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Assicurazione auto L assicurazione di un autoveicolo costituisce una voce non indifferente nella gestione di questo mezzo di locomozione e incide sui relativi costi anche se rimane parcheggiato sulla pubblica senza essere utilizzato; si è infatti ugualmente tenuti al pagamento del premio, dal momento che in tale ipotesi il mezzo viene considerato "in circolazione" e come tale soggetto all'assicurazione obbligatoria. Questo anche nel caso in cui sia gravemente usurato o danneggiato, e perfino non più in grado di circolare autonomamente, salvo accertamento, in concreto, dello stato di vero e proprio rottame (Cassazione 9/5/1991, n. 5189). In materia di assicurazione sulla responsabilità civile auto si è sviluppata un ampia casistica giurisprudenziale, di cui riportiamo alcuni fra gli aspetti più significativi, a cominciare dal sinistro che si verifichi dopo la stipulazione del contratto ma prima che venga pagata la prima rata di premio. Verificandosi un evenienza del genere l'assicuratore non è tenuto a risarcire il danno. Per i premi successivi al primo, invece, la Compagnia è obbligata al risarcimento, purché il sinistro si verifichi entro le ore 24 del 15 giorno successivo alla scadenza senza che il pagamento sia stato effettuato: è, questo, il cosiddetto periodo di grazia, previsto dal secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile. Stando però a Cass. 1/7/2002, n. 9554, "Il principio in forza del quale, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il rilascio del certificato assicurativo, completo di tutte le indicazioni e gli elementi prescritti dalla legge, impegna inderogabilmente l'assicuratore per il periodo di assicurazione riportato dal certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio, trova applicazione solo nei confronti del danneggiato, non dell'assicurato, per cui se questi non ha pagato il premio o la rata di

premio alla scadenza convenuta, l'assicurazione rimane sospesa e l'assicurato stesso non ha titolo per pretendere dall'assicuratore il pagamento dell'indennizzo, ancorché per qualsiasi motivo sia stato rilasciato il certificato di assicurazione; certificato del quale può avvalersi, ai fini dell'azione diretta di risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, esclusivamente il danneggiato". Può anche accadere che si provochi un incidente dopo aver superato l'esame di guida ma prima di ritirare la patente. Nel qual caso l'assicurazione paga i terzi danneggiati ma si rivale nei confronti dell'assicurato, dal momento che le condizioni generali del contratto di assicurazione contro la responsabilità civile auto prevedono che la copertura assicurativa sia subordinata all'abilitazione del conducente a norma delle disposizioni vigenti, disposizioni che prevedono, appunto, il possesso della patente di guida. Occorre tuttavia aggiungere che la patente viene quasi sempre consegnata all'interessato contestualmente al superamento dell'esame di guida. In caso di sinistro Se siamo stati noi a causare l'incidente è consigliabile denunciarlo comunque all'assicurazione o farsi direttamente carico del risarcimento del danno? A questa domanda non può essere data una risposta univoca. Premesso che in caso di lesioni personali è bene denunciare comunque il sinistro perché è difficile stabilire nell'immediato le conseguenze, e quindi i costi, che ne deriveranno, nel caso di soli danni al veicolo tutto dipende dalla loro entità: infatti, se il danno è rilevante è preferibile denunciare il sinistro all'assicurazione; se invece è di scarsa entità conviene pagare direttamente perché, per il meccanismo del bonus-malus, in virtù del quale il premio annuo di assicurazione aumenta per chi ha causato incidenti e diminuisce per chi non ne ha provocati, l'aumento di premio conseguente al sinistro potrebbe essere superiore all'importo dei danni. Per stabilire se convenga o meno denunciare il sinistro ci si potrà comunque rivolgere al proprio

