Proposta di deliberazione ad iniziativa del Sindaco



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Proposta di deliberazione ad iniziativa del Sindaco OGGETTO: APPROVAZIONE DELL INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL USATI COME CONBUSTIBILE, AI SENSI DELLA LEGGE 23.12.1999, N. 488, ART. 12, COMMA 4.4 E S.M.I.. La proponente avv. Elisa De Berti Sindaco, essendo state eseguite da parte dell Ufficio competente le formalità previste dalla legge, presenta la seguente proposta di delibera di Consiglio Comunale. Premesso che: la legge 23.12.1998 n. 448 (art. 8 comma 10 lett. C), modificata con legge 17.05.1999 n. 144 art. 39, nell'istituire la "carbon tax" ed al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile, ha previsto una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale; tale disposizione è stata modificata dall'art. 12 comma 4 della legge 23.12.1999 n. 488, (finanziaria 2000) che ha stabilito che i benefici siano applicabili anche ai predetti combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette "non metanizzate" dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al DPR 26.08.1993 n. 412, individuate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale interessato e comunicata al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'industria, del Commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno; l art. 4, comma 2, della legge 23.11.2000 n. 354, che ha convertito in legge il D.L. 30.09.2000 n. 268, chiarisce che per "frazioni di Comune" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.R. 26.08.1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse; l art. 27, commi 2 e 3 della legge 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), ha precisato che le frazioni di Comuni e le case sparse possono essere ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale; l art. 2 comma 13 della legge 22.12.2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) prevedeva che a decorrere dal 01.01.2009 e fino al 31.12.2009 si applichino le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448; Dato atto che: il Comune di Isola Rizza, come risulta dall'elenco allegato al predetto D.P.R. 412/93, ricade nella zona climatica E e pertanto il Consiglio Comunale con deliberazione 24.04.2002 n. 16 aveva stabilito le zone non metanizzate in ambito comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, punto 4 della legge n. 488 del 1999; con successive Delibere di Consiglio Comunale n. 12 del 24.02.2005, n. 10 del 13.02.2008 e n. 9 del 06.02.2009 venivano fornite alcune precisazioni in merito all individuazione delle aree non metanizzate del territorio comunale;

Poichè: successivamente, la legge 23.12.2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) non ha previsto nulla in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibile; tale omissione è stata interpretata dall'agenzia delle Dogane con nota del 31.12.2009 prot. n. 178604 nella quale si precisa che a partire dalla medesima data del 01.01.2010 verrà meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448. Tale articolo, con riguardo ai comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 26.08.1993, n. 412, estendeva la riduzione di prezzo predetta alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate - limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera di consiglio comunale - ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale. La previsione di cui all'art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008, n. 203 che ha prorogato tale ampliamento anche nell'anno in corso non è stata, infatti, reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010. (...) In buona sostanza, il beneficio di cui all'art. 8, comma 10 lett. e) della legge n. 448/1998 è oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del d.l. n. 268/2000 come "...porzioni edificate... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse ; con successiva nota prot. n. 5961 del 15.01.2010, l'agenzia delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione, nella Legge Finanziaria 2010, del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella fascia climatica E, di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che i Comuni, nelle proprie Delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso. Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate ; Dato atto che non vi sono criteri generali dettati né dalla normativa né dalle Autorità per l'energia per definire un'area come metanizzata e che le altre Amministrazioni comunali, sentite in merito ai criteri adottati, hanno effettuato valutazioni ampiamente discrezionali basate, si suppone, sui costi di allacciamento, sulle potenzialità di espansione della rete di distribuzione del gas metano, ecc. Ritenuto di individuare come area da considerarsi metanizzata, al di fuori del centro abitato, una fascia di 60 m nelle diverse direzioni, a partire dalla rete di distribuzione del gas, sulla base di una valutazione forfetaria dei costi necessari per conseguire l'allacciamento alla rete stessa congiunta a quella dei benefici economici, tecnici ed ambientali collegati all'allacciamento stesso; Vista la necessità, sulla base dell aggiornamento della planimetria della rete di gas metano fatta pervenire da GRITTI GAS in data 17.09.2010 prot. n. 5937, di provvedere all'aggiornamento annuale della planimetria che individua le frazioni cosiddette non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", come previsto dall'art. 12

comma 4 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (finanziaria 2000) e successive modifiche e integrazioni; Dato atto che - alla luce di quanto comunicato dall'agenzia delle Dogane con la sopra citata nota prot. n. 5961 del 15.01.2010 che invitava i Comuni a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso - si rende necessario procedere alla redazione di apposita cartografia, al fine di individuare il centro abitato dove ha sede la casa comunale che non può più avvantaggiarsi delle agevolazioni fiscali di cui trattasi. Ritenuto, per l'individuazione del centro abitato ove ha sede la Casa Comunale fare riferimento alle basi territoriali ISTAT pubblicate sul sito web http://basiterritoriali.istat.it così come adeguate nel progetto Census 2010; Vista la planimetria, agli atti del presente provvedimento, predisposta dall Ufficio Tecnico Comunale, in scala 1: 5.000, nella quale viene data una visione d'assieme delle aree non metanizzate; Precisato che lo sconto verrà applicato direttamente dai fornitori del combustibile (gasolio e GPL) su autodichiarazione degli utenti che provvederanno personalmente a verificare, sul sito del Comune di Isola Rizza, utilizzando la planimetria allegata che verrà resa disponibile in formato pdf sul sito web del Comune, se la collocazione della propria utenza ricada o meno nelle aree e nelle fasce non metanizzate esterne al centro abitato. Vista la legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 8 comma 10 lett. e); Vista la legge 23 dicembre 1999 n. 488 ( art. 12 comma 4); Vista la legge 17 maggio 1999 n. 144, art. 39; Visto il D.L. 30 settembre 2000 n. 268, artt. 4 e 5; Vista la legge 23 novembre 2000 n. 354, art. 4 comma 2; Vista la legge 23 dicembre 2000 n. 388, art. 27; Vista la legge 28 dicembre 2001 n. 448, art. 13; Vista la legge del 22 dicembre 2008 n. 203 (legge finanziaria 2009), art. 2 comma13; Vista la legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010) ; Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), artt. 3 e 4; Viste le note del 31.12.2009 prot. n. 178604 e 15.01.2010 prot. n. 5961 dell'agenzia delle Dogane, D E L I B E R A 1. Di aggiornare l elenco delle zone non metanizzate del territorio comunale di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 06.02.2009, esecutiva ai sensi di Legge, sulla base della planimetria fornita da Gritti Gas in data 17.09.2010 prot. n. 5937, agli atti, individuando inoltre le frazioni non metanizzate che si trovano al di fuori del centro abitato dove ha sede la casa comunale; 2. Di approvare, per i motivi indicati in premessa e che si intendono qui richiamati integralmente, la planimetria, in atti al presente provvedimento, riportante le zone non metanizzate del Comune di Isola Rizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, punto 4, della legge n. 488 del 23.12.1999, ed ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legge n. 268 del 30.9.2000, che determina il concetto di "frazione";

3. Di stabilire che per insediamenti in "zone non metanizzate", si intendono quelle utenze in cui vi sia un utilizzo come combustibile, di gasolio o GPL, collocate al di fuori della fascia di 60 m nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas, purché ubicate al di fuori del centro abitato, come evidenziato nella suddetta planimetria, salvo che gli stessi pur essendo oltre detta fascia, risultino già allacciati alla rete del gas; 4. Di dare atto che per il diritto alle agevolazioni in argomento nel caso di cittadini residenti nel comune di Isola Rizza i cui fabbricati ricadano sul territorio dei comuni confinanti, valgono i medesimi criteri di cui alla presente delibera; 5. Di comunicare la presente deliberazione al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'industria del Commercio e dell'artigianato, come disposto dall'art 12, comma 4, punto 4 della I. n. 488 del 23 dicembre 1999, nonchè all Agenzia delle Dogane. LA PROPONENTE

Il sindaco introduce l argomento e da lettura della proposta di deliberazione. Il consigliere De Fanti chiede ed ottiene di poter visionare la planimetria allegata alla proposta di deliberazione. Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: APPROVAZIONE DELL INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELL APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL GPL USATI COME CONBUSTIBILE, AI SENSI DELLA LEGGE 23.12.1999, N. 488, ART. 12, COMMA 4.4 E S.M.I... Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione. Posta ai voti la proposta. Presenti e votanti n. 11 consiglieri. Con voti: favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, DELIBERA 1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge. A questo punto il Sindaco, chiede al Consiglio Comunale di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. Udita la proposta del Sindaco. Presenti e votanti n. 11 consiglieri. Con voti: favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 1. DELIBERA Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.