STATUTO DEL GRUPPO SPORTIVO BELLEDENSE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA



Documenti analoghi
STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JOLLY ART E costituita l Associazione sportiva dilettantistica denominata JOLLY.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORATORIANA SPES SAN PROTASO ESAGONO SPORT

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TEATRALE SEMIPROFESSIONALE. Titolo I DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

STATUTO DEL GRUPPO SPORTIVO NABOR ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RGP PRECOTTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORANSPORT

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

Associazione Sportiva Milano 2 c/o Portineria Centrale, Via F.lli Cervi Segrate (MI) STATUTO:

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA G.S.O. SAN CARLO 25/11/2013 STATUTO

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

Associazione Sportiva Dilettantistica Sansone Oratorio

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE AZIONE SCUOLA Finalità e strutture Art E' costituita l'associazione Culturale AZIONE SCUOLA ; è una libera

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER. Titolo I Costituzione e scopi

Università della Terza Età di Novara. Statuto dell'associazione

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE Jean-Baptiste De La Salle - ONLUS

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO. di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari,

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

REGOLAMENTO. PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO

Statuto dell Associazione Culturale-Sportiva Scolastica-Franco Formato

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

STATUTO. dell Associazione di associazioni Volontà Solidale

1) E costituita in Trieste, Via S. Francesco n. 16, una Associazione. sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile, denominata Amici

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

AS.SO.DIP. STATUTO SOCIALE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE UNITOWN

Statuto Associazione EX _TRA Via Sopranzi, Tradate(VA)

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE A.Ma.Me.mi Associazione Malattie Metaboliche Memi ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale

LABORATORIO 41 ASSOCIAZIONE CULTURALE STATUTO. 1. E' costituita l'associazione culturale LABORATORIO 41 con sede

STATUTO. POLISPORTIVA MCL ANTELLA, Associazione Sportiva Dilettantistica. Bagno a Ripoli (FI), località Antella, via Ubaldino Peruzzi n.

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

STATUTO DELL'UNIONE NAZIONALE GIORNALISTI PENSIONATI (UNGP) ARTICOLO 1

Statuto dell' Associazione S. Lorenzo ONLUS

Statuto dell Associazione Sportiva ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SCACCHISTICA MOLFETTESE VINCENZO MASSARI. Titolo 1 - Costituzione

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

STATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)

ASSOCIAZIONE Unione Sportiva ZINELLA CSI Associazione Sportiva Dilettantistica

S T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3

STATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE

STATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

REGOLAMENTO CLUB GIOVANI SOCI BCC CENTROMARCA BANCA

FOTO CLUB ADRIA - STATUTO -

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

STATUTO Dell'associazione aaaaa

Statuto dell associazione di volontariato Solidali Associazione Disturbi Alimentari Novara

Transcript:

STATUTO DEL GRUPPO SPORTIVO BELLEDENSE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FINALITÀ E STRUTTURE Art.1 È costituita l'associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata: " Gruppo Sportivo Belledense - Associazione sportiva dilettantistica" L'Associazione ha sede in Lecco, Via G. Fiocchi, 66. I colori sociali dell'associazione sono grigio-blu. Art. 2 L Associazione Sportiva è motivata dalla decisione dei Soci di vivere l esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell uomo e dello sport. L Associazione sportiva promuove lo sport come strumento di maturazione personale, di impegno sociale e di promozione della persona umana, aderisce al Centro Sportivo Italiano e ad altri Enti di promozione sportiva con le medesime finalità, dei quali rispetta lo Statuto e i Regolamenti, pratica le discipline sportive e le attività sportive dagli stessi proposte ed organizzate. L Associazione sportiva, inoltre, rispetta lo Statuto e i Regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. L Associazione sportiva è costituita a partire dalla vita oratoriana ed è fortemente legata alle proposte educative di tale ambiente. Art. 3 La durata dell Associazione sportiva è illimitata. Art. 4 Le finalità dell Associazione sportiva sono: la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani; l organizzazione di attività sportiva rivolta a tutti. L Associazione sportiva potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, partecipando alle attività sportive svolte dal CSI e da altri Enti di promozione sportiva. L Associazione sportiva potrà organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con gli Enti di promozione sportiva, enti privati e pubblici, nonché organizzare attività, iniziative e corsi in favore dei propri Soci. Art. 5 L Associazione sportiva promuove e cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il CSI, con la Parrocchia SS. Sisinio, Martirio e Alessandro di Belledo Lecco e con le