assicuratore. Se si presta l auto Se si presta l'auto a un amico maggiorenne munito di patente, e questi provoca un incidente (o ne è comunque parzialmente responsabile), al risarcimento del danno è tenuto anche il proprietario, in solido con il conducente; ciò significa che, se l'amico non ha mezzi, il terzo danneggiato potrà rivalersi direttamente nei confronti del proprietario, fatta naturalmente salva la presenza dell'assicurazione (in questa seconda ipotesi, però, l'obbligo risarcitorio potrebbe porsi per la parte non coperta dal massimale indicato nella polizza). L'eventuale responsabilità penale, invece (si pensi a una lesione o alla morte di un passeggero), essendo personale, grava esclusivamente sul conducente. Ancora più rischioso prestare l'auto a una persona che non abbia la patente; infatti, se essa provoca un incidente l'assicurazione paga ma ha il diritto di rivalersi nei confronti del proprietario, il quale, ricorrendone i presupposti, può essere imputato di concorso nel reato di guida senza patente. Attenzione al contrassegno Se, pur avendo assicurato il veicolo, ci si dimentica di portare con sé il contrassegno, s incorre nella sanzione amministrativa da 39 a 159 euro. Se poi non si ottempera all'invito di esibire il contrassegno all'ufficio di polizia nel termine indicato dall'autorità, s'incorre anche nella sanzione amministrativa da 398 a 1.596 euro (art. 180, commi 7 e 8 del nuovo codice della strada). Un altra fattispecie è quella della mancata esposizione del contrassegno di assicurazione. Chi non espone sul veicolo il contrassegno entro 5 giorni dal pagamento del premio o della rata di premio (terzo comma art. 127 del codice delle assicurazioni) incorre nella sanzione amministrativa da 24 a 94 euro (terzo comma art. 181 c. d.s.). Vìola l art. 181 anche chi non espone il contrassegno su un veicolo parcheggiato in area privata,

se questa è priva di cartelli e di una recinzione idonea a impedire l accesso ad un numero indeterminato di persone (Cass. 21/12/2005, n. 28303) Se il contrassegno di assicurazione, regolarmente esposto, è diventato illeggibile, s incorre ugualmente nella sanzione di legge, poiché l'esposizione di un contrassegno di assicurazione non leggibile equivale alla sua mancata esposizione (Cass. 12/9/2005, n. 18109). Se, tornando a riprendere l'auto, troviamo una contravvenzione perché il contrassegno, ancorché regolarmente esposto, è scaduto, ma da meno di 15 giorni, possiamo contestare l'accertamento, poiché vige il periodo di grazia di cui s è detto. Si deve a tal fine presentare ricorso al Giudice di pace, dimostrando che l'assicurazione, nel momento in cui fu accertata la presunta infrazione, era operante (non lo era se non era stata pagata la prima rata di premio, o se il contratto non era stato rinnovato). Se la patente è scaduta Il conducente di un veicolo a motore, se in possesso di patente di guida scaduta, dev'essere considerato "inidoneo alla guida" al pari di chi si ponga alla guida senza aver mai conseguito la patente, a nulla rilevando che la prima condotta sia punita con sanzione amministrativa e la seconda con sanzione penale. Ne consegue che, se egli provoca un incidente, in presenza di una clausola contrattuale (ci riferiamo a un assicurazione privata contro gli infortuni) che esclude il diritto all indennizzo per gli infortuni subiti dall assicurato mentre si trovava alla guida di un veicolo senza esserne abilitato, l assicuratore non è obbligato al pagamento dell indennizzo sia nel caso in cui l assicurato fosse privo di patente per non averla mai conseguita, sia nel caso in cui ne fosse privo per non averla rinnovata dopo la scadenza (Cass. 7/7/1999, n. 7035).

Quando a guidare è il coniuge Chi sono i terzi Se il coniuge provoca un incidente e quindi un danno all'altro coniuge-passeggero, l'assicurazione paga, ma soltanto nel caso di danni alla persona, avendo la Corte Costituzionale (sentenza del 2/5/1991, n. 188) dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, lettera b), della legge 24/12/1969, n. 990 (abrogata dal decreto legislativo 7/9/2005, n. 209, codice delle assicurazioni private), nella parte in cui escludeva alcuni soggetti (fra cui i figli conviventi, gli ascendenti e, appunto, il coniuge) dai benefici dell'assicurazione obbligatoria (Cass. 9/8/2000, n. 10542). Per quanto attiene invece ai danni riportati dal veicolo di cui il coniuge fosse comproprietario per essere in comunione di beni, egli non solo non ha diritto al risarcimento della parte di danno riportata dal veicolo, ma è civilmente corresponsabile con l'altro coniuge dei danni da questi prodotti a terzi, ai sensi del terzo comma dell'art. 2054 c.c. Il primo comma dell art. 129 c. d. a. stabilisce che non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro, mentre il secondo comma precisa che non sono considerati terzi, e non hanno quindi diritto ad essere risarciti, limitatamente ai danni alle cose: a) il proprietario del veicolo o, in sua vece, l usufruttuario o l acquirente con patto di riservato dominio, il conducente e il locatario; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente responsabile del sinistro e dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) se l assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino

