IL DIRETTORE GENERALE



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ATTI del DIRETTORE GENERALE dell anno 2015 Deliberazione n. 0001345 del 17/12/2015 - Atti U.O. Provveditorato Oggetto: Presa d'atto dell ordinanza del T.A.R. per la Lombardia n. 01567/2015 e contestuale assegnazione (proroga tecnica) del servizio di brokeraggio assicurativo occorrente all A.O. San Paolo all A.T.I. costituita dalle Società Marsh S.p.A. (capogruppo), AON S.p.A. (mandante), Inser S.p.A. (mandante) e G.B.S. General Broker Service S.p.A. (mandante) per il periodo dall 1.11.2015 al 30.6.2016. IL DIRETTORE GENERALE VISTI: - il Decreto Legislativo 24 Aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modificazioni ed integrazioni; - il Decreto Legislativo 20 Marzo 2010, n. 53 Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell efficacia e delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici ; - il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ; - il codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003); PRESO ATTO del Decreto DGS 8397 del 13/10/2015 avente come oggetto Assegnazione con contestuale impegno del finanziamento di parte corrente del FSR per l esercizio 2015 alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCSS di diritto pubblico, all I.N.R.C.A. di Casatenovo e all AREU, a seguito delle procedure di assestamento, modifica ed integrazione dei Decreti 985 del 11/02/2015 e 838 del 06/02/2015 la cui scheda di assegnazione-assestamento contiene le indicazioni dei valori di costo e di ricavo individuati quali limiti insuperabili per l esercizio 2015; VISTE: - la Legge Regionale 14 agosto 2015 n.23, entrata in vigore il 29/8/2015, legge di riforma del sistema sanitario regionale, il cui articolo 2 comma 1 ha disposto che Alla data di entrata in vigore della presente si considerano istituite le ATS e le ASST di cui agli articoli 6 e 7 della l.r. 33/2009 e al relativo Allegato 1, come sostituiti dall articolo 1, comma 1, nonché l Agenzia di controllo del sistema socio-sanitario lombardo e l Agenzia per la promozione del sistema socio-sanitario lombardo ; - la DGR n. X/4473 del 10.12.2015, con la quale, in attuazione alla L.R. 23/25, a partire dall 1.1.2016 è stata costituita l Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo, comprendente il territorio e le relative strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex Distretti 4 e 5 delle Zone di Milano 5, 6 e 7 e degli Ospedali San Paolo e San Carlo Borromeo ; Pag.: 1/5

