152/06. 1,6 & C. 7 3 ( SA). IL DIRIGENTE PREMESSO:

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A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Salerno - Decreto dirigenziale n. 219 del 25 maggio 2010 Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, art. 269, comma 8, D. Lgs n. 152/06. Impianto di trattamento mediante incenerimento dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi, con capacità effettiva di 1,6 tonn/die, della Ditta TRIRENA s.a.s. di Pietro Testa & C. Delocalizzazione impianto dal Molo Manfredi n. 7 al Molo 3 Gennaio del Porto Commerciale del Comune di Salerno ( SA). IL DIRIGENTE PREMESSO: - che la Ditta TRIRENA sas è titolare di autorizzazione Decreto Dirigenziale n. 235 del 26/07/2000 ai sensi dell art. 12, del DPR 203/88 per impianto esistente ubicato nel Porto Commerciale di Salerno, Molo Manfredi, 7; - che la Ditta TRIRENA sas di Pietro Testa & C. con sede legale nel Comune di Salerno, Molo 3 Gennaio, Legale Rappresentante Pietro Testa, nato a Salerno il 27/03/1928, ha presentato in data 24/09/2007, prot. 800606, istanza di autorizzazione ai sensi dell art. 269, comma 8, D. Lgs n. 152/06 per la delocalizzazione dell impianto dal Molo Manfredi, 7 al Molo 3 Gennaio Porto Commerciale di Salerno, per l'attività di smaltimento di rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali assimilabili agli urbani e rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi, sia in campo terrestre che marittimo; - che in data 10.09.2008 si è tenuta la Conferenza di Servizi unificata ai sensi degli artt. nn. 208 e 269 del D.Lgs. 152/06 e della L. 241/90 e s.m.i. per l esame del progetto presentato dalla ditta TRI- RENA sas durante la quale è emerso: 1. che non trattasi di semplice delocalizzazione dell impianto di incenerimento esisteste ma anche di un incremento dei codici CER rispetto a quelli già autorizzati, nonché dell ampliamento delle attività di recupero e trattamento di rifiuti pericolosi mediante il trattamento e recupero (R3) di oli di sentina e la messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non, da conferire ad impianti estranei autorizzati per le ulteriori operazioni di recupero; 2. che per il progetto, cosi come proposto, si delinea l'assoggettabilità a una delle procedure di impatto ambientale; 3. che l'autorità Portuale, pur essendo in linea di massima favorevole all'ampliamento dell'impianto ma che per esigenze legate alla tempistica che si stava delineando, chiede di separare il procedimento riguardante la sola delocalizzazione dell'impianto di incenerimento dall'intero progetto proposto dalla ditta Trirena. Sostenendo, inoltre e con forza, che la mera delocalizzazione non comporta l'assogettabilità alle procedure di valutazione di impatto ambientale ; 4. che il sig. Pietro Testa, nella sua qualità di rappresentate legale della Trirena, dichiara di accettare quanto proposto dal Presidente dell'autorità portuale e cioè di procedere, in una prima fase, alla semplice delocalizzazione dell'impianto di incenerimento esistente, senza apportare alcuna variazione che possa comportare la modifica, in aumento, dell'attuale capacità, pari a 2,5 t/die, del ciclo produttivo e dei codici autorizzati ; 5.che i presenti alla Conferenza di Servizi, preso atto di quanto emerso dalla stessa, decidono di rinviare la seduta per consentire alla ditta Trirena la rimodulazione del progetto così come sopra deciso; - che in data 17.09.2008, prot. 0772135, la ditta TRIRENA sas ha trasmesso il progetto modificato di Dislocamento dal Molo Manfredi 7 al Molo 3 Gennaio di un impianto di incenerimento e trattamento di rifiuti, sito nel Porto commerciale di Salerno ; che in data 19.09.2008 si è riunita la Conferenza di Servizi, convocata ai sensi degli artt. nn. 208 e 269, D. Lgs. 152/06 ed all unanimità ha approvato il progetto per la mera dislocazione dell impianto di incenerimento esistente di capacità effettiva di 1,6 tonn/die dal Molo Manfredi 7 al Molo 3 Gennaio; CONSIDERATO che in data 06/03/2009, nostro prot. n. 198329, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento delle Politiche Comunitarie, struttura di missione per le