con questi in taluno dei rapporti di cui alla lett. b). Il risarcimento: interessi legali e rivalutazione monetaria A norma dell art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16/1/1981, n. 45, recante modificazioni al regolamento sull assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l assicuratore, entro 15 giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione dell accettazione della somma offerta per il risarcimento del danno, provvede al pagamento della somma stessa inviando al danneggiato, all indirizzo da questi indicato nella denuncia di sinistro allegata alla richiesta di risarcimento, vaglia postale o assegno di pari importo; decorso il termine indicato, l assicuratore risponde delle conseguenze del ritardo secondo le norme ordinarie, per cui dal sedicesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione della somma offerta sono dovuti gli interessi legali (Cass. 9/11/2000, n. 14593). Se però l'assicuratore non paga, costringendoci ad intraprendere una causa, gli interessi legali decorrono dal giorno del sinistro (Trib. Roma 19/1/1980). Gli interessi legali, dal lontano 21/4/1942 (giorno in cui entrò in vigore la norma del codice civile che li introdusse), e fino al 15/12/1990, sono stati del 5%; il 16/12/1990, e fino al 31/12/1966, furono portati al 10%; dall'1/1/1997 furono nuovamente ridotti al 5%, ma con questa innovazione: il loro ammontare può essere modificato annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello in cui il nuovo tasso sarà applicabile, tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e del tasso d'inflazione registrato nell'anno (se entro il 15 dicembre non viene fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo). Riassumendo:

dal 21/4/1942 al 15/12/1990-5% dal 16/12/1990 al 31/12/996-10% dall'1/1/1997 al 31/12/1998-5% dall'1/1/1999 al 31/12/2000-2,50% dall'1/1/2001 al 31/12/2001-3,50% dall'1/1/2002 al 31/12/2003-3% dall 1/1/2004 al 31/12/2007-2,50% dall 1/1/2008 al 31/12/2009-3% dall 1/1/2010 al 31/12/2010-1% dall 1/1/2011 al 31/12/2011-1,50% dall 1/1/2012 2,50% Se, fra il giorno dell'incidente (o del furto dell'auto se assicurata contro questo evento) e quello del risarcimento passa molto tempo, si può chiedere, in aggiunta agli interessi legali, la rivalutazione della somma; il risarcimento dovuto dall'assicuratore è infatti un debito di valore, come tale rivalutabile fino al momento della liquidazione (Cass.7/5/2009, n. 10488); per debito di valore s'intende un debito avente per oggetto una prestazione diversa dal denaro, mentre il debito avente per oggetto una somma di denaro si chiama debito di valuta. Il Pretore di Firenze (sentenza del 31/3/1993), in presenza di un interesse legale del 10%, ha negato doversi far luogo a rivalutazione monetaria, avendo ritenuto detto tasso sufficientemente remunerativo. Il risarcimento: fermo tecnico e lucro cessante Il danno da ritardo Il proprietario di un autoveicolo temporaneamente inutilizzabile a causa di un incidente stradale (cosiddetto fermo tecnico) ha, in ogni caso, diritto al risarcimento del

danno, da liquidarsi anche in via equitativa, per il mancato ammortamento delle spese fisse di esercizio (tassa di circolazione, premio di assicurazione ecc.), che rappresenta un effetto necessario e costante dell'impossibilità di usare il veicolo, nonché, subordinatamente alla prova del loro effettivo verificarsi, al ristoro dei danni ulteriori consistenti sia nella perdita del lucro cessante (mancato guadagno) subita a causa di detta impossibilità, sia negli esborsi sostenuti per noleggiare altra vettura per motivi di lavoro o altre apprezzabili ragioni (Trib. Palermo 30/11/1982). Successivamente la Cassazione (sentenza n. 1436 del 4/2/2002) ha stabilito che il danno da fermo tecnico del veicolo incidentato non può considerarsi sussistente in re ipsa, ossia quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessita di esplicita prova: sia per quanto riguarda l'inutilizzabilità del veicolo in relazione ai giorni in cui è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, sia per quanto attiene alla necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dall'impossibilità della sua utilizzazione ne sia derivato un danno. Da ultimo, la Suprema Corte (sentenze n. 12908 del 13/7/2004 e n. 23916 del 9/11/2006) ha stabilito che il danno da fermo tecnico subìto dal proprietario dell autoveicolo incidentato per il mancato uso durante il tempo occorrente alla riparazione dev essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica, in difetto di elementi di prova contraria; ciò che conta, infatti -hanno motivati i giudici- è che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall uso effettivo a cui esso era destinato, poiché l auto è, anche durante la sosta, fonte di spese che vanno perdute per il proprietario (per esempio tassa di circolazione, assicurazione), ed è soggetta ad un naturale deprezzamento, calcolato sul prezzo di acquisto del veicolo. Come appena detto, è fatto salvo il diritto, in capo alla parte controinteressata, di fornire la prova contraria: per esempio che trattasi di danno irrisorio stante l esiguità delle riparazioni (Cass. 21/10/2008, n. 25558).

Se l'assicuratore, pur inequivocabilmente tenuto a risarcire il danno per come si è verificato il sinistro, ci costringe a intraprendere una causa per ottenere il pagamento, si può chiedere un importo aggiuntivo a ristoro della perdita di tempo causataci dal suo comportamento; il Tribunale di Torre Annunziata, infatti, con sentenza del 14/3/2000 ha stabilito che, per la quantificazione del risarcimento dovuto alla vittima di un incidente si deve tener conto del comportamento della Compagnia assicuratrice che abbia costretto l attore ad agire per forza di cose in via giudiziale, con ovvia perdita di tempo e spreco di denaro; effetti negativi che si sarebbero potuti evitare se la Compagnia convenuta si fosse prodigata per una definizione stragiudiziale della lite. Pertanto, all attore che dimostri di aver compulsato l assicurazione senza che la stessa si sia attivata per una conclusione stragiudiziale della controversia, va riconosciuta una somma di denaro, a titolo di danno "punitivo", da inquadrarsi nell ampio concetto di responsabilità processuale ex art. 96 del codice di procedura civile per responsabilità aggravata. La Cassazione, per parte sua (sentenza n. 22379 del 29/11/2004), ha stabilito che il danneggiato che ha agito direttamente nei confronti dell'assicuratore per il risarcimento del danno da sinistro stradale ha diritto ad essere risarcito anche del danno da ritardo nel ricevere il risarcimento, pur in mancanza di una specifica domanda in questo senso. Se la riparazione è antieconomica Se la spesa occorrente alla riparazione del veicolo danneggiato supera il valore di mercato del mezzo si può pretendere il maggiore importo? Il Pretore di Foligno (sentenza del 27/2/1984) e il Tribunale di Busto Arsizio (sentenza del 18/6/1994) hanno stabilito che, se le spese di riparazione superano il valore di mercato che l'autoveicolo aveva prima dell'incidente, il danneggiato ha il diritto di far eseguire le necessarie riparazioni e di farsene rimborsare il prezzo. Al contrario, il Pretore di Asti (sentenza dell'1/2/1988) ha escluso che, se le spese occorrenti alla riparazione superano il

valore attuale del veicolo, il danneggiato abbia diritto al loro integrale rimborso. Il Pretore di Torino (sentenza del 2/2/1993) ha stabilito che il risarcimento va effettuato tenendo conto del valore di mercato, maggiorato delle spese di demolizione del relitto e di quelle di immatricolazione di una nuova autovettura, detratto il valore presumibile del relitto stesso, mentre il Pretore di Taranto (sentenza del 9/3/1993) ha aggiunto al valore attuale dell'autoveicolo una somma pari a quella delle spese di immatricolazione e accessorie del veicolo sostitutivo di quello danneggiato. Per il Pretore di Forlì, invece (sentenza 19/12/1990), occorre dimostrare di avere un interesse effettivo e giustificabile a continuare ad utilizzare il veicolo incidentato e quindi a farlo riparare. Il Pretore di Milano, infine (sentenza del 12/12/1991), ha accordato il pagamento di una somma non inferiore al prezzo di mercato di un autoveicolo effettivamente reperibile di caratteristiche ed efficienza analoghe a quelle dell'autoveicolo incidentato, integrata dal costo della ricerca e della sostituzione. Se, a causa della gravità dell'incidente subìto dalla nostra autovettura, siamo costretti a farla demolire, per il Tribunale di Roma (sentenza del 28/2/1996) si può pretendere il rimborso della tassa di circolazione e dell'assicurazione per il periodo in cui non si è potuto disporre del veicolo. Se si supera il massimale Se i danni provocati superano il massimale per il quale si è assicurati, il conducente e il proprietario del veicolo rispondono della differenza nei confronti del danneggiato. L'assicuratore, però, se nell'adempiere la sua obbligazione cade in mora, può essere obbligato anche oltre il limite del massimale, ma a titolo di responsabilità per inadempimento di un'obbligazione pecuniaria (Cass. 10/2/2005, n. 2112). In precedenza la stessa Cassazione (sentenza n. 11007 del 14/7/2003) aveva stabilito che il massimale non

opera, relativamente alle obbligazioni accessorie quali gli interessi moratori e la rivalutazione monetaria, in caso di mala gestio (ossia di violazione dei doveri di correttezza, diligenza e buona fede) da parte dell assicuratore nei confronti dell assicurato, o di colpevole ritardo nel pagamento dell indennizzo, se detto comportamento colposo determina la sopravvenuta incapienza del massimale. Se il veicolo non è assicurato Sempre più frequenti sono gli incidenti provocati da veicoli non coperti da assicurazione. In tali ipotesi si può chiedere, qualora il conducente e/o il proprietario del veicolo che ha causato il sinistro non abbiano mezzi economici con i quali risarcire il danno, l'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici s.p.a. - Via Yser, 14-00198 Roma - sito internet www.consap.it - segreteria.fgs@consap.it). Per informazioni inerenti il Fondo è in funzione una segreteria telefonica al numero 06/85796415. E necessario lasciare un messaggio che indichi nome, cognome, motivo della chiamata, eventuale numero di pratica se conosciuto, numero telefonico e fascia oraria di reperibilità. Consap provvederà a richiamare entro 2 giorni lavorativi. Ovviamente è decisamente sconsigliabile circolare senza assicurazione: a parte, infatti, l obbligo di risarcire gli eventuali danni in prima persona, s incorre nella sanzione amministrativa da 779 a 3.119 euro, sanzione è ridotta a un quarto se l'assicurazione viene resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui al citato secondo comma dell'art. 1901 c.c. Si procede anche al sequestro del veicolo (terzo comma art. 13 L. 24/11/1981, n. 689). La suddetta sanzione è altresì ridotta a un quarto se l'interessato, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, provvede alla demolizione e alle formalità di

radiazione del veicolo. In tal caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei relativi documenti esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo, previo versamento, presso l'organo accertatore, di una cauzione pari all'importo della sanzione minima di cui sopra. Ad avvenuta demolizione, certificata a norma di legge, l organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (terzo comma art. 193, del codice della strada). L'organo accertatore ordina che la circolazione su strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che lo stesso sia depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio; luogo che, in caso di particolari condizioni, può essere concordato con il trasgressore. Se l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta (ossia nella misura minima prevista dalla norma), corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al Prefetto. Se invece nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o Comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al Prefetto e il veicolo è sottoposto a confisca. Il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa prevista e per le spese di procedimento. Veicolo pirata Premesso che per veicolo "pirata" s'intende quello che non si è fermato dopo l incidente, e che non si è riusciti ad identificare, dopo aver fatto intervenire sul luogo dell'incidente le Forze dell'ordine ed aver fatto mettere a verbale le deposizioni di eventuali testimoni, si può chiedere l'intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, istituito presso

la CONSAP. I danni occorsi alle persone vengono risarciti integralmente, mentre per quelli alle cose è prevista una franchigia di Euro 500,00 e solo in caso di danni gravi alla persona, danni che devono ovviamente essere idoneamente documentati. L ISVAP, con provvedimento n. 2496 del 28/12/2006 (attualmente in vigore), ha stabilito che, per il triennio 2007-2009, i sinistri che devono essere gestiti dal Fondo di Garanzia vengano trattati dalle seguenti Compagnie di assicurazione, variabili a seconda della Regione in cui si è verificato il sinistro. IMPRESA DESIGNATA SEDE REGIONE O GRUPPO DI REGIONI Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. Milano Marche - Puglia Assitalia Le Assicurazioni d Italia S.p.A. Roma Lazio - Basilicata - Calabria Assicurazioni Generali S.p.A. Trieste Veneto Friuli-Venezia Giulia Lombardia - Campania Fondiaria SAI S.p.A. Firenze Trentino-Alto Adige - Toscana

Emilia-Romagna - Abruzzo Molise Repubblica di San Marino Sicilia Società Reale Mutua di Assicurazioni Torino Piemonte - Valle d Aosta Sara Assicurazioni Roma Umbria Toro Assicurazioni S.p.A. Torino Liguria - Sardegna Le Assicurazioni Generali S.p.A. e Assitalia Le Assicurazioni d Italia S.p.A. si avvalgono in via stragiudiziale, per le attività di accertamento e liquidazione dei danni posti a carico del Fondo, della C.G.L S.p.A., mentre la Società Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. si avvale, per le suddette attività, della Ras Service S.p.A. Il risarcimento diretto Il risarcimento diretto è regolato dal D.P.R. 18/7/2006, n. 254, in attuazione degli artt. 149 e 150 c.c. Esso si applica ai casi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente (ossia con postumi non superiori al 9% d invalidità), anche quando nel sinistro

siano coinvolti terzi trasportati. Pertanto, nelle ipotesi di lesiono gravi, gravissime o di decesso, o di lesioni ai terzi trasportati, si deve seguire la procedura ordinaria. Il risarcimento diretto presuppone inoltre che si tratti di sinistri che coinvolgono: a) veicoli immatricolati in Italia; b) veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano o con imprese che esercitino l assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto al sensi degli artt. 23 e 24 c.d.a. e che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto. Il danneggiato che si ritiene non responsabile del sinistro deve inviare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax (o per via telematica se questa forma di comunicazione non è esplicitamente esclusa dal contratto di assicurazione), la richiesta di risarcimento all impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. L impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all assicurato ritenuto responsabile del sinistro e all impresa di quest ultimo, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l accertamento delle modalità di accadimento del sinistro. Nel caso di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi: a) i nomi degli assicurati; b) le targhe dei due veicoli coinvolti;

c) la denominazione delle rispettive imprese; d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; e) le generalità di eventuali testimoni; f) l indicazione dell eventuale intervento degli organi di Polizia; g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l entità del danno. Nel caso di lesioni subite dai conducenti, la richiesta deve inoltre contenere: a) l età, l attività e il reddito del danneggiato; b) l entità delle lesioni subite; c) la dichiarazione di cui all art. 142 c.a. circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; d) l attestazione medica comprovante l avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; e) l eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall indicazione del compenso spettante al professionista.

La comunicazione dev essere inviata entro 90 giorni in caso di lesioni, 60 nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose, 30 nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro. Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, l impresa assicuratrice, con apposita comunicazione inviata al danneggiato, indica, alternativamente: a) una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica se previsto dal contratto; b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l offerta di risarcimento del danno. Se il danneggiato accetta la proposta dell assicuratore, il pagamento deve avvenire entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua assicurazione (art. 149, comma 4, c.d.a.). Sull importo corrisposto non sono dovuti compensi per la consulenza o l assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato, diversa da quella medico-legale per i danni alla persona. Se il danneggiato non accetta la proposta dell assicuratore, questi, entro 15 giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. L importo è imputato all eventuale liquidazione definitiva del danno (art. 149, comma 5, c.a.). Se l assicuratore comunica i motivi che impediscono il risarcimento diretto, oppure comunica di non essere disponibile a fare alcuna offerta, o non risponde, il danneggiato può proporre nei suoi confronti azione giudiziaria per il

risarcimento del danno (art. 149, comma 6, c.d.a.). L azione giudiziaria non può essere intrapresa prima che siano decorsi 60 giorni (90 in caso di danno alla persona) da quello in cui il danneggiato ha chiesto il risarcimento all assicurazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all impresa di assicurazione dell altro veicolo coinvolto (art. 145, comma 2, c.d.a.). Il furto dell auto Se ci viene rubata l'auto e il ladro provoca un incidente, non siamo tenuti a risarcire i danni causati a terzi. Ciò, però, a condizione che si dimostri che la circolazione dell'autoveicolo è avvenuta contro la nostra volontà, per cui non va esente da responsabilità, per esempio, chi lasci l'auto aperta con la chiave inserita nel cruscotto (se invece l'auto viene lasciata aperta ma la chiave viene tolta, la Cassazione ha escluso la responsabilità del proprietario). Polizze particolari E' possibile, se del caso rivolgendosi a un organizzazioni specializzata, stipulare una polizza di assicurazione con validità limitata al periodo delle vacanze per garantirsi, per esempio, l'uso di un'auto sostitutiva in caso di guasto, cure gratuite in caso d'incidente o di malattia, il risarcimento del danno in caso di perdita o di furto dei bagagli. E anche possibile stipulare, presso alcune Compagnie, una polizza che tenga conto dell'effettivo utilizzo del veicolo (polizza pay per use, espressione inglese che significa "paga per quello che usi"), con l'assicurato che può scegliere tra la formula a chilometro e quella a tempo. Con la formula a chilometro si paga in proporzione ai chilometri percorsi in un anno, con l'assicurato che comunica alla Compagnia il numero di chilometri per i quali intende essere assicurato, salvo conguaglio a fine anno (ossia pagamento o rimborso della differenza, a seconda che i chilometri percorsi abbiano superato o meno quelli

dichiarati); con la formula a tempo, invece, si paga in proporzione ai giorni in cui l'assicurato usa l'auto (in questa seconda ipotesi la copertura assicurativa viene di volta in volta attivata e disattivata attraverso il telefono). Diverse Compagnie prevedono la formula kasko, il cui premio è ovviamente superiore a quello di una normale polizza, in virtù della quale la copertura assicurativa si estende ai cosiddetti danni propri, che sono appunto i danni provocati dallo stesso conducente alla propria auto. Nell'ambito di questa particolare polizza sono possibili, tutto dipendendo dal premio che si è disposti a pagare, diverse combinazioni: da quella che prevede il risarcimento soltanto in caso di collisione con altro veicolo identificato (non, quindi, "pirata") a quella che copre i danni solo se il veicolo sia andato completamente distrutto, a quella che copre anche il danno prodotto da un'errata manovra di parcheggio o da un'uscita di strada. Di regola questo tipo di polizza non può essere attivato per le auto che abbiano più di 4 anni. Un altra formula abbastanza diffusa è quella che prevede la franchigia, in base alla quale l assicurato, a fronte del pagamento di un premio inferiore, è coperto solo per la parte di danno che supera, per ciascun sinistro, un importo convenuto, dovendo provvedere a risarcire il terzo in prima persona per la parte costituita dalla franchigia: franchigia che oscilla generalmente fra i 500 e i 2.000 euro. Assicurazione e vendita del veicolo Nel caso di autoveicolo circolante senza assicurazione sulla responsabilità civile, responsabile dell infrazione è chi ha posto in circolazione il veicolo o chi, avendone la giuridica o materiale disponibilità, ne ha consentito o favorito la circolazione; ne consegue che non è responsabile dell illecito chi ha venduto l autoveicolo perdendone la materiale disponibilità, anche se la vendita non sia stata trascritta, poiché la trascrizione al PRA non

ha efficacia costitutiva, ma serve solo a risolvere i conflitti riguardo ai terzi che pretendano di avere diritti sullo stesso veicolo (Cass. 24/7/1992, n. 8917). La vendita di un autoveicolo coperto da assicurazione contro il furto comporta l automatico trasferimento del contratto di assicurazione all acquirente, salvo che l assicuratore abbia tempestivamente manifestato la volontà di recedere dal contratto; di conseguenza il nuovo proprietario del veicolo ha diritto all indennizzo per il furto che sia avvenuto dopo il trasferimento di proprietà del veicolo medesimo (Pret. Catania 3/2/1990). A proposito di furto, se la polizza di assicurazione stabilisce che l'assicuratore risponde dei danni diretti subiti dall'autoveicolo a seguito di furto totale o parziale, devono ritenersi collegati al furto da un nesso diretto di causalità e, quindi, coperti dalla garanzia assicurativa, non soltanto i danni causati dal ladro per impossessarsi dell'autovettura, ma anche i danni che lo stesso ladro cagiona sia nella fuga a bordo del veicolo rubato, successiva alla consumazione del reato, sia al fine di sottrarsi, in seguito, ad un controllo della forza pubblica (App. Genova 25/11/1982). La frode in assicurazione Fra le cause di aumento dei premi di assicurazione rientrano a pieno titolo le frodi poste in essere da assicurati disonesti, spesso grazie alla complicità di professionisti del settore. Il reato di frode in assicurazione è previsto dall'art. 642 del codice penale (la sua denominazione tecnica è fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona) e viene posto in essere da chi, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di un'assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà,