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2.10.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40 Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale Area di Coordinamento Sistema Socio-Sanitario Regionale Settore Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Vita e di Lavoro, Alimenti e Veterinaria DECRETO 23 settembre 2013, n. 3834 certificato il 25-09-2013 Indirizzi operativi per il rilascio dell autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell art. 6 del Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 148. IL DIRIGENTE Visto quanto disposto dall art. 2 della Legge Regionale 8 gennaio 2009 n. 1, Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale che definisce i rapporti tra gli organi di direzione politica e la dirigenza; Visto quanto disposto dagli artt. 6 e 9, della sopracitata L.R. 1/2009, inerenti le competenze dei responsabili di settore; 51 acquacoltura in cui gli animali acquatici sono tenuti non a scopi di immissione sul mercato, i laghetti di pesca sportiva non direttamente connessi al sistema idrico territoriale, e le imprese di acquacoltura che commercializzano animali d acquacoltura soltanto per il consumo umano, conformemente all articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 853/2004; Considerato che le procedure che devono essere messe in atto dalle imprese di acquacoltura per dimostrare alle Aziende USL territorialmente competenti il pieno rispetto dei requisiti previsti per l ottenimento dell autorizzazione sanitaria, sono state disciplinate con il Decreto del Ministero della Salute 3 agosto 2011 Disposizioni per il rilascio dell autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 ; Ritenuto opportuno fornire indicazioni operative al fine della corretta ed uniforme applicazione nel territorio della Regione Toscana delle procedure e dei compiti connessi al rilascio dell autorizzazione sanitaria in acquacoltura in conformità alle disposizioni di cui ai citati D.Lgs. n. 148/2008 e Decreto Ministeriale 03/08/2011, unitamente alla relativa modulistica; Visto il decreto del Direttore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale n. 686 del 12 marzo 2013 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria ; Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale; Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 2008 n. 148 Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie che stabilisce, tra l altro, le norme di polizia sanitaria che disciplinano l immissione sul mercato, l importazione e il transito degli animali d acquacoltura e dei relativi prodotti; Visto in particolare, che l art. 4, ai commi 1 e 2, del suddetto D.Lgs. n. 148/2008 dispone che ogni impresa di acquacoltura debba essere autorizzata, con assegnazione di un numero di autorizzazione univoco; Considerato che, in deroga ai precedenti commi, lo stesso art. 4, al comma 4, consente di limitare alla sola registrazione gli impianti diversi dalle imprese di Dato atto che, ai sensi dell articolo 6, comma 4, del D.Lgs n. 148/2008, le spese per l ottenimento dell autorizzazione sono a carico del responsabile dell impresa di acquacoltura o dello stabilimento di lavorazione, solo nell ipotesi in cui l impresa sia privata, secondo tariffe e modalità di versamento da stabilirsi con disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio; Ritenuto di prevedere l applicazione delle tariffe contenute nel tariffario regionale attualmente in vigore, approvato con D.G.R.T. n. 755 del 10 agosto 2012, di cui alla voce Z41 per il rilascio dell autorizzazione, ed alla voce VET 37, per le attività di sorveglianza per ogni sopralluogo periodico; Ritenuto, per quanto sopra, di fornire le indicazioni operative per il settore dell acquacoltura di cui all unito Allegato A con i relativi Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 al fine della corretta ed uniforme applicazione nel territorio della Regione Toscana delle procedure e dei compiti connessi al rilascio dell autorizzazione sanitaria in acquacoltura; Ritenuto di approvare gli Indirizzi operativi per il rilascio dell autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di lavorazione, contenuti nell Allegato A;

52 2.10.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40 Ritenuto di approvare la modulistica contenuta negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; DECRETA 1. di approvare gli Indirizzi operativi per il rilascio dell autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di lavorazione, contenuti nell Allegato A; 2. di approvare la modulistica contenuta negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 3. di prevedere l applicazione delle tariffe contenute nel tariffario regionale attualmente in vigore, approvato con D.G.R.T. n. 755 del 10 agosto 2012, di cui alla voce Z41 per il rilascio dell autorizzazione, ed alla voce VET 37, per le attività di sorveglianza per ogni sopralluogo periodico; 4. di rinviare a successive note del Settore Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria gli eventuali aggiornamenti ed integrazioni degli allegati. Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell art. 5 comma 1 lett. f) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell articolo 18, comma 2, della medesima L.R. 23/2007. Il Dirigente Emanuela Balocchini SEGUONO ALLEGATI

2.10.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40 53 Allegato A INDIRIZZI OPERATIVI PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALLE IMPRESE DI ACQUACOLTURA E AGLI STABILIMENTI DI LAVORAZIONE, AI SENSI DELL ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 2008, n. 148. Premessa Il presente documento è finalizzato a definire modalità operative uniformi sul territorio della Regione Toscana, ai fini della registrazione/autorizzazione delle imprese di acquacoltura e degli impianti di lavorazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n.148 e del Decreto 3 Agosto 2011. Vengono individuate le procedure e la modulistica necessarie a definire: - la corretta registrazione in Banca Dati Nazionale (art. 5 D.Lgs. 148 /2008); - i requisiti e le modalità per l acquisizione dell autorizzazione sanitaria (art. 6 D.Lgs. 148 /2008); - la corretta tenuta dei registri (art. 9 D.Lgs. 148 /2008); -.le buone prassi in materia di igiene (art. 10 D.Lgs. 148 /2008); - i programmi di sorveglianza sanitaria (art. 11 D.Lgs. 148 /2008). Il documento è stato redatto tenendo conto di quanto riportato nelle normative di riferimento, alle quali si rimanda per un approfondimento degli argomenti e per tutti gli aspetti non specificatamente trattati. 1) Definizioni Ai fini dei presenti indirizzi operativi si applicano le definizioni dell art. 3 e allegato I del D.Lgs. 148/2008. 2) Strutture soggette a registrazione e/o autorizzazione Tutte le imprese di acquacoltura devono essere registrate e/o autorizzate. Gli stabilimenti di lavorazione di prodotti ittici riconosciuti ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004 sono autorizzati d'ufficio secondo le modalità descritte al paragrafo C).. Non sono da considerarsi imprese di acquacoltura: - gli acquari di animali acquatici ornamentali di tipo non commerciale; - gli allevamenti di animali acquatici ornamentali in negozi di animali da compagnia, in laghetti e vasche da giardino, in acquari a scopi commerciali o presso grossisti: a) se non vi è diretta connessione con il sistema idrico territoriale; b) in presenza di un sistema di trattamento delle acque reflue idoneo a ridurre ad un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie agli animali di acquacoltura e selvatici presenti nello stesso bacino idrografico, ovvero di un idoneo trattamento chimico-fisico delle acque reflue o di collegamento con un efficace impianto di depurazione.

