ACCORDO GOVERNO-REGIONI-PROVINCE AUTONOME REGOLAMENTAZIONE PROFILI FORMATIVI APPRENDISTATO QUALIFICA DIPLOMA PROFESSIONALE



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ACCORDO GOVERNO-REGIONI-PROVINCE AUTONOME REGOLAMENTAZIONE PROFILI FORMATIVI APPRENDISTATO QUALIFICA DIPLOMA PROFESSIONALE Gazzetta Ufficiale n.77 del 31.3.2.2012 Nell odierna seduta del 15 marzo 2012; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all istruzione e alla formazione, a norma dell art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione n. 139 del 22 agosto 2007 «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell obbligo di istruzione, ai sensi dell art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 con riferimento all art. 64 comma 4-bis rispetto all assolvimento dell obbligo di istruzione nei percorsi di istruzione e formazione professionale; Visto l Accordo tra il Ministro dell istruzione, dell universita e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, (Rep. atti n. 36/CSR), riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 All. 3 (Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale - Aree qualita, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale); Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l impiego, di incentivi dell occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»; Visto l Accordo tra il Ministro dell istruzione, dell universita e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e relativo allegato, approvato in sede di Conferenza unificata il 27 luglio 2011 (Rep. atti n. 66/CU); Visto l Accordo tra il Ministro dell istruzione, dell universita e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, con i relativi allegati approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 27 luglio 2011 (Rep. atti n.137/csr); Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il «Testo unico dell apprendistato, a norma dell art. 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247» e, in particolare, l art. 3, comma 2 il quale prevede che la regolamentazione dei profili formativi dell apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e rimessa alle regioni, previo accordo in Conferenza Stato-regioni; Visto l Accordo tra il Ministro dell istruzione, dell universita e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, approvato in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 19 gennaio 2012, (Rep. atti n. 21/CSR) riguardante l integrazione del repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con il citato Accordo in Conferenza Statoregioni del 27 luglio 2011 (Rep. atti n. 137/CSR); Vista la proposta di accordo in oggetto, inviata

dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota dell 8 marzo 2012, che e stata diramata alle regioni e province autonome il 9 marzo 2012; Acquisito nel corso dell odierna seduta di questa Conferenza, l assenso del Governo, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano; Sancisce il seguente accordo: Considerato: il parere espresso dalle parti sociali nell incontro del 1 marzo 2012; che ai sensi dell art. 3 comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 la regolamentazione regionale dei profili formativi dell apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale deve essere definita in osservanza di quanto definito mediante accordo in Conferenza permanente tra Stato-regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale; che l accordo di cui al punto precedente deve: definire le qualifiche e i diplomi professionali ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; prevedere un monte ore di formazione, esterna o interna all azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; rinviare ai contratti collettivi per la determinazione delle modalita di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni e province autonome; Tenuto conto: che alcune regioni hanno siglato intese con il MIUR e il MLPS per l avvio dei percorsi formativi in apprendistato, ai sensi dell art. 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; Ritenuto: che l Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell 11 novembre 2011, integrato dall Accordo in Conferenza Statoregioni del 19 gennaio 2012, istituisce, ai sensi dell art. 18 del decreto legislativo n. 226/2005, il repertorio nazionale dell offerta di istruzione e formazione professionale e comprende figure di differente livello articolabili in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio. Tale repertorio e attualmente composto da ventidue figure nazionali di riferimento relative alle qualifiche di istruzione e formazione professionale di durata triennale e da ventuno figure nazionali relative ai diplomi professionali di durata quadriennale e descritte secondo standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali; che il citato Accordo definisce, ai sensi dell art. 18 del decreto legislativo n. 226/2005, gli standard minimi formativi relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, al fine di assicurare l equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo; che l All. 3 dell Accordo tra il Ministro dell istruzione, dell universita e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con decreto interministeriale del 15 giugno 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, definisce le competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale nelle aree qualita, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale; che l Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell 11 novembre 2011, definisce i modelli e le relative note di compilazione dell attestato di qualifica e di diploma professionale e il modello e relative note di compilazione per l attestazione delle competenze acquisite, nel caso di interruzione del percorso formativo; che l Accordo in Conferenza unificata del 27 luglio 2011 contiene la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento di cui sopra; che la durata, l articolazione e l organizzazione dei percorsi formativi puo essere differenziata in relazione alle competenze possedute dall apprendista attraverso il riconoscimento di crediti formativi in ingresso, nel rispetto comunque dei medesimi standard formativi di cui all art. 18 del decreto legislativo n. 226/2005 come definiti negli Accordi sopraccitati, anche tenendo conto delle esigenze delle imprese; che nella formazione per gli apprendisti di eta compresa tra i 15 ed i 18 anni, in diritto-dovere all istruzione e alla formazione, verra posta particolare attenzione allo sviluppo delle competenze di base di cui all Accordo del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell 11 novembre 2011; che per quanto riguarda gli apprendisti di eta compresa