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 840 del 18.9.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, a seguito di espletamento di procedura aperta mediante sistema di intermediazione telematica Sintel, è stato aggiudicato il servizio di brokeraggio assicurativo occorrente all Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la Società G.B.S. General Broker Service S.p.A (mandataria) e la Società MAG JLT S.p.A. (mandante), con decorrenza contrattuale dall 1.11.2015 (CIG 56018118AB) e, nelle more dell attivazione del relativo contratto, è stato assegnato all Associazione Temporanea di Imprese, costituita dalle Società Marsh S.p.A. (capogruppo), AON S.p.A. (mandante), Inser S.p.A. (mandante) e G.B.S. General Broker Service S.p.A. (mandante), in quanto precedente esecutrice, lo stesso servizio fino al 31.10.2015; DATO ATTO: - che, in data 26.10.2015, è stato notificato all Azienda Ospedaliera San Paolo il ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione di Milano dalla Società Inser S.p.A. per l annullamento - previa sospensione - della deliberazione n. 840 del 18.09.2015 e di tutti gli atti di gara connessi, relativi all aggiudicazione al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la Società G.B.S. General Broker Service S.p.A. (mandataria) e la Società MAG JLT S.p.A. (mandante) del servizio di brokeraggio assicurativo occorrente all Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano; - che, con nota in data 29.10.2015 - prot. n. 12569-U, è stato comunicato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra la Società G.B.S. General Broker Service S.p.A (mandataria) e la Società MAG JLT S.p.A. (mandante) che la sottoscrizione del contratto relativo al servizio di brokeraggio assicurativo con l Azienda Ospedaliera San Paolo e l inizio dell effettiva esecuzione dello stesso, originariamente fissata con la Deliberazione n. 840 del 18.9.2015 a far tempo dall 1.11.2015, sono stati rinviati almeno fino alla definizione dell istanza cautelare; - che, nelle more della definizione dell istanza cautelare, con nota in data 29.10.2015 - prot. n. 12572-U, è stato comunicato all Associazione Temporanea di Imprese costituita dalle Società Marsh S.p.A. (capogruppo), AON S.p.A. (mandante), Inser S.p.A. (mandante) e G.B.S. General Broker Service S.p.A. (mandante), che alla stessa è stato assegnato il contratto relativo al servizio di brokeraggio assicurativo occorrente all Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto con scadenza al 31.10.2015, per il periodo dall 1.11.2015 al 30.11.2015; VISTA l ordinanza n. 01567/2015, depositata in segreteria in data 27.11.2015, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione di Milano ha accolto la domanda cautelare contenuta nel ricorso (numero di registro generale 2439 del 2015) presentato dalla Società Inser S.p.A. e per l effetto ha sospeso i provvedimenti impugnati, nonché ha fissato per la trattazione del merito l udienza pubblica del 23.06.2016; DATO ATTO, altresì, che con nota in data 30.11.2015 - prot. n. 14020-U, nelle more dell adozione del relativo provvedimento, è stato comunicato all Associazione Temporanea di Imprese costituita dalle Società Marsh S.p.A. (capogruppo), AON S.p.A. (mandante), Inser S.p.A. (mandante) e G.B.S. General Broker Service S.p.A. (mandante), che alla stessa è stato assegnato il contratto relativo al servizio di brokeraggio assicurativo occorrente all Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto con scadenza al 30.11.2015, per il periodo dall 1.12.2015 al 31.1.2016; CONSIDERATO che, al fine di garantire l espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo occorrente all Azienda Ospedaliera sino alla definizione del giudizio di merito (la cui udienza pubblica è stata fissata per il giorno 23.6.2016) o all esito dell eventuale appello cautelare avverso la su citata ordinanza n. Pag.: 2/5

01567/2015 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione di Milano, si rende necessario assegnare (proroga tecnica) il servizio di che trattasi al precedente esecutore; RITENUTO, pertanto: - di prendere atto dell ordinanza n. 01567/2015, depositata in segreteria in data 27.11.2015, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione di Milano - ha accolto la domanda cautelare contenuta nel ricorso (numero di registro generale 2439 del 2015) presentato dalla Società Inser S.p.A. e per l effetto ha sospeso la deliberazione n. 840 del 18.9.2015 e tutti gli atti di gara connessi, nonché ha fissato per la trattazione del merito l udienza pubblica del 23.6.2016; - di sospendere gli effetti della su citata deliberazione n. 840 del 18.9.2015 e di non procedere, di conseguenza, alla sottoscrizione del contratto relativo al servizio di brokeraggio assicurativo occorrente all Azienda Ospedaliera San Paolo con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra la Società G.B.S. General Broker Service S.p.A (mandataria) e la Società MAG JLT S.p.A. (mandante); - di assegnare (proroga tecnica), nelle more della definizione del giudizio di merito sul su citato ricorso - numero di registro generale 2439 del 2015 - presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione di Milano - dalla Società Inser S.p.A., all Associazione Temporanea di Imprese costituita dalle Società Marsh S.p.A. (capogruppo), AON S.p.A. (mandante), Inser S.p.A. (mandante) e G.B.S. General Broker Service S.p.A. (mandante), in quanto attuale esecutrice del servizio, il contratto relativo al servizio di brokeraggio assicurativo occorrente all Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano (CIG 0332432B8D) per il periodo dall 1.11.2015 al 30.6.2016, fatto comunque salvo il riesame dell assegnazione disposta con il presente provvedimento alla luce dell esito dell eventuale appello cautelare avverso la su citata ordinanza n. 01567/2015 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione di Milano; - di riservarsi, altresì, la facoltà, in seguito al riassetto organizzativo-istituzionale conseguente all adozione delle deliberazioni della Giunta Regionale di cui al comma 4 dell art.2 della L.R.23/2015 ed alla costituzione della nuova ASST Santi Paolo e Carlo di cui al comma 1 dell art.1 della predetta legge regionale, di risolvere unilateralmente il contratto indicato al precedente punto, previo preavviso scritto di almeno 30 giorni, senza diritto ad indennizzo e senza che la su citata Associazione Temporanea d Imprese possa avanzare alcuna pretesa di sorta; DATO ATTO che dalla su citata assegnazione non deriva alcun costo diretto per l Azienda Ospedaliera San Paolo, in quanto la provvigione al broker è corrisposta direttamente dalle Compagnie assicuratrici; ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; DELIBERA Per tutti i motivi in premessa citati, che s intendono di seguito integralmente riportati: 1) di prendere atto dell ordinanza n. 01567/2015, depositata in segreteria in data 27.11.2015, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione di Milano - ha accolto la domanda cautelare contenuta nel ricorso (numero di registro generale 2439 del 2015) presentato dalla Società Inser S.p.A. e per l effetto ha sospeso la deliberazione n. 840 del 18.9.2015 e di tutti gli atti di gara connessi, nonché ha fissato per la trattazione del merito l udienza pubblica del 23.06.2016; Pag.: 3/5

