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Copia SERVIZIO Economico - Finanziario DETERMINAZIONE N. 402 DEL 17/12/2018 REG. GEN. OGGETTO: Locazione immobile urbano sito in Via Roma n. 38 da adibire ad uso ricovero mezzi comunali per gli anni 2019-2020. Impegno di spesa e liquidazione I -II -III -IV trimestre 2019 e 2020. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREMESSO che con deliberazione della Giunta comunale n. 211 del 29/12/1995 e contratto rep. n. 369 del 12/01/1996 registrato a Chieri il 25/01/1996 al n. 67, si disponeva la locazione di un immobile da adibire a magazzino ricoveri mezzi comunali, sito in Via Roma n. 38 di proprietà dei sigg. BOFFA Angelo e CAPRA Maria Teresa per gli anni 1996 1998 canone annuo di lire 4.800.000. CONSIDERATO che, successivamente, si è proseguito a locare il medesimo immobile in attuazione degli atti di seguito richiamati: - con deliberazione della Giunta comunale n. 02 del 12/01/1999 e contratto rep. n. 407 del 15/01/1999 registrato a Chieri il 01/02/1999 al n. 60, si disponeva la locazione di un immobile da adibire a magazzino ricoveri mezzi comunali, sito in Via Roma n. 38 di proprietà dei sigg. BOFFA Angelo e CAPRA Maria Teresa per gli anni 1999 2000 canone annuo di 2.478,99; - con deliberazione della Giunta comunale n. 01 del 09/01/2001 e contratto rep. n. 415 del 15/01/2001 registrato a Chieri il 29/01/2001 al n. 88, si disponeva la locazione di un immobile da adibire a magazzino ricoveri mezzi comunali, sito in Via Roma n. 38 di proprietà dei sigg. BOFFA Angelo e CAPRA Maria Teresa per gli anni 2001-2003, tacitamente rinnovato per l anno 2004 - canone annuo di 2.522,38; - con determinazione del responsabile del servizio n. 161 del 06/07/2005 e contratto rep. n. 431 del 08/07/2005 registrato a Chieri il 22/07/2005 al n. 1847, veniva disposto il rinnovo del contratto di locazione di un immobile da adibire a magazzino per i mezzi comunali, sito in Via Roma n. 38 di proprietà dei sigg. BOFFA Angelo e CAPRA Maria Teresa per gli anni 2005/2006 - canone annuo di 2.600,00; - con determinazione del responsabile del servizio n. 281 del 21/07/2006 veniva disposto la rivalutazione del canone per l anno 2006 in 2.644,20 e contestuale impegno e liquidazione del canone per il I semestre 2006; - con determinazione del responsabile del servizio n. 32 del 31/01/2007 veniva disposto la liquidazione del canone per il II semestre 2007;

- con determinazione del responsabile del servizio n. 41 del 05/02/2007 e contratto rep. n. 456 del 25/01/2007, registrato in Chieri al n. 417 serie 3, del 31/01/2007, veniva disposto il rinnovo del contratto di locazione di un immobile da adibire a magazzino per i mezzi comunali, sito in Via Roma n. 38 di proprietà dei sigg. BOFFA Angelo e CAPRA Maria Teresa per gli anni 2007-2008 - canone annuo di 2.700,00; - con determinazione del responsabile del servizio n. 16 del 13/02/2007 veniva disposto la liquidazione del canone per l anno 2007; - con determinazione del responsabile del servizio n. 22 del 21/02/2008 veniva disposto la rivalutazione del canone per l anno 2008 in 2.770,20 e contestuale impegno e liquidazione del canone per l anno 2008; - con determinazione del responsabile del servizio n. 66 del 13/02/2009 e contratto di Rep. n. 497 del 13/02/2009, registrato in Chieri al n. 498 serie 3, del 16/02/2009, veniva disposto il rinnovo del contratto di locazione per gli anni 2009-2010 e liquidazione del canone per l anno 2009 - canone annuo di 2.770,20; - con determinazione del responsabile del servizio n. 517 del 31/12/2010 veniva disposto la liquidazione del canone per l anno 2010; - con determinazione del responsabile del servizio n. 80 del 07/03/2011 e contratto di Rep. n. 517 del 09/03/2011, registrato in Chieri al n. 1059 serie 3, del 29/03/2011, veniva disposto il rinnovo del contratto di locazione per gli anni 2011-2012 e contestuale rivalutazione del canone annuo in 2.797,90 e liquidazione del canone per l anno 2011; - con determinazione del responsabile del servizio n. 409 del 06/12/2012 e con contratto