tra i 18 e i 25 anni i percorsi formativi non devono necessariamente fare riferimento ai livelli essenziali dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo n. 226/2005, fermi restando i riferimenti agli standard formativi del medesimo decreto legislativo; Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano Convengono: 1) che le figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali conseguibili attraverso l apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale ai sensi dell art. 3 del decreto legislativo n. 167/2011 sono quelle di cui all art. 18 comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 226/2005 come definite nell Accordo in Conferenza Statoregioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell 11 novembre 2011 e integrato dall Accordo in Conferenza Stato-regioni del 19 gennaio 2012, in relazione alle aree professionali di riferimento definite dall Accordo in Conferenza unificata del 27 luglio 2011. Tali figure sono articolabili in specifici profili regionali; 2) che gli standard minimi formativi delle competenze tecnico professionali e delle competenze di base, relativi alle figure di cui al punto precedente, sono quelli di cui all art. 18 comma 2 del decreto legislativo n. 226/2005, come definiti dall Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011, recepito nel decreto interministeriale dell 11 novembre 2011, e integrato dall Accordo in Conferenza Statoregioni del 19 gennaio 2012; 3) che le competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale nelle aree qualita, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale sono quelle definite nell All. 3 dell Accordo tra il Ministro dell istruzione, dell universita e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepito con decreto interministeriale del 15 giugno 2010; 4) che i modelli e le modalita di rilascio degli attestati di qualifica professionale e diploma professionale e di competenze, anche nel caso di interruzione del percorso formativo, sono quelli previsti dall art. 20 del decreto legislativo n. 226/2005 come definiti dall Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell 11 novembre 2011; 5) che i percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale prevedono la frequenza di attivita di formazione, interna o esterna all azienda, strutturata in osservanza degli standard fissati dalle regioni e province autonome nel rispetto di quanto definito nell Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell 11 novembre 2011, e nel decreto legislativo n. 226/2005, per un monte ore non inferiore a 400 ore annue, tenuto conto della possibilita, nel caso di apprendisti di eta superiore ai 18 anni, di riconoscere crediti formativi in ingresso alla luce delle competenze possedute; 6) che le modalita di erogazione dell ulteriore formazione aziendale, ai sensi del comma 1, lettera c), art. 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del piano formativo dell apprendista, assicurandone la tracciabilita secondo le modalita definite dalle regioni e province autonome. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita del presente Accordo nell ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. Roma, 15 marzo 2012 Il rapporto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale,che è uno di quelli consentiti dal decreto legislativo n.167/011,in vigore dal 25 ottobre 20,è diosciplinatpo nell Art. 3 dello stesso, che recita: -Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attivita, anche per l assolvimento dell obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di eta.

- La durata del contratto e determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non puo in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. -La regolamentazione dei profili formativi dell apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu rappresentative per la determinazione, anche all interno degli enti bilaterali, delle modalita di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni. In base alla previsione dell art.3,comma 2 del dec.legvo n.167/11,in data 15.3.2012 risulta sottoscritto l accordo sull apprendistato per la qualifica e il diploma professionale,nel senso che la Conferenza Stato- Regioni 15 marzo, ha ha firmato l intesa per la regolamentazione dei profili formativi,ribadendo che : -questa tipologia contrattuale riguarda i giovani tra i 15 e i 25 anni, - la durata è stabilita in base alla qualifica o al diploma da conseguire, ma non può comunque essere superiore, per la parte formativa, a tre anni o quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. -per le ore di formazione, esterna o interna all azienda, utile per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale, è stata prevista una durata non inferiore alle 400 ore annue. -le figure nazionali di riferimento per le qualifiche ed i diplomi professionali conseguibili attraverso l apprendistato di primo livello sono quelle di cui all art. 18 comma 1, lettera d,) del decreto legislativo 226/2005 come definite nell Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011, recepito con decreto interministeriale dell 11 novembre 2011 e integrato dall Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19 gennaio 2012, in relazione alle aree professionali di riferimento definite dall Accordo in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011; -i modelli e le modalità di rilascio degli attestati di qualifica professionale e diploma professionale e di competenze, che garantiranno la certificazione delle competenze acquisite anche in caso di interruzione del percorso formativo, sono quelli definiti dall Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011. Lo schema approvato dalla Conferenza delle Regioni, riprendendo i contenuti del Repertorio nazionale istituito con l intesa Stato Regioni del 27 luglio 2011 e integrato con quella del 19 gennaio 2012, individua 22 qualifiche e 21 diplomi regionali e i relativi standard minimi formativi, così da garantire uniformità sul territorio nazionale; figure queste che potranno poi essere ulteriormente articolate in specifici profili regionali

. L accordo fissa un monte minimo di 400 ore annue per l attività di formazione interna o esterna all azienda lasciando aperta la possibilità, per gli apprendisti over 18 (che dunque non sono più in diritto-dovere) di uno sconto per il riconoscimento di crediti formativi collegati alle competenze di cui già sono in possesso. L ulteriore passaggio previsto dall articolo 3 del Testo Unico dell apprendistato è la regolamentazione da parte delle Regioni dei singoli profili realizzabili sul territorio oltre, ovviamente, alla disciplina del rapporto di lavoro da parte della contrattazione collettiva. Pertanto le Regioni dovranno specificare diplomi e qualifiche che vorranno attuare nel proprio territorio, tra quelle definite nell accordo, specificare il relativo monte ore di formazione e rinviare ai ccnl per la definizione dell ulteriore quota aziendale di formazione e delle rispettive modalità di attuazione. Se le Regioni dimostrano di voler fare interamente la propria parte necontribuire all asttuazione delkla discioplinsa dell apprendistato,anche se soltanto il Lazio al momento ha approvato una specifica regolamentazione in materia,si osserva che sono pochissimi i contratti che hanno recepito il Testo Unico, tanto da portare ad affermare che le parti sociali sembrano non rispettare quella tabella di marcia, scandita dal d.lgs. n. 167/2011.,mentre la sola importante eccezione è rappresentasta dal ccnl degli studi professionali, recentemente approvato.