L assicurazione contro la responsabilità civile auto
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- Lino Colli
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1 L assicurazione contro la responsabilità civile auto Terza parte: Il risarcimento del danno Se la riparazione è antieconomica Veicolo non assicurato e veicolo pirata Vendita o furto del veicolo - Polizze particolari La frode in assicurazione - Il recesso dal contratto di Germano Palmieri Il risarcimento del danno: fermo tecnico e lucro cessante Il danno da ritardo Il proprietario di un autoveicolo temporaneamente inutilizzabile a causa di un incidente stradale (cosiddetto fermo tecnico) che lo vede in veste di danneggiato ha diritto al risarcimento del danno, da liquidarsi anche in via equitativa, per il mancato ammortamento delle spese fisse di esercizio (tassa di circolazione, premio di assicurazione ecc.), nonché, se idoneamente provati, al ristoro dei danni ulteriori, consistenti sia nella perdita del lucro cessante (mancato guadagno) subita a causa dell impossibilità di utilizzare il veicolo, sia nella spesa sostenuta per noleggiare altra vettura per motivi di lavoro o per altra apprezzabile ragione (Trib. Palermo 30/11/1982). Successivamente la Cassazione (sentenza n del 4/2/2002) ha stabilito che il danno da fermo tecnico del veicolo incidentato non può considerarsi sussistente in re ipsa, ossia quale conseguenza automatica dell'incidente, ma necessita di esplicita prova: sia per quanto riguarda l'inutilizzabilità del veicolo in relazione ai giorni in cui è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, sia per quanto attiene alla necessità del proprietario stesso di servirsene, così che dall'impossibilità del suo utilizzo ne sia derivato un danno. Da ultimo la Suprema Corte (sentenze n del 13/7/2004 e n del 9/11/2006) ha stabilito che il danno
2 da fermo tecnico subìto dal proprietario dell autoveicolo incidentato per il mancato uso durante il tempo occorrente alla riparazione dev essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica, in difetto di elementi di prova contraria; ciò che conta, infatti -hanno motivati i giudici- è che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall uso effettivo a cui esso era destinato, poiché l auto è, anche durante la sosta, fonte di spese che vanno perdute per il proprietario (per es. tassa di circolazione, assicurazione), ed è soggetta ad un naturale deprezzamento, calcolato sul prezzo di acquisto del veicolo. Come appena detto, è fatto salvo il diritto, in capo alla parte controinteressata, di fornire la prova contraria: per es. che trattasi di danno irrisorio stante l esiguità delle riparazioni (Cass. 21/10/2008, n ). Se l'assicuratore, pur inequivocabilmente tenuto a risarcire il danno per come si è verificato il sinistro, ci costringe ad intraprendere una causa per ottenere il pagamento, si può chiedere un importo aggiuntivo, a ristoro della perdita di tempo causataci dal suo comportamento; il Tribunale di Torre Annunziata, infatti, con sentenza del 14/3/2000 ha stabilito che, per la quantificazione del risarcimento dovuto alla vittima di un incidente, si deve tener conto del comportamento della Compagnia assicuratrice che abbia costretto l attore ad agire per forza di cose in via giudiziale, con ovvia perdita di tempo e spreco di denaro; effetti negativi che si sarebbero potuti evitare se la Compagnia convenuta si fosse prodigata per una definizione stragiudiziale della lite. Pertanto, all attore che dimostri di aver compulsato l assicurazione senza che la stessa si sia attivata per una conclusione stragiudiziale della controversia, va riconosciuta una somma di denaro, a titolo di danno "punitivo", da inquadrarsi nell ampio concetto di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata. La Cassazione, per parte sua (sentenza n del 29/11/2004), ha stabilito che il danneggiato che ha agito direttamente nei confronti dell'assicuratore per il risarcimento del danno da sinistro stradale ha diritto ad essere
3 risarcito anche del danno da ritardo nel ricevere il risarcimento, pur in mancanza di una specifica domanda in questo senso. Il risarcimento del danno biologico Il danno biologico è la lesione, temporanea o permanente, dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Il risarcimento del danno biologico conseguente a lesioni di lieve entità (intendendosi per queste le lesioni che danno luogo a postumi pari o inferiori al 9%) riportate in seguito a sinistro stradale avviene sulla base di questi criteri (primo comma art. 139 c.d.a.): a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale d invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale d invalidità del relativo coefficiente, secondo la correlazione di cui alla prima delle due tabelle appresso riprodotte. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5% per ogni anno di età, a partire dall'11 anno di età. Il valore del primo punto è, con decorrenza aprile 2014 (D.M. del Ministro dello sviluppo economico 20/6/2014), pari ad 795,91 (tabella A). Tabella A PUNTO PERCENTUALE D INVALIDITA COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE 1 1,0 2 1,1 3 1,2 4 1,3 5 1,5
