l acquisto di mezzi d esercizio per il TRV

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Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Divisione Finanziamento Febbraio 2011 Direttiva concernente l acquisto di mezzi d esercizio per il TRV (approvazioni OITRV, garanzia federale) Le indennità per nuovi mezzi d esercizio nel settore dei servizi di trasporto regionali ordinati sono concesse previa approvazione dei mezzi stessi da parte dei committenti, come disciplinato dall art. 19 OITRV (ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori; RS 745.16). Detta approvazione è anche la condizione necessaria per la concessione di una garanzia federale che consente il finanziamento a tassi più vantaggiosi dell investimento. In caso di cambiamento del gestore, il trasferimento dei mezzi d esercizio deve inoltre essere approvato ai sensi dell art. 28 OITRV. La presente direttiva fornisce le informazioni necessarie in materia di approvazioni ai sensi degli art. 19 e 28 OITRV nonché per la concessione di una garanzia federale. 1. Approvazioni secondo gli art. 19 e 28 OITRV 1.1. Approvazione secondo l art. 19 capoverso 1 OITRV (Integrazione dei costi supplementari degli investimenti nell offerta) Art. 19 cpv. 1 OITRV - Investimenti 1 Le imprese di trasporto possono integrare i costi supplementari degli investimenti nel conto di previsione di un offerta se i committenti li hanno previamente approvati. L acquisto di nuovi mezzi d esercizio (veicoli, materiale rotabile, depositi, ecc.) genera costi supplementari, costituiti soprattutto da interessi e ammortamenti. Per poterli integrare come costi indennizzabili nelle offerte future, è d obbligo l approvazione preliminare dell investimento da parte dei committenti (Confederazione e tutti i Cantoni interessati) ai sensi dell art. 19 OITRV. In mancanza di quest approvazione, i committenti non sono tenuti ad accettare i costi corrispondenti esposti nelle offerte. L approvazione costituisce inoltre il presupposto per la concessione di una garanzia federale per il finanziamento dei mezzi d esercizio, come pure per un eventuale aumento individuale delle quote assegnate ai Cantoni. Per garantire il principio di proporzionalità (in particolare per l acquisto di bus), per il computo del costo del capitale l approvazione è richiesta solo a partire da un volume d investimento complessivo

(valore della commessa) di 3 milioni di franchi per acquisto. Per i mezzi d esercizio a doppia utilizzazione, il volume d investimento complessivo può essere ridotto in ragione della quota media non utilizzata per i servizi di trasporto viaggiatori regionali ordinati. Per la definizione del volume d investimento complessivo si fa riferimento all art. 7 della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) e all art. 15 dell ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11). Art. 7 LAPub (Valore della commessa) 1 Una commessa non può essere suddivisa con l intento di eludere l applicazione della presente legge. 2 Se, per la realizzazione di un opera edile, il committente aggiudica diverse commesse edili, è determinante il loro valore complessivo. Il Consiglio federale stabilisce l ammontare delle singole commesse edili che in ogni caso sottostanno alla presente legge, nonché la loro parte percentuale nel valore globale (clausola bagattellare). 3 Se il committente aggiudica diverse commesse di forniture o di servizi, simili fra di loro, o suddivide una commessa di forniture o di servizi in diverse commesse singole (lotti), simili fra di loro, il valore della commessa è calcolato in base: a. al valore effettivo delle commesse periodiche aggiudicate nel corso degli ultimi 12 mesi; o b. al valore stimato delle commesse periodiche aggiudicate nel corso dei 12 mesi che seguono l assegnazione della prima commessa. 4 Se una commessa contiene l opzione per commesse successive, è determinante il valore globale. Art. 15 OAPub (Valore della commessa in caso di contratto di durata determinata o indeterminata) 1 Se il committente acquista servizi oggetto di un contratto, il valore della commessa equivale: a. per contratti di durata determinata: al valore complessivo; b. per contratti di durata indeterminata: al canone mensile moltiplicato per 48. 2 In caso di dubbio va applicato il metodo di calcolo di cui al capoverso 1 lettera b. Gli investimenti che, in riferimento alla loro quota TRV, sono inferiori al valore minimo della commessa fissato a 3 milioni di franchi per acquisto, sono considerati accettati anche senza esplicita approvazione da parte dell UFT. In tal caso va prevista una specifica menzione nella prima offerta in cui sono dichiarati i costi supplementari dell investimento. Qualora tuttavia, in casi specifici, l UFT ritenesse necessaria l approvazione esplicita in merito a un investimento, sebbene il valore della commessa non superi la soglia minima dei 3 milioni di franchi, può richiedere che sia presentata espressa domanda. 2/8

