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INFORMAZIONI SULLA BANCA FOGLIO INFORMATIVO Banca di Credito Cooperativo di Capaccio Paestum Soc. Coop. Via Magna Graecia n. 345 84047 Capaccio (SA) Tel.: 0828 814111 - Fax: 0828 724292 Email: segreteria@bcccapaccio.it Sito internet: www.bcccapacciopaestum.it Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Salerno, codice fiscale e P.IVA n. 00258720655 Iscritta all Albo della Banca d Italia n. 4508 - cod. ABI 08431.9 Iscritta all Albo delle società cooperative n. A160473 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96). Solo in caso di offerta fuori sede: Cognome e nome del proponente: Indirizzo: Telefono: E-mail: CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CONSUMATORI L apertura di credito è un contratto mediante il quale la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad un importo concordato. Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti. Sulle somme utilizzate nell ambito concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti. Il cliente è tenuto ad utilizzare l apertura di credito entro i limiti concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie. Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, se l apertura di credito è a tempo indeterminato, ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto. Importo minimo dell affidamento eur 75.000,01 CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUO COSTARE IL FIDO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: 1.500,00 Durata del finanziamento (mesi): 3 T.A.E.G: 12,28% Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/07/2015 (ZF/000003332) Pagina 1 di 5

TASSI Tasso di interesse debitore annuo per utilizzi entro i limiti Tasso di interesse debitore annuo per utilizzi oltre i limiti entro fido: 9,75% T.A.E.: 10,11231% 12% T.A.E.: 12,55088% La Banca ed il Cliente possono comunque concordare un tasso di interesse associato a parametri di mercato. Tasso di interesse per utilizzi entro il limite di fido parametro di indicizzazione Spread Tasso di interesse debitore annuo per utilizzi oltre i limiti Tasso di interesse debitore annuo effettivo (indicizzato) parametro di indicizzazione (arrotondato ai dieci centesimi superiori) + spread * Il tasso di interesse è variato con decorrenza trimestrale (1 gennaio, 1 marzo, 1luglio, 1 ottobre) sulla base dell'andamento del parametro di indicizzazione Euribor trimestrale div. 360 rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese antecedente l'inizio di ciascun trimestre solare arrotondato ai dieci centesimi superiori. 8,75 punti percentuali 4 punti percentuali in più rispetto al tasso in vigore nel periodo per l'utilizzo entro il fido per utilizzi nei limiti concesso: 9,255% per utilizzi oltre i limiti concesso: 13,593% Tasso di interesse debitore annuo per interessi di mora Capitalizzazione Modalità di calcolo degli interessi TASSO FISSO: 12% TASSO VARIABILE: 4 punti percentuali in più rispetto al tasso in vigore nel periodo per utilizzo entro il fido Gli interessi sono liquidati con periodicità non inferiore al trimestre e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto. Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni) Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 della legge sull usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca. COMMISSIONI Commissione per la messa a disposizione dei fondi (chiamata anche commissione sull'accordato) 2% annuo sull'importo (addebito trimestrale) SPESE MASSIME Per le condizioni economiche si veda il Foglio Informativo Incassi e pagamenti non rientranti in Commissioni per richieste di copie e documenti contratto quadro ai sensi del D.Lgs.n.11/2010 e Servizi Vari disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/07/2015 (ZF/000003332) Pagina 2 di 5

