Il whistleblowing. Il whistleblowing lo hanno inventato i veneziani...

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Il whistleblowing Il whistleblowing lo hanno inventato i veneziani... 1

Le Bocche di Leone dei Veneziani Le Bocche di Leone raccoglievano le denunce per un tipo diverso di reato: evasione delle tasse, bestemmiatori, inadempienza alla sanità e varie altre. I Savi dei Dieci e i Consiglieri dei Dieci accettavano le denunce anonime solo se si trattava di affari di Stato, con l approvazione dei cinque sesti dei votanti. Successivamente, le denunce anonime senza attendibili testimoni d accusa sulle circostanze segnalate, dovevano essere bruciate senza tenerne minimamente conto. 2

Le origini moderne Natura dell istituto L origine del whistleblowing va ricercata nella cultura giuridica anglosassone: Whistleblowing = segnalazione di irregolarità Whistleblower (soffiatore di fischietti) = azione dell'arbitro nel segnalare un fallo o quella di un poliziotto che tenta di fermare un'azione illegale. 3

Natura dell istituto E in Italia.? L espressione whistleblower si caratterizza come una parola con connotazioni positive, descrivendo un ruolo che esemplifica una virtù civile ma che non è esente da rischi e ritorsioni a differenza del significato negativo che tipicamente assume la parola informatore, delatore spia, talpa o ancora peggio, pentito, nel linguaggio e nel vocabolario del nostro Paese. 4

Il whistleblowing Whistleblower: è colui il quale testimonia una condotta illecita sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarla ad un soggetto che possa agire efficacemente al riguardo. 5

I rischi del whistleblowing I rischi del whistleblower ritorsioni; discriminazioni; citazione in giudizio da parte del datore di lavoro per violazione di obblighi di riservatezza o diffamazione; sanzioni disciplinari e penali; essere considerati con sospetto o addirittura visti come traditori o spie. 6

I rischi del whistleblowing Il problema delle conseguenze Il whistleblower anche se dotato di un grande senso civico (o di giustizia) valuterà attentamente prima di segnalare irregolarità che avvengono all interno dell organizzazione nella quale lavora, in quanto, molto facilmente, si esporrebbe a bersaglio di eventuali ritorsioni. 7

Il whistleblowing e la corruzione La corruzione intesa come contratto a prestazione corrispettiva implica la libera convergenza degli interessi di corrotto e corruttore (entrambi ricevono vantaggi dallo scambio) verso un comune obiettivo illecito, che di conseguenza, rende molto difficile l emergere del pactum sceleris sottostante. Corrotto e corruttore hanno l interesse a garantire il silenzio.

Il whistleblowing e la corruzione Lotta alla corruzione: è necessario far emergere il reato per sua natura caratterizzato da un elevato indice di occultamento l esigenza di uno strumento che incentivi la propensione individuale alla segnalazione, semplificandone le modalità e, allo stesso tempo, proteggendo il segnalante in buona fede da qualsiasi tipo di ritorsione (licenziamento, mobbing, trasferimento, etc.). 9

Il whistleblowing e la corruzione Risulta essenziale prevedere specifici strumenti che possano facilitare la rottura del patto occulto di mutuo interesse che caratterizza le relazioni illecite. Uno di questui strumenti è il whistleblowing 10

La legge n. 179/2017 La tutela Il dipendente che, nell'interesse dell'integrità della P.A., segnala al RPCT, ovvero all ANAC, o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. 11

La legge n. 179/2017 La segnalazione è sottratta all accesso agli atti ex lege n.241/1990. L'identità del segnalante non può essere rivelata. a) Procedimento penale: l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale; b) Procedimento dinanzi alla Corte dei conti: l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria; 12

La legge n. 179/2017 L'identità del segnalante non può essere rivelata. c) Procedimento disciplinare: l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. 13

La legge n. 179/2017 Chi decide sull eventuale rilevazione dell identità? Procedimento civile e penale: giudice, anche con sentenza di prima grado; Procedimento per danno erariale: giudice contabile; Procedimento disciplinare: responsabile ufficio procedimento disciplinare. 14

La legge n. 179/2017 Il Responsabile dell ufficio procedimenti disciplinari valuterà se ricorra la condizione di assoluta indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante ai fini della difesa. 15

La disciplina si applica: La legge n. 179/2017 Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche; Dipendenti di enti pubblici economici; Dipendenti di enti di diritto privato in controllo pubblico; Collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opera in favore dell Amministrazione. 16

La legge n. 179/2017 E se vengono accertate misure discriminatorie? Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'anac, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'anac applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. 17

La legge n. 179/2017 Al fine di rafforzare le misure a tutela delle riservatezza dell identità del segnalante, bisogna introdurre nel codice di comportamento dell ente, forme di responsabilità specifica sia in capo al RPC, sia dei soggetti che gestiscono le segnalazioni. La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi. 1

La legge n. 179/2017 Le segnalazioni devono essere gestite mediante l'utilizzo di modalità (anche) informatiche con il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza: dell'identità del segnalante; del contenuto delle segnalazioni; della relativa documentazione. 19

