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COMUNE DI COMANO TERME PROVINCIA DI TRENTO Verbale di deliberazione N. 115 della Giunta del Comune OGGETTO: SALDO PRESTAZIONI ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO DALLA FIOR - LORENZI PER RESISTERE IN GIUDIZIO DI FRONTE ALLA CORTE DI APPELLO DI TRENTO A SEGUITO DELL ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO DAI SIGG. ALBERTI ARMANDO E ROSANNA PER L IMPUGNAZIONE - OPPOSIZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 39 D.P.R. n. 327/2001 DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16 DI DATA 01.03.2006. ========================================================================================================== REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 N. 3/L) L'anno Duemilasedici addì Ventotto del mese di Luglio alle ore 22.15, nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocata la Giunta del Comune. Certifico io sottoscritto Segretario del Comune su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 02.08.2016 all albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi Presenti i signori: Addì, 02.08.2016 ZAMBOTTI FABIO Sindaco Assenti IL SEGRETARIO DEL COMUNE Giust. Ingiust. F.to Dalfovo Dott. Nicola GIONGO CHRISTIAN Vice Sindaco ================================= DEL MAFFEO LAURA - Ass.Eff. PARISI ANTONIO - PERDERZOLLI GIULIA - Assiste il Segretario Comunale Dalfovo dott. Nicola. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Zambotti Fabio, nella sua qualità di sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione della Giunta comunale n. 115 dd. 28.07.2016 OGGETTO: SALDO PRESTAZIONI ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO DALLA FIOR - LORENZI PER RESISTERE IN GIUDIZIO DI FRONTE ALLA CORTE DI APPELLO DI TRENTO A SEGUITO DELL ATTO DI CITAZIONE PRESENTATO DAI SIGG. ALBERTI ARMANDO E ROSANNA PER L IMPUGNAZIONE - OPPOSIZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 39 D.P.R. n. 327/2001 DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16 DI DATA 01.03.2006. LA GIUNTA COMUNALE Vista la proposta di delibera presentata dall ufficio segreteria su indicazione della Giunta e ritenutala meritevole di approvazione come di seguito riportato: Premesso che: con deliberazione n. 71 di data 18 luglio 2006 la Giunta comunale del Comune di Bleggio Inferiore ha nominato l avvocato Dalla Fior con studio in Trento alla difesa per resistere all atto di citazione davanti alla Corte di Appello di Trento, promosso dai signori Alberti Armando e Rosanna, per l impugnazione opposizione ai sensi dell articolo 39 DPR n. 327/2001, della delibera della Giunta Comunale n. 16 dd. 01.03.2006 ad oggetto: analisi dell istanza ex articolo 39 del DPR n. 327/2001 per ottenere la corresponsione dell indennità per reiterazione dei vincoli a seguito sentenza n. 284/2004 TRGA di Trento a seguito ricorso proposto dai sigg. Alberti sul PRG con la quale la Giunta comunale ha rigettato l istanza presentata dai signori Alberti Armando e Rosanna per la liquidazione dell indennità richiesta ai sensi dell articolo 39 SPR n. 3278/2001. Con la medesima deliberazione sono stati impegnati 18.360,00 sul codice intervento n. 1.01.02.03 del B.P. 2006 Cap. A.I. 300 con successiva deliberazione n. 31 di data 10 aprile 2009 la Giunta comunale del Comune di Bleggio Inferiore ha incrementato di ulteriori 6.240,00 lo stanziamento a favore dell avv. Marco Dalla Fior, con studio in Trento, di cui alla delibera della Giunta comunale n. 71 di data 18 luglio 2006. Vista la nota dello Studio Legale Associato Dalla Fior Lorenzi di data 03.06.2016, pervenuta l 08 giugno 2016 prot. n. 6547, con la quale l avv. Marco Dalla Fior comunicava che la Corte di Appello ha reso la sua sentenza dichiarando, a fronte del protocollo di intesa e della deliberazione di approvazione della Variante urbanistica del Comune di Comano Terme, la cessazione della materia del contendere ancorché controparte sostenesse la necessità di attendere l approvazione del piano attuativo. Dato atto inoltre che in allegato alla comunicazione di data 03.06.2016, veniva allegata notula delle competenze per una spesa complessiva così distinta: FASE DI STUDIO 3.200,00 FASE INDRODUTTIVA 2.100,00 FASE ISTRUTTORIA 4.700,00 FASE DECISIONALE 5.000,00 Competenze pro quota accordo per formare protocollo d intesa 3.000,00 Totale competenze avvocato 18.000,00

15% rimborso spese generali 2.700,00 Totale parziale 20.700,00 C.N.P.A 4% contributo 828,00 Totale imponibile 21.528,00 I.V.A. 22% 4.736,16 Totale parziale 26.264,16 Ritenuta d acconto 20-4.140,00 Totale parziale 22.124,16 Contributo unificato 450,00 Totale generale 22.574,16 Constatato che rispetto all impegno presunto di 24.600,00 assunto con deliberazioni della Giunta Comunale n. 71/2006 e n. 31/2009 per le consulenze tecniche, si ha un supero di spesa di 1.664,16, coperto da residuo di stazionamento. Sottolineato che l incarico professionale conferito ad un professionista per cause legali presenta per sua natura un grado di variabilità sia per la non certa incidenza della spesa (legata all ipotesi della soccombenza o meno) sia per la non prevedibilità del suo ammontare che dipende dalla durata della controversia e dal suo evolversi. Considerato che gli oneri derivanti dalle note spese costituiscono prestazioni che i