42-8/11/2006 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA N. 45 COMPETENZE

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42-8/11/2006 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA N. 45 INDENNITA ANNUA DEL VICE PRESIDENTE 12.000,00 INDENNITA ANNUA COMPONENTE DI COMITATO 5.000,00 COMPETENZE GETTONE DI PRESENZA (MEDAGLIA PER RIUNIONE) 250,00 DIARIE 1. in Provincia di residenza - 2. fuori Provincia di residenza, nella Regione Friuli Venezia Giulia 200,00 3. fuori Regione Friuli Venezia Giulia - onnicomprensiva senza rimborso del pernottamento 700,00 - con rimborso del pernottamento (pié di lista) 450,00 RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO uso auto propria (a Km) 0,60 uso altri mezzi rimborso a presentazione di documentazione Gli oneri relativi alle indennità di carica, gettoni di presenza e rimborsi spese di viaggio dei componenti del Comitato fanno carico al Fondo di rotazione per iniziative economiche - F.R.I.E. - (gestione fuori bilancio) c/c n. 105. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Trieste, 20 ottobre 2006 ILLY I01 06_45_1_DPR_319 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 ottobre 2006, n. 0319/Pres. Regolamento per l attuazione di interventi in materia di immigrazione, ai sensi dei Capi III e IV della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l accoglienza e l integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati). Approvazione. IL PRESIDENTE VISTA la legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l accoglienza e l integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), ed in particolare l articolo 30, il quale stabilisce che i criteri e le modalità per l attuazione degli interventi contributivi previsti dalla legge stessa vengano definiti con regolamento da approvare previo parere della competente Commissione consiliare; VISTE inoltre le norme dei Capi III e IV della legge citata, che prevedono l attuazione di numerosi interventi contributivi per i quali risulta necessario dettare una puntuale disciplina dei criteri e delle modalità di gestione, e specificamente, in tale ambito, le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 comma 8, 24, 25 e 28; RITENUTO di definire in un quadro unitario ed organico la disciplina attuativa delle disposizioni sopraindicate, mediante l adozione di un unico testo regolamentare;

N. 45 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 8/11/2006-43 VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) ed in particolare l articolo 30; VISTO l articolo 42 dello Statuto di autonomia; SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2403 del 12 ottobre 2006, adottata previo parere favorevole espresso dalla III Commissione consiliare permanente; DECRETA È approvato il Regolamento per l attuazione di interventi in materia di immigrazione, ai sensi dei Capi III e IV della legge regionale 4 marzo 2005, n 5 (Norme per l accoglienza e l integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Trieste, 20 ottobre 2006 ILLY I01 06_45_1_DPR_319_ALL Regolamento per l attuazione di interventi in materia di immigrazione, ai sensi dei Capi III e IV della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l accoglienza e l integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati). Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento, ai sensi dell articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2005, n 5 (Norme per l accoglienza e l integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), di seguito denominata legge, disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei seguenti contributi: a) interventi in materia di discriminazione e protezione sociale, previsti dagli articoli 13, 14, 16, 17, 18 e 19 della legge; b) interventi di politica abitativa di cui all articolo 20, commi 4e5,della legge; c) interventi in materia di servizi territoriali, previsti dall articolo 21 della legge; d) interventi di politica sociale, previsti dall articolo 22 della legge; e) interventi per la creazione di servizi di mediazione culturale in ogni ente del servizio sanitario regionale, di cui all articolo 23, comma 8, della legge; f) interventi in materia di istruzione ed educazione interculturale, previsti dall articolo 24 della legge; g) interventi di formazione di cui all articolo 25 della legge; h) interventi in materia di integrazione e comunicazione interculturale, previsti dall articolo 28 della legge.

44-8/11/2006 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA N. 45 Art. 2 (Soggetti attuatori degli interventi) 1. All attuazione degli interventi di cui all articolo 1 si provvede mediante la concessione di contributi per il finanziamento delle iniziative progettuali proposte dai seguenti soggetti: a) Comuni, anche in forma associata, per gli interventi di cui agli articoli 13, 14, 16, 17, 18, 20, commi 4e5, 21, 22, 24 e 28 della legge; b) Province e altri enti pubblici, per gli interventi di cui agli articoli 13, 16 e 17 della legge; Province, per gli interventi di cui agli articoli 21, 22, 24 e 28 della legge; c) Enti del servizio sanitario regionale, per gli interventi di cui agli articoli 22 e 23, comma 8, della legge; d) Associazioni ed Enti iscritti all Albo regionale di cui all articolo 10 della legge, per gli interventi di cui agli articoli 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 comma 4, 21, 22, 25 e 28 della legge; e) Istituzioni scolastiche statali, paritarie e altri enti pubblici, per gli interventi di cui agli articoli 24 e 25 della legge; f) ATER per gli interventi di cui all articolo 20, comma 4, della legge; g) Enti di formazione accreditati presso la Regione, per gli interventi di cui all articolo 25 della legge. Art. 3 (Oggetto degli interventi e spese ammissibili) 1. Gli interventi di cui all articolo 1 si suddividono come segue: a) interventi che sviluppano azioni di carattere generale, da attuare mediante il finanziamento di progetti proposti da soggetti appartenenti alle categorie indicate all articolo 2; b) interventi che sviluppano azioni volte al perseguimento di obiettivi specifici di particolare interesse per l Amministrazione regionale, mediante il finanziamento di progetti mirati. 2. I progetti di cui al comma 1 devono contenere: a) l indicazione dell ente attuatore e della persona responsabile per l organizzazione; b) l illustrazione dell oggetto dell iniziativa prevista e dei risultati attesi, corredata da un preventivo di spesa analitico, recante la specificazione risorse da reperire e delle tipologie di spesa da sostenere; c) l indicazione dei tempi di realizzazione. 3. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dai soggetti attuatori, direttamente riferibili alla realizzazione del progetto, rientranti nelle seguenti tipologie: a) prestazioni aggiuntive di personale interno impiegato nella realizzazione dell iniziativa e nelle correlate attività di progettazione, organizzazione, documentazione e verifica; b) consulenze e collaborazioni esterne per lo svolgimento delle medesime attività; c) affitto di locali, utenze per servizi generali, noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature, materiali e altri beni e prodotti, specificamente utilizzati nella realizzazione dell iniziativa. Art. 4 (Attuazione degli interventi) 1. All attuazione degli interventi di cui all articolo 3, comma 1, lettera a) si provvede, in conformità al

