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Estratto dell accordo di lock-up comunicato alla Consob ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato ("TUF"), contenente le informazioni essenziali ai sensi dell art. 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti") Ai sensi degli artt. 122 del TUF e 130 del Regolamento Emittenti, si riportano di seguito le informazioni essenziali relative all accordo di lock-up ( Accordo di Lock-up LU-VE ), sottoscritto in data 30 giugno 2015 da alcuni dei soci di LU-VE S.p.A. ( LU-VE o Società o Emittente ) e da UBI Banca S.p.A. (già S.c.pA.) ( UBI Banca ). Premessa a) in data 9 luglio 2015 ( Data di Efficacia della Fusione o Data di Ammissione all AIM ) ha avuto efficacia la fusione ( Fusione ) per incorporazione in LU-VE di Industrial Stars of Italy S.p.A. ( ISI ), società le cui azioni ordinarie e i cui warrant erano già stati ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale ( AIM Italia ); a partire da tale data, anche le azioni ordinarie di LU-VE sono state ammesse alle negoziazioni sull AIM Italia, insieme agli warrant emessi dalla Società contestualmente alla Fusione ( Warrant ); b) tra i soci promotori di ISI rientravano anche Giober S.r.l. e Spaclab S.r.l., che a partire dalla Data di Efficacia della Fusione sono divenuti soci di LU-VE insieme ai soci storici di quest ultima, Finami S.p.A. e G4 S.r.l.; c) alla Data di Efficacia della Fusione il capitale sociale di LU-VE era rappresentato: (i) in parte da azioni ordinarie, ciascuna attributiva di un diritto di voto, ammesse alle negoziazioni sull AIM Italia ( Azioni Ordinarie ); e (ii) in parte da azioni speciali prive del diritto di voto, non negoziate sull AIM Italia ( Azioni Speciali ); d) successivamente: - tutte le Azioni Speciali sono state convertite in Azioni Ordinarie, ai sensi dello statuto della Società, in tre differenti tranche di conversione che si sono succedute nel tempo; una in data 10 luglio 2015; una in data 28 dicembre 2016 ( Conversione II ); l ultima in data 31 marzo 2017 ( Conversione III ); - tutti i Warrant sono stati esercitati con assegnazione di Azioni Ordinarie o decaduti da ogni diritto, divenendo privi di validità ad ogni effetto, ai sensi dal relativo regolamento; e) a decorrere dal 21 giugno 2017 ( Data di Quotazione ) le Azioni Ordinarie hanno iniziato ad essere negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ( MTA ) e contestualmente sono state escluse dalle negoziazioni sull AIM Italia; f) a seguito (i) del venir meno in data 28 dicembre 2017 e in data 31 marzo 2018 di alcuni impegni irrevocabili assunti da Finami e da G4 con l Accordo di Lock-up LU-VE, nonché (ii) dell acquisto in data 9 febbraio 2018 del controllo dell Emittente da parte del dott. Matteo Liberali, per il tramite di Finami, si riporta di seguito il testo aggiornato delle informazioni essenziali relative all Accordo di Lock-up LU-VE pubblicate il 23 giugno 2017, che riporta le sole previsioni ancora vigenti alla data odierna. 1. Tipo di patto al quale è riconducibile l Accordo di Lock-up LU-VE Le pattuizioni contenute nell Accordo di Lock-up LU-VE, riprodotte in sintesi al paragrafo 6 che segue, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell art. 122, comma 5, lett. b), del TUF. 2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto dell Accordo di Lock-up LU-VE Le pattuizioni contenute nell Accordo di Lock-up LU-VE hanno (oggi) ad oggetto (solo) Azioni Ordinarie di LU-VE, con sede legale in Varese 21100, via V. Veneto n. 11, REA Varese n. 191975 Trib. Va Reg. Soc. N 13942, C.F. e P. IVA 01570130128 - capitale sociale sottoscritto e versato 1