rispettivi professionisti hanno effettivamente reso prestando attività professionale in favore dell Amministrazione comunale in considerazione di affidamenti conformi alla normativa statale e regolamentare vigente. Dato atto che la fattispecie che ci occupa si riferisce ad un'obbligazione regolarmente sorta con contestuale impegno di spesa. Per tale incarico, infatti, vi è stato tempestivo impegno di spesa, necessariamente presuntivo in quanto la difesa in giudizio viene remunerata in funzione degli adempimenti richiesti al legale dalla dinamica del giudizio (es. dal numero di udienze o dei gradi di giudizio affrontati, dalla decisione del giudice in merito alla parte che deve sostenere spese di lite). La circostanza che al momento della presentazione della parcella l'impegno originariamente assunto risulti insufficiente non produce di per sè una situazione di "debito fuori bilancio", bensì configura una "passività pregressa" per la cui regolazione non occorre una deliberazione consiliare di riconoscimento della legittimità della spesa, essendo sufficiente un provvedimento da parte dell'organo competente ad assumere la decisione di affidamento dell'incarico, provvedimento che, dopo aver dato atto di quanto è successo, impegna il supero di spesa. Dato atto altresì che nel caso della passività pregressa, l'impegno di spesa viene regolarmente effettuato ma per un importo che si è rivelato a posteriori essere insufficiente: tale circostanza è riconducibile all orientamento giurisprudenziale consolidatosi da tempo in materia di spese per liti e oneri di difesa (c.f.r. TAR Abruzzo 66/1989) che per le non certe incidenze delle spese relative agli incarichi di patrocinio legale condizionate all ipotesi delle soccombenze, alla durata delle cause, ai gradi di giudizio, etc. ha sempre ammesso nel tempo l integrazione dell impegno contabile rivelatosi insufficiente contestualmente alla liquidazione degli onorari maturati, facendo rientrare tali fattispecie nell ambito delle cosiddette passività pregresse ; Ritenuto pertanto doveroso provvedere alla liquidazione delle suddette competenze per le ragioni espresse in premessa.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione in oggetto i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi dell art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, rilasciati rispettivamente dal Responsabile della struttura di merito e dal Responsabile dell Ufficio finanziario, sub lettera A/. VISTO l art. 28 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge DELIBERA di liquidare, allo Studio Legale Associato Dalla Fior Lorenzi con sede in Via Paradisi. 15/5 a Trento, per i motivi esposti in premessa, la somma di 20.700,00 oltre 4% CNPAIA e IVA 22% per l attività di difesa legale e di consulenza prestata per resistere in giudizio di fronte alla Corte di Appello di Trento a seguito dell atto di citazione presentato dai signori Alberti Armando e Rosanna per l impugnazione - opposizione ai sensi dell articolo 39 del DPR n. 327/2001 della delibera della Giunta Comunale n. 16 dd. 01.03.2006. di dare atto che la somma complessiva di cui al punto 1) pari ad 26.264,16 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) trova imputazione sul codice intervento n. 1.01.08.03 del BP 2016 - cap. A.I. 445 gestione residui passivi così ripartiti: - per 18.360,00 con impegno n.396/2006; - per 6.240,00 con impegno n. 1000057/2009; - per 1.664,16 con impegno n. 1587/14 - coperto da residuo di stazionamento; di dare atto che della presente delibera viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell art. 79, comma 2, del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L; di prendere atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ovvero, in alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell art. 2 lettera b) della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. Il Vicesindaco Il Sindaco Il Segretario Comunale F.to Giongo Christian F.to Zambotti Fabio F.to dott. Dalfovo Nicola Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. lì, 16.08.2016 Il Segretario Comunale dott. Nicola Dalfovo FASE INTEGRATIVA DELL EFFICACIA DELLA DELIBERA ESECUTIVA A PUBBLICAZIONE AVVENUTA (ART. 79, comma 3 del T.U.LL.RR.O.C.) IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA (ART. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C.) COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO (Art. 79, comma 2 del T.U.LL.RR.O.C.) COMUNICAZIONE AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO (Art. 15 bis, comma 1 L. 55/ 90) RAGIONERIA FASE DELL IMPEGNO E/O LIQUIDAZIONE SPESA - ACCERTAMENTO ENTRATA (Art. 17 della L.R. n. 10/1998) FASE DELL EFFICACIA INVIO AGLI UFFICI PER DARE ESECUZIONE AL PROVVEDIM.TO (Art. 18 della L.R. n. 10/1998) - PER COMPETENZA BIB. COMM. DEMO. ECO. TRIB. FIN SEG. TEC. - PER CONOSCENZA BIB. COMM. DEMO. ECO. TRIB. FIN SEG. TEC. - ADEMPIMENTI ANAGRAFE TRIBUTARIA (scritture private soggette a registrazione in caso d uso) PERMESSI, ASPETTATIVE E DISTACCHI SINDACALI E PER FUNZIONI PUBBLICHE ANAGRAFE PRESTAZIONI ALBO CONSULENTI ESTERNI APPALTI DI FORNITURE E SERVIZI ALBO BENEFICIARI Deliberazione divenuta esecutiva il 13.08.2016 ai sensi dell art. 79, comma 3, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L. IL SEGRETARIO COMUNALE (F.to Dalfovo dott. Nicola)