54 2.10.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40 Sono tenuti alla sola registrazione: - gli impianti diversi dalle imprese di acquacoltura in cui gli animali acquatici sono tenuti non a scopi di immissione sul mercato (esempio acquari a scopi scientifici e/o didattici); - i laghetti di pesca sportiva non direttamente connessi al sistema idrico territoriale; - (*) le imprese di acquacoltura che attuano fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore: a) al consumatore finale; b) ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale; c) agli stabilimenti che trattano molluschi, non direttamente connessi al sistema idrico territoriale o alle acque libere. (*) conformemente all art. 1, paragrafo 3, lettera c), del Regolamento (CE) n. 853/2004 Nota Come previsto dall Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano n. 2674, del 16 novembre 2006, relativa alle linee guida sui prodotti della pesca e la nuova regolamentazione comunitaria: - per piccoli quantitativi di prodotti primari (prodotto della pesca fresco) si intende un quantitativo pari ad un quintale (100 kg) per cessione giornaliera da un allevamento di acquacoltura; - il livello locale va identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l azienda/impresa e nel territorio delle Province contermini; I molluschi bivalvi vivi non rientrano nei prodotti della pesca ai sensi della presente Intesa. 3) Procedura di registrazione e autorizzazione sanitaria 3.1 Istanza di registrazione /autorizzazione da parte delle imprese di acquacoltura: Il titolare dell impresa presenta istanza di registrazione e/o autorizzazione alla Azienda USL competente per territorio dell unità produttiva. In caso di zone di produzione e raccolta di molluschi bivalvi vivi che presentano caratteristiche di uniformità, le diverse imprese che allevano nella stessa zona possono effettuare una unica istanza di autorizzazione; in tal caso sarà rilasciata una sola autorizzazione per la zona di produzione. L istanza di registrazione/autorizzazione deve essere conforme all Allegato 1, corredata della seguente documentazione: 1) una relazione tecnica, in cui devono essere dettagliati i sistemi di approvigionamento idrico e di scarico delle acque reflue; 2) una planimetria dell azienda in scala 1:100, nella quale, per ogni vasca, devono essere evidenziati il numero identificativo, i relativi punti di carico e scarico dell acqua e le modalità delle eventuali connessioni dirette con il sistema idrico territoriale;

2.10.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40 55 3) gli eventuali referti analitici pregressi attestanti lo stato sanitario dell allevamento; 4) il registro di carico/scarico allevamento (conforme all Allegato 3); 5) il manuale di buona prassi igienica (conforme all Allegato 5); 6) la determinazione del livello di rischio dell azienda (conforme all Allegato 6); 7) il programma di sorveglianza sanitaria basato sul rischio aziendale (conforme all Allegato 7). Per le aziende tenute alla sola registrazione in BDN è sufficiente la presentazione dell Allegato 1 corredato della sola planimetria. 3.1.1 Aziende litoranee, centri di spedizione, centri e bacini di depurazione: Ad integrazione della documentazione prevista al punto 3.1, nella relazione tecnica e nella planimetria devono essere dettagliati i particolari riguardanti il rifornimento dell acqua e gli scarichi delle acque reflue. 3.1.2 Stabilimenti di lavorazione di prodotti ittici riconosciuti ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004 Gli stabilimenti di lavorazione di prodotti ittici riconosciuti ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004 non devono presentare alcuna istanza di autorizzazione in quanto vengono autorizzati d ufficio dall Azienda USL, sulla base della documentazione già presentata per il procedimento di riconoscimento. In particolare l Azienda USL dovrà verificare le informazioni in suo possesso inerenti i sistemi di gestione delle acque reflue (ovvero la presenza di una autorizzazione allo scarico delle acque) e la procedura specifica di buona prassi igienica per evitare l introduzione e la propagazione delle malattie degli animali acquatici. Qualora negli stabilimenti siano introdotti animali vivi, questi dovranno tenere un registro in cui annotare il carico degli animali, la qualifica sanitaria dell azienda di provenienza e la mortalità anomala riscontrata durante il trasporto. Sono esclusi da questo adempimento gli stabilimenti in diretta connessione con un allevamento. 3.2 Registrazione delle imprese di acquacoltura L Azienda USL, verificata la corretta compilazione della domanda (Allegato 1) e la congruità di tutta la documentazione allegata, assegna un codice aziendale univoco costituito dal prefisso IT seguito da 8 caratteri (codice ISTAT del Comune, sigla della Provincia, numero progressivo dell'azienda di tre caratteri), comunica all'impresa il codice assegnato e provvede alla registrazione dell azienda in BDN. Nel caso di aziende già registrate viene confermato il codice aziendale preesistente. 3.3 Autorizzazione delle imprese di acquacoltura L autorizzazione viene rilasciata dall Azienda USL competente per territorio, previa verifica del rispetto dei seguenti requisiti: a) l'adempimento agli obblighi di registrazione e tracciabilità (art. 9 D.Lgs. 148/2008); b) l'attuazione delle misure di buona prassi in materia di igiene (art.10 D.Lgs. 148/2008);