N. 45 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 8/11/2006-45 Piano regionale integrato di cui all articolo 5 della legge, mediante l emanazione di appositi bandi che fissano il termine e le modalità per la presentazione delle domande di contributo e determinano la misura massima del contributo da concedere a fronte della spesa ammessa. 2. All attuazione degli interventi di cui all articolo 3, comma 1, lettera b) si provvede mediante la stipula di convenzione con il soggetto attuatore, con la quale vengono definiti i tempi e le modalità di realizzazione dell iniziativa progettuale, l ammontare del finanziamento e le modalità di erogazione e di rendicontazione. Art. 5 (Concessione dei contributi) 1. I contributi di cui all articolo 3, comma 1, lettera a) sono concessi dal Direttore del Servizio competente in materia di immigrazione, che provvede contestualmente alla loro liquidazione per una quota non superiore al 90% dell importo concesso. 2. I contributi di cui all articolo 3, comma 1, lettera b) sono concessi dal Direttore centrale competente in materia di immigrazione, contestualmente all approvazione della convenzione; il Direttore del Servizio competente in materia di immigrazione provvede alla loro liquidazione per una quota non superiore al 90% dell importo concesso. 3. Il saldo è corrisposto a consuntivo, contestualmente all approvazione del rendiconto delle spese sostenute. Art. 6 (Norma di rinvio) 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni. Art. 7 (Abrogazioni e disciplina transitoria) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati, in particolare, i regolamenti emanati con i seguenti decreti del Presidente della Regione: a) DPReg 15 ottobre 2002, n. 0313/Pres. (Regolamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di corsi di sostegno scolastico a favore di studenti immigrati extracomunitari); b) DPReg 31 ottobre 2003, n.400/pres (Regolamento recante criteri e modalita per la concessione di finanziamenti alle scuole dell infanzia della Regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di programmi specifici di mediazione linguistica, culturale ed interculturale a favore di bambini immigrati extracomunitari); c) DPReg 16 aprile 2004, n. 0128/Pres (Regolamento per la realizzazione di attivita di sostegno a favore degli immigrati e delle loro famiglie, di misure per la tutela dei rifugiati e profughi, di interventi per iniziative a favore di una civile convivenza); d) DPReg 16 aprile 2004, n. 0129/Pres (Regolamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di corsi di alfabetizzazione e approfondimento della lingua italiana a favore degli immigrati extracomunitari); e) DPReg 15 febbraio 2005, n. 037/Pres (Modifiche e integrazioni al Regolamento per la concessone di finanziamenti per realizzazione di corsi di sostegno scolastico a favore di studenti immigrati extracomunitari ). 2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi i regolamenti di cui al comma 1.

46-8/11/2006 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA N. 45 Art. 8 (Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY P03 06_45_1_DPR_320 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 ottobre 2006, n. 0320/Pres. Aree della laguna di Marano-Grado suscettibili di concessione per l attività di allevamento di molluschi bivalvi. Individuazione. IL PRESIDENTE VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, concernente Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo ; VISTA la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31, e successive modifiche, avente ad oggetto Disposizioni concernenti l allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano - Grado ; VISTO il proprio decreto 27 settembre 2006, n. 0289/Pres., in vigore dal 19 ottobre 2006, concernente LR 31/2005. Regolamento per il rilascio di concessioni in aree demaniali per l attività di allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano - Grado. Approvazione. ; ATTESO CHE l articolo 3, comma 1, del predetto regolamento prevede che l Amministrazione regionale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, d intesa con l Assessore alla salute e protezione sociale, individui ogni tre anni le aree da mettere a bando per il rilascio delle concessioni ai fini dell attività di allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano - Grado; CONSIDERATO che il rilascio delle concessioni di cui al ripetuto regolamento è consentito solo nell ambito delle superfici della laguna di Marano - Grado classificate con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2004, n. 3585, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, quali zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi; CONSIDERATO che nelle aree individuate da mettere a bando per il rilascio delle concessioni ai fini dell attività di allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano - Grado dovranno essere rispettati gli obiettivi e i limiti fissati dagli articoli 1e2delpiùvolte citato regolamento; ATTESO CHE il Dipartimento di biologia dell Università degli Studi di Trieste ha presentato, in data 4 novembre 2005, lo studio affidato dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna con convenzione di data 23 giugno 2005 avente come oggetto Individuazione di aree idonee all attività di venericoltura nella laguna di Marano e Grado ; PRESO ATTO che detto studio del Dipartimento di biologia dell Università degli Studi di Trieste individua le aree da mettere a bando come dettato dall articolo 3, comma 1, del summenzionato regolamento, indicando le coordinate GAUSS BOAGA delle superfici assentibili; VISTO altresì il decreto ministeriale 24 febbraio 2003 Perimetrazione del sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano, con il quale sono state individuate le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio;