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Transcript:

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2016 Lecco, 19/12/2016 Spett.le clientela - Loro sede - www.studiodellera.it ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO Tra le altre disposizioni previste dal D.L. 193/2016, collegato alla Legge di Stabilità 2017, si riscontra il provvedimento conosciuto come Rottamazione delle cartelle Equitalia. Trattasi di una sorta di definizione agevolata, offerta ai contribuenti, dei debiti affidati al concessionario per la riscossione da parte degli enti creditori (es. Agenzia delle entrate, Inps, etc.). In breve, di seguito, il contenuto dell agevolazione e la sua strutturazione operativa. Viene concesso al debitore di poter estinguere, in maniera agevolata, le cartelle di pagamento (ma anche gli avvisi di pagamento Inps e gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall Agenzia delle entrate) affidate a Equitalia, o ad altro concessionario per la riscossione, tra il 2000 e il 2016. Attraverso l adesione a tale procedura, il debitore dovrà versare quanto richiesto escludendo gli importi relativi a sanzioni e interessi di mora. La richiesta potrà essere presentata direttamente presso gli sportelli del concessionario, ovvero a mezzo Pec, in quest ultimo caso allegando il documento d identità del richiedente. La domanda dovrà essere presentata entro il prossimo 31 marzo 2017. È possibile effettuare tale domanda per le cartelle di pagamento per cui si ritiene conveniente la sistemazione. È inoltre possibile effettuare il pagamento agevolato soltanto di alcune voci presenti all interno dell atto di richiesta di pagamento. È possibile anche procedere con la rottamazione di cartelle per le quali sia già in essere una rateizzazione; occorre tuttavia pagarne, obbligatoriamente, le rate fino al 31 dicembre 2016. Il problema più rilevante si propone riguardo alle modalità di pagamento. Grazie alle nuove modifiche è previsto il pagamento in unica soluzione o in 5 rate (in precedenza erano 4), di cui 3 nel corso del 2017 (mesi di luglio, settembre e novembre) per il 70% del debito residuo, e 2 nel 2018 (nei mesi di aprile e settembre) per il restante 30%. Tale forma di pagamento potrà rivelarsi non troppo agevole nel caso di importi elevati. Si ricorda che, nel caso di scelta del versamento a rate, il

mancato pagamento di una sola rata farà perdere ogni beneficio, per cui saranno nuovamente conteggiati a debito gli importi di sanzioni e interessi di mora prima rottamati dalla detta agevolazione. Il pagamento potrà essere effettuato con domiciliazione sul conto corrente del debitore oppure a mezzo bollettini precompilati, che saranno allegati alla comunicazione dal concessionario, ovvero presso gli sportelli del concessionario stesso. Sarà infatti proprio il concessionario per la riscossione a predisporre i conteggi e a notificare al debitore, che abbia fatto domanda con rateizzazione, gli importi e le scadenze delle varie rate, entro il 31 maggio 2017. Sono previste alcune esplicite esclusioni ad esempio multe di natura penale, crediti rilevati dalla Corte dei Conti tra le quali sono state eliminate, con la modifica parlamentare, le sanzioni derivanti da infrazioni al Codice della strada. Quest ultime, quindi, pur con qualche differenza, saranno oggetto di rottamazione, relativamente alla sola parte interessi. Da notare, infine, che la presentazione della domanda sospenderà i termini di prescrizione e decadenza e avrà l effetto di bloccare eventuali azioni esecutive (pignoramento, ipoteca, fermo amministrativo) che il concessionario avesse intenzione di proporre, al fine della riscossione coattiva del debito. Allo stesso modo saranno fermate le procedure di recupero già avviate, salvo quelle per le quali si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Una volta giunto a termine il pagamento, sarà cura del concessionario per la riscossione avvisare l Ente creditore interessato entro il termine del 30 giugno 2019. DECRETO FISCALE - ALTRE NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO 1) E' stato differito al 31 marzo (in precedenza era il 28 febbraio) il termine per la consegna della Certificazione Unica (CU) ai lavoratori. Tale disposizione si applica a decorrere dall'anno 2017, con riferimento alle Certificazioni riguardanti il periodo d'imposta 2016. 2) Da sottolineare, tra le novità introdotte dalla legge di conversione, la previsione di una norma di interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti. Nello specifico, l'art. 7-quinquies fornisce l'interpretazione autentica dei concetti di trasferta e trasfertismo, per cui l'art. 51, comma 6, del TUIR deve essere interpretato nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi prevista sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro; b) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. Ai lavoratori che non presentano la contestuale presenza delle condizioni di cui sopra è

riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo art. 51. DISTACCO DEI LAVORATORI IN AMBITO UE È diventato operativo il D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 136, che attua la Direttiva n. 2014/67/UE, concernente il distacco dai lavoratori nell ambito di una prestazione di servizi e il potenziamento delle azioni ispettive per contrastare il fenomeno del distacco abusivo con cui vengono violati i diritti fondamentali dei lavoratori e poste in essere pratiche di concorrenza sleale. Il decreto si applica alle imprese stabilite in un altro Stato membro, che, nell ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori in favore di un altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che, durante il distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato. Con il D.M. 10 agosto 2016, a decorrere dal 26 dicembre p.v., si introduce la modalità di comunicazione preventiva (entro le ore 24 del giorno precedente l inizio del periodo di distacco), per le imprese distaccanti, stabilite in un altro Stato membro, da effettuare in via telematica utilizzando il nuovo modello Uni_distacco_UE, disponibile sul sito www.lavoro.gov.it. Oltre alla comunicazione preventiva occorre rendere note eventuali modifiche entro 5 giorni. Richiamando i contenuti del D.Lgs. si ricorda che gli organi ispettivi potranno porre in essere tutte quelle azioni per verificare la genuinità del distacco stesso, in particolare saranno valutati: 1. il luogo in cui l impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive; 2. il luogo in cui l impresa è registrata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ove sia richiesto in ragione dell attività svolta, a un albo professionale; 3. il luogo in cui i lavoratori sono assunti e quello da cui sono distaccati; 4. la disciplina applicabile ai contratti conclusi dall impresa distaccante con i suoi clienti e con i suoi lavoratori; 5. il luogo in cui l impresa esercita la propria attività economica principale e in cui risulta occupato il suo personale amministrativo; 6. il numero dei contratti eseguiti o l ammontare del fatturato realizzato dall impresa nello Stato membro di stabilimento, tenendo conto della specificità delle piccole e medie imprese e di quelle di nuova costituzione; 7. ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva. Altri elementi da valutare per accertare se il lavoratore è distaccato in modo coerente rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. saranno: il contenuto, la natura e le modalità di svolgimento dell attività lavorativa e la retribuzione del lavoratore;

la circostanza che il lavoratore eserciti abitualmente, ai sensi del Regolamento 593/2008/CE (Roma I), la propria attività nello Stato membro da cui è stato distaccato; la temporaneità dell attività lavorativa svolta in Italia; la data di inizio del distacco; la circostanza che il lavoratore sia tornato o si preveda che torni a prestare la sua attività nello Stato membro da cui è stato distaccato; la circostanza che il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalità di pagamento o rimborso; eventuali periodi precedenti in cui la medesima attività è stata svolta dallo stesso o da un altro lavoratore distaccato; l esistenza del certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile; ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva. È opportuno ricordare che ai lavoratori distaccati si devono applicare le medesime condizioni, di norma e di contratto, previste per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco. Obblighi amministrativi L'impresa che distacca lavoratori in Italia ha, come detto, l'obbligo di comunicarlo al Ministero del lavoro entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro 5 giorni. La comunicazione preventiva di distacco deve contenere le seguenti informazioni: dati identificativi dell'impresa distaccante; numero e generalità dei lavoratori distaccati; data di inizio, di fine e durata del distacco; luogo di svolgimento della prestazione di servizi; dati identificativi del soggetto distaccatario; tipologia dei servizi; generalità e domicilio eletto del referente di cui al comma 3, lettera b); generalità del referente di cui al comma 4; numero del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione, in caso di somministrazione transnazionale ove l'autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento. Durante il periodo del distacco e fino a 2 anni dalla sua cessazione, l'impresa distaccante ha l'obbligo di: conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2, D.Lgs. 152/1997, i prospetti paga, i prospetti che indicano l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni o i documenti equivalenti, la comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro o documentazione equivalente e il certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile;

designare un referente elettivamente domiciliato in Italia incaricato di inviare e ricevere atti e documenti. In difetto, la sede dell'impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale o risiede il destinatario della prestazione di servizi. L'impresa che distacca lavoratori ha l'obbligo di designare, per tutto il periodo del distacco, un referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello con obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali. Sanzioni Nelle ipotesi in cui il distacco in favore di un'impresa stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione. Nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, con un minimo di 5.000 euro e un massimo di 50.000 euro. Nei casi in cui il distacco non autentico riguardi i minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la pena dell'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo. La violazione degli obblighi di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato con un massimo di 150.000 euro. La violazione degli obblighi di conservazione della documentazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato con un massimo di 150.000 euro. La violazione degli obblighi di designazione del referente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro. INTERVENTI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA In tema di cassa integrazione in deroga, il D.Lgs. 148/2015 e il successivo D.M. 83473/2014 hanno introdotto, in quest ultimo sprazzo di vigenza dell istituto, nuove regole. In particolare per l anno 2015 le Regioni e Province autonome possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, in misura non superiore al 5% delle risorse ad esse attribuite. Il D.Lgs. 185/2016 (c.d. correttivo del Jobs Act), entrato in vigore l 8 ottobre 2016, amplia la possibilità alle Regioni e Province autonome di derogare alla previgente disciplina, consentendo in tal modo di aumentare il numero delle aziende destinatarie. Nello specifico, come confermato dalla circolare n. 34 del Ministero del lavoro, emanata il 4 novembre 2016, le Regioni e Province autonome potranno:

derogare ai criteri, durata e causali, introdotti dal D.M. 83473/2014 nella misura del 50% delle risorse ad esse assegnate e non più solo al 5%; assegnare le risorse per interventi destinati preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa; finalizzare le risorse ad azione di politiche attiva che però devono iniziare entro il 31/12/2016; disporre delle risorse a chiusura di tutte le situazioni ancora pendenti, indipendentemente dall anno di finanziamento di riferimento, seguendo l ordine cronologico degli interventi concessi e nel limite delle risorse disponibili; disporre delle risorse disponibili, fino a loro esaurimento, con provvedimenti aventi effetti di durata anche ulteriore rispetto al 31 dicembre 2016, anche con decretazione successiva a tale data purché non oltre il 31 dicembre 2017. L Inps è autorizzato a erogare il trattamento solo a seguito dell adozione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, dei decreti di concessione relativi a periodi anteriori al 2016, adottati però entro e non oltre il 30 novembre 2016. Con il messaggio n. 4394/2016, l Inps ha reso note le istruzioni per la gestione della cassa in deroga del settore appalti di pulizia nelle scuole, per il quale, mediante appositi decreti, è stato stabilito l intervento per un massimo di 13.060 unità lavorative, dipendenti delle 57 aziende del settore. In particolare sono state rese note le modalità per l istanza telematica di pagamento a conguaglio del trattamento di integrazione salariale. L Istituto ricorda di fare attenzione al requisito dell anzianità aziendale in relazione alla possibile presenza della successione di appalti, nonché alla disciplina contrattuale che prevede, in caso di cessazione di appalto, che l impresa subentrante garantisca l assunzione degli addetti esistenti in organico sull appalto. CIGO PER EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI In attesa dell adozione della circolare attuativa, per consentire la tempestiva applicazione della nuova disciplina, introdotta con il D.Lgs. 185/2016, relativa al termine di presentazione per le domande di Cigo concernenti gli eventi oggettivamente non evitabili, l Inps ha fornito indicazioni con il messaggio n. 4752/2016. Termine di presentazione della domanda per eventi oggettivamente non evitabili Il D.Lgs. 185/2016 ha previsto l aggiunta all articolo 15, comma 2, D.Lgs. 148/2015, delle seguenti parole: fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l evento. La modifica ha effetti diretti sia sulla prestazione di integrazione salariale ordinaria sia sulla prestazione dell assegno ordinario garantito dai Fondi di solidarietà. Dal punto di vista operativo, quindi, potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l evento le domande di Cigo aventi le causali contrassegnate dai seguenti codici evento: 1 - Motivi meteorologici-settore industria;

2 - Motivi meteorologici-settore edilizia; 3 - Incendi, crolli o alluvioni; 4 - Impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità. La novità si applica alle domande presentate dall 8 ottobre 2016. È possibile presentare un unica domanda per tutti gli eventi oggettivamente non evitabili che si verificano nel corso di un determinato mese entro la fine del mese successivo, superando così la precedente disciplina che prevedeva anche per questi eventi oggettivamente non evitabili il termine di 15 giorni di presentazione della domanda dall inizio di ogni singolo evento di sospensione o riduzione. Come accennato, la novità ha riflessi anche sulla disciplina dell assegno ordinario garantita dai Fondi di solidarietà bilaterali. Potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l evento le domande di assegno ordinario per le causali relative a eventi oggettivamente non evitabili relativamente a: 1. incendi, crolli o alluvioni; 2. impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità. NECESSARIA L AUTORIZZAZIONE PER IL CARICAMENTO DEL GPS SULL AUTO AZIENDALE Si comunica che l Ispettorato nazionale del lavoro, con circolare 7 novembre 2016, n. 2, ha chiarito che i sistemi di GPS sulle auto aziendali sono sistemi di geolocalizzazione non utilizzati in via primaria per l esecuzione dell attività, ma rappresentano un elemento "aggiunto" agli strumenti di lavoro, per rispondere a esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo o per garantire la sicurezza. Ne consegue che, in tali casi, le apparecchiature GPS possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell Ispettorato nazionale del lavoro. Solo in casi del tutto particolari, ossia: se i sistemi di localizzazione sono installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non può essere resa senza ricorrere all uso di tali strumenti), ovvero se l installazione è richiesta da specifiche normative (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a 1.500.000 euro, etc.); si possono ritenere veri e propri strumenti di lavoro, rientranti nell articolo 4, comma 2, L. 300/1970, per cui si può prescindere sia dall intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento autorizzativo previsti dalla legge. Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse

E' gradita l'occasione per porgere a Voi e alle Vostre famiglie i nostri più sentiti auguri di un Sereno Santo Natale e per un felice anno nuovo!!! Cordiali saluti STUDIO DELL'ERA Consulenti del Lavoro Associati