56 2.10.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40 c) l'applicazione del programma di sorveglianza sanitaria (art.11 D.Lgs. 148/2008); d) la messa in atto di procedure che consentano di dimostrare il pieno rispetto dei requisiti di cui ai punti precedenti; e) l'esecuzione del controllo da parte dell Azienda USL. Nella fase di autorizzazione, l'azienda USL procede all esame ed alla formale approvazione del manuale di buona prassi igienica (Allegato 5), della valutazione del livello di rischio aziendale (Allegato 6) e del programma di sorveglianza sanitaria (Allegato 7). L Azienda USL, avvalendosi di tutte le verifiche ritenute opportune, rilascia l autorizzazione, trasmette l'atto all'impresa interessata e provvede alla registrazione dei dati in BDN. Il numero di autorizzazione previsto dall'art. 4 comma 2 del D.L.gs 148/2008 è composto dal codice aziendale univoco di cui al punto 3.2 per gli allevamenti cui va aggiunta la dizione autorizzata, che sarà inserita nella apposita tendina della BDN. o dal numero di riconoscimento CE per gli stabilimenti. Per gli stabilimenti di lavorazione di prodotti ittici, centri depurazione e centri di spedizione riconosciuti ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004, l'azienda USL effettua la verifica della documentazione descritta al punto 3.1.1 e 3.1.2., rilascia l'autorizzazione d'ufficio ed inserisce i dati in BDN sezione acquacoltura inserendo il numero di riconoscimento CE. 3.4 Comunicazione di variazione inserimento dati e aggiornamento BDN Il responsabile dell impresa è tenuto a comunicare all Azienda USL qualunque variazione entro 7 giorni, utilizzando il modello di cui all Allegato 2. L Azienda USL provvede all aggiornamento dei dati nella BDN entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'Azienda USL inserisce in BDN le informazioni inerenti l'impresa di acquacoltura registrata/autorizzata: - i dati anagrafici; - la categoria di rischio; - lo stato sanitario; - lo stato autorizzativo. L attribuzione del codice identificativo NON è sinonimo di autorizzazione; pertanto l inserimento in BDN della dizione autorizzata deve avvenire al termine dell iter autorizzativo. La dizione non necessaria corrisponde alle imprese che devono essere unicamente registrate, L autorizzazione non viene rilasciata, viene sospesa o revocata se l attività in questione comporta un rischio inaccettabile di propagazione di malattie ad aziende, zone, o stock selvatici di animali acquatici situati in prossimità dell azienda. 4) Registrazione dati e tracciabilità 4.1 Registro di carico e scarico allevamenti: le imprese di acquacoltura devono essere in possesso di un registro riportante almeno le informazioni di cui all Allegato 3. E consentito l utilizzo di registri in formato elettronico (ad esempio direttamente in BDN). In caso di utilizzo di un applicativo gestionale aziendale è indispensabile che lo stesso consenta una stampa ad ogni richiesta dell Autorità Competente e garantisca l autenticità del dato.

2.10.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40 57 Nel registro di carico e scarico devono essere annotati : - tutti gli spostamenti in entrata ed in uscita degli animali e relativi prodotti, riportando la data effettiva della movimentazione indicata nel modello 4; - i casi di mortalità anomala rilevati in ciascuna unità epidemiologica; - i risultati del programma di sorveglianza sanitaria. Per ogni movimentazione deve essere indicato il mezzo con cui avviene lo spostamento, specificando se si tratta di mezzo aziendale o extra aziendale. Qualora gli allevatori lo ritengano opportuno, il registro di cui sopra può essere integrato con le informazioni aggiuntive inerenti note fiscali ed informazioni CITES, secondo lo schema autorizzato dal Ministero della Salute con propria nota n. 0015496-P-06/09/2011. Le Pubbliche Amministrazioni responsabili delle attività di ripopolamento devono registrare l azienda di provenienza degli animali d acquacoltura che verranno immessi nei bacini idrici territoriali, indicando le caratteristiche della popolazione introdotta (specie, età, quantità) e la località di semina. I laghetti di pesca sportiva direttamente connessi al sistema idrico territoriale devono utilizzare il registro per il solo carico degli animali in ingresso. Gli stabilimenti di lavorazione, qualora il materiale in ingresso sia composto da animali vivi, devono riportare sul registro il carico, la qualifica sanitaria dell azienda di provenienza e la mortalità anomala riscontrata durante il trasporto. Sono esclusi dalla tenuta del registro: a) i laghetti annessi ad un impianto di allevamento; b) i laghetti di pesca sportiva non connessi direttamente al sistema idrico territoriale che devono comunque conservare copia della documentazione di scorta di tutti gli ingressi; c) gli stabilimenti di lavorazione in diretta connessione con un allevamento. 4.2. Registri per trasportatori: i trasportatori di animali d acquacoltura devono essere in possesso di un registro riportante almeno le informazioni di cui all Allegato 4. Nel registro devono essere annotati: - la mortalità avvenuta durante il trasporto; - le aziende visitate dal mezzo; - ogni eventuale ricambio d acqua effettuato. 4.3.Registrazione della mortalità anomala: i casi di mortalità anomala rilevati in allevamento devono essere riportati nel registro specificando in particolare il settore o l unità sede dell evento (es. il settore avannotteria, ingrasso e/o l identificativo delle vasche coinvolte). Devono inoltre essere indicati la causa dell episodio, se conosciuta, ed il peso complessivo in Kg del pesce smaltito. I casi di mortalità anomala rilevati durante il trasporto devono essere riportati nel registro per trasportatori, specificando anche in questo caso, ove possibile, il settore o l unità di provenienza del