2) di sospendere gli effetti della su citata deliberazione n. 840 del 18.9.2015 e di non procedere, di conseguenza, alla sottoscrizione del contratto relativo al servizio di brokeraggio assicurativo occorrente all Azienda Ospedaliera San Paolo con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra la Società G.B.S. General Broker Service S.p.A (mandataria) e la Società MAG JLT S.p.A. (mandante); 3) di assegnare (proroga tecnica), nelle more della definizione del giudizio di merito sul su citato ricorso - numero di registro generale 2439 del 2015 - presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione di Milano - dalla Società Inser S.p.A., all Associazione Temporanea di Imprese costituita dalle Società Marsh S.p.A. (capogruppo), AON S.p.A. (mandante), Inser S.p.A. (mandante) e G.B.S. General Broker Service S.p.A. (mandante), in quanto attuale esecutrice del servizio, il contratto relativo al servizio di brokeraggio assicurativo occorrente all Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano (CIG 0332432B8D) per il periodo dall 1.11.2015 al 30.6.2016, fatto comunque salvo il riesame dell assegnazione disposta con il presente provvedimento alla luce dell esito dell eventuale appello cautelare avverso la su citata ordinanza n. 01567/2015 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione di Milano; 4) di riservarsi, altresì, la facoltà, in seguito al riassetto organizzativo-istituzionale conseguente all adozione delle deliberazioni della Giunta Regionale di cui al comma 4 dell art.2 della L.R.23/2015 ed alla costituzione della nuova ASST Santi Paolo e Carlo di cui al comma 1 dell art.1 della predetta legge regionale, di risolvere unilateralmente il contratto indicato al precedente punto, previo preavviso scritto di almeno 30 giorni, senza diritto ad indennizzo e senza che la su citata Associazione Temporanea d Imprese possa avanzare alcuna pretesa di sorta; 5) di dare atto che dall aggiudicazione del servizio di cui al precedente punto n. 3) non deriva alcun costo diretto per l Azienda Ospedaliera, in quanto la provvigione al broker è corrisposta direttamente dalle Compagnie assicuratrici; 6) di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Dott. Roberto Daffinà, Direttore dell U.O. Provveditorato-Economato, e che la sua esecuzione è affidata all Avvocato Donato Giuseppe Vigezzi, Direttore U.O. Affari Legali, in qualità di Direttore dell Esecuzione del Contratto; 7) di trasmettere copia del presente provvedimento all U.O. Affari Legali dell Azienda Ospedaliera San Paolo per il seguito di competenza; 8) che il presente atto, ai sensi dell'art. 18 - comma 9 - della Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009, non è soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato sul sito aziendale alla voce Amministrazione Trasparente ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e del D. Lgs. 33 del 14/03/2013. Pag.: 4/5

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Dott. Sergio Tadiello, Direttore Sanitario Dott. Mauro Moreno, Direttore Generale Dott. Enzo Umberto Brusini ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002 Pratica trattata da: Giuseppe Frustaci Responsabile del Procedimento: Claudia Perrella Dirigente/Responsabile proponente: Dott. Roberto Daffina' Il presente atto si compone di n. 5 pagine. Pag.: 5/5