Commissione di istruttoria veloce (CIV) 10,00 Per ogni ogni sconfinamento rispetto al limite dell'affidamento concesso e per ogni incremento rispetto a uno sconfinamento preesistente verificatosi nel trimestre con un massimo di 100,00 a trimestre La CIV è addebitata su base trimestrale. La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un istruttoria veloce. I casi in cui la Banca svolge un istruttoria veloce fanno riferimento alle seguenti operazioni: - pagamento assegni, cambiali, titoli ed altri effetti; - esecuzione bonifici, ordini, altre disposizioni di pagamento ed utenze; - pagamento di deleghe fiscali; - prelevamento contanti allo sportello e richieste di emissione assegni circolari; - acquisto di strumenti finanziari; - ogni altro addebito avente analoghe caratteristiche. La CIV non è comunque dovuta se: nei rapporti con i consumatori: 1) quando ricorrono cumulativamente i seguenti presupposti: - il saldo complessivo degli sconfinamenti in assenza di fido - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro; - lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi. Il cliente consumatore beneficia dell'esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare. Nei rapporti sia con i consumatori sia con i non consumatori: 2) se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca; 3) se lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito. Rimborso spese informativa precontrattuale (bozza contratto, se richiesta) Gratuita ALTRI ONERI Imposte e tasse presenti e future Applicate nella misura prevista dalla Legislazione tempo per tempo vigente a carico del Cliente ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE Euribor 3 mesi div.360 (la data indica la decorrenza, il valore è quello rilevato il penultimo giorno lavorativo bancario antecedente la decorrenza del trimestre solare) Data Valore 01.07.2015-0,016% 01.04.2015 0,018% 01.01.2015 0,078% Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai relativi fogli informativi RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi (solo se l apertura di credito è a tempo indeterminato), prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l applicazione delle condizioni precedentemente praticate. La Banca ha la facoltà di recedere dall apertura di credito concessa a tempo determinato, mediante FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/07/2015 (ZF/000003332) Pagina 3 di 5

comunicazione scritta (anche via fax o e-mail) al verificarsi di una delle ipotesi di cui all art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca. Per il pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa ed onere sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine di cinque giorni. Analoga facoltà di recesso ha il Cliente, il quale resta obbligato a restituire contestualmente quanto utilizzato. Qualora l apertura di credito sia concessa a tempo indeterminato, la Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall apertura di credito, previo preavviso scritto (anche via fax o e-mail) di cinque giorni (quindici giorni se il Cliente riveste la qualità di consumatore), nonché di ridurla o di sospenderla seguendo analoghe modalità. Decorso il termine del preavviso il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato, degli interessi e di ogni altra spesa ed onere. Resta inteso che, in caso sussista un giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso dandone immediata comunicazione scritta (anche via fax o e-mail) al Cliente. Analoga facoltà di recesso spetta al Cliente, il quale resta obbligato a restituire contestualmente quanto utilizzato; Indipendentemente dal fatto che l apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati. Reclami, Ricorsi e Mediazione I reclami vanno inviati, a mezzo e-mail, all Ufficio Reclami della banca (via Magna Graecia, 345-84047 Capaccio; email: reclami@bcccapaccio.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla banca; Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell apposito registro ministeriale. LEGENDA Tasso di interesse debitore Tasso di interesse debitore effettivo (T.A.E.) Periodicità di capitalizzazione degli interessi Parametro di indicizzazione (per le aperture a tasso variabile) Euribor (Euro Interbank Offered Rate) Tasso di interesse di mora Commissione sulla messa a disposizione di fondi Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest ultimo dalla Banca stessa. Valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione degli interessi. Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. E il tasso medio cui avvengono le transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. E determinato ogni giorno sul mercato interbancario e dipende dal rapporto tra domanda e offerta di denaro in prestito. Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo. Compenso per l impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all ammontare dell affidamento concesso. E calcolata sull importo medio dell affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/07/2015 (ZF/000003332) Pagina 4 di 5

Spese per attività di gestione e controllo dello sconfinamento Indicatore sintetico di costo (ISC) in caso di utilizzi, anche per valuta, oltre il limite dell affidamento concesso (c.d. sconfinamenti ) è dovuta alla banca una spesa per l attività di gestione e controllo dello sconfinamento Indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull ammontare del prestito concesso. (tasso effettivo globale medio) TEGM Valuta Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della relativa categoria, aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il tasso così ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura tale che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Data di inizio di decorrenza degli interessi. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 01/07/2015 (ZF/000003332) Pagina 5 di 5