58 2.10.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40 carico (es. il settore avannotteria, ingrasso e/o l identificativo delle vasche di provenienza). Devono inoltre essere indicati la causa dell episodio, se conosciuta, ed il peso complessivo in Kg del pesce smaltito. Nota Il registro, che costituisce parte integrante della documentazione allegata alla domanda di autorizzazione, non è obbligatoriamente vidimato dall Azienda USL, ma deve essere firmato ad ogni controllo ufficiale anche se non vengono rilevate infrazioni. Qualora il registro sia tenuto direttamente in BDN, oltre alla data del controllo dovrà essere riportato anche il riferimento del veterinario ufficiale che ha effettuato la verifica. La seguente documentazione deve essere conservata per almeno tre anni: a) certificazioni sanitarie; b) referti analitici; c). documenti di gestione delle mortalità (es. documenti di smaltimento come sottoprodotti di origine animale); d) ogni altra documentazione d interesse ispettivo per gli organi di vigilanza. 5) Manuale di buona prassi igienico sanitaria Per ottenere l autorizzazione, le imprese di acquacoltura e gli stabilimenti di lavorazione devono attuare prassi igieniche appropriate all attività svolta, per evitare l introduzione e la propagazione delle malattie. Il Manuale di Buona Prassi costituisce il documento aziendale in cui vengono raccolte in modo specifico tutte le misure igieniche messe in atto nelle varie attività, allo scopo di prevenire i fattori che, direttamente o indirettamente, possano determinare un rischio sanitario. La redazione del manuale di buona prassi prevede l analisi dei processi lavorativi e di allevamento e l individuazione di pratiche igieniche idonee a superare i punti critici individuati in ogni fase. Le indicazioni per la redazione del manuale, pur non vincolanti e in quanto applicabili, vengono riportate nell Allegato 5. Il manuale di buona prassi igienica è parte integrante della documentazione allegata alla domanda di autorizzazione. 6) Livello di rischio e programma di sorveglianza sanitaria 6.1 Valutazione del livello di rischio aziendale: il responsabile dell impresa determina il livello di rischio dell'impianto utilizzando il modello Allegato 6. 6.2 Programma di sorveglianza sanitaria: tutte le aziende, le zone e le zone destinate alla molluschicoltura, hanno l obbligo di prevedere ed applicare un programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio, mirato a rilevare: - l aumento di mortalità; - l eventuale presenza di malattie (esotiche e non esotiche) di cui all allegato IV, parte II, D.Lgs.148/2008.

2.10.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40 59 Il programma, redatto secondo il modello Allegato 7, deve essere approvato dall'azienda USL e per la sua realizzazione il titolare dell'impresa si avvale di un laureato qualificato in discipline che si occupano di salute degli animali acquatici. Il programma prevede una serie di azioni (vigilanza programmata, esame della popolazione animale, campionamento ecc.), predisposte tenendo conto delle procedure operative riportate nella Dec. 2008/896/CE, che vengono così classificate: - azioni di sorveglianza passiva; - azioni di sorveglianza attiva; - azioni di sorveglianza mirata. Per ciascun tipo di sorveglianza, la programmazione delle azioni deve avvenire nel rispetto della frequenza raccomandata in funzione delle specie presenti, dello stato sanitario e del livello di rischio dell azienda di cui alla tabella riportata nell Allegato 8. In sede di vigilanza, l'azienda USL verifica la congruità della valutazione del rischio, l applicazione delle buone prassi igieniche ed il rispetto del programma di sorveglianza sanitaria. L Azienda USL predispone ed applica programmi di monitoraggio su tutte le aziende autorizzate, in collaborazione con l Istituto Zooprofilattico delle regioni Lazio e Toscana (IZSLT), prevedendo attività di campionamento ed analisi di laboratorio che tengano conto del livello di rischio e della frequenza raccomandata di cui all Allegato 8. Non rientrano nel piano di sorveglianza aziendale le azioni di vigilanza e campionamento da parte dell Azienda USL effettuate per l acquisizione/ mantenimento della qualifica sanitaria. Gli Allegati 6 e 7 costituiscono parte integrante della documentazione prevista nella domanda di autorizzazione, devono essere mantenuti costantemente aggiornati e sono oggetto di verifica da parte dell Autorità Competente. 7) Movimentazioni e immissione sul mercato La movimentazione di animali d acquacoltura, a qualsiasi titolo, non deve compromettere lo stato sanitario degli animali del luogo di destinazione, con particolare riferimento alle malattie elencate nell allegato IV, parte II del D.Lgs.148/2008. Gli animali destinati all allevamento ed al ripopolamento possono essere movimentati esclusivamente con le modalità previste dall Allegato III, parte A, D.Lgs. 148/2008 e in funzione dello stato sanitario (Allegato 9). Allo stesso regime sono soggetti i salmonidi e tutte le specie sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva ed alla setticemia emorragica virale destinati ad essere immessi in libertà a scopo di ripopolamento o in laghetti di pesca sportiva direttamente connessi a bacini idrici territoriali. Le movimentazioni devono essere comunicate all Azienda USL entro 7 giorni, mediante consegna del Modello 4 ed essere registrate in BDN entro un termine massimo di 5 giorni da parte del titolare dell impresa o suo delegato. 8) Modalità di campionamento Il campionamento deve essere effettuato quando le temperature dell acqua sono inferiori a 14 C per Setticemia Emorragica Virale (VHS) e Necrosi Ematopoietica Infettiva (IHN) e superiori a 15 C per Herpes Virosi della Carpa Koi (KHV).