procedure d'infrazione comunitarie, invitando la nostra struttura alla riunione pacchetto per esaminare alcuni reclami e procedure d'infrazione. ci portava a conoscenza di una procedura aperta nei nostri confronti, tra l'altro, per atti da noi non ancora decretati, e che da una nostra puntuale interpretazione emergeva che le osservazioni fatte dalla struttura di missione, riguardavano ciò che il SUAP del Comune di Salerno aveva precedentemente approvato ed autorizzato; RITENUTO CHE era da condividere quanto rilevato dalla Struttura di missione in merito alla mancata osservazione di quanto dettato dall'art. 12 della Direttiva 2000/76/CE; mentre, anche alla luce della interpretazione data dall'avvocatura regionale da noi coinvolta in data 29.04.2009 nostro prot. n. 370001, interpretazione che riteneva non applicabile la Direttiva n. 85/337/CEE modificata dalla Direttiva n. 97/11/CEE per quanto chiesto dalla Trirena ed a sostegno riportava : In particolare il D.lgs 152/06 e smi recante norme in materia ambientale, nel recepire ed attuare la Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27/06/1985, agli allegati III e IV alla parte II (allegati richiamati dall'art. 6 del medesimo D.Lgs) definisce, pedissequamente, le tipologie di progetti da sottoporre a V.I.A. e alla verifica di assogettabilità di progetti di competenza delle Regioni... si rileva, inoltre, che nei predetti allegati, il codice dell'ambiente, nell'individuare l'ambito di applicazione oggettiva delle disposizioni inerenti alle Valutazioni Ambientali, ha fissato le soglie limite per la sottoposizione alle medesime valutazioni dei relativi progetti, in attuazione dell'art. 4 della Direttiva 85/339/CE che demandava ai singoli Stati la determinazione di tali soglie o criteri. e pertanto il progetto era da escludere dalle procedure V.I.A. ; VERIFICATO CHE, come da noi chiesto,la Ditta Trirena ci ha comunicato con nota acquisita al nostro protocollo del 18.06.09 n. 537861, che ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2000/76/CEE di aver provveduto alla pubblicazione sul giornale La Città dell'informativa riguardante la disponibilità, per 30 giorni consecutivi degli atti riguardanti l'inceneritore da trasferire presso il molo 3 gennaio del Porto di Salerno e che gli stessi erano visionabili presso l'autorità Portuale di Salerno, presso il SUAP del Comune di Salerno e presso l'albo Pretorio dello stesso Comune; PRESO ATTO della nota inviataci dalla ditta Trirena, assunta al nostro protocollo in data 05.08.09 al n. 709782, con la quale ci ha trasmesso le attestazioni in originale: dell'autorità Portuale di Salerno del 27.07.09; del SUAP del Comune di Salerno del 24.07.09; del Comune di Salerno del 22.07.09; con le quali si attesta che non era pervenuta alcuna osservazione al progetto presentato dalla Trirena; PRESO ATTO del verbale della Conferenza di servizi tenuta dal SUAP del Comune di Salerno in data 14.10.09 avente ad oggetto variante in diminuzione al P.E. n. 107/07 per il dislocamento di un impianto per il trattamento ed incenerimento di rifiuti in area portuale al molo 3 gennaio del Porto commerciale di Salerno; VISTE le risultanze della Conferenza di Servizi conclusiva, tenutasi in data 19.09.2008 presso questo Settore con le seguenti prescrizioni: 1) il camino di emergenza E1emerg. sarà attivato esclusivamente in caso di mal funzionamento o guasto dell impianto, così come previsto dall art. 16, D. Lgs 133/05 e con le modalità e tempistiche previste nello stesso articolo; 2) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio dell impianto; 3) comunicare, altresì, al Settore Ecologia di Salerno, i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime dell impianto, nonché il numero di campionamenti da effettuare, che dovranno essere non inferiori tre prelievi consecutivi, in accordo con le norme UNI EN; 4) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all anno, inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno; - che trasmessa unitamente all istanza, figura relazione tecnica in cui sono indicati:

a) il ciclo produttivo; b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento; c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori: inquinanti mg/nm 3 Kg/h E1 Polveri 10 0,023 Ossidi di zolfo 50 0,115 Ossidi di azoto 200 0,46 HF 1 0,0023 HCI 10 0,023 CO 50 0,115 Metalli 0,5 0,00115 Pb 0,2 0,00046 COT 10 0,023 Cd + TI 0,05 1,E-04 Hg 0,05 1,E-04 PCDD+PCDF 0,00000001 2,3E-11 IPA 0,01 2,3,E-05 E1emerg Polveri 150 Ossidi di zolfo 100 Ossidi di azoto 200 HF 1 HCI 150 CO 150 Metalli Pb COT 10 Cd + TI Hg PCDD+PCDF IPA - che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti; - che l ARPAC con nota acquisita l 11/12/2009, prot. 1072926, ha trasmesso copia della ricevuta del bonifico bancario per 6.138,92 effettuato a favore dell ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07; - che l Amministrazione Provinciale di Salerno con nota acquisita il 10/05/2010, prot. 407303, ha certificato la conformità delle opere eseguite dalla Società TRIRENA sas di Pietro Testa & C. presso l impianto di Salerno, Molo 3 Gennaio del Porto Commerciale, al progetto approvato con Decreto Dirigenziale n. 256 del 27/11/2009, della Giunta Regionale della Campania; VISTE le risultanze della Conferenza di Servizi conclusiva succitata, tenutasi in data 19.09.2008 presso questo Settore; VISTO: - la Legge Regionale 10/98 - la delibera di G.R. n 4102 del 5/08/92;

- la delibera di G.R. n 3466 del 03/06/2000; - la delibera di G.R. n 286 del 19/01/2001; - la delibera di G.R. n 750 del 22/05/2004; - IL D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 - la delibera di G.R. n 154 del 23/03/07; Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore, DECRETA per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate: - di concedere alla Ditta TRIRENA sas di Pietro Testa & C. con sede legale nel Comune di Salerno, Molo 3 Gennaio, Legale Rappresentante Pietro Testa, nato a Salerno il 27/03/1928 l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/06, per la delocalizzazione dal Molo Manfredi, 7 al Molo 3 Gennaio Porto Commerciale di Salerno, per l'attività di smaltimento di rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali assimilabili agli urbani e rifiuti tossici e nocivi prodotti da terzi, sia in campo terrestre che marittimo secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica ope legis quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01; - di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni: 1) il camino di emergenza E1emerg. sarà attivato esclusivamente in caso di mal funzionamento o guasto dell impianto, così come previsto dall art. 16, D. Lgs 133/05 e con le modalità e tempistiche previste nello stesso articolo; 2) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio e quella di messa a regime dell'impianto; 3) dalla data di messa a regime dell impianto la Ditta, nei dieci giorni consecutivi di marcia controllata, effettuerà un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi in accordo con le norme UNI EN, le cui risultanze dovranno essere inviate al Settore Ecologia di Salerno; 4) è fatto obbligo alla Ditta TRIRENA sas di Pietro Testa & C. la tenuta dei registri di cui all Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06; 5) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all anno inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno; 6) siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute; 7) per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente; 8) stabilire che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art.269, D.Lgs. 152/06; - demandare, ai sensi della Legge Regionale n 10/9 8 - art. 5, all'a.r.p.a.c., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 al Settore Ecologia di Salerno ; - l'obbligo da parte della Ditta di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportano variazioni qualitative e/o quantitative dell'emissioni in atmosfera, ovvero in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito; - la presente autorizzazione, non esonera la Ditta TRIRENA sas di Pietro Testa & C. dal consegui-

mento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l esercizio dell attività in parola; - inviare copia del presente decreto alla Ditta TRIRENA sas di Pietro Testa & C., all'a.r.p.a.c., all'amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco di Salerno. - pubblicare il presente atto sul BURC. IL DIRIGENTE DI SETTORE Dr Antonio SETARO