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contro nei confronti di per l'annullamento

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TAR Veneto n. 178/2013 del

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento

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Scritto da Carmelo Anzalone Martedì 31 Maggio :12 - Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Giugno :47

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA


Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avv. Emanuele Mio, Cristina Zampieri, Ezio Zanon, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

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contro nei confronti di per l'annullamento

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente ex art. 60 cod. proc. amm.;

ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

contro nei confronti di per l'annullamento

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ha pronunciato la presente

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per l'annullamento, previa sospensiva

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ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

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per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari,

ha pronunciato la presente

contro per l annullamento, ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

Merita di essere segnalato il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 2687 del 25 ottobre 2008, emessa dal Tar Piemonte, Torino

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ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

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ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

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ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente SENTENZA

ha pronunciato la presente

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contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

Clausola sociale, tabelle ministeriali e giustificazioni attraverso statistiche aziendali

ha pronunciato la presente

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Sentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA

Transcript:

N. 06018/2010 REG.SEN. N. 01809/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1809 del 2010, proposto da: V. Antoniazzi S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Boris Cagnin, con domicilio eletto presso Monica Zecchin in Mestre-Venezia, Calle Legrenzi, 2; contro Azienda Ulss N. 1 Belluno, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Miniero, Erika Zanierato, con domicilio eletto presso Erika Zanierato in Mestre, Galleria Teatro Vecchio, 15; nei confronti di Delta Srl; per l'annullamento della deliberazione del direttore Generale dell'asl intimata dd.

18.08.2010 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio di trasporto persone disabili e minori ai centri riabilitativi dei Servizi Sociali del Distretto Socio Santario n. 3 dell'ulss n. 1 e alle strutture riabilitative di Cusighe; del verbale della Commissione di gara per l'affidamento del servizio di trasporto disabili e minori per i Servizi Sociali, per un periodo di 6 anni del 5.8.2010; nonchè di ogni atto annesso, connesso o presupposto. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ulss N. 1 Belluno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2010 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Richiamato il combinato disposto di cui agli artt. 87, comma 4 ed 86 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, dal quale deriva l obbligo per i concorrenti di segnalare gli oneri economici che intendono sopportare relativamente alla sicurezza sul lavoro, indicazione che rivela la consapevole formulazione dell offerta con dovuto riguardo ad un aspetto importante della stessa ed al fine di consentire alla stazione appaltante l accertamento della congruità dell importo a ciò destinato;

richiamato e condiviso quanto ritenuto dalla giurisprudenza con riferimento agli appalti per l affidamento di servizi, secondo il quale La circostanza che solo nei bandi di gara relativi agli appalti di lavori, ai sensi dell art. 131 del codice dei contratti pubblici, debbano essere evidenziati gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, fa sì che nelle altre procedure di gara, in assenza della preventiva fissazione del costo per la sicurezza da parte dell amministrazione aggiudicatrice quale specifica componente del costo del lavoro, è necessario che il relativo importo venga scorporato dalle offerte dei singoli concorrenti e sottoposto a verifica per valutare se sia congruo rispetto alle esigenze di tutela dei lavoratori (cfr. C.d.S., VI, 4849/2010); ritenuto altresì, conformemente alla giurisprudenza sopra richiamata, che la mancanza di una specifica previsione sul tema da parte della lex specialis di gara non toglie che la norma primaria, immediatamente precettiva (stante l obiettivo di assicurare la consapevole formulazione dell offerta con riguardo al rispetto degli obblighi di sicurezza) ed idonea ad eterointegrare le regole procedurali, non esonerasse i concorrenti dall obbligo di indicare separatamente i costi per la sicurezza; richiamata al riguardo la puntuale dizione dell art. 87, comma 4 il quale prescrive che Nella valutazione dell anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell offerta e risultare congrui rispetto

alle entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture. ; che, pertanto l inosservanza della prescrizione primaria che impone l indicazione preventiva dei costi di sicurezza implica la sanzione dell esclusione, in quanto rende l offerta incompleta sotto un profilo particolarmente rilevante alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti ed impedisce alla stazione appaltante un adeguato controllo sull affidabilità dell offerta stessa (C.d.S. cit.); tenuto conto altresì, nel caso di specie, del comportamento palesemente contraddittorio dell amministrazione che, dopo aver dato atto della necessità di indicare separatamente nell offerta il costo per gli oneri di sicurezza, non ha provveduto a rilevare tale omissione nell offerta della concorrente poi risultata aggiudicataria; per tali considerazioni il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati, compreso il relativo contratto già sottoscritto, con riferimento all interesse di parte ricorrente, limitatamente all affidamento dei lotti nn. 2 e 3. Per l effetto, a titolo di risarcimento in forma specifica, si dispone che il servizio de quo, con riguardo ai due lotti indicati, venga affidato alla ricorrente. Spese compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l effetto annulla gli atti impugnati e

dispone, a titolo di risarcimento in forma specifica, l affidamento del servizio de quo, relativamente ai lotti nn. 2 e 3, alla ricorrente. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati: Claudio Rovis, Presidente FF Riccardo Savoia, Consigliere Alessandra Farina, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 15/11/2010 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)