60 2.10.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40 Indipendentemente dalla temperatura dell acqua, devono essere effettuati campionamenti ogni qualvolta si verifichino episodi di mortalità anomala. I campionamenti devono essere effettuati prelevando i pesci: - moribondi (a ridosso delle griglie); - morti (solo se da poche ore); - sintomatici: - in caso di VHS e IHN soggetti che presentano nuoto anomalo, esoftalmo, ipermelanosi o apatia; - in caso di KHV soggetti con erosioni cutanee, lesioni branchiali ed enoftalmo - preferibilmente soggetti giovani/giovanili. Se in azienda sono presenti solo soggetti di grossa taglia (riproduttori), in assenza di soggetti morti, moribondi o sintomatici, dovrà essere prelevato il liquido ovarico o lo sperma, evitando di sacrificare animali adulti sani. Al laboratorio devono essere inviati preferibilmente pesci interi soppressi in allevamento, confezionati in sacchetti di plastica (eliminando l acqua in eccesso o avvolgendoli in carta assorbente) e posti all interno di contenitori refrigerati (ad esempio scatole di polistirolo con pareti spesse, con sufficiente ghiaccio o blocchi di refrigerazione). I pesci devono essere consegnati al laboratorio al massimo entro 24 ore dal prelievo. In casi particolari, è possibile inviare solo gli organi dei soggetti prelevati. Gli organi devono essere mantenuti a temperatura di refrigerazione e consegnati al laboratorio entro 24 ore, oppure congelati a - 20 C e consegnati entro 48 ore. Organi da prelevare per VHS e IHN: rene anteriore, milza, cuore, encefalo. Organi da prelevare per KHV: rene anteriore, milza, branchie, lesioni cutanee. Gli organi, prelevati con strumenti sterili, devono essere conservati in provette di plastica sterili contenenti il medium di trasporto (fornito su richiesta dall IZSLT). Le provette devono essere confezionate in sacchetti di plastica sigillati e messe in contenitori isolanti (ad esempio scatole di polistirolo con pareti spesse) con sufficiente ghiaccio o blocchi refrigeranti per mantenere la temperatura < 10 C (ma non congelati) durante il trasporto al laboratorio. Per le attività di campionamento deve essere utilizzata la scheda di accompagnamento campioni Allegato 10. 9) Costi del programma In tutti i casi in cui l impresa sia privata, le spese per l ottenimento dell autorizzazione, quelle previste dal programma di sorveglianza sanitaria e quelle relative ai controlli ufficiali sono a carico del responsabile dell impresa di acquacoltura o dello stabilimento di lavorazione, secondo quanto previsto dal tariffario regionale approvato con DGRT n. 755 del 10 agosto 2012. Per il rilascio dell autorizzazione si applica la voce Z41. Per le attività di sorveglianza si applica la voce VET 37 per ogni sopralluogo periodico. Per le analisi di laboratorio si applicano i costi di cui al tariffario dell IZSLT.

2.10.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40 61 10) Normativa di riferimento Decisione della Commissione (2001/183/CE) del 21/02/2001 che stabilisce i piani di campionamento ed i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci e che abroga la Decisione 9/532/CEE Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano n. 2674, del 16 novembre 2006, relativa alle linee guida sui prodotti della pesca e la nuova regolamentazione comunitaria Decreto Legislativo 4 agosto 2008 n. 148 Attuazione della Direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali di acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie Decreto del Ministero della Salute 5 novembre 2008 Modifica dell allegato IV del D.Lgs. 148/2008 per quanto riguarda la viremia primaverile delle carpe, in attuazione della Direttiva 2008/53/CE Decisione della Commissione 2008/896/CE del 20/11/2008 relativa a orientamenti per i programmi di sorveglianza zoosanitaria basati sulla valutazione dei rischi di cui alla Direttiva 2006/88/CE del Consiglio Decreto del Ministero della Salute 8 luglio 2010 Disposizioni per la gestione dell anagrafe delle imprese di acquacoltura Decreto del Ministero della Salute 3 agosto 2011 Disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 148/2008 Nota M.S. - DGSA - P 0023106 22/11/2008 Applicazione D.Lgs. 148/2008 Nota Conferenza Stato Regioni 0001038 P-2 17/04/2010 Intesa ai sensi dell art.5 del D.Lgs. 148/2008 Nota M.S. DGSA - P - 17051 23/09/2010 D.Lgs. 148/2008 applicazione art. 5 Nota R.T. AOO-GRT/ 277506 /Q.110.20 28/10/2010 Indicazioni operative per l anagrafe delle imprese di acquacoltura Nota M.S. DGSA - 0015496 06/09/2011 Registro integrato acquacoltura Nota M.S. DGSAF 0016090-P-04/09/2012 Indicazioni per le buone pratiche igieniche ai sensi dell articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 2008 n. 148 Nota M.S. DGSAF 0016091-P-04/09/2012 Indicazioni procedurali per il riconoscimento di: aziende di acquacoltura indenni situate in zone continentali non indenni e zone di acquacoltura indenni da SEV (VHS) e NEI (IHN) Nota M.S. DGSAF 0001504-P-26/01/2012 Richiesta chiarimenti su registro imprese acquacoltura Nota M.S. DGSAF 001760-P-30/01/2012 Implementazione anagrafe acquacoltura Nota M.S. DGSAF 0013685-P-19/07/2012 Implementazione anagrafe acquacoltura Nota M.S. DGSAF 0015682-P-08/08/2013 Movimentazioni prodotti di acquacoltura

62 2.10.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40 Allegato 1 ISTANZA DI REGISTRAZIONE/AUTORIZZAZIONE IMPRESA ACQUACOLTURA Alla Azienda USL. Il sottoscritto..... nato a il residente in.... Comune CAP. Provincia. in qualità di proprietario/rappresentante legale dell impresa (ragione sociale) codice fiscale/partita IVA. con sede operativa in località.... Comune CAP. Provincia. Coordinate geografiche. con sede legale in. Comune CAP. Provincia Tel.. Fax.. E-mail Con le seguenti caratteristiche: Gruppo specie presente Pesci Molluschi Crostacei Tipologia allevamento Bacini in terra Vasche in cemento/raceway Laghetto di pesca sportiva Gabbie/acque recintate Sistemi a ricircolo Impianto per quarantena Impianto per ricerca Altro Centro di spedizione/depurazione Impianto per quarantena Impianto per ricerca Molluschicoltura aperta Molluschicoltura chiusa (con sistema dell acqua a ricircolo) Zona destinata a molluschicoltura Altro Bacini a terra Laguna/acque recintate Sistema chiuso a terra Impianto per ricerca Impianto per quarantena Vasche/raceway Altro Indirizzo produttivo Incubatoio Ingrasso per consumo umano Laghetto di pesca sportiva Pesci riproduttori Vivaio (avannotteria) Altro Incubatoio (schiuditoio/produzione di seme di molluschi) Vivaio (pre-ingrasso) Ingrasso Altro (es. affinamento) Incubatoio Vivaio Ingrasso Altro Tipologia acque: Dolce Salata Salmastra Dolce Salata Salmastra Dolce Salata Salmastra Precedente registrazione AUSL Presente Non presente CHIEDE L AUTORIZZAZIONE E REGISTRAZIONE con modalità conformi all art. 6 del D.Lgs. 148/2008 LA REGISTRAZIONE ai sensi della deroga regionale di cui all art. 4, comma 4, del D.Lgs. 148/2008