1.2. Approvazione secondo l art. 28 capoverso 2 OITRV (Trasferimento dei mezzi d esercizio a un nuovo gestore) Art. 28 cpv. 2 OITRV - Trasferimento del mandato a un altra impresa di trasporto 2 La nuova impresa incaricata è tenuta a riprendere al valore di bilancio i mezzi d esercizio acquisiti appositamente per fornire le prestazioni in questione dall impresa cui è stato conferito inizialmente il mandato, sempre che quest ultima lo richieda e l acquisto sia stato approvato a suo tempo dalla Confederazione e dai Cantoni o sia stato effettuato prima del 1 gennaio 1996. Anche chi ha concesso aiuti finanziari per l acquisizione dei mezzi d esercizio può esigere il trasferimento degli stessi. Gli eventuali mutui devono essere estinti. In caso di acquisto di mezzi d esercizio destinati alle linee regionali, qualora il servizio di trasporto fosse ripreso da un nuovo operatore (di norma assegnato mediante bando pubblico) l impresa è esplicitamente autorizzata ai sensi dell art. 28 OITRV a trasferire i mezzi d esercizio non più necessitati alla nuova impresa. Dello stesso diritto beneficiano in tal caso i committenti da cui l impresa di trasporto ha ricevuto un aiuto finanziario ai fini dell acquisto, per esempio grazie alla concessione di una garanzia federale. Senza l approvazione ai sensi dell art. 28 OITRV, l impresa di trasporto che effettua l acquisto corre il rischio, nel caso di un eventuale bando pubblico, di vedersi costretta a tenere mezzi d esercizio che non può più utilizzare. Per gli investimenti che superano il valore minimo fissato a 3 milioni di franchi per ogni commessa di veicoli o di altri mezzi d esercizio e per cui quindi è richiesta l approvazione secondo l art. 19 OITRV, l approvazione ai sensi dell art. 28 OITRV è concessa congiuntamente a quella ai sensi dell art. 19 OITRV, senza necessità di presentare domanda separata. Nel caso d investimenti inferiori alla soglia minima di 3 milioni di franchi, l eventuale approvazione secondo l art. 28 OITRV deve essere esplicitamente richiesta. 3/8

1.3. Procedura di approvazione Prima di indire il bando pubblico per l acquisto di mezzi d esercizio, occorre sottoporre all UFT, e parallelamente a tutti i Cantoni interessati, una domanda preliminare ai fini dell approvazione necessaria ai sensi degli art. 19 e 28 OITRV comprendente le seguenti informazioni: 1. Oggetto/Oggetti dell acquisto, compreso il profilo dei requisiti 2. Motivi dell acquisto 3. Piano d impiego dei nuovi mezzi d esercizio, in rapporto alla strategia di gestione della flotta 4. Riserve di mezzi d'esercizio 5. Piano per l adozione del sistema ETCS (solo per ferrovie a scartamento normale) 6. Volume stimato dell acquisto 7. Piano di finanziamento previsto 8. Stima dei costi supplementari diretti previsti 9. Stima del potenziale futuro risparmio sui costi e del potenziale futuro aumento delle entrate 10. Documenti relativi alla situazione economica dell impresa Per poter verificare la solvibilità dell impresa di trasporto, occorrono informazioni complete circa la situazione economica dell impresa. In particolare è necessario illustrare nei dettagli quali sono i mezzi liquidi attualmente disponibili nonché l evoluzione prevista nei prossimi 3 anni. L esame della solvibilità costituisce al contempo la base per l eventuale concessione della garanzia federale secondo il numero 2 della presente direttiva. Alla ricezione della domanda preliminare (precedente il bando) l UFT procede a esaminare l opportunità dell acquisto sia sul piano operativo che su quello tecnico. In seguito integra l acquisto nei progetti previsti ai fini dell assunzione dei costi supplementari e invia all impresa di trasporto una conferma, con riserva del consenso di tutti i Cantoni sulla prosecuzione della procedura d acquisto. Dopo il bando pubblico occorre presentare di nuovo all UFT e a tutti i Cantoni interessati una domanda definitiva di approvazione comprendente le seguenti informazioni: 1. Oggetti concreti da acquistare o costruire (risultato del bando) 2. Messa in esercizio prevista per ciascun mezzo d esercizio con indicazione del mese (diritto alle indennità) 3. Piano di finanziamento definitivo, comprese le modalità d ammortamento e una dichiarazione circa l eventuale richiesta di una garanzia federale 4/8

4. Previsione per i prossimi 5 anni dei costi supplementari netti aventi un rapporto diretto con l acquisto di mezzi d esercizio oggetto della domanda, senza tenere conto di un eventuale garanzia federale Quando la domanda di approvazione definitiva è pervenuta all UFT (dopo il bando pubblico e prima della firma del contratto di acquisto) i committenti, ovvero Confederazione e Cantoni, procedono alla delibera. In seguito, dopo aver ricevuto dai Cantoni una copia delle loro approvazioni, l UFT rilascia l approvazione alle imprese di trasporto. Con l approvazione i costi sono riconosciuti come indennizzabili, ma essa non è tuttavia una garanzia del rispettivo pagamento (riserva per limiti di budget). I pagamenti definitivi sono fissati nell ambito della regolare procedura di ordinazione al momento della messa in funzione dei mezzi d esercizio acquistati. 2. Garanzia federale In virtù degli art. 34 36 OITRV la Confederazione può concedere alle imprese di trasporto una garanzia per il finanziamento di nuovi mezzi d esercizio e di mezzi in servizio dal 2001 nel settore del traffico regionale viaggiatori (TRV) che dà diritto a un indennità. Con il decreto federale del 15 dicembre 2010 il Parlamento ha approvato un credito quadro per 11 miliardi di franchi destinato alla concessione di fideiussioni (Decreto federale concernente un credito quadro volto a garantire, mediante fideiussioni, l acquisto di mezzi d esercizio nel settore dei trasporti pubblici; Foglio federale 2011 261). La garanzia federale è concessa alle imprese di trasporto che ne fanno richiesta, a condizione che i mezzi d esercizio in oggetto siano stati approvati dalla Confederazione e da tutti i Cantoni interessati come indicato al numero 1.1. Per i mezzi d esercizio impiegati sia nel TRV sia in altri settori (traffico locale, offerte senza funzione di collegamento, ecc.), la garanzia federale può essere concessa solo per la quota attinente ai servizi di TRV. Il tasso d interesse agevolato consentito dalla garanzia federale si applica soltanto per le linee di TRV ordinate anche dalla Confederazione. La garanzia federale è rilasciata secondo le seguenti modalità: 5/8

a) Inoltro della domanda all UFT La domanda per la concessione della garanzia federale va inoltrata all UFT 2 mesi prima che inizi il periodo di validità richiesto, la cui durata massima è di 25 anni. b) Contenuto della domanda La domanda deve contenere le seguenti informazioni: Oggetto/Oggetti dell acquisto Occorre indicare con precisione per quali mezzi d esercizio si richiede la garanzia federale. Finanziamento Vanno specificate le tranche di finanziamento come pure la loro durata, i tassi d interesse e il piano d ammortamento. Particolarmente importanti sono le informazioni riguardanti i creditori da cui l impresa di trasporto riceverà il capitale. I creditori devono essere chiaramente designati per nome, salvo se si tratta di un finanziamento mediante prestito; in questo caso è necessario indicare il soggetto autorizzato a esercitare i diritti degli obbligazionisti connessi alla garanzia federale (banca emittente). Tasso d interesse agevolato Va indicato l interesse agevolato ottenibile grazie alla garanzia federale. Qualora non fossero già stati inoltrati nel quadro delle approvazioni giusta gli art. 19 e 28 OITRV: documenti relativi alla situazione economica dell impresa Per poter verificare la solvibilità dell impresa di trasporto, occorrono informazioni complete circa la situazione economica dell impresa. In particolare è necessario illustrare nei dettagli quali sono i mezzi liquidi attualmente disponibili nonché l evoluzione prevista nei prossimi 3 anni. Approvazioni OITRV Nel caso di nuovi acquisti, alla domanda per la concessione della garanzia federale va acclusa una copia delle singole approvazioni OITRV da parte della Confederazione e di tutti i Cantoni interessati secondo il numero 1.1. della presente direttiva. 6/8

c) Convenzione tra l UFT e l impresa di trasporto L UFT si pronuncia sulla domanda entro un mese, dopo aver esaminato eventuali rischi nonché il piano di finanziamento per l acquisto dei mezzi d esercizio previsto e dopo aver verificato se i mezzi d esercizio sono stati approvati da tutti i committenti (Confederazione e Cantoni) secondo il numero 1.1. della presente direttiva. In caso di parere favorevole alla concessione di una garanzia federale, l UFT invia all impresa di trasporto una convenzione, comprensiva di una bozza dell'atto di fideiussione, da controfirmare. La convenzione è vincolata all'atto di fideiussione e contiene le disposizioni che sono di rilievo esclusivamente per l UFT e per le imprese di trasporto. d) Atto di fideiussione della Confederazione L'atto di fideiussione definitivo della Confederazione è inviato all impresa di trasporto entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della convenzione controfirmata stipulata tra l UFT e l impresa. e) Provvigione I costi amministrativi connessi alla necessaria analisi dei rischi e alla sorveglianza della solvibilità dei beneficiari della fideiussione sono a carico di questi ultimi, come pure un premio minimo di rischio. Analogamente alla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d interesse nelle regioni montane (RS 901.21), è prevista la riscossione di una provvigione, al momento della concessione della fideiussione e per l intera durata dell obbligazione, in ragione dell 1 per mille dell importo della garanzia concessa, che tuttavia non sarà inferiore a 5'000 né superiore a 100'000 franchi. 3. Allegato L allegato iter relativo alle approvazioni OITRV e alla garanzia federale costituisce parte integrante della presente direttiva. 7/8

4. Documentazione sul sito Internet dell UFT La presente direttiva con l allegato Iter relativo all approvazione dell acquisto di mezzi d esercizio e all garanzia federale e disponibile sul sito Internet dell UFT seguendo il seguente percorso: www.bav.admin.ch Documentazione Prescrizioni Direttive Ufficio federale dei trasporti Dott. P. Füglistaler Direttore Pierre-André Meyrat Direttore supplente 8/8

Iter relativo all'approvazione dell'acquisto di mezzi d'esercizio e alla garanzia federale Didascalia Condizione Attività dell'impresa Attività dell'uft Attività dei Cantoni Pianificazione dell'acquisto Valore dell'acquisto < CHF 3'000'000 Valore dell'acquisto > CHF 3'000'000 Domanda preliminare di approv. secondo art. 19 e 28 OITRV e di eventuale concessione di una garanzia federale, da presentare a UFT e Cantoni interessati (1a parte) Esame della domanda prelim. Esame della domanda prelim. Coordinamento tra Confederazione e Cantoni Parere da comunicare all'impresa Parere da comunicare all'impresa Bando pubblico relativo all'acquisto Bando pubblico relativo all'acquisto Se desiderato espressamente: domanda di approvazione secondo art. 28 OITRV a UFT e Cantoni interessati Domanda di approvazione secondo art. 19 e 28 OITRV a UFT e Cantoni interessati (2a parte) Esame della domanda Esame della domanda Esame della domanda Esame della domanda Coordinamento tra Confederazione e Cantoni Coordinamento tra Confederazione e Cantoni Approvazione dell'acquisto secondo art. 28 OITRV (con copia all'uft) Approvazione dell'acquisto secondo art. 19 e 28 OITRV (con copia all'uft) Approvazione dell'acquisto secondo art. 28 OITRV (con copia ai Cantoni) Approvazione dell'acquisto secondo art. 19 e 28 OITRV (con copia ai Cantoni) Finanziamento senza ricorso a capitali di terzi Finanziamento con ricorso a capitali di terzi Se si ricorre a capitali di terzi: domanda di concessione di una fideiussione solidale della Confederazione (2 mesi prima che inizi il periodo di validità) Esame della domanda e invio della convenzione UFT/impresa entro un mese Definizione delle condizioni di finanziamento e invio all'uft Concessione della fideiussione solidale della Confederazione entro 10 giorni lavorativi Finanziamento, acquisto e produzione dei mezzi d'esercizio Finanziamento, acquisto e produzione dei mezzi d'esercizio Valore dell'acquisto < CHF 3'000'000 Valore dell'acquisto > CHF 3'000'000 Menzione dell'acquisto nella prima offerta Messa in servizio dei mezzi d'esercizio