di Rep. n. 538 del 17/12/2012, registrato in Chieri al n. 62 serie 3, del 10/01/2013, veniva disposto il rinnovo del contratto di locazione per gli anni 2013-2014 e contestuale rivalutazione del canone annuo in 2.827,30 e impegno e liquidazione del canone per il I -II _III IV trimestre dell anno 2013 e 2014; - con determinazione del responsabile del servizio n. 404 del 15/12/2014 e contratto di Rep. n. 549 del 15/12/2014, registrato in Chieri in data 18.12.2014 al n. 006888 - serie 3T e codice identificativo TS514T006888000XF, veniva disposto il rinnovo del contratto di locazione per gli anni 2015-2016 e contestuale rivalutazione del canone annuo in 2.840,00 e impegno di spesa e liquidazione del canone per il I -II -III -IV trimestre dell anno 2015 e 2016; - con determinazione del responsabile del servizio n. 255 del 16/11/2016 e contratto di Rep. n. 560 del 15/12/16, registrato in Moncalieri al n. 7532 serie 3T del 19/12/16 veniva disposto il rinnovo del contratto di locazione per gli anni 2017-2018 e contestuale rivalutazione del canone annuo in 2.414,00 e impegno di spesa e liquidazione del canone per il I -II -III -IV trimestre dell anno 2017 e 2018; RIEPILOGATI nella seguente tabella gli importi dei canoni annui pagati dal 1996 al 2018 a favore dei sigg. BOFFA Angelo e CAPRA Maria Teresa:

ANNI IMPORTO CANONE ANNUO (lire ed euro) IMPORTO CANONE ANNUO PAGATI (in euro) 1996 lire 4.800.000 2.478,99 1997 lire 4.800.000 2.478,99 1998 lire 4.800.000 2.478,99 1999 2.478,99 2.478,99 2000 2.478,99 2.478,99 2001 2.522,38 2.522,38 2002 2.522,38 2.522,38 2003 2.522,38 2.522,38 2004 2.522,38 2.522,38 2005 2.600,00 2.600,00 2006 2.600,00 2.600,00 2007 2.700,00 2.700,00 2008 2.700,00 2.700,00 2009 2.770,20 2.770,20 2010 2.770,20 2.770,20 2011 2.797,90 2.797,90 2012 2.797,90 2.797,90 2013 2.827,30 2.827,30 2014 2.827,30 2.827,30 2015 2.840,00 2.840,00 2016 2.840,00 2.840,00 2017 2.414,00 2.414,00 2018 2.414,00 2.414,00 totale 60.382,87 CONSIDERATO che permane la necessità di disporre dei suddetti locali in cui ricoverare gli attrezzi ed i macchinari necessari per la manutenzione delle strade e del verde pubblico, in quanto i locali di proprietà del comune non dispongono dello spazio sufficiente; RITENUTO pertanto necessario rinnovare la locazione dei suddetti locali, avendo verificato che non vi è la disponibilità di altri locali in loco, anche di proprietari diversi; DATO ATTO che i Sigg.ri BOFFA Angelo e CAPRA Maria Teresa sono disponibili a continuare a cedere in locazione i locali siti in Via Roma n. 38, anche per gli anni 2019-2020; VISTO che con deliberazione n. 73 del 15/11/2018 la Giunta comunale ha reso atto di indirizzo favorevole al rinnovo del contratto di locazione di cui trattasi; DATO ATTO che sono in fase di realizzazione nuovi locali comunali in seguito alla realizzazione della nuova scuola elementare e pertanto ci si riserva successivamente di verificare quali soluzioni più convenienti si prospetteranno per l ente;

CONSIDERATO che il canone di locazione era stato rideterminato in 2.414,00 annui con determinazione n. 255 del 16/11/2016, in attuazione della seguente normativa: - l art. 24, comma 4, del D.L. 66/2014 che ha modificato l art. 3 del D.L. 95/2012, al comma 3, per esigenze di spending review, dispone la riduzione automatica del 15% rispetto alla misura attualmente corrisposta dei canoni relativi ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale; - Prima dell entrata in vigore del D.L. 66/2014, tale disposizione si applicava solo alle PA centrali e decorreva dal 1 gennaio 2015. invece la novella ha anticipato la decorrenza al 1 luglio 2014 e ha esteso a tutte le amministrazioni di cui all art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001; - Secondo la norma suddetta, la riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell art. 1339 codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Si tratta di un automatismo, a differenza di quanto accade per la riduzione del 5% di fornitura, che rappresenta una mera facoltà per gli enti; - Pertanto, secondo