2.10.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40 63 A tal fine allega alla presente istanza: relazione tecnica planimetria dell azienda in scala 1:100 corredata di legenda, con indicazione del numero identificativo di ogni vasca, relativi punti di carico e scarico dell acqua, presenza o meno di connessione diretta con il sistema idrico territoriale referti analitici pregressi attestanti lo stato sanitario registro di carico/scarico (allegato 3) manuale di buona prassi igienica (allegato 5) determinazione del livello di rischio (allegato 6) programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio, redatto avvalendosi di un laureato qualificato in discipline che si occupano della salute degli animali acquatici (allegato 7) Altra documentazione Si impegna a comunicare ogni variazione di dati entro il termine di sette giorni (allegato 2). Data. FIRMA.

64 2.10.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40 COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DATI IMPRESA ACQUACOLTURA Allegato 2 Alla Azienda USL. Il sottoscritto..... nato a il residente in.... Comune CAP. Provincia. in qualità di proprietario/rappresentante legale dell impresa (ragione sociale) codice fiscale/partita IVA. con sede operativa in località.... Comune CAP. Provincia. Coordinate geografiche. con sede legale in. Comune CAP. Provincia Tel.. Fax.. E-mail COMUNICA VARIAZIONE RELATIVA AI DATI ANAGRAFICI DELL AZIENDA denominazione sede legale proprietario/ rappresentante legale codice fiscale/partita IVA VARIAZIONE CARATTERISTICHE DELL AZIENDA Gruppo specie presente Pesci Molluschi Crostacei Tipologia allevamento Bacini in terra Vasche in cemento/raceway Laghetto di pesca sportiva Gabbie/acque recintate Sistemi a ricircolo Impianto per quarantena Impianto per ricerca Altro Centro di spedizione/depurazione Impianto per quarantena Impianto per ricerca Molluschicoltura aperta Molluschicoltura chiusa (con sistema dell acqua a ricircolo) Zona destinata a molluschicoltura Altro Bacini a terra Laguna/acque recintate Sistema chiuso a terra Impianto per ricerca Impianto per quarantena Vasche/raceway Altro Indirizzo produttivo Incubatoio Ingrasso per consumo umano Laghetto di pesca sportiva Pesci riproduttori Vivaio (avannotteria) Altro Incubatoio (schiuditoio/produzione di seme di molluschi) Vivaio (pre-ingrasso) Ingrasso Altro (es. affinamento) Incubatoio Vivaio Ingrasso Altro Tipologia acque: Dolce Salata Salmastra Dolce Salata Salmastra Dolce Salata Salmastra CESSAZIONE DELL ATTIVITA a partire dal Data. FIRMA

2.10.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40 65 Allegato 3 Registro Carico Scarico Allevamento ai sensi del D.Lgs. 148/08 (valido anche per laghetti di pesca sportiva direttamente connessi al sistema idrico territoriale) Azienda Cod. Az. Località Comune ( ) Proprietario/Legale rappresentante Codice fiscale/partita IVA Detentore degli animali

66 2.10.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40 n Anno CARICO / SCARICO Mezzo di Trasporto G. M. ENTRATA USCITA PROVENIENZA/DESTINAZIONE (Azienda / codice aziendale) specie dimensioni n / peso Estremi Certificato Aziendale Extra Aziendale MORTALITÀ ANOMALA SORVEGLIANZA SANITARIA Esito: Firma Esito: Firma Esito: Firma Esito: Firma Esito: Firma

2.10.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40 67 Legenda : n E la numerazione progressiva delle movimentazioni: corrisponde al numero progressivo di operazioni di carico e scarico di materiale ittico nonché degli altri eventi registrabili. Anno / G M Indica la data della movimentazione/evento registrato. Le date di movimentazione devono corrispondere ai giorni effettivi di carico e scarico. Questo campo deve essere sempre compilato, anche in assenza di movimentazione di animali (es. rilievo di mortalità anomale/ attività di sorveglianza/controllo ufficiale). Provenienza/ Destinazione Indica la denominazione dell impianto di allevamento o lavorazione/macellazione da cui provengono o dove vengono inviati gli animali d acquacoltura; può essere indicato anche il solo codice aziendale di registrazione. Deve essere sempre indicato il luogo di carico effettivo e non della sede legale dell azienda. Certificato Indica il numero del Modello 4 o di altri documenti sanitari di scorta. Carico/ Scarico Indica il quantitativo oggetto della movimentazione/evento: va riportato il nome commerciale della specie animale, le dimensioni in cm o mm., il numero od il peso: le uova, se prodotte in allevamento, devono essere registrate al termine della schiusa della partita. Mortalità anomala Devono essere indicati il quantitativo, il settore interessato e, ove possibile, la causa. I dati di dettaglio relativi alla mortalità anomala in allevamento devono essere riportati a parte, in un registro cartaceo od informatico e devono in ogni caso essere disponibili su richiesta dell Autorità Competente. Sorveglianza sanitaria Devono essere riportati i risultati del programma di sorveglianza adottato dall azienda a firma del professionista responsabile dell applicazione. Il campo può essere utilizzato anche per la registrazione dei controlli ufficiali in occasione delle ispezioni dell Autorità Competente. N.B. E obbligatorio conservare in allevamento per tre anni i registri, le certificazioni sanitarie, i referti analitici ed ogni altra documentazione che può essere richiesta dagli organi di vigilanza. I laghetti di pesca sportiva direttamente connessi al sistema idrico territoriale utilizzano il registro per il solo carico degli animali.