4 6 1,7 7 1,9 8 2,1 9 2,3 b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato, con decorrenza aprile 2013, un importo di 46,43 per ogni giorno d inabilità assoluta; in caso d inabilità temporanea inferiore al 100%, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale d inabilità riconosciuta per ciascun giorno. I suddetti importi vengono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertati dall ISTAT (primo comma art. 138 c.d.a.). Facciamo un esempio. Se il danneggiato ha 40 anni e gli vengono riconosciuti 6 punti d invalidità permanente, gli spettano 6.900,54 euro. Questo importo è stato ottenuto moltiplicando per 6 il valore del primo punto (676,52) corrispondente all età del danneggiato e moltiplicando il risultato (4.059,12) per il coefficiente 1,7 di cui alla tabella che precede. Tabella B TABELLA DEL DANNO BIOLOGICO DI LIEVE ENTITA' (Tabella di cui all'art. 139 del D. Lgs 209/2005, aggiornata al D.M. 20/6/2014) Punti di invalidità
5 Età , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06
6 25 736, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65
7 50 636, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23
8 75 537, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 Fonte: Il risarcimento del danno biologico per lesioni di non lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore dovrebbe avvenire sulla base di una tabella unica nazionale che prende in considerazione le menomazioni all integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti, attribuendo a ciascun punto un valore pecuniario che tiene conto di un coefficiente di variazione corrispondente all età del soggetto leso. Gli importi della tabella dovrebbero essere aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell indice nazionale dei
9 prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertati dall ISTAT (primo comma art. 138 c.d.a.). Usiamo il condizionale perché questa tabella non è stata ancora approvata, per cui attualmente si continua a fare riferimento alle tabelle autonomamente elaborate dai vari Tribunali, soprattutto quella del Tribunale di Milano. Il risarcimento diretto Il risarcimento diretto è regolato dal D.P.R. 18/7/2006, n. 254, in attuazione degli artt. 149 e 150 del c.d.a. Esso si applica ai casi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente (ossia con postumi non superiori al 9% d invalidità), anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati. Pertanto, nelle ipotesi di lesiono gravi, gravissime o di decesso, o di lesioni ai terzi trasportati, si deve seguire la procedura ordinaria. Il risarcimento diretto presuppone inoltre che si tratti di sinistri che coinvolgono: a) veicoli immatricolati in Italia; b) veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano o con imprese che esercitino l assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto al sensi degli artt. 23 e 24 c.d.a. e che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto. Il danneggiato che si ritiene non responsabile del sinistro deve inviare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax (o per via telematica se questa forma di comunicazione non è esplicitamente esclusa dal contratto di assicurazione), la richiesta di risarcimento all impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. L impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all assicurato ritenuto responsabile del sinistro e all impresa di
10 quest ultimo, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l accertamento delle modalità di accadimento del sinistro. Nel caso di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi: a) i nomi degli assicurati; b) le targhe dei due veicoli coinvolti; c) la denominazione delle rispettive imprese; d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; e) le generalità di eventuali testimoni; f) l indicazione dell eventuale intervento degli organi di Polizia; g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l entità del danno. Nel caso di lesioni subite dai conducenti, la richiesta deve inoltre contenere: 1) l età, l attività e il reddito del danneggiato; 2) l entità delle lesioni subite; 3) la dichiarazione di cui all art. 142 c.d.a. circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; 4) l attestazione medica comprovante l avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; 5) l eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall indicazione del compenso spettante al professionista.
