Prot.n. 9501 Ord.n. 73/02 OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO ATMOSFERICO NEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO. CIRCOLAZIONE A TARGHE ALTERNE. IL SINDACO Richiamate le seguenti norme: Legge n 833 del 23.12.1978 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale ; D.Lgs. n 285 del 30.04.1992 Nuovo codice della Strada ; D.Lgs. n 351 del 04.08.1999 Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell aria ambiente ; D.M. n 60 del 02.04.2002 Recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22.04.1999 concernente i valori limite di qualità dell aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e la direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell aria ambiente per il benzene e il monossido di carbonio; Considerato che: il Decreto del Ministero dell Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21.04.1999 n 163, emanato ai sensi dell art. 3, comma 1 della Legge del 04.11.1997 n 413, che reca Norme per l individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione e in particolare l art. 1, comma 2, così come modificato dal D.M. 60/2002, stabilisce che i sindaci dei comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 351/99, in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, adottano, sulla base dei piani e dei programmi di cui ai medesimi articoli, le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermi restando i poteri attribuiti al Sindaco da altre disposizioni del decreto legislativo n. 285/92 ed i poteri previsti dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'articolo 54, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 267 ; con D.G.R. n 804 del 15.05.2001 sono state approvate le Linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli enti locali in materia di inquinamento atmosferico, di cui agli artt. 121 e 122 della L.R. n 3 del 21.04.1999 «Riforma del sistema regionale e locale» in applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. 351/99; Visti: la Relazione annuale sulla qualità dell aria nella Provincia di Modena - anno 2001, elaborata da ARPA per conto del Comitato di gestione della qualità dell aria della Provincia di Modena, nella quale sono riportati i dati relativi alle concentrazioni di inquinanti rilevati dalle stazioni di monitoraggio degli inquinanti atmosferici e sono evidenziate le criticità legate, in particolare, alle polveri sottili (PM 10 );
il protocollo d'intesa sottoscritto in data 15.07.2002 fra la Regione Emilia Romagna, le Province, i Comuni capoluogo e i Comuni aventi più di 50.000 abitanti dell Emilia Romagna; Preso atto di quanto discusso in sede di Conferenza dei Sindaci con la Provincia di Modena in data 09.09.02 e di quanto concordato nella riunione dei Sindaci dell Associazione Intercomunale Campogalliano, Carpi, Novi, Soliera tenutasi in data 25.09.02; Considerato che il traffico stradale costituisce il principale fattore di pressione sull ambiente atmosferico negli agglomerati urbani; Visti inoltre: la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.07.1998 concernente il controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell art. 7, comma 1, lettera b) del nuovo Codice della Strada; l Ordinanza Sindacale Prot. 02/99, relativa al controllo obbligatorio dei gas di scarico degli autoveicoli; l Ordinanza sindacale Prot. 29/02 che stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore quando il veicolo non sia in marcia, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione; il vigente Regolamento Comunale d Igiene; il D.Lgs. n 267 del 18.08.2000; la Legge del 24.11.1981 n 689; Ai sensi e per effetto delle norme e accordi sopra citati, ORDINA in tutte le strade del territorio del Comune di Campogalliano esclusa autostrada, nelle domeniche comprese nei periodi 06.10.2002 01.12.2002 e 12.01.2003 30.03.2003, nelle fasce orarie 8.30 12.30 e 14.30 19.30, si applicano le seguenti limitazioni alla circolazione dei veicoli a motore: 1. CIRCOLAZIONE A TARGHE ALTERNE, con le seguenti modalità: a) nelle domeniche con data pari possono circolare esclusivamente i veicoli con l ultima cifra della targa o del contrassegno identificativo, pari o uguale a zero; nelle domeniche con data dispari esclusivamente i veicoli con l ultima cifra della targa o del contrassegno identificativo, dispari; b) alla presente disposizione si applicano le deroghe previste al punto 4; 2. DIVIETO DI CIRCOLAZIONE per le seguenti categorie di veicoli a motore, indipendentemente dal numero di targa o del contrassegno identificativo, e con le seguenti modalità: a) veicoli alimentati a benzina non dotati di marmitta catalitica, immatricolati antecedentemente il 01.01.1993 e non conformi alla direttiva 91/441/CEE (EURO1);
b) veicoli diesel non catalizzati e non ecodiesel, non conformi alle direttive comunitarie 91/441 CEE, 94/12 CEE, 93/59 CEE, 96/69 CE, 91/542 St I CEE, 91/542 St II CEE, 96/66 St I CE, 99/66 St II CE, 99/66 St III CE ; c) veicoli a due o tre ruote con motore a due tempi non catalizzato, non conformi alla direttiva 97/24/CE; d) alla presente disposizione si applicano le deroghe previste al punto 4; 3. DIVIETO ASSOLUTO DI CIRCOLAZIONE per tutti i veicoli che non hanno effettuato il controllo obbligatorio dei gas di scarico previsto dall Ordinanza Sindacale n.02/99 ( Bollino Blu ) ; Alla presente disposizione non si applicano le deroghe previste al punto 4. 