68 2.10.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40 Allegato 4 Registro per Trasportatori ai sensi del D.Lgs. 148/08 Ragione sociale Sede Comune ( ) Codice fiscale/partita IVA Autorizzazione al trasporto n. del

2.10.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40 69 n Anno PESCE TRASPORTATO G. M. PROVENIENZA (Azienda / codice aziendale) specie dimensioni n / peso DESTINAZIONE (Azienda / codice Aziendale) Estremi Certificato MORTALITÀ NOTE RELATIVE AL TRASPORTO (ricambi di acqua)

70 2.10.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40 Legenda : n Anno / G M Provenienza Pesce trasportato Destinazione Carico Scarico E la numerazione progressiva delle movimentazioni: corrisponde al numero progressivo di operazioni di carico e scarico di materiale ittico nonché degli altri eventi registrabili. Indica la data della movimentazione/evento registrato. Le date di movimentazione devono corrispondere ai giorni effettivi di carico e scarico. Indica la denominazione dell impianto di allevamento o lavorazione/macellazione da cui provengono gli animali d acquacoltura; Può essere indicato anche il solo codice aziendale di registrazione. Deve essere sempre indicato il luogo di carico effettivo e non della sede legale dell azienda. Devono essere indicate le dimensioni, il numero od il peso, il nome commerciale della specie animale che si sta trasportando. Indica la denominazione dell impianto di allevamento o lavorazione/macellazione dove vengono trasportati gli animali d acquacoltura. Può essere indicato anche il solo codice aziendale di registrazione. Deve essere sempre indicato il luogo di scarico effettivo e non della sede legale dell azienda. Indica il quantitativo oggetto della movimentazione/evento: va riportato il nome commerciale della specie animale, le dimensioni in cm o mm, il numero od il peso. Certificato Indica il numero del Modello 4 o di altri documenti sanitari di scorta. Mortalità anomala In questo campo devono essere indicati i decessi avvenuti durante il trasporto: devono essere indicati, oltre al quantitativo, il settore di provenienza della partita e, ove possibile, la causa. Note relative al trasporto Devono essere indicate le informazioni relative al trasporto effettuato: - le aziende, le zone e gli stabilimenti di lavorazione visitati dal mezzo di trasporto se sono diversi da quelli indicati come impianto di provenienza o destinazione; - ogni eventuale ricambio d'acqua effettuato durante il trasporto, precisando l'origine dell'approvvigionamento e il luogo dello scolo delle acque reflue. N.B. Le annotazioni vanno riportate nel registro prima dello scarico. Il registro deve essere disponibile nel mezzo durante il trasporto e deve essere conservato per almeno tre anni a disposizione degli organi di vigilanza.

2.10.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40 71 Allegato 5 Buona prassi in materia di igiene nelle imprese di acquacoltura e stabilimenti di lavorazione Vengono di seguito individuati alcuni punti principali che, pur non vincolanti e applicabili in modo diversificato, costituiscono uno schema di base, da sviluppare per la redazione del Manuale di buona prassi igienica. Allevamenti a terra, allevamenti in valle (acqua salmastra/salata/terra) ed in gabbie a mare Disinfezione: metodologia di esecuzione del lavaggio e disinfezione di persone e automezzi Modalità e gestione di carico/scarico e movimentazione del pesce Scarico e stoccaggio mangimi (solo a terra) Stoccaggio temporaneo degli animali morti e loro gestione (ove applicabile) Identificazione delle vasche/bacini/gabbie Adeguata delimitazione dell impianto, in modo che l accesso avvenga in maniera controllata, per impedire l entrata di persone e automezzi non autorizzati (ove applicabile) Adozione di pratiche di controllo nei confronti degli uccelli ittiofagi (ove applicabile) Dispositivi atti ad impedire la risalita dei pesci selvatici (ove applicabile) Derattizzazione (solo per le strutture a terra) Formazione degli operatori sulle buone pratiche di allevamento e sulle misure di biosicurezza Eventuali misure addizionali (rilevamento della temperatura, cartellonistica e separazione reparti) Stabilimenti di lavorazione autorizzati Applicazione di specifiche norme igienico-sanitarie che ne regolano l attività (Reg.CE 853/2004) Formazione degli operatori Nota Per l approfondimento dei punti sopraelencati e la redazione del documento finale si rimanda alla nota M.S. DGSAF 0016090-P-04/09/2012, avente come oggetto Indicazioni per le buone prassi igieniche ai sensi dell art. 10 del Decreto Legislativo 4 agosto 2008 n. 148.

72 2.10.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40 Dati impianto Determinazione del livello di rischio di impianti d acquacoltura (conforme alla Decisione 2008/896/CE) Allegato 6 Denominazione Via n. Comune Prov. ASL n Codice aziendale Malattia/e d interesse: Setticemia Emorragica Virale (VHS) Necrosi ematopoietica infettiva (IHN) Herpesvirosi della carpa Koi (KHV) Anemia Infettiva del Salmone (ISA) Specie animali allevate suscettibili alle malattie sopra riportate: PARTE 1 Stima del livello di rischio per ciascuna delle malattie sopra elencate A) STIMA DELLA PROBABILITÀ DI CONTRARRE LE MALATTIE 1) Probabilità di contrarre la malattia attraverso la fonte di approvvigionamento idrico (se viene indicata almeno una delle caselle poste nella colonna a destra, la probabilità è ALTA, altrimenti è BASSA) A monte dell azienda viene fatto ripopolamento? * No Sì, ripopolamento solo con specie sensibili alle patologie sopra indicate della stessa azienda Sì, ripopolamento con specie sensibili alle patologie sopra indicate proveniente da aziende di categoria 1 Sì, ripopolamento con pesce delle specie sensibili alle patologie sopra indicate proveniente da aziende di categoria 2, 3, 4 o 5 Sono presenti aziende a monte? No Sì, presenti solo aziende di cat. 1 Sì presenti, anche aziende di categoria 2, 3, 4, 5 * Si intende se a monte della propria azienda viene eseguito ripopolamento in acque libere o in altri allevamenti e se sì con che specie animali acquatiche. Risultato: Basso rischio Alto rischio