altre realtà ecclesiali decanali e diocesane. Incoraggia e favorisce la partecipazione dei propri Soci ai momenti formativi proposti dalla Parrocchia e in ambito decanale e diocesano. I SOCI Art. 6 Possono essere Soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto e versino le quote sociali previste. I Soci si distinguono in: a) atleti, coloro che praticano l attività sportiva; b) non atleti, coloro che contribuiscono e collaborano al conseguimento dei fini istituzionali dell Associazione sportiva. Tutti i Soci devono essere tesserati. La suddivisione dei Soci nelle predette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi. Art. 7 La qualifica di Socio si ottiene al momento dell ammissione all Associazione sportiva che viene deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva alla domanda di ammissione. La partecipazione dei Soci all Associazione sportiva, impegnerà il Socio dal momento della delibera della qualifica di Socio da parte del Consiglio Direttivo fino al termine della stagione sportiva in corso. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Art. 8 Tutti i Soci hanno diritto e il dovere di partecipare alla vita associativa. I Soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli Organismi associativi. I Soci minorenni partecipano alle assemblee con il solo voto consultivo. Art. 9 I Soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative che verranno annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo, nonché di osservare le disposizioni regolamentari e statutarie del CSI e degli altri Enti di promozione sportiva nazionali. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti. Art. 10 Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Il Consiglio Direttivo può decidere di rimborsare ai Soci soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i Soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Art. 11 I Soci che assumono gli incarichi sociali o intendono compiere un servizio di animazione all interno dell Associazione sportiva sono considerati responsabili dell intera attività e promotori di ogni proposta di base tesa a creare unità ed armonia. Gli animatori/educatori sportivi, in quanto responsabili, devono educare ai valori umani e cristiani coloro che intendono far parte dell Associazione ed avvertire pertanto il bisogno di una propria continua formazione attraverso momenti specifici. Art. 12 La qualifica di Socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo del tesseramento. Il Socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all Associazione. La morosità interviene quando il Socio non versa la propria quota associativa annuale all atto del tesseramento e resta inadempiente anche dopo l ulteriore termine ingiuntogli dal Consiglio Direttivo. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il Socio interessato. Contro il provvedimento suddetto il Socio può presentare ricorso secondo le norme vigenti in materia. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. Art. 13 La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione sportiva. Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. ORGANI DELL ASSOCIAZIONE SPORTIVA Art. 14 Gli organi dell Associazione sportiva sono: l Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente. L'ASSEMBLEA DEI SOCI Art. 15 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per affrontare le problematiche più rilevanti

per la vita dell Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l Associazione si prefigge. E comunque convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. Art. 16 La convocazione dell'assemblea dei Soci deve essere effettuata almeno venti giorni prima della data della riunione mediante affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Art. 17 Possono intervenire all'assemblea, con diritto di voto, tutti i Soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare con delega scritta da altro Socio. Ogni Socio può essere portatore di una sola delega. Possono votare e candidarsi alle cariche sociali solo i Soci maggiorenni. Art. 18 L'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un ora. Le delibere sono adottate a maggioranza dai presenti, salvo per le delibere che riguardano le modifiche statutarie, lo scioglimento dell Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio; per questi casi occorre il parere favorevole di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. L Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell Associazione, in sua mancanza dal Vice-Presidente. Per ogni Assemblea si dovrà redigere il verbale sottoscritto da chi la presiede e dal Segretario; il verbale dovrà essere affisso nei locali dove vengono svolte le attività associative. Art. 19 L'Assemblea ordinaria dei Soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge i componenti del Consiglio Direttivo, quando previsto, fissandone il numero dei componenti che non potrà essere inferiore a 5, elegge i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE Art. 20 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'associazione sportiva ed è eletto dall Assemblea dei Soci.

