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DI MASTROMATTEI LUIGI ELABORAZIONE DATI CONTABILI SEDE: VIALE MATTEOTTI, 8 20095 CUSANO MILANINO TEL. 02.619.80.81 r.a. FAX 02.619.28.62 C.F. MSTLGU48M08F631R - P. 041834209699 REA 1731503 E-MAIL: GECOSRL@GECO.191.IT SITO WEB: WWW.STUDIOGECO.BIZ 02/2012 Cusano M.no, 09.02.2012 NORMATIVE AZIENDE Anche quest anno questo Studio predisporrà mensilmente la rubrica Normative Aziende. Normative Aziende è destinato alla clientela dello Studio e contiene, con un linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali, alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale e lo scadenzario degli adempimenti in campo fiscale. In allegato si riporta Normative aziende n. 2 del mese di febbraio 2012. mod. LOG\MD101-02 Pag. 1 di 7

Normative aziende n. 02 febbraio 2012 pagina 2 di 7 NORMATIIVE AZIIENDE febbraio 2012 ULTIME NOVITÀ FISCALI Consumo di caffè e ricostruzione ricavi ristorante Sentenza CTR Piemonte n. 81/10/11 Agevolazione prima casa e soggetti diversi da persone fisiche Sentenza CTP Milano 14.11.2011, n. 335/40/11 Schede carburante gonfiate Sentenza Corte Cassazione 13.1.2012, n. 912 Soci lavoratori amministratori di srl Sentenza Corte Costituzionale 26.1.2012, n. 15 Interessi di mora automatici primo semestre 2012 Comunicato MEF 27.1.2012 È nullo l accertamento effettuato ai fini della ricostruzione dei ricavi di un ristorante basato sul numero di caffè somministrati. Infatti, non c è alcuna correlazione tra tale dato e i pasti somministrati: il consumo di caffè è variabile e non necessariamente è connesso con la somministrazione al cliente di un pasto completo; inoltre, uno stesso cliente può richiedere più caffè nell arco della medesima giornata. Le agevolazioni prima casa spettano alle persone fisiche e non anche alle società. Pertanto, non è agevolabile l acquisto di un immobile ad uso abitativo da parte di una società semplice ancorché lo stesso sia occupato dal legale rappresentante e da questi detenuto. Commette il reato di dichiarazione fraudolenta l imprenditore che gonfia le schede carburante riportando un costo maggiore rispetto a quello effettivo. Nel caso di specie le schede carburante erano prive dell indicazione dei chilometri percorsi, le firme e la calligrafia con la quale erano stati riportati gli altri dati sono state disconosciute dal gestore dell impianto di distribuzione ed inoltre il consumo medio risultava notevolmente più elevato rispetto a quello indicato dalla casa costruttrice del veicolo (1,73 Km/l rispetto a 15,60 Km/l). È legittima la norma di interpretazione autentica, introdotta dall art. 12, comma 11, DL n. 78/2010, che sancisce l obbligo di doppia iscrizione all (IVS e Gestione separata) del socio lavoratore di una srl commerciale che contestualmente è anche amministratore della stessa e che per tale ultima attività percepisce uno specifico compenso. È stato pubblicato sulla G.U. 27.1.2012, n. 22 il Comunicato del Ministero dell Economia e delle Finanze con il quale sono individuati i tassi di interesse applicabili ai ritardati pagamenti nel periodo 1.1 30.6.2012: 8% (1% + maggiorazione del 7%) per la vendita dei prodotti in genere; 10% (1% + maggiorazione del 9%) per la vendita di alimenti deteriorabili. Pag. 2 di 7

Normative aziende n. 02 febbraio 2012 pagina 3 di 7 COMMENTI LE PRINCIPALI NOVITÀ CIVILI E FISCALI DEL C.D. DECRETO LIBERALIZZAZIONI A decorrere dal 24.1.2012 è entrato in vigore il DL n. 1/2012, c.d. Decreto liberalizzazioni, contenente anche alcune rilevanti misure di natura civilistica e fiscale. SRL SEMPLIFICATA Con il nuovo art. 2463-bis, C.c. è introdotta la possibilità, per le persone fisiche che alla data della costituzione non hanno compiuto 35 anni di età, di costituire una società a responsabilità limitata: mediante un contratto o atto unilaterale redatto nella forma della scrittura privata (in generale, l atto costitutivo della srl è redatto per atto pubblico). Detto atto va depositato, a cura degli amministratori, al Registro delle Imprese entro 15 giorni, in esenzione da diritti di bollo e segreteria. Anche le modificazioni dell atto costitutivo nonché gli atti di trasferimento delle partecipazioni vanno redatti nella forma della scrittura privata; con un capitale sociale non inferiore a 1 (in generale, il capitale sociale minimo per una srl è pari a 10.000). Al compimento del 35 anno di età: di uno dei soci, lo stesso è escluso di diritto dalla società se gli amministratori non provvedono a convocare l assemblea per deliberare la trasformazione della società; di tutti i soci, gli amministratori devono convocare l assemblea per deliberare la trasformazione della società, a pena di scioglimento della stessa ex art. 2484, C.c. Quindi, la srl semplificata si scioglie, oltre che al verificarsi delle cause previste dall art. 2484, C.c. (decorso del termine, conseguimento dell oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, impossibilità di funzionamento dell assemblea, riduzione del capitale sociale sotto del minimo legale, ecc.), anche qualora venga meno il requisito dell età in capo a tutti i soci. L individuazione dello statuto standard e dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci sono demandate ad un apposito Decreto di prossima emanazione. SOPPRESSIONE TARIFFE PROFESSIONALI Con riferimento alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico è prevista: l abrogazione delle tariffe professionali; la pattuizione del compenso al momento del conferimento dell incarico; l obbligo di informare il cliente in merito al grado di complessità dell incarico, alla quantificazione preventiva delle spese ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell incarico nonché ai dati della polizza assicurativa professionale. Il preventivo va reso noto al cliente in forma scritta soltanto previa richiesta dello stesso. L inosservanza di quanto sopra costituisce un illecito disciplinare del professionista. ALIQUOTA IMU RIDOTTA PER FABBRICATI INVENDUTI È introdotta un ulteriore ipotesi di riduzione dell aliquota IMU, a discrezione del singolo Comune, per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell impresa costruttrice. In particolare è prevista la possibilità di ridurre l aliquota fino allo 0,38% per detti immobili: finché permane la destinazione alla vendita del fabbricato; a condizione che il fabbricato non sia locato; per un periodo comunque non superiore a 3 anni dall ultimazione dei lavori. Pag. 3 di 7

Normative aziende n. 02 febbraio 2012 pagina 4 di 7 REGIME PER LA CESSIONE / LOCAZIONE DI FABBRICATI USO ABITATIVO È modificato il regime applicabile alle locazioni / cessioni di fabbricati uso abitativo disciplinato dal comma 1, nn. 8 e 8-bis dell art. 10, DPR n. 633/72. Il testo pubblicato sulla G.U. differisce in maniera sostanziale rispetto alla bozza disponibile nei giorni precedenti. In particolare: con riguardo alle locazioni: è confermato, in generale, il regime di esenzione dall ; è prevista l imponibilità, a scelta del locatore, per i contratti: di durata non inferiore a 4 anni, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata; aventi ad oggetto fabbricati destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008; previa apposita opzione espressa nel relativo atto. Per tali contratti, ai fini della scelta per l imponibilità, non sono previste limitazioni soggettive in capo al locatore (in precedenza l imponibilità era riservata alle imprese di costruzione e a quelle che hanno eseguito interventi di recupero ex art. 31, lett. c, d, e, Legge n. 457/78); Per le locazioni in esame, inoltre, per effetto della modifica del n. 127-duodecies, Tab. A, parte III, è prevista, l applicazione dell aliquota del 10%; con riguardo alle cessioni: è confermato il regime di esenzione dall ad eccezione di quelle effettuate, entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione / intervento: o dall impresa costruttrice; o dall impresa che ha eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero di cui al citato art. 31, lett. c), d) ed e), Legge n. 457/78; è prevista l imponibilità, a scelta del cedente, se aventi ad oggetto fabbricati: locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata; destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008; previa apposita opzione espressa nel relativo atto. Relativamente al regime applicabile alle locazioni / cessioni di fabbricati strumentali non è stata apportata alcuna modifica. Si evidenzia inoltre che, è ora prevista la possibilità di separare l attività, oltre che per la locazione, anche per la cessione di fabbricati ad uso abitativo / strumentale. È quindi possibile neutralizzare il meccanismo del pro-rata qualora siano presenti sia locazioni / cessioni esenti che locazioni / cessioni imponibili. CREDITI D IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI È disposta la modifica del termine di presentazione dell istanza cui è subordinata l attribuzione del credito d imposta per i consumi di gasolio per autotrazione (c.d. carbon tax ) a favore degli autotrasportatori in conto proprio o terzi, con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 t., nonché del termine per la fruizione dello stesso. In particolare è previsto che: l istanza va ora presentata all'agenzia delle Dogane, a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. Considerato che antecedentemente a tale modifica il termine di presentazione era fissato al 30.6 dell anno successivo alla scadenza di ciascuna annualità, si determina un anticipazione della possibilità di richiedere ed ottenere il riconoscimento del credito stesso; Pag. 4 di 7

Normative aziende n. 02 febbraio 2012 pagina 5 di 7 il credito va utilizzato entro il 31.12 dell anno successivo a quello in cui lo stesso è sorto. Poiché in precedenza l utilizzo del credito doveva avvenire entro l anno stesso di insorgenza del credito, si determina un allungamento di tale termine. Si evidenzia inoltre che, dal 2012, è soppresso il limite massimo annuale di 250.000 di utilizzo del credito d imposta in esame. Infine, a favore degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, è previsto il rimborso del maggior onere derivante dall incremento dell aliquota dell accisa sul gasolio utilizzato come carburante. Detto rimborso avviene anche mediante riconoscimento dell utilizzo in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97, previa presentazione di un apposita dichiarazione all'agenzia delle Dogane. Tale richiesta va presentata entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre (stesso nuovo termine previsto ai fini della c.d. carbon tax ). INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU AREE AGRICOLE Dal 24.1.2012 per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non sono più riconosciuti gli incentivi statali previsti dall art. 10, commi da 4 a 6, D.Lgs. n. 28/2011. Va tuttavia evidenziato che: l esclusione dagli incentivi non riguarda gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno ottenuto il titolo abilitativo entro il 24.1.2012 ovvero quelli per i quali la richiesta di conseguimento del titolo abilitativo è stata presentata entro il 24.1.2012, a condizione che l impianto entri in funzione entro il 24.1.2013 (1 anno); agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre è prevista l applicazione della tariffa relativa agli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. A tal fine le serre devono presentare un rapporto non superiore al 50% tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della stessa. RLSA DELL ACCERTATA Modificando l art. 60, comma 7, DPR n. 633/72 è ora previsto che, in caso di accertamento o rettifica dell, il contribuente ha diritto di rivalsa dell imposta o maggiore imposta derivante da tali atti nei confronti del cessionario / committente, in precedenza non ammessa. Ciò a condizione che il contribuente abbia versato l /maggior accertata, nonché le relative sanzioni e gli interessi. In tal caso il cessionario/committente può esercitare il diritto alla detrazione entro la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto al cedente/prestatore l imposta/maggiore imposta addebitata a titolo di rivalsa alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell operazione originaria. TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE La tassazione delle rendite finanziarie già oggetto di modifica ad opera del DL n. 138/2011 (c.d. Manovra di Ferragosto ) è nuovamente modificata, prevedendo in particolare che: ai proventi derivanti da pronti contro termine su titoli e valute, generalmente soggetti alla ritenuta del 20%, è applicabile la minore aliquota del 12,50% qualora il contratto abbia ad oggetto obbligazioni e titoli emessi da amministrazioni statali ovvero obbligazioni emesse dagli Stati ricompresi nella c.d. white list ex art. 168-bis, comma 1, TUIR; gli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati UE ovvero aderenti allo SEE (Spazio Economico Europeo) inclusi nella c.d. white list, rimangono assoggettati alla ritenuta dell 11% (e pertanto agli stessi non si estende la maggiore aliquota del 20%). Pag. 5 di 7

Normative aziende n. 02 febbraio 2012 pagina 6 di 7 SCADENZARIO Mese di FEBBRAIO Mercoledì 15 febbraio CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di gennaio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi. Giovedì 16 febbraio DICHIARAZIONI D INTENTO LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE SPECIALE IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI DIPENDENTI GESTIONE SEPARATA CONTRIBUTI IVS INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO TFR SALDO IMPOSTA SOSTITUT Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di gennaio. Liquidazione riferita a gennaio e versamento dell imposta dovuta; Liquidazione riferita al quarto trimestre 2011 da parte dei contribuenti speciali e versamento dell imposta dovuta considerando l eventuale acconto già versato. Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto codice tributo 1004). Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a: rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); utilizzazioni di marchi e opere dell ingegno (codice tributo 1040); contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l ammontare dell apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell associante risultante dall ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d appalto/d opera effettuate nell esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio. Versamento del contributo del 18% o 27,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 18% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Versamento della quarta rata fissa per il 2011 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione IVS commercianti artigiani. Pagamento del premio INAIL per la regolazione del 2011 e per l anticipo, anche rateizzato, del 2012. Versamento del saldo dell imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2011 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2011. Pag. 6 di 7

Normative aziende n. 02 febbraio 2012 pagina 7 di 7 Lunedì 20 febbraio ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2011. Lunedì 27 febbraio COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili). Martedì 28 febbraio MOD. CUD 2012 CERTIFICAZIONE COMPENSI E PROVVIGIONI CERTIFICAZIONE UTILI Consegna da parte del datore di lavoro o committente ai lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto delle certificazioni dei redditi 2011. Consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo e di provvigioni della certificazione attestante i compensi/provvigioni corrisposti e le ritenute effettuate nel 2011. Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2011 da parte di società di capitali (srl, spa, ecc.) a titolo di dividendo/utile. La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2011 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto. Mercoledì 29 febbraio COMUNICAZIONE DATI STAMPATI FISCALI ELENCHI BLACK LIST MENSILI DIPENDENTI IRAP OPZIONE 2012-2014 IRAP REVOCA DAL 2012 STUDI DI SETTORE CAUSE GIUSTIFICATIVE MOD. UNICO 2011 Presentazione in via telematica, diretta o tramite intermediario abilitato, della comunicazione dati riferita al 2011. Si rammenta che tra i soggetti esonerati rientrano anche coloro che presentano nel mese di febbraio la dichiarazione relativa al 2011. Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali 2011 da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita. Invio telematico della comunicazione delle operazioni, registrate o soggette a registrazione, con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni del mese di gennaio da parte dei soggetti mensili. Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. Invio telematico all Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, del modello per comunicare l opzione per la determinazione, dal 2012, della base imponibile IRAP con il metodo c.d. da bilancio. Invio telematico all Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, del modello per comunicare la revoca dal 2012 dell opzione esercitata per il triennio 2009 2011 per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo c.d. da bilancio. Termine per comunicare all Agenzia delle Entrate le cause che hanno giustificato la non congruità agli studi di settore relativi al 2010 (mod. UNICO 2011). Pag. 7 di 7