S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Documenti analoghi
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N A. (Relatore BETTAMIO)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (ALFANO)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2100

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (GENTILONI SILVERI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 novembre 2016 (v. stampato Senato n. 2551)

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (FLICK)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 settembre 2017

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 997

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 2 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1078)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2052

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. n. 2197, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI DELFINO, FORLANI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2184

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1729

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (JERVOLINO RUSSO)

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 settembre 2017

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2207

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Legge 11 ottobre 2000, n. 290

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

III COMMISSIONE PERMANENTE

Legge del 24 marzo 2011 n. 42 -

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1242

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 marzo 2011 (v. stampato Senato n. 2538)

SENATO DELLA REPUBBLIC VII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2106

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2193

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1216

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2098

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 gennaio 2009 (v. stampato Senato n. 1279)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione della Croce d onore per i meriti umanitari

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1302

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 29 luglio 2009 (v. stampato Senato n. 1739)

Transcript:

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 1554-A RELAZIONE DELLA 3 a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (RELATORE ANDREOTTI) Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 1997 SUL D I S E G N O D I L E G G E Ratifica ed esecuzione dell Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato relativo alla proprietà intellettuale, fatto a Roma il 1 o dicembre 1995 presentato dal Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro di grazia e giustizia col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica col Ministro della pubblica istruzione e dell università e della ricerca scientifica e tecnologica col Ministro dell industria, del commercio e dell artigianato col Ministro del commercio con l estero e col Ministro dell ambiente COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1996 TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica 1554-A INDICE Relazione.............................................. Pag. 3 Pareri: della 1 a Commissione permanente..................» 4 della 5 a Commissione permanente..................» 5 Disegno di legge........................................» 6

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica 1554-A ONOREVOLI SENATORI. L Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, sottoscritto tra la Repubblica Italiana e la Federazione russa il 1 o dicembre 1995, consta di due parti. Nella prima, aggiornando analogo strumento in vigore con la estinta Unione Sovietica, ci si impegna a dar vita ad una fitta rete di collaborazione scientifica e culturale, prevedendo anche agevolazioni per intese tra Ministeri, Università, Accademie scientifiche, centri di ricerca, imprese ed industrie. Può forse rilevarsi l anomalia di intese tra singoli Ministeri che non passino attraverso i Ministeri degli affari esteri. Il giudizio globale è peraltro molto favorevole, tenendo anche conto della buona esperienza del passato con scambi di esperienze e partecipazioni qualificate a seminari e ricerche comuni, anche nei momenti di maggiore tensione politica Est-Ovest. Ricordo la partecipazione sovietica e americana nel prestigioso meeting di fisici tenutosi a Roma per suggerire ai Governi come fu fatto modelli accettabili per i controlli del disarmo nucleare fino a quel momento rimasto bloccato proprio su questo punto. Ricordo che nel quadro dei rapporti con l Accademia delle Scienze potemmo anche favorire l andata a Mosca del Rabbino Steinsaltz (Istituto Talmudico di Gerusalemme) superando ostacoli prima insuperabili. Con la seconda parte dell Accordo, innovando in una materia finora poco recepita in quegli ordinamenti giuridici, si è ottenuta naturalmente con reciprocità per noi facile la tutela della proprietà intellettuale, venendo incontro a sollecitazioni di antica data degli ambienti interessati. La Commissione si è espressa all unanimità a favore di una rapida approvazione del disegno di legge. ANDREOTTI, relatore

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica 1554-A PARERE DELLA 1 a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) (Estensore: ANDREOLLI) 12 febbraio 1997 La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica 1554-A PARERE DELLA 5 a COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) (Estensore: RIPAMONTI) 11 febbraio 1997 La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata con riferimento al triennio 1997-1999.

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica 1554-A DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE TESTO DEL GOVERNO TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE Art. 1. Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato relativo alla proprietà intellettuale, fatto a Roma il 1 o dicembre 1995. Identico. Art. 2. Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all Accordo di cui all articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall articolo 11 dell Accordo stesso. Identico. Art. 3. 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, valutato in lire 412 milioni per l anno 1996, in lire 394 milioni per l anno 1997 ed in lire 412 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 3. 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, valutato in lire 412 milioni per l anno 1997, in lire 394 milioni per l anno 1998 ed in lire 412 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Identico.

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica 1554-A Art. 4. Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Identico.