Euro 62.704.488,80, rappresentato da n. 22.234.368 Azioni Ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Ogni Azione Ordinaria conferisce al rispettivo titolare diritto ad un voto. 3. Parti dell Accordo di Lock-up LU-VE L Accordo di Lock-up LU-VE è stato sottoscritto tra le seguenti Parti: - Finami S.p.A. (già S.r.l.), con sede legale in Milano, Piazzale Luigi Cadorna n. 10, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08408810151 ( Finami ); - G4 S.r.l., con sede legale in Belluno, Via Feltre n. 2, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Belluno 01160530257 ( G4 e, insieme a Finami, i Soci LU-VE ); - Giober S.r.l., con sede legale in Torino, Via Venti Settembre n. 3, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 10942520015 ( Giober ); e - Spaclab S.r.l. con sede legale in Milano, Via Senato n. 20, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 08277490960 ( Spaclab e, insieme a Giober, Società Promotrici ). - UBI Banca. 4. Strumenti finanziari oggetto dell Accordo di Lock-up LU-VE 4.1 Quanto a Finami, sono attualmente vincolati all Accordo di Lock-up LU-VE i seguenti strumenti finanziari: (i) un numero di Azioni Ordinarie tale da attribuire a Finami stessa il controllo sull'emittente ai sensi dell articolo 2359 comma 1, n. 1 del codice civile ( Partecipazione di Controllo Finami. 4.2 Quanto a G4, sono attualmente vincolati all Accordo di Lock-up LU-VE i seguenti strumenti finanziari: (i) un numero di Azioni Ordinarie che sia pari alla metà delle Azioni Ordinarie detenute da G4 alla Data di Efficacia della Fusione e, quindi, n. 1.831.953 Azioni Ordinarie (i.e. la metà di n. 3.663.906 Azioni Ordinarie, detenute da G4 alla Data di Efficacia della Fusione) (la Partecipazione Minima G4 ). La tabella che segue illustra per ciascun partecipante, con riferimento alla data odierna, il numero di Azioni Ordinarie e di diritti di voto vincolate dall Accordo di Lock-up LU-VE, nonché la percentuale di tali Azioni Ordinarie rispetto al capitale sociale dell Emittente e la percentuale di tali diritti di voto rispetto al numero totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale dell Emittente. Soggetto Aderente Azioni Ordinarie Vincolate dall Accordo di Lockup LU-VE N. diritti di voto riferiti alle Azioni Ordinarie complessivamente dall Accordo di Lockup LU-VE % su capitale sociale % su totale diritti di voto Totale Finami 11.117.185 11.117.185 50% + 1 azione 50% + 1 azione Totale G4 1.831.953 1.831.953 8,24% 8,24% 2

4.3 Quanto a Finami e G4 congiuntamente: sono vincolati all Accordo di Lock-up LU-VE un numero di Azioni Ordinarie che sia pari al 66% delle azioni ordinarie di volta in volta in circolazione (la Partecipazione Minima Soci LU-VE ). La tabella che segue illustra con riferimento alla data odierna, il numero di Azioni Ordinarie e di diritti di voto che Finami e G4 hanno vincolato congiuntamente all Accordo di Lock-up LU-VE, nonché la percentuale di tali Azioni Ordinarie rispetto al capitale sociale dell Emittente e la percentuale di tali diritti di voto rispetto al numero totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale dell Emittente. Soggetto Aderente Azioni Ordinarie Vincolate dall Accordo di Lock-up LU-VE N. diritti di voto riferiti alle Azioni Ordinarie complessivament e dall Accordo di Lock-up LU-VE % su capitale sociale % su totale diritti di voto Finami e G4 congiuntamente 14.674.683 14.674.683 66% 66% 4.4 Pertanto, alla data odierna, il numero complessivo delle Azioni Ordinarie e, conseguentemente, dei diritti di voto vincolati all Accordo di Lock-up LU-VE è pari a massime n. 14.674.683, corrispondenti al 66% del capitale sociale dell Emittente e del numero totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale dell Emittente 5. Controllo Alla data odierna, l Emittente è controllata, ai sensi dell art. 93 del TUF, dal dott. Matteo Liberali per il tramite di Finami, la quale detiene n. 11.135.034 Azioni Ordinarie pari al 50,08% del capitale sociale con diritto di voto dell Emittente. 6. Contenuto dell Accordo di Lock-up LU-VE L Accordo di Lock- up LU-VE attualmente prevede i seguenti vincoli alla circolazione degli strumenti finanziari di cui al precedente paragrafo 4. 6.1 Con l Accordo di Lock-up LU-VE, Finami ha assunto i seguenti impegni: per un periodo fino a 36 (trentasei) mesi successivi alla Data di Ammissione all AIM, e quindi fino al 9 luglio 2018, l impegno irrevocabile di Finami, nei confronti di Giober e Spaclab e di UBI Banca, a mantenere la Partecipazione di Controllo Finami. Pertanto, l impegno a non compiere qualsiasi fatto, atto, negozio o altra operazione o serie di operazioni di disposizione e/o di alienazione in forza del quale si consegua (anche se transitoriamente), in via diretta o indiretta, volontariamente o coattivamente, a titolo oneroso e/o a titolo gratuito, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà e/o della nuda proprietà, e/o della detenzione, e/o del possesso e/o di qualsiasi altro diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, della Partecipazione di Controllo Finami (o parte di essa), oppure la costituzione o il trasferimento a titolo gratuito e/o oneroso di qualsiasi diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, sulla Partecipazione di Controllo Finami (o parte di essa) nella più ampia accezione dei predetti termini e quindi, oltre alla vendita, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l espropriazione, la donazione, la cessione a titolo gratuito, la permuta, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguono alla fusione, scissione o liquidazione della Società Post Fusione i trasferimenti per effetto di affitto di azienda, cessione di azienda o di ramo di azienda, lo swap, il riporto, la datio in solutum, l intestazione fiduciaria, la costituzione in trust ed 3

ogni altro negozio ad effetti traslativi, la costituzione di diritti di pegno, ipoteca, diritti di opzione, diritti di prelazione o qualsiasi altro diritto di terzi o garanzia nonché qualsiasi altra operazione e/o transazione o serie di operazioni e/o transazioni aventi un effetto equivalente. 6.2 Con l Accordo di Lock-up LU-VE, G4 ha assunto i seguenti impegni: per un periodo di 36 mesi successivi alla Data di Efficacia della Fusione, e quindi fino al 9 luglio 2018, l impegno irrevocabile di G4, nei confronti di Giober e Spaclab e di UBI Banca, a mantenere la Partecipazione Minima G4 e pertanto a non compiere, qualsiasi fatto, atto, negozio o altra operazione o serie di operazioni di disposizione e/o di alienazione in forza del quale si consegua (anche se transitoriamente), in via diretta o indiretta, volontariamente o coattivamente, a titolo oneroso e/o a titolo gratuito, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà e/o della nuda proprietà, e/o della detenzione, e/o del possesso e/o di qualsiasi altro diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, della Partecipazione Minima G4 (o parte di essa), oppure la costituzione o il trasferimento a titolo gratuito e/o oneroso di qualsiasi diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, sulla Partecipazione Minima G4 (o parte di essa) nella più ampia accezione dei predetti termini e quindi, oltre alla vendita, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l espropriazione, la donazione, la cessione a titolo gratuito, la permuta, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguono alla fusione, scissione o liquidazione della Società Post Fusione i trasferimenti per effetto di affitto di azienda, cessione di azienda o di ramo di azienda, lo swap, il riporto, la datio in solutum, l intestazione fiduciaria, la costituzione in trust ed ogni altro negozio ad effetti traslativi, la costituzione di diritti di pegno, ipoteca, diritti di opzione, diritti di prelazione o qualsiasi altro diritto di terzi o garanzia nonché qualsiasi altra operazione e/o transazione o serie di operazioni e/o transazioni aventi un effetto equivalente. Restano esclusi dall impegno di cui sopra i trasferimenti: (i) da parte di G4 a favore di Michele Faggioli e/o di una o più società direttamente e/o indirettamente controllata dalla o controllante la stessa ai sensi dell art. 2359, comma 1, n. 1 e n. 2 del codice civile ovvero dello IAS 27 il tutto a condizione che la stessa, quale condizione preliminare al trasferimento, subentri nell Accordo di Lock-up LU-VE, assumendosene tutti gli obblighi incondizionatamente; e (ii) tra Finami e G4, purché G4 mantenga la Partecipazione Minima G4. 