La legge n. 179/2017 Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi, l'anac applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'entità della sanzione è determinata tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione. 20

La legge n. 179/2017 Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) Riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala condotte illecite tra le azioni e le misure generali ed obbligatorie finalizzate alla prevenzione della corruzione; Prevede, nell ambito del PTPCT come intervento da realizzare con tempestività, che le amministrazioni siano tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni di cui all art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001; L obbligo di introdurre canali interni differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni, prevedendo codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante; 21

La legge n. 179/2017 Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) Prevede l obbligo di riservatezza per coloro che gestiscono la segnalazione; Introdurre un efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e sugli obblighi relativi alla divulgazione di azioni illecite. 22

Le Linee Guida dell ANAC Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower), approvate con determinazione n. 6 del 2 aprile 2015, con lo scopo di: rimuovere i fattori che possano ostacolare o disincentivare il ricorso all istituto del whistleblowing; evitare che il dipendente, venuto a conoscenza di condotte illecite in ragione del proprio rapporto di lavoro, ometta di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli; garantire la massima riservatezza e la completa protezione del whistleblower. 23

Le Linee Guida dell ANAC Riassumendo Nei confronti del whistleblower, non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla sua segnalazione. 24

Il whistleblowing nel PTPCT Nel PTPCT è necessario: - Disciplinare la materia in attesa dell adozione del sistema informatico di gestione; - Adottare prima possibile il sistema informatico. 25

I soggetti che possono segnalare Le segnalazioni possono essere fatte: a) dai dipendenti dell Amministrazione/Ente assunti con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato; b) dai consulenti e dai collaboratori con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo assunti dall Amministrazione/Ente; c) dai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche dell Amministrazione/Ente; d) dai lavoratori ed i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell Amministrazione/Ente. 26

I soggetti che possono segnalare In caso di trasferimento, di comando o distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso l Amministrazione/Ente, questi può riferire anche di fatti accaduti in un altra Amministrazione diversa dall Amministrazione/Ente: in tal caso, la segnalazione va inoltrata all Amministrazione cui i fatti si riferiscono. 27

I soggetti che possono segnalare In caso di trasferimento, di comando o distacco (o situazioni analoghe) del dipendente presso l Amministrazione/Ente, questi può riferire anche di fatti accaduti in un altra Amministrazione diversa dall Amministrazione/Ente: in tal caso, la segnalazione va inoltrata all Amministrazione cui i fatti si riferiscono. 2

La segnalazione è obbligatoria? Nel silenzio della legge e in assenza di (auspicabili) interventi giurisprudenziali, la segnalazione di illeciti può essere considerata come un dovere del dipendente, anche in considerazione di un analogo obbligo previsto sul versante penale: artt. 331, 361 e 362 del c.p.: Obbligo del pubblico ufficiale o dell incaricato del pubblico servizio di denunciare senza ritardo i reati di cui si ha avuto notizia nell esercizio o a causa delle sue funzioni. 29

La segnalazione La segnalazione deve essere: fatta in buona fede e non deve essere fondata su meri sospetti o voci; il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi per consentire all Amministrazione di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie. 30

La segnalazione Non è necessario che il segnalante sia certo dell effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell autore degli stessi: è sufficiente, in base alle proprie conoscenze, ritenere altamente probabile l essersi verificato di un fatto illecito. 31

La segnalazione Trattamento delle segnalazioni anonime Il trattamento avviene con canali distinti e differenti rispetto a quanto previsto dall art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, in quanto: la tutela è prevista riguarda il segnalante che si identifica (diversamente, la tutela non può essere assicurata); la protezione accordata riguarda ritorsioni che possono avere luogo nell ambito del rapporto di lavoro e non anche quelle di altro tipo. 32

Cosa si può segnalare? Non solo i reati contro la P.A. ma anche le ipotesi di Nepotismo, sprechi, demansionamenti, reiterato mancato rispetto tempi procedimentali, violazione codici comportamento, irregolarità contabili, false dichiarazioni e certificazioni, violazione di norme ambientali, di sicurezza sul lavoro e dei controlli, assunzioni non trasparenti. 33

Il RPCT Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il soggetto deputato alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni all interno dell Ente. 34

Il RPCT Riceve, verifica la fondatezza e gestisce le segnalazioni, anche attraverso un gruppo di lavoro dedicato a gestire le segnalazioni, i cui componenti sono soggetti ai suoi stessi vincoli di riservatezza e alle sue stesse responsabilità; Richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione con l adozione delle necessarie cautele; 35

Il RPCT Può archiviare la segnalazione in caso di manifesta infondatezza della stessa; Se la segnalazione risulta fondata, valuta a chi inoltrare la segnalazione, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, tra i seguenti soggetti: Struttura a cui è ascrivibile il fatto, Ufficio procedimenti disciplinari, Autorità giudiziaria, Corte dei Conti, Dipartimento della Funzione Pubblica. 36

La gestione delle segnalazioni La gestione organizzativa-amministrativa deve essere regolamentata da apposito provvedimento e/o contenuta all interno del PTPCT. 37