13 giugno 2005. disegno di legge sull'agriturismo approvato dalla Camera nel 2005 - allegato circolare Fipe SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA



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13 giugno 2005 disegno di legge sull'agriturismo approvato dalla Camera nel 2005 - allegato circolare Fipe SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3438 DISEGNO DI LEGGE approvato dalla Camera dei deputati il 18 maggio 2005, in un testo risultante dall unificazione dei disegni di legge d iniziativa dei deputati MOLINARI (817); de GHISLANZONI CARDOLI, MISURACA, SCALTRITTI, COLLAVINI, AMATO, BIANCHI Dorina, CUCCU, FRATTA PASINI, GRIMALDI, JACINI, LAVAGNINI, LEONE Antonio, MARINELLO, MARRAS, MASINI, NICOTRA, ONNIS, RICCIUTI, ROMELE, SANTORI, SCHERINI, TARDITI, VERRO, ZAMA e DELL ANNA (1085); LOSURDO, FASANO, FATUZZO, FRANZ, LA GRUA, ONNIS e VILLANI MIGLIETTA (1198); ROSSIELLO, RAVA, PREDA, SEDIOLI, BORRELLI, FRANCI, OLIVERIO, SANDI e STRAMACCIONI (2596); ROCCHI (2635) (V. Stampati Camera nn. 817, 1085, 1198, 2596 e 2635) Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 maggio 2005 Disciplina dell agriturismo DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Finalità) 1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a: a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio; b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali; c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli; d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita; e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche; f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche; g) promuovere la cultura rurale e l educazione alimentare; h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale. Art. 2. (Definizione di attività agrituristiche) 1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. 2. Possono essere addetti allo svolgimento dell attività agrituristica l imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi

dell articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari. 3. Rientrano fra le attività agrituristiche: a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell articolo 4, comma 4; c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268; d) organizzare, anche all esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonchè escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. 4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne. 5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall attività agrituristica è considerato reddito agricolo. Art. 3. (Locali per attività agrituristiche) 1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo. 2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell imprenditore agricolo ai fini dell esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi. 3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali. Art. 4. (Criteri e limiti dell attività agrituristica) 1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell attività agrituristica. 2. Affinché l organizzazione dell attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all esercizio delle stesse attività. 3. L attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti. 4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui all articolo 2, comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri: a) l azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate; b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti; c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande; d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe; e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell offerta enogastronomica, è definita una quota limitata di prodotti di

altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità; f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera c), deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l esercizio dell attività. 5. Le attività ricreative o culturali di cui all articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo. Art. 5. (Norme igienico-sanitarie) 1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell attività esercitata. 2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui all articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni. 3. L autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell impiego di prodotti agricoli propri. 4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l uso della cucina domestica. 5. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell abitabilità. 6. Per gli edifici e i manufatti destinati all esercizio dell attività agrituristica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali. Art. 6. (Disciplina amministrativa) 1. L esercizio dell attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a: a) coloro che hanno riportato nell ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali; b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali. 2. La comunicazione di inizio dell attività consente l avvio immediato dell esercizio dell attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l immediata sospensione dell attività sino alla loro rimozione da parte dell interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso. 3. Il titolare dell attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge. Art. 7. (Abilitazione e disciplina fiscale) 1. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all esercizio dell attività agrituristica. Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del

settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, corsi di preparazione. 2. Lo svolgimento dell attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo. Art. 8. (Periodi di apertura e tariffe) 1. L attività agrituristica può essere svolta tutto l anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi. 2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l attività agrituristica presentano una dichiarazione contenente l indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l anno seguente. Art. 9. (Riserva di denominazione. Classificazione) 1. L uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l attività agrituristica ai sensi dell articolo 6. 2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l intero territorio nazionale e definisce le modalità per l utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali. Art. 10. (Trasformazione e vendita dei prodotti) 1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici locali da parte dell impresa agrituristica si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, e all articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Art. 11. (Programmazione e sviluppo dell agriturismo) 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali. 2. Allo scopo di promuovere le attività di turismo equestre, le regioni possono incentivare l acquisto e l allevamento di cavalli da sella, nell ambito delle aziende agrituristiche, e l allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio. Possono essere altresì incentivati gli itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici. 3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori agrituristici, sostengono altresì lo sviluppo dell agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione. 4. Dall attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 12. (Attività assimilate)

1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall attività di pesca, nonché le attività connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo. Art. 13. (Osservatorio nazionale dell agriturismo) 1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia. 2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l Osservatorio nazionale dell agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a livello nazionale. 3. L Osservatorio nazionale dell agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore. 4. Dall attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 14. (Norme transitorie e finali) 1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è abrogata. 2. Le regioni uniformano ai princìpi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. 3. Le regioni, per le aziende agricole già autorizzate all esercizio dell attività agrituristica, emanano norme di adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge. Art. 15. (Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano) 1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità di cui alla presente legge in conformità allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione. Art. 16. (Copertura finanziaria) 1. Le disposizioni di cui all articolo 2, comma 1, e all articolo 7, comma 2, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2006. 2. Alle minori entrate derivanti dall attuazione dell articolo 2, comma 1, e dell articolo 7, comma 2, valutate in 0,2 milioni di euro per l anno 2006 e in 0,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2006 e 2007 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. 3. Il Ministro dell economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge, anche ai fini dell applicazione dell articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 4. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.