2.10.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40 73 2) Probabilità di contrarre la malattia attraverso movimentazione di animali d acquacoltura (compresi i gameti) (se viene indicata almeno una delle caselle poste nella colonna a destra la probabilità è ALTA, altrimenti è BASSA) Stato sanitario degli animali d acquacoltura (compresi i gameti) introdotti in azienda Nessuna introduzione Introduzione solo da aziende di categoria 1 Introduzione in azienda di pesce selvatico dopo un idoneo periodo di quarantena (ai sensi della Dec. 946/2008/CE) Introduzione anche da aziende di categoria 2, 3, 4,5 Disinfezione dei mezzi di trasporto e delle relative attrezzature Eseguita in impianti extra aziendali (autolavaggi, macelli ecc.) Eseguita ai di fuori del perimetro aziendale/in prossimità dell ingresso dell azienda Eseguita all interno dell azienda Risultato: Basso rischio Alto rischio B) STIMA DELLA PROBABILITÀ DI DIFFONDERE LE MALATTIE 3) Probabilità di diffondere la malattia attraverso gli effluenti dell azienda (se viene indicata almeno una delle caselle poste nella colonna a destra, la probabilità è ALTA, altrimenti è BASSA) Aziende poste a valle Nessuna Presenti, ma con specie animali acquatiche non sensibili alla malattia Presenti aziende con specie sensibili alla malattia Risultato: Basso rischio Alto rischio 4) Probabilità di diffondere la malattia attraverso movimentazione in uscita di animali d acquacoltura (compresi i gameti) (se viene indicata almeno una delle caselle poste nella colonna a destra, la probabilità è ALTA, altrimenti è BASSA) Destino degli animali allevati Solo consumo umano Ripopolamento nello stesso compartimento/zona in cui l azienda è ubicata Introduzione in laghetti (non direttamente connessi al sistema idrico territoriale) Ripopolamento in acque pubbliche all esterno del compartimento in cui è ubicata l azienda Introduzione in aziende/laghetti (direttamente connessi al sistema idrico territoriale) posti fuori dal compartimento in cui è ubicata l azienda Risultato: Basso rischio Alto rischio

74 2.10.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40 PARTE 2 Calcolo del livello di rischio dell azienda (apporre le crocette nelle caselle relative ai risultati ottenuti) STEP A) Probabilità di contrarre la malattia Probabilità di contrarre la malattia attraverso la fonte di approvvigionamento idrico Alta: Probabilità di contrarre la malattia attraverso movimentazione di animali d acquacoltura (compresi i gameti) Bassa Alta Media Alta Risultato finale Bassa: Bassa Alta Bassa Media PROBABILITÀ FINALE DI CONTRARRE LA MALATTIA STEP B) Probabilità di diffondere la malattia Probabilità di diffondere la malattia attraverso effluenti dell azienda Probabilità di diffondere la malattia attraverso movimentazione di animali d acquacoltura (compresi i gameti) Risultato finale Alta: Bassa: Bassa Alta Bassa Alta Media Alta Bassa Media PROBABILITÀ FINALE DI DIFFONDERE LA MALATTIA STEP C) Combinazione delle probabilità degli step A e B Probabilità di contrarre la malattia Probabilità di diffondere la malattia BASSA (B) MEDIA (M) ALTA (A) ALTA (A) M A A MEDIA (M) B M A BASSA (B) B B M LIVELLO DI RISCHIO FINALE DELL AZIENDA

2.10.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40 75 Allegato 7 Programma di Sorveglianza Sanitaria (art. 11 D.Lgs. 148/08) Viste le caratteristiche strutturali e gestionali dell azienda denominata codice aziendale il sottoscritto, in qualità di proprietario/rappresentante legale, Considerato che l azienda rientra nel seguente stato sanitario: Setticemia Emorragica Virale (VHS) Categoria Necrosi Ematopoietica Infettiva (IHN) Categoria Herpesvirosi della Carpa Koi (KHV) Categoria Anemia Infettiva del Salmone (ISA) Indennità del territorio nazionale Considerato che l analisi del rischio proposta e sottoposta a validazione del Servizio Veterinario dell Azienda USL n. di ha definito un rischio: Considerato che per le finalità previste dal D.Lgs. 148/08 la mortalità media annuale osservata in azienda è pari a % totale d azienda Propone di attivare un programma di: Sorveglianza passiva con obbligo di immediata notifica dell'insorgenza o della sospetta presenza di una determinata malattia o di un aumento della mortalità. Sorveglianza attiva con: a) ispezioni regolari effettuate dall'autorità competente o da altri servizi sanitari (laureato qualificato in discipline che si occupano della salute degli animali acquatici) per conto delle autorità competenti con la frequenza sotto indicata; b) esame della popolazione animale d'acquacoltura in azienda per accertare sintomi clinici della presenza della malattia; c) prelievo di campioni ad uso diagnostico in caso di sospetta presenza di una delle malattie elencate o in caso di aumento accertato dei casi di mortalità durante l'ispezione; d) notifica immediata obbligatoria dell'insorgenza o della sospetta presenza di determinate malattie o di un aumento dei casi di mortalità. Sorveglianza mirata (solo per aziende di categorie I, II, e IV con presenza di specie sensibili) con: a) ispezioni regolari effettuate dall'autorità competente o da altri servizi sanitari qualificati per conto delle autorità competenti; b) prelievo obbligatorio di campioni di animali d'acquacoltura da sottoporre a prove per accertare la presenza di agenti patogeni specifici tramite metodi prestabiliti; c) notifica immediata obbligatoria dell'insorgenza o della sospetta presenza di determinate malattie o di un aumento dei casi di mortalità.

76 2.10.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40 La frequenza delle ispezioni e della vigilanza (ai sensi dell All. III parte B del D.Lgs.148/2008) sarà pertanto la seguente: A) frequenza delle ispezioni raccomandata dall'autorità competente (art.8 D.Lgs.148/2008) B) frequenza delle visite per l applicazione del programma di sorveglianza sanitaria, raccomandata dal laureato qualificato in discipline che si occupano della salute degli animali acquatici (art. 3 comma 3 DM 03 agosto 2011) Vengono inoltre previste le seguenti specifiche disposizioni : Data Firma del responsabile dell azienda Firma e timbro del laureato qualificato Firma e timbro del Veterinario Ufficiale per presa visione