4. DEROGHE Le limitazioni alla circolazione di cui ai punti 1. e 2. non riguardano le seguenti categorie di veicoli che, pertanto, possono circolare liberamente: I. veicoli (autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori) a emissione nulla (veicoli elettrici); II. veicoli a GPL e a metano; III. autoveicoli con almeno tre persone a bordo (pool car) e autoveicoli condivisi (car sharing); IV. veicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F) e veicoli guidati da soggetti aventi difficoltà a deambulare comprovata da certificato medico; V. veicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui al D.P.R 24.07.1996 n 503; VI. veicoli adibiti al trasporto collettivo (autobus), compresi i taxi; veicoli a noleggio con conducente e per il trasporto collettivo convenzionato di studenti; VII. veicoli adibiti a servizio di Stato (e del Corpo Diplomatico), a compiti di sicurezza pubblica e di ordine pubblico, di soccorso e di enti in servizio di controllo ambientale e igienico sanitario; VIII. veicoli intestati a enti, aziende e ditte private che devono effettuare interventi di manutenzione in situazione di emergenza o interventi di manutenzione ordinaria a servizi di rete; IX. veicoli (autovetture, motoveicoli e ciclomotori) di medici e veterinari in visita urgente muniti di apposito contrassegno rilasciato dall ordine professionale; X. veicoli (autovetture, motoveicoli e ciclomotori) di personale in pronta disponibilità con attestazione rilasciata dal datore di lavoro; XI. veicoli per il trasporto di persone per visite mediche, trattamenti sanitari e riabilitativi programmati e/o continuativi attestati da certificato medico o prenotazione; XII. veicoli per il trasporto di persone ospitate presso centri delle strutture protette e residenze sanitarie assistenziali muniti di certificazione rilasciata dalla struttura; XIII. veicoli (autovetture, motoveicoli e ciclomotori) di operatori sanitari e/o assistenziali che prestano servizio presso strutture e/o organizzazioni pubbliche o private, ivi compreso il domicilio dell assistito, con attestazione nominativa rilasciata dalla struttura; XIV. veicoli diretti o provenienti da strutture sanitarie e/o assistenziali pubbliche o private, ivi compreso il domicilio dell assistito, condotti da persone (familiari o altri incaricati allo scopo) che prestano assistenza a soggetti non completamente autosufficienti, muniti di documentazione medica giustificativa ed eventuale delega a firma di un familiare;
XV. veicoli dei cortei funebri e i veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività; XVI. veicoli dei cortei nuziali; XVII. veicoli di ditte che trasportano, in conto terzi o in proprio, merci alimentari fresche non confezionate (es.: latte, pane, pesce, carne, verdure, frutta), merci deperibili in genere (pasti) e prodotti farmaceutici; XVIII. veicoli degli ambulanti che si recano o di ritorno dai mercati presenti nell intero territorio comunale e degli edicolanti; XIX. veicoli (autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori) diretti o provenienti dagli alberghi cittadini muniti di prenotazione o ricevuta dell albergo; XX. veicoli diretti alla revisione muniti di prenotazione; XXI. veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani e allo spazzamento delle strade; XXII. veicoli di sacerdoti e ministri del culto di qualsiasi confessione, per lo svolgimento delle funzioni del proprio ministero; XXIII. veicoli di arbitri e/o giudici sportivi, muniti di tesserino di riconoscimento dell Associazione o Federazione di appartenenza e della documentazione relativa alla designazione per la manifestazione sportiva a cui intervenire, limitatamente al percorso abitazione - luogo di svolgimento della manifestazione; XXIV. veicoli degli istituti di vigilanza privata (compresi i veicoli degli addetti che si recano sul posto di lavoro muniti di tesserino di riconoscimento); XXV. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo); XXVI. veicoli del servizio postale; XXVII. veicoli degli operatori dell informazione (giornali, emittenti televisive e radio); XXVIII. veicoli (autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori) di lavoratori in turno festivo muniti di attestazione nominativa, rilasciata dal datore di lavoro, o di autocertificazione in caso di lavoratore autonomo, indicante la turnazione lavorativa, limitatamente ai percorsi casa - lavoro; XXIX. veicoli in uscita dal casello autostradale di Campogalliano, limitatamente al percorso Casello- Parcheggio dell Autostrada A22 e il Parcheggio della Dogana; I documenti (contrassegno, certificazione, attestazione, ecc.) indicati al presente punto 4, dovranno essere esibiti su richiesta degli organi di vigilanza. 5. SANZIONI Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n 689 del 24.11.1981. Il versamento delle somme sottoindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione. Qualora il versamento sia effettuato oltre il termine suddetto, la sanzione amministrativa sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell Ordinanza - ingiunzione di pagamento. Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di modifiche apportate ai documenti indicati al punto 4, l agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.
Fatto salvo l eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti: - l inosservanza a quanto previsto nei punti 1, 2 e 3 della presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 33,00 a 198,00; - l uso di fotocopie o l uso improprio (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) di uno dei documenti indicati al punto 4 della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 38,00 a 228,00. All esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all art. 12 del Codice della Strada. Campogalliano, lì 30/09/02 IL SINDACO Giorgio Baroni