L elezione del Consiglio Direttivo avviene a scrutinio segreto; ogni Socio componente l Assemblea, con diritto di voto, può esprimere un massimo di due preferenze. Esso è composto da un minimo di 5 membri. All interno del Consiglio Direttivo saranno nominati il Presidente, uno o più Vice Presidenti, un Segretario un Amministratore ed un Economo. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'associazione sportiva, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Tutti i componenti durano in carica un anno e possono essere rieletti. Gli incarichi dei componenti del Consiglio Direttivo sono svolti a titolo gratuito. I componenti del Consiglio Direttivo non possono rivestire le stesse cariche presso altre Società e Associazioni sportive affiliate al C.S.I e ad Enti di promozione sportiva. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, con solo voto consultivo e senza che concorra a formare il numero legale, il consulente ecclesiastico, nella persona del parroco pro-tempore della Parrocchia SS. Sisinio, Martirio e Alessandro o del vicario parrocchiale o del direttore responsabile dell oratorio a ciò delegato, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell Associazione sportiva. Art. 21 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare: fissare la data e organizzare l Assemblea ordinaria annuale ed eventuali assemblee straordinarie dei Soci; redigere e presentare annualmente all Assemblea dei Soci il rendiconto (consuntivo) economico e finanziario dell attività svolta nel corso della stagione precedente, unitamente al bilancio preventivo dell anno sportivo in corso; predisporre e presentare annualmente all Assemblea ordinaria dei Soci la relazione morale e dell attività svolta nella stagione precedente, nonché il piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative; deliberare sulla scelta dei tecnici allenatori a cui sarà affidata la gestione e conduzione di ogni squadra; assicurare un corretto uso degli impianti di cui l Associazione si avvale per le proprie attività; decidere in merito alle spese ordinarie e straordinarie, per la gestione dell Associazione sportiva; decidere riguardo attività e i servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione sportiva; la fissazione delle quote sociali; la facoltà di nominare, tra i Soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'assemblea; la delibera sull'espulsione dei Soci; ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 22 Le delibere del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta e sono valide quando sono presenti almeno cinque consiglieri. Il Presidente ha voto decisivo in caso di parità. Art. 23 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario, delle riunioni si dovrà redigere regolare verbale. Art. 24 Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procede alla loro sostituzione facendo subentrare i primi non eletti che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del/dei consigliere/i sostituito/i. In caso di mancanza o di indisponibilità dei nuovi eletti, il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o in subordine il consigliere più anziano dei membri ancora in carica, dovrà convocare l Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da tenersi entro i successivi trenta giorni, per le elezioni dei membri del nuovo Consiglio Direttivo e dovrà curare, in attesa delle nuove votazioni e della nomina delle nuove cariche sociali, l ordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi membri. Art. 25 Il Presidente dell Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, eletti dall Assemblea, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione. Egli presiede l'assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione fissandone l ordine del giorno, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. E facoltà del Presidente convocare alle riunioni del Consiglio Direttivo gli allenatori o altro Socio, questi hanno solo voto consultivo e non concorrono a costituire il numero legale. Art. 26 Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Art. 27 Il Segretario redige i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell Assemblea dei Soci, predispone la corrispondenza conformemente alle direttive trasmessegli dal Presidente; tiene aggiornati i registri sociali occorrenti per il funzionamento disciplinare ed amministrativo.

Art. 28 L Amministratore presiede alla gestione amministrativa e contabile del Associazione sportiva redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari (consuntivo) e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. All Amministratore spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Art. 29 L Economo provvede agli acquisti, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, del materiale sportivo occorrente, di attrezzature varie e ne tiene su apposito registro il carico e lo scarico. Custodisce i premi spettanti all Associazione sportiva (medaglie, coppe, targhe, ecc.) annotando il tutto su apposito registro. E responsabile inoltre della buona tenuta e conservazione dell intera attrezzatura sportiva.. 3 - IL PATRIMONIO E L'ESERCIZIO FINANZIARIO Art. 30 Il patrimonio dell Associazione sportiva è costituito dalle quote associative versate dai Soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi di privati o enti pubblici e da eventuali beni mobili o immobili di proprietà dell'associazione sportiva o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo. Art. 31 Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i Soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali. Art. 32 L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno finanziario. LO SCIOGLIMENTO Art. 33 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ad

enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità individuati dall Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art.90 L. 289/2002 e relativo decreto di attuazione. NORME FINALI Art. 34 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, allo statuto ed al regolamento del CSI e degli altri Enti di promozione sportiva, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro. Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei Soci in data 19 giugno 2005.