SENTENZA DEL CAUSA 84-71

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Transcript:

Nel procedimento 84-71 avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Presidente del tribunale di Torino, nella causa dinanzi ad esso pendente fra S.p.A. MARIMEX, di Milano, e Ministero delle Finanze della Repubblica italiana, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 12, nn. 1 e 2, del regolamento del Consiglio CEE 5 febbraio 1964, n. 14, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU, pag. 562); degli artt. 20, n. 2, e 22, n. 1, del regolamento del Consiglio CEE 27 giugno 1968, n. 805, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU n. L 148, pag. 24), LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; J. Mertens de Wilmars e H. Kutscher (relatore), presidenti di Sezione; A. M. Donner, A. Trabucchi, R. Monaco e P. Pescatore, giudici ; avvocato generale: K. Roemer, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunciato la seguente 90

MARIMEX / MINISTERO DELLE FINANZE ITALIANO SENTENZA In fatto I Gli antefatti e il procedimento Gli antefatti e lo svolgimento del procedimento si possono riassumere come segue: 1. Ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 14/64/CEE, è incompatibile con l'applicazione dello stesso regolamento, tanto negli scambi tra gli Stati membri (n. 1), quanto per le importazioni da paesi terzi (n. 2), «la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente diversi da quelli previsti nel presente regolamento...». L'art. 25, 2 comma, fissa al 1 luglio 1964 «la data di applicazione del regime degli scambi istituito dal presente regolamento». Il 30 giugno 1964, il Consiglio adottava tuttavia il regolamente n. 82/64/CEE, «che modifica la data dell'entrata in applicazione di taluni atti relativi alla politica agricola comune» (GU, pag. 1626) e il cui art. 1 stabilisce quanto segue: «1. La data del 31 luglio 1964 è sostituita a quella del 1 luglio 1964 che figura: a) b) negli articoli seguenti del regolamento n. 14/64/CEE: c) art. 25; 2. Tuttavia, se i regolamenti che il Consiglio deve adottare in applicazione dell'art. 2, par. 2, dell'art. 5, par. 3, e dell'art. 10, par. 3, 1 comma, del regolamento n. 13/64/CEE sono adottati prima del 31 luglio 1964, questa data è sostituita: negli articoli dei regolamenti... n. 14/64/CEE, di cui al par. 1, dalla data del 1 novembre 1964; 3. Se i regolamenti d'applicazione del regolamento n. 13/64/CEE, di cui al par. 2, non saranno stati adottati prima del 31 luglio 1964, tale data è sostituita: negli articoli dei regolamenti... n. 14/64/CEE, di cui al par. 1 dalla data del 1 novembre 1964; Il regolamento CEE n. 805/68 vieta la riscossione di qualsiasi tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale, sia negli scambi coi paesi terzi (art. 20, n. 2), sia negli scambi intracomunitari (art. 22, n. 1). Ai sensi dell'art. 34 dello stesso regolamento, «il regime previsto dal presente regolamento si applica a decorrere dal 29 luglio 1968», ad eccezione di talune norme che non interessano nella fattispecie (2 comma), e il regolamento n. 14/64 è abrogato a decorrere dalla stessa data (3 comma). 2. Negli anni 1966, 1968 e 1969, la ditta Marimex importava in Italia varie partite di carni bovine da paesi membri della Comunità e da paesi terzi. Per ciascuna importazione, essa doveva versare il diritto di statistica e il diritto per servizi amministrativi previsti dalla legislazione italiana. Persuasa che tali importi non fossero dovuti, essa chiedeva al Presidente del tribunale di Torino un decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero delle Finanze della Repubblica italiana, al fine di ottenere la restituzione delle somme versate, sostenendo che le disposizioni nazionali in questione non si potevano applicare alle importazioni di carni bovine in Italia, in quanto incompatibili coi regolamenti CEE n. 14/64 e n. 805/68. 3. Con ordinanza 18 settembre 1971, il Presidente del tribunale di Torino ha deciso di sottoporre a questa Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 91

«1) Se la nozione di "tassa di effetto equivalente" ai dazi doganali richiamata dall'art. 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento 14/1964/CEE e dall'art. 20, par. 2, del regolamento 805/68/CEE sia la stessa di quella delineata dal trattato CEE particolarmente agli artt. 9, 12, 13 e 16. 2) Se il diritto di statistica (di cui all' art. 42 D.P.R. 21. 12. 1961 n. 1339 e all'art. 42 D.P.R. 26. 6. 1965 n. 723) e il diritto per servizi amministrativi (di cui alla L. 15. 6. 1950 n. 330) rientrino fra quelle tasse di effetto equivalente la cui riscossione è vietata allo Stato italiano dall'art. 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento 14/1964/CEE. 3) In caso di risposta affermativa alla questione n. 2: a) se l'art. 12, paragrafi 1 e 2, contiene norme immediatamente applicabili nello Stato italiano; b) se l'art. 12, paragrafi 1 e 2, ha costituito, in capo ai singoli, diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare; c) se tali diritti siano sorti a partire dal 31. 7. 1964 o dall'1. 11.1964. 4) Se il diritto di statistica e il diritto per servizi amministrativi rientrano tra quelle tasse di effetto equivalente la cui riscossione è vietata allo Stato italiano dall'art. 20, par. 2, del regolamento 805/1968/CEE. 5) In caso di risposta affermativa alla questione n. 4: a) se l'art. 20, par. 2, del regolamento 805/1968/CEE contiene norme immediatamente applicabili nell'ordinamento italiano; b) se l'art. 20, par. 2, del regolamento 805/1968/CEE ha costituito, in capo ai singoli, diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare; c) se tali diritti siano sorti a far tempo dal 29. 7. 1968. 6) a) Se l'art. 22, par. 1, del. regolamento 805/1968/CEE contiene norme immediatamente applicabili nell'ordinamento italiano; b) se l'art. 22, par. 1, del regolamento 805/1968/CEE ha costituito, in capo ai singoli, diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare; c) se tali diritti sono sorti a far tempo dal 29. 7. 1968. 7) Se l'obbligo per lo Stato italiano di non imporre il pagamento del diritto di statistica e del diritto per servizi amministrativi in relazione alle importazioni di prodotti oggetto del mercato comune nel settore delle carni bovine, e il correlativo diritto soggettivo dei singoli di non corrispondere le ora menzionate "tasse di effetto equivalente" abbiano ininterrottamente perdurato dal momento determinato in risposta alla questione n. 3 al giorno che la legge 24. 6. 1971 n. 447 prevede come termine di abolizione del diritto di statistica e del diritto per servizi amministrativi.» 4. L'ordinanza di rinvio è pervenuta in cancelleria il 30 settembre 1971. La ditta Marimex, il governo della Repubblica italiana e la Commissione delle Comunità europee hanno depositato osservazioni scritte, in forza dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia della CEE. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria. La Marimex, il governo italiano e la Commissione hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 1 febbraio 1972. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 24 febbraio 1972. La Marimex è rappresentata dagli avvocati prof. Giovanni, Maria Ubertazzi e Fausto Capelli, del foro di Milano; il governo italiano, dal ministro plenipotenziario Adolfo Maresca, assistito dal sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Zagari; la Commissione, dal suo consigliere giuridico Dr. Cesare Maestripieri. 92

MARIMEX / MINISTERO DELLE FINANZE ITALIANO II Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE Le osservazioni di cui trattasi si possono riassumere come segue: 1. Sulla competenza della Corte Secondo la società Marimex, nessun dubbio può sussistere circa la legittimità e la ricevibilità del provvedimento di rinvio. Il giudice nazionale ha facoltà di proporre una domanda pregiudiziale, anche «inaudita altera parte», nel corso di un procedimento sommario, come quello «per decreto ingiuntivo» previsto dagli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile italiano. Queste tesi trovano conferma nella sentenza 14 dicembre 1971 (causa 43-71, ditta Politi s.a.s. contro Ministero delle Finanze della Repubblica italiana). Il governo italiano, nelle osservazioni scritte, aveva eccepito l'irricevibilità della domanda d'interpretazione richiamandosi agli argomenti svolti nella sopra menzionata causa Politi. Avendo avuto conoscenza della sentenza pronunziata dalla Corte nella stessa causa, all'udienza questo governo ha dichiarato di rimettersi su questo punto al prudente apprezzamento della Corte. La Commissione condivide sostanzialmente l'opinione sostenuta dalla Marimex. 2. Nel merito Solo la Marimex e la Commissione espongono il proprio punto di vista nel merito. Sulle questioni nn. 1, 2 e 4 Secondo la Marimex, emerge dalla giurisprudenza della Corte che il diritto di statistica e il diritto per servizi amministrativi, di cui alla questione n. 2 del giudice italiano, sono delle «tasse d'effetto equivalente»: cfr. sentenze 1 luglio 1969 (Commissione contro Italia, causa 24-68, Racc. 1969, pag. 203 e segg.), 18 novembre 1970 (stesse parti, causa 8-70, Racc. 1970, pag. 961 e segg.), 17 dicembre 1970 (S.p.A. SACE contro Ministero delle Finanze della Repubblica italiana, causa 33-70, Racc. 1970, pag. 1213 e segg.) e 14 dicembre 1971 (causa 43-71, sopra ricordata). La Commissione osserva che, nell'art. 12, nn. 1 e 2, del regolamento n. 14/64 e nell'art. 20, n. 2, del regolamento n. 805/68, la nozione di «tassa d'effetto equivalente» ha la stessa portata che negli artt. 9, 12, 13 e 16 del trattato CEE. Ciò risulta non solo dall'identità delle espressioni usate, ma altresì dalla finalità dei regolamenti in causa, che hanno voluto sostituire con un regime comunitario tutte le varie misure nazionali che intralciavano gli scambi fra gli Stati membri e coi paesi terzi (cfr. 3 e 4 «considerando» del regolamento n. 14/64, nonché 12 e 13 «considerando» del regolamento n. 805/68). Quanto ai criteri per stabilire quali siano le tasse d'effetto equivalente a un dazio doganale, basta riferirsi, fra l'altro, alle sentenze richiamate dalla Marimex, nonché alla sentenza 1 luglio 1969 (cause riunite 2 e 3-69, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders / S.A. Brachfeld & Sons e Chougol Diamond Co., Racc. 1969, pag. 211 e segg.). Sulle questioni nn. 3, lett. a) e b), 5, lett. a) e b), 6, lett. a) e b) La Marimex sostiene che le disposizioni richiamate dal giudice nazionale sono contenute in regolamenti comunitari, i quali, ai sensi dell'art. 189 del trattato, hanno portata generale e sono obbligatori in tutti i loro elementi. Tali disposizioni possiedono inoltre tutte le caratteristiche necessarie, secondo la giurisprudenza della Corte, per attribuire dei diritti ai singoli. Esse sono infatti redatte in forma chiara e precisa, non sono sottoposte a condizioni, né subordinate ad ulteriori interventi degli Stati membri o degli organi comunitari, sono svincolate dal potere discrezionale degli Stati membri. Gli argomenti svolti dalla Commissione sono in sostanza identici a quelli della Marimex. 93

Sulle questioni nn. 3, lett. c), 5, lett. c), 6, lett. c) e 7 La Marimex ritiene che i diritti soggettivi cui si riferisce il giudice nazionale sono sorti: il 1 novembre 1964, per quanto riguarda le importazioni effettuate dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 14/64 e prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 805/68 (cfr. art. 1, n. 2, del regolamento n. 82/64); il 29 luglio 1968, per quanto riguarda le importazioni effettuate dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 805/68 (cfr. art. 34 di questo regolamento). Dal complesso di queste norme risulta che il divieto di applicare le tasse d'effetto equivalente è stato tenuto fermo senza soluzione di continuità dal 1 novembre 1964, e comunque fino alla data stabilita dalla legge italiana 24 giugno 1971, n. 447, per l'abolizione dei diritti di statistica e di quelli per servizi amministrativi, cioè fino al 2 agosto 1971 e, rispettivamente, al 1 luglio 1968. La settima questione del giudice nazionale, infine, verte sul problema del conflitto tra la norma comunitaria e la legge interna. È auspicabile che, nell'emananda sentenza, la Corte confermi espressamente la sua giurisprudenza anteriore nel senso del primato del diritto comunitario su quello nazionale, anche posteriore. La Commissione condivide la tesi della Marimex, relativamente al «dies a quo» i divieti in questione hanno avuto effetto (1 novembre 1964, per il regime instaurato col regolamento n. 14/64; 29 luglio 1968, per quello istituito col regolamento n. 805/68). Circa la prima di queste date, essa osserva che, come previsto dall'art. 1, n. 2, del regolamento n. 82/64, le norme da emanare in applicazione di talune disposizioni del regolamento n. 13/64 sono state effettivamente adottate entro il 31 luglio 1964: si tratta dei regolamenti del Consiglio nn. 111/64/CEE, 112/64/CEE e 114/64/CEE, tutti in data 30 luglio 1964 (GU pagg. 2174, 2180 e 2187). Dall'art. 34 del regolamento n. 805/68 risulta che i divieti di cui trattasi sono rimasti ininterrottamente in vigore fino ad oggi, dal momento in cui sono sorti col regime istituito dal regolamento n. 14/64. Quanto alla portata della legge italiana n. 447, la Commissione sostiene che il giudice deve innanzitutto cercare di risolvere in sede d'interpretazione l'eventuale conflitto fra diritto comunitario e diritto interno, applicando il principio secondo cui si deve presumere che il legislatore nazionale non abbia inteso violare impegni assunti dallo Stato sul piano internazionale. Al riguardo si può sostenere che la legge n. 447 è stata adottata per abrogare formalmente le disposizioni di cui la Corte, nelle cause 24-68 e 8-70, aveva accertato l'incompatibilità col trattato, e per garantire la copertura finanziaria all'onere che ne derivava per lo Stato italiano, senza che da ciò si debba trarre necessariamente la conseguenza che le norme comunitarie in questione non vanno applicate per il periodo anteriore all'abolizione del diritto di statistica e del diritto per servizi amministrativi. Se poi, malgrado ogni possibile sforzo interpretativo, si dovesse riconoscere che la suddetta legge è inconciliabile con le norme direttamente efficaci dell'ordinamento comunitario, la soluzione del conflitto discenderebbe dalla giurisprudenza della Corte, in cui viene affermato il primato delle norme comunitarie (cfr., fra l'altro, sentenza 15 luglio 1964, Costa contro ENEL, causa 6-64, Racc. 1964, pag. 1129 e segg.), nonché dall'applicazione che la stessa ha trovato presso i giudici nazionali. Sembra opportuno che la Corte ricordi ancora una volta che la forza vincolante delle norme comunitarie direttamente efficaci non può variare a seconda degli Stati per effetto di atti interni senza che sia compromesso il funzionamento del sistema comunitario e sia messo a repentaglio il conseguimento degli scopi del trattato. 94

MARIMEX / MINISTERO DELLE FINANZE ITALIANO In diritto 1 Con ordinanza 18 settembre 1971, pervenuta in cancelleria il 30 settembre 1971, il Presidente del tribunale di Torino ha sottoposto a questa Corte varie questioni vertenti sull'interpretazione, fra l'altro, dei regolamenti del Consiglio CEE 5 febbraio 1964 n. 14 e 27 giugno 1968 n. 805, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine. Le questioni riguardano la riscossione da parte delle autorità italiane, sulle importazioni da altri Stati membri e da paesi terzi, di un diritto per servizi amministrativi e di un diritto di statistica, istituiti dalla legge 15 giugno 1950 n. 1950 n. 330 e dai decreti del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965 n. 723 e 21 dicembre 1961 n. 1339. Sulle questioni 1, 2 e 4 2 Con la prima questione si chiede alla Corte se «la nozione di tassa di effetto equivalente ai dazi doganali richiamata dall'art. 12, paragrafi 1 e 2, del regolamento 14/1964/CEE e dall'art. 20, par. 2, del regolamento 805/68/CEE, sia la stessa di quella delineata dal trattato CEE particolarmente agli artt. 9, 12, 13 e 16». La seconda e la quarta questione sono intese ad accertare se il diritto per servizi amministrativi e il diritto di statistica, istituiti dalle leggi italiane, siano tasse del genere, vietate dai regolamenti sopra menzionati. 3 Dalle sentenze di questa Corte 1 luglio 1969 (causa 24-68, Racc. 1969, pag. 193 e segg.) e 18 novembre 1970 (causa 8-70, Racc. 1970, pag. 961 e segg.) si desume che detti diritti sono tasse di effetto equivalente ad un dazio doganale, ai sensi degli artt. 9, 12 e 13 del trattato CEE e di taluni regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati agricoli, in ispecie dell'art. 12, n. 1, del regolamento 14/64 e dell'art. 22, n. 1, del regolamento 805/68. La nozione di «tassa di effetto equivalente» ha, nei regolamenti menzionati dal giudice italiano, la stessa portata che negli artt. 9 e seguenti del trattato e negli altri regolamenti relativi all'organizzazione dei mercati agricoli. Sulle questioni 3, lett. a) e b), 5, lett. a) e b) e 6, lett. a) e b) 4 Se chiede poi alla Corte se l'art. 12, nn. 1 e 2, del regolamento 14/64, come pure gli artt. 20, n. 2, e 22, n. 1, del regolamento 805/68, contengano norme 95

immediatamente applicabili negli Stati membri e abbiano attribuito ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare. 5 A norma dell'art. 189, 2 comma, del trattato, il regolamento ha «portata generale» ed è «direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri». Di conseguenza, in ragione della sua stessa natura e della sua funzione nell'ambito delle fonti del diritto comunitario, esso ha efficacia diretta ed è perciò atto ad attribuire ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare. L'efficacia dei regolamenti, quale la si desume dall'art. 189, osta quindi all'applicazione di qualsiasi provvedimento legislativo, sia pure posteriore, con essi incompatibile. È questo il caso delle disposizioni sopra menzionate. Sulle questioni 3, le tt. c), 5, le tt. c), 6, lett. c) e 7 6 Si chiede infine alla Corte d'indicare le date alle quali sono sorti i diritti soggettivi attribuiti dall'art. 12, nn. 1 e 2, del regolamento 14/64, come pure dagli artt. 20, n. 2, e 22, n. 1, del regolamento 805/68. La Corte è inoltre invitata a chiarire se tali diritti siano esistiti ininterrottamente dal momento in cui sono sorti sotto l'impero del regolamento 14/64. Si deve quindi accertare da quali date dette disposizioni abbiano cominciato a produrre effetti e se questi abbiano da allora continuato ad esistere. 7 1) A norma dell'art. 25 del regolamento 14/64, l'attuazione del regime di scambi istituito da detto regolamento è stata fissata al 1 luglio 1964. In forza dell'art. 1, n. 1, lettera b), del regolamento 82/64, a detta data è stata sostituita quella del 31 luglio 1964, a sua volta prorogata al 1 novembre 1964 ai sensi dei nn. 2 e 3 dello stesso articolo. Dal complesso di queste disposizioni deriva che la data del 1 luglio 1964, di cui all'art. 25 del regolamento 14/64, è stata sostituita da quella del 1 novembre 1964. Perciò, l'art. 12, nn. 1 e 2, del regolamento 14/64, ha cominciato a produrre effetti il 1 novembre 1964. 8 2) L'art. 34, 3 comma, del regolamento di base CEE/805/68 ha abrogato il regolamento 14/64 con effetto dal 29 luglio 1968. Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che «il regime previsto dal presente regolamento si applica a decorrere» da detta data, ad eccezione di talune norme che non interessano nella fattispecie. Per quanto riguarda, perciò, il regime istituito 96

MARIMEX / MINISTERO DELLE FINANZE ITALIANO dal regolamento 805/68, gli artt. n. 20, n. 2, e 22, n. 1, di questo regolamento hanno cominciato a produrre effetti il 29 luglio 1968. Il regolamento 805/68 è tuttora in vigore. 9 3) Dalle considerazioni che precedono si desume che gli effetti di cui trattasi perdurano ininterrottamente dal 1 novembre 1964. 10 Sulle spese Le spese esposte dal governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le difese orali del governo della Repubblica italiana, della Commissione delle Comunità europee e della società Marimex, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 9, 12, 13, 177 e 189, visto il regolamento n. 14/64/CEE del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in ispecie gli artt. 12, 17 e 25, visto il regolamento n. 82/64/CEE del Consiglio, che modifica la data dell'entrata in applicazione di taluni atti relativi alla politica agricola comune, in ispecie l'art. 1, visto il regolamento n. 805/68/CEE del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in ispecie gli artt. 20, 22 e 34, visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, in ispecie l'art. 20, visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, 97

LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Presidente del tribunale di Torino con ordinanza 18 settembre 1971, afferma per diritto: Sulle questioni 1, 2 e 4: 1. La nozione di «tassa di effetto equivalente» ha, negli artt. 12, nn. 1 e 2, del regolamento CEE 14/64, e 20, n. 2, del regolamento CEE 805/68, la stessa portata che negli artt. 9 e seguenti del trattato e negli altri regolamenti relativi all'organizzazione dei mercati agricoli. Sulle questioni 3, le tt. a) e b), 5, lett. a) e b), 6, le tt. a) e b): 2. Il regolamento ha efficacia diretta ed è di conseguenza atto ad attribuire ai singoli dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare. È questo il caso dell'art. 12, nn. 1 e 2, del regolamento CEE 14/64, come pure degli artt. 20, n. 2, e 22, n. 1, del regolamento CEE 805/68. Sulle questioni 3, lett. c), 5, le tt. c), 6, le tt. c) e 7: 3. L'art. 12, nn. 1 e 2, del regolamento CEE 14/64 ha cominciato a produrre effetti il 1 novembre 1964. 4. Gli artt. 20, n. 2, e 22, n. 1, del regolamento CEE 805/68 hanno cominciato a produrre effetti il 29 luglio 1968. 5. Gli effetti di cui trattasi perdurano ininterrottamente dal 1 novembre 1964. Lecourt Mertens de Wilmars Kutscher Donner Trabucchi Monaco Pescatore Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 7 marzo 1972. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt 98