i giudici della Corte dei Conti, l automatismo implica anche la retroattività degli effetti, che si riverberano anche sui vecchi contratti. La riduzione ex lege nella misura del 15% dei canoni di locazione corrisposti dagli enti locali per gli immobili ad uso istituzionale si applica anche ai vecchi contratti stipulati prima dell entrata in vigore dell obbligo. Lo ha chiarito la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l Emilia-Romagna con il parere espresso con deliberazione n. 1/2015/PAR nell adunanza del 14 gennaio 2015; - E fatto salvo il diritto di recesso del locatore; - La misura ridotta del canone deve essere prevista anche nei nuovi contratti o in quelli oggetto di rinnovo. PRESO ATTO: - che le parti hanno accettato la riduzione del canone del 15% di cui alla normativa sopra richiamata e pertanto hanno offerto in locazione al Comune i locali ad un canone annuo rideterminato di euro 2.414,00 con costi e spese a carico di entrambi le parti secondo le consuetudini locali; - che all art. 3 dello schema di contratto allegato alla presente determinazione si dispone che il canone annuo di locazione viene fissato in euro 2.414,00 che il Comune di Andezeno dovrà versare in rate trimestrali posticipate dell importo di euro 603,50 ciascuno, entro e non oltre il giorno 5 di ogni trimestre, con bonifico bancario o altro mezzo di pagamento secondo quanto richiesto dal locatore; - che all art. 4 dello schema di contratto allegato si dispone che il canone annuo è rivalutato sulla base dell indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevato dall ISTAT alla data del mese di gennaio dell anno successivo, se previsto e consentito dalla normativa vigente; RITENUTO necessario assumere atto di impegno di spesa anche per la registrazione del contratto di locazione, ai sensi dell art. 6 del presente contratto di locazione che testualmente recita: 6) La presente scrittura privata, non soggetta ad IVA, sarà registrata a cura del comune di Andezeno. Le spese di registrazione sono a carico del locatore e del conduttore in parti eguali. ; ACCERTATO, ai sensi dell articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; VISTO che il codice univoco rilasciato dall'ipa che identifica l'ufficio destinatario del Comune di Andezeno da utilizzare nella fattura elettronica è il seguente: UF2D2Z;

RICHIAMATO: 1. il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e, in particolare: - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l impegno di spesa e l articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; - l articolo 183, comma 9, il quale stabilisce che i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; - l articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 2. l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 3. il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato d.lgs 50/2016; Vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 19 novembre 2001, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 30 marzo 2005; Visto il Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27 luglio 2016; Richiamati in particolare i seguenti atti: a) Il decreto del Sindaco n. 08 del 21 dicembre 2017 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi di questo Comune per l anno 2018; b) La deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15 marzo 2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020; c) La deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 28 marzo 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018-2020 e Piano della Performance 2018 e sono stati attribuiti ai Responsabili dei Servizi le risorse ed i budget di spesa per l esecuzione dei programmi e dei progetti;