11 La comunicazione dev essere inviata entro 90 giorni in caso di lesioni, 60 nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose, 30 nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro. Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, l impresa assicuratrice, con apposita comunicazione inviata al danneggiato, indica, alternativamente: a) una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica se previsto dal contratto; b) gli specifici motivi che impediscono di formulare l offerta di risarcimento del danno. Se il danneggiato accetta la proposta dell assicuratore, il pagamento deve avvenire entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua assicurazione (art. 149, comma 4, c.d.a.). Sull importo corrisposto non sono dovuti compensi per la consulenza o l assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato, diversa da quella medico-legale per i danni alla persona. Se il danneggiato non accetta la proposta dell assicuratore, questi, entro 15 giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. L importo è imputato all eventuale liquidazione definitiva del danno (quinto comma art. 149 c.d.a.). Se l assicuratore comunica i motivi che impediscono il risarcimento diretto, oppure comunica di non essere disponibile a fare alcuna offerta, o non risponde, il danneggiato può proporre nei suoi confronti azione giudiziaria per il risarcimento del danno (sesto comma art. 149 c.d.a.). L azione giudiziaria non può essere intrapresa prima che siano decorsi 60 giorni (90 in caso di danno alla persona) da quello in cui il danneggiato ha chiesto il risarcimento all assicurazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento,
12 inviata per conoscenza all impresa di assicurazione dell altro veicolo coinvolto (secondo comma art. 145 c.d.a.). Se la riparazione è antieconomica Se la spesa occorrente alla riparazione del veicolo danneggiato supera il valore di mercato del mezzo si può pretendere il maggiore importo? Il Tribunale di Busto Arsizio (sentenza del 18/6/1994) ha statuito che, se le spese di riparazione superano il valore di mercato che l'autoveicolo aveva prima dell'incidente, il danneggiato ha il diritto di far eseguire le necessarie riparazioni e di farsene rimborsare il prezzo. Al contrario, il Pretore di Asti (ancorché quest organo sia stato sostituito dal Giudice di pace le sue decisioni conservano la loro validità), con sentenza dell 1/2/1988 ha escluso che, se le spese occorrenti alla riparazione superano il valore attuale del veicolo, il danneggiato abbia diritto al loro integrale rimborso. Il Pretore di Torino (sentenza del 2/2/1993) ha a sua volta stabilito che il risarcimento va effettuato tenendo conto del valore di mercato, maggiorato delle spese di demolizione del relitto e di quelle d immatricolazione di una nuova autovettura, detratto il valore presumibile del relitto stesso, mentre il Pretore di Taranto (sentenza del 9/3/1993) ha aggiunto al valore attuale dell'autoveicolo una somma pari a quella delle spese d immatricolazione e accessorie del veicolo sostitutivo di quello danneggiato. Per il Pretore di Forlì (sentenza 19/12/1990), occorre dimostrare di avere un interesse effettivo e giustificabile a continuare ad utilizzare il veicolo incidentato e quindi a farlo riparare. Il Pretore di Milano, infine (sentenza del 12/12/1991), ha accordato il pagamento di una somma non inferiore al prezzo di mercato di un autoveicolo effettivamente reperibile di caratteristiche ed efficienza analoghe a quelle dell'autoveicolo incidentato, integrata dal costo della ricerca e della sostituzione.
13 Se, a causa della gravità dell'incidente subìto dalla nostra autovettura, siamo costretti a farla demolire, per il Tribunale di Roma (sentenza del 28/2/1996) si può pretendere il rimborso della tassa di circolazione e dell'assicurazione per il periodo in cui non si è potuto disporre del veicolo. Se il veicolo non è assicurato Complice la grave congiuntura economica che imperversa da alcuni anni, frequenti sono gli incidenti provocati da veicoli non coperti da assicurazione. In tali ipotesi si può chiedere, qualora il conducente e/o il proprietario del veicolo che ha causato il sinistro non abbiano mezzi economici con i quali risarcire il danno, l'intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la CONSAP. Per informazioni inerenti il Fondo si può chiamare lo 06/ , dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle e dalle alle ll fondo copre integralmente i danni occorsