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C O M U N E D I S A N S I R O Provincia di Como DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 20 del 20-09-2012 Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELL APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL G.P.L. L'anno duemiladodici il giorno venti del mese di settembre alle ore 21.00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione. Risultano: MALDINI Michela Leila P PROTTI Sergio P RAVEGLIA Claudio P MASSAINI Mario P GAREA DEL FORNO Sara P MALGRATI Edgardo Enrico P GONI Omar A BRUNI Sandra A MAPPA Nicola A MAZZA Alberto P DELL'ERA Ennio P MAZZA Armando A MAZZOLETTI Angelo P PRESENTI : 9 ASSENTI..: 4 Assume la presidenza il Sindaco, MALDINI Michela Leila, assistito dal Segretario Comunale, DE LORENZI dott. Giovanni. Il Presidente constatata la legalità dell adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica assegnata all ordine del giorno:

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELL APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI FISCALI SUL COSTO DEL GASOLIO E DEL G.P.L. I L C O N S I G L I O C O M U N A L E PREMESSO CHE: - il territorio del Comune di San Siro risulta parzialmente metanizzato e inserito nella zona climatica E come si evince dalla tabella allegato A del D.P.R. 412 del 26.08.1993; - la legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 8, comma 10, lett. c), modificata con legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 39, nell'istituire la "carbon tax" e al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile, ha previsto una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale; - la legge 23 dicembre 1999, n. 488, (finanziaria 2000) ha parzialmente modificato tale disposizione stabilendo, all'art. 12, comma 4, che i benefici siano applicabili anche ai combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette "non metanizzate" dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al D.P.R. n. 412/1993; - l'art. 4, comma 2, della legge 23 novembre 2000, n. 354, che ha convertito in legge il D.L. 30 settembre 2000 n. 268, chiarisce che per "frazioni di Comune" si intendono le porzioni edificate di cui all'art.2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse; - l'art. 27, commi 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ha precisato che le frazioni di Comuni e le case sparse possono essere ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale; - l art. 2, comma 13, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009) prevedeva che a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicavano le disposizioni in materia di accise concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448; - la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) non ha previsto alcuna precisazione in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibili per il riscaldamento domestico. Tale omissione è stata interpretata dall Agenzia delle Dogane con nota del 31 dicembre 2009 prot. n.178604 nella quale si precisa che dal 1 gennaio 2010 in buona sostanza, il beneficio è oggi applicabile alle sole frazioni non metanizzate della zona climatica E intese come porzioni edificate ubicate a qualsiasi quota, al di fuori dal centro abitato ivi comprese le aree su cui insistono case sparse ; - con successiva nota prot. n. 5961 del 15.01.2010, l Agenzia delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione nella legge finanziaria 2010 del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate dei Comuni ricadenti nella fascia climatica E, segnalava che i Comuni, nelle proprie delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso. Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate. ; - con nota del 12.04.2010 l Agenzia delle Dogane ha ulteriormente precisato la propria interpretazione dell art. 8, comma 10, lett. a) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, modificata dall art. 12, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, specificando che l agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, sempreché in detto territorio le porzioni edificate non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare ; - anche la legge di stabilità 2012 (ex finanziaria) del 12 novembre 2011, n. 183, non ha reiterato l estensione del beneficio di cui sopra e, pertanto, anche per l anno 2012 lo sconto è applicabile alle sole frazioni non metanizzate come indicato nella nota dell Agenzia delle Dogane prot. 178604 del 31.12.2009 e confermato con successivo chiarimento del 12.04.2010;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 15.04.2010, legalmente esecutiva, con la quale venivano individuate le frazioni non metanizzate ai fini della riduzione di prezzo del gasolio e del G.P.L. impiegati come combustibile per riscaldamento; CONSIDERATO che negli ultimi mesi sono intervenute variazioni rispetto all estensione della rete di distribuzione del gas e che pertanto si rende necessario adeguare l elenco delle aree non metanizzate e alle quali è applicabile il beneficio delle agevolazioni fiscali sull acquisto di gasolio da riscaldamento e gas petrolio liquefatto (G.P.L.) ; VISTA l attestazione resa in data 13.09.2012 dall Ufficio Tecnico Comunale in merito all individuazione delle aree non metanizzate esistenti sul territorio comunale; ACQUISITO il parere favorevole espresso, sulla proposta della presente deliberazione, da parte del Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; VISTO il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412; VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 8, comma 10, lett. c) VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (art. 12, comma 4); VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; CON VOTI favorevoli n. 9 (nove), contrari n. 0 (zero), astenuti n. 0 (zero), essendo n. 9 (nove) i presenti, legalmente resi ed accertati; D E L I B E R A 1) DI RICHIAMARE e CONFERMARE integralmente i contenuti della premessa, che vengono a costituire il punto 1 della presente deliberazione; 2) DI INDIVIDUARE le zone del territorio comunale non metanizzate e le porzioni edificate ubicate al di fuori del centro abitato ove ha la sede comunale, ivi comprese le aree in cui insistono case sparse, come da elenco di seguito riportato, alle quali è applicabile il beneficio delle agevolazioni fiscali sull acquisto di gasolio da riscaldamento e gas petrolio liquefatto (G.P.L.), ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nelle premesse: Treccione San Martino Semnago Maso Camnasco Carcente Case Sparse 3) DI RIBADIRE che per zone non metanizzate si intendono quelle facenti capo alle strade pubbliche o ad uso pubblico e porzioni delle stesse nelle quali non sono esistenti condotti di metanizzazione; 4) DI DISPORRE che il presente provvedimento sia adeguatamente pubblicizzato ai fini dell attuazione delle agevolazioni in favore dei soggetti aventi diritto; 5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell Economia e delle Finanze e al Ministero dello Sviluppo Economico.

Successivamente I L C O N S I G L I O C O M U N A L E Stante l urgenza di procedere in merito, con votazione unanime, resa in forma palese e per alzata di mano: D E L I B E R A 1) DI DICHIARARE la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO F.to MALDINI Michela Leila IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DE LORENZI dott. Giovanni CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si dichiara che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza odierna (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69). San Siro, 21-09-2012 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DE LORENZI dott. Giovanni ATTESTATO DI ESECUTIVITA' [X] Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in data 20-09-2012 [ ] Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 in data San Siro, 21-09-2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO F.to BELLATTI Daniela Lia Copia per uso pubblicazione.