6.3 Con l Accordo di Lock-up LU-VE, Finami e G4, congiuntamente, hanno assunto i seguenti impegni: per un periodo di 36 mesi dalla Data di Efficacia della Fusione, e quindi fino al 9 luglio 2018, l impegno irrevocabile e solidale di Finami e G4 nei confronti di Giober e Spaclab e di UBI Banca a detenere complessivamente la Partecipazione Minima Soci LU-VE e pertanto a non compiere qualsiasi fatto, atto, negozio o altra operazione o serie di operazioni di disposizione e/o di alienazione in forza del quale si consegua (anche se transitoriamente), in via diretta o indiretta, volontariamente o coattivamente, a titolo oneroso e/o a titolo gratuito, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà e/o della nuda proprietà, e/o della detenzione, e/o del possesso e/o di qualsiasi altro diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, della Partecipazione Minima Soci LU-VE (o parte di essa), oppure la costituzione o il trasferimento a titolo gratuito e/o oneroso di qualsiasi diritto reale o personale di godimento, a seconda del contesto, sulla Partecipazione Minima Soci LU-VE (o parte di essa) nella più ampia accezione dei predetti termini e quindi, oltre alla vendita, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l espropriazione, la donazione, la cessione a titolo gratuito, la permuta, il conferimento in società, la vendita forzata, la vendita in blocco, i trasferimenti che conseguono alla fusione, scissione o liquidazione della Società i trasferimenti per effetto di affitto di azienda, cessione di azienda o di ramo di azienda, lo swap, il riporto, la datio in solutum, l intestazione fiduciaria, la costituzione in trust ed ogni altro negozio ad effetti traslativi, la costituzione di diritti di pegno, ipoteca, diritti di opzione, diritti di prelazione o 4

qualsiasi altro diritto di terzi o garanzia nonché qualsiasi altra operazione e/o transazione o serie di operazioni e/o transazioni aventi un effetto equivalente. 7. Durata dell Accordo di Lock-up LU-VE Gli impegni lock-up contenuti nell Accordo di Lock-up LU-VE sono divenuti efficaci a partire dalla Data di Efficacia della Fusione e hanno la durata rispettivamente indicata al precedente punto 6. 8. Informazioni ulteriori L Accordo di Lock-up LU-VE è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Varese in data 23 giugno 2017. Il presente estratto aggiornato rispetto a quello pubblicato in data 23 giugno 2017 è pubblicato sul sito web www.luvegroup.com (sezione Investor Relations Capitale e Azionisti Rilevanti Patti Parasociali ). L estratto di cui all art. 129 del Regolamento Emittenti è stato pubblicato sul quotidiano a diffusione nazionale Milano Finanza nell edizione del 24 giugno 2017 ed è disponibile sul sito web www.luvegroup.com sezione Investor Relations Capitale e Azionisti Rilevanti Patti Parasociali ), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato SDIR-NIS (www.emarketstorage.com). L Accordo di Lock-up LU-VE prevede che lo stesso è regolato dalla legge italiana e che eventuali controversie relative allo stesso siano devolute ad un collegio arbitrale di tre arbitri secondo il regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. * * * Il presente estratto costituisce una sintesi delle pattuizioni contenute nell Accordo di Lock-up LU- VE ai soli fini della pubblicazione di legge. Ad ogni effetto, ha valore esclusivamente il testo integrale delle pattuizioni dell Accordo di Lock-up LU-VE depositato e comunicato ai sensi di legge. 3 aprile 2018 5