito dei poteri delegati al tesoriere può essere conferita la firma sociale e la rappresentanza legale. Assemblea Art. 19 L Assemblea degli associati è convocata, di norma, dal Consiglio Direttivo e può essere ordinaria o straordinaria. L Assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale purché in territorio italiano mediante avviso da

recapitare per mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima della data prefissata, contenente l ora, la data e il luogo di assemblea, unitamente all ordine del giorno. L Assemblea può essere convocata inoltre su domanda firmata da almeno dieci associati aventi diritto. L Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l anno: - una prima volta, entro la chiusura dell esercizio dell'anno corrente per l approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo; - una seconda volta per l approvazione del bilancio consuntivo entro 120 gg dalla data di chiusura dell esercizio. L Assemblea ordinaria è convocata inoltre per le deliberazioni di sua competenza ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno. Hanno diritto di intervenire all assemblea tutti i soci che risultino tali almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l adunanza e siano in regola con il pagamento della quota annuale. Ogni associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare nell assemblea da altro associato mediante delega scritta. Assemblea ordinaria e straordinaria Art. 21 L Assemblea ordinaria delibera: a) sull approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell avanzo o disavanzo di gestione; b) sull approvazione di un eventuale regolamento interno e relative modifiche; c) sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo; d) su quanto altro a lei demandato per legge o per statuto. L assemblea straordinaria delibera: a) sullo scioglimento dell associazione e devoluzione del patrimonio; b) sulle modifiche dell atto costitutivo e dello statuto.

L assemblea ordinaria in prima convocazione viene considerata valida se sono presenti la metà più uno dei soci; delibera col voto favorevole di tanti associati che rappresentino in proprio o per delega almeno il 50% del numero degli associati presenti. In seconda convocazione l assemblea ordinaria è valida se è presente almeno il 25% degli aventi diritto al voto. L assemblea in questo caso delibera col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. L assemblea straordinaria in prima convocazione delibera col voto favorevole di tanti associati che rappresentino in proprio o per delega almeno i 2/3 del numero degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione l assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti associati che rappresentino in proprio o per delega almeno il 30% del numero degli associati aventi diritto al voto. In terza convocazione delibera qualunque sia il numero degli intervenuti e con la maggioranza dei presenti. Art. 22 L assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza, da uno dei due Vice-Presidenti, o in loro assenza dalla persona designata dall assemblea stessa, che nomina un Segretario per la redazione del verbale. Il Presidente dell assemblea constata la regolarità delle deleghe e il diritto ad intervenire all assemblea. Il verbale delle riunioni di assemblea viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Libri sociali, gestione e bilancio d esercizio Art. 23 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo provvede entro 120 giorni dalla data di chiusura dell esercizio alla compilazione del bilancio consuntivo e entro la fine di ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio preventivo dell esercizio seguente corredando entrambi di una relazione.

L avanzo di gestione, risultante dal bilancio regolarmente approvato, può essere su deliberazione dell assemblea, devoluto per scopi di solidarietà e sociali oppure ad accantonamento ai fondi di riserva. Il disavanzo di gestione, risultante dal bilancio regolarmente approvato, può essere coperto, su deliberazione dell assemblea, anche mediante nuovi contributi straordinari all uopo destinati o mediante riduzione di fondi di riserva creati in esercizi precedenti. I libri dell Associazione saranno costituiti: 1) dal libro dei verbali delle assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le assemblee degli associati; 2) dal libro dei verbali del Consiglio Direttivo, nel quale saranno verbalizzate tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo; 3) dal libro degli associati, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi degli associati e relative variazioni; 4) dal libro contenente una breve relazione su ciascuna iniziativa intrapresa dai soci a nome dell'associazione. I libri e le scritture sopra indicati sono conservati a cura del Consiglio Direttivo. Gli associati hanno diritto di esaminare e chiedere estratti a loro spese di tutti i libri e le scritture precedentemente indicati. Revisore Contabile Unico Art. 24 L assemblea ordinaria può nominare a scrutinio segreto il Revisore Contabile Unico, scelto tra personalità ritenute idonee, anche estranee all associazione. Il Revisore Unico rimane in carica per un triennio e può essere riconfermato. Il Revisore Unico, ha il compito di vigilare sull andamento della gestione e di riferirne all Assemblea con la relazione di bilancio consuntivo e

preventivo. Il Revisore Unico partecipa alle Assemblee e, su richiesta, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Scioglimento Art. 25 Lo scioglimento dell Associazione è deliberato dall Assemblea, la quale provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. Il patrimonio associativo in caso di scioglimento per raggiunti scopi associativi o per impossibilità di conseguirli deve essere devoluto ad altra Associazione italiana non avente scopo di lucro e che persegua finalità simili a quelli della presente Associazione. Variazioni dello statuto Art. 26 Le modificazioni del presente Statuto dovranno essere proposte dal Consiglio Direttivo all unanimità, oppure da almeno il 10% dei Soci e votate dall Assemblea dei Soci; i Soci ne riceveranno notizia almeno tre mesi prima. Risulteranno accolte solo le variazioni approvate da almeno i 2/3 dei Soci in prima convocazione o in seconda convocazione da almeno i 2/3 dei votanti. Art. 27 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto e nell eventuale Regolamento dell Associazione si applicano le norme di legge vigenti in materia. Le spese tutte del presente atto, inerenti e dipendenti, sono a carico dell Associazione.

Letto, confermato e concordemente sottoscritto. Riccardo Barbieri Stefano Bennati Carlo Bernardini Elena Bonaccorsi Carlo Bradaschia Marcello Buiatti Rino Castaldi Vincenzo Cavasinni Gino Fornaciari Xenia Fosella Marco Franciosi Sergio Giudici Pietro Greco Francesco Lenci Marco Maria Massai Luciano Modica Francesco Pegoraro Claudia Principe Francesco Romani Annamaria Rossi Paolo Rossi Gloria Spandre Roberto Spandre

Elisabetta Tognoni Guido Emilio Tonelli Maria Turchetto Robert Vignali