DETERMINA 1) di prendere in locazione, per le motivazioni espresse in premessa, i locali da adibire a magazzino per i mezzi comunali, siti in Via Roma n. 38 di proprietà dei sigg. BOFFA Angelo e CAPRA Maria Teresa, per gli anni 2019 e 2020. 2) di quantificare in euro 2.414,00 il canone annuo per gli anni 2019 e 2020. 3) di approvare lo schema di contratto di locazione allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 4) di approvare, in particolare, le seguenti clausole contrattuali: - oggetto del contratto: locazione immobile da adibire a ricovero per attrezzi e mezzi comunali per manutenzione verde pubblico; - durata: anni 2, dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; - canone di locazione: euro 2.414,00 annuo con pagamento trimestrale posticipato; - condizioni essenziali: divieto di rinnovo tacito. 5) di impegnare e liquidare a favore dei sigg. BOFFA Angelo e CAPRA Maria Teresa, la somma dettagliata nella tabella riportata in premessa a titolo di canone di locazione immobile uso non abitativo, per ogni trimestre dell anno 2019 e 2020, pari a complessivi euro 2.414,00 annui, con imputazione di spesa alla voce 3670 - capitolo 2 - articolo 1, denominato Canone locazione magazzino Via Roma 38 Missione 09 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 103 del bilancio di previsione pluriennale dell esercizio anni 2019-2020. 6) di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso all ufficio contabilità a cui è demandato il compito dell emissione dei relativi mandati di pagamento per ogni trimestre degli anni 2019 e 2020 a favore dei soggetti creditori indicati, con la seguente periodicità: ANNO 2019 periodicità pagamenti Importo da pagare (euro) I trimestre (gennaio marzo) entro e non oltre il giorno 5 aprile 603,50 II trimestre (aprile giugno) entro e non oltre il giorno 5 luglio 603,50 III trimestre (luglio settembre) entro e non oltre il giorno 5 ottobre 603,50 IV trimestre (ottobre dicembre) entro e non oltre il giorno 31 dicembre 603,50 Totale anno 2019 2.414,00 ANNO 2020 periodicità pagamenti Importo da pagare (euro) I trimestre (gennaio marzo) entro e non oltre il giorno 5 aprile 603,50 II trimestre (aprile giugno) entro e non oltre il giorno 5 luglio 603,50 III trimestre (luglio settembre) entro e non oltre il giorno 5 ottobre 603,50 IV trimestre (ottobre dicembre) entro e non oltre il giorno 31 dicembre 603,50 Totale anno 2020 2.414,00 7) di impegnare e liquidare la somma di euro 80,00 dovuti per la tassa di registrazione del presente contratto di locazione ai sensi dell art. 6 del contratto medesimo, con imputazione di spesa alla voce

840 - capitolo 2 - articolo 1, denominato Imposte e tasse Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 102 del bilancio di previsione del bilancio di previsione dell esercizio finanziario anno 2018 e pluriennale 2019/2020. 8) Di dare atto, ai sensi dell articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 9) Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all art. 147- bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento dal parte del Responsabile del Servizio. 10) Di dare atto che l impegno di spesa che si assume con il presente atto rientra nelle risorse finanziarie assegnate al sottoscritto Responsabile del Servizio. 11) Di trasmettere il presente atto di impegno e liquidazione, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore a riscuotere la somma, al servizio economico - finanziario per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all art. 184, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché per la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall art. 185 del medesimo decreto. 12) Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmesso al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi del combinato disposto dell articolo 147-bis, 1 comma, e dell art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l apposizione della predetta attestazione. 13) Di disporre l invio del presente provvedimento alla Segreteria Comunale perché provveda alla pubblicazione dell atto all Albo Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dando atto che la determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio economico finanziario sarà archiviata nell archivio digitale del Comune di Andezeno a disposizione del Responsabile del servizio proponente. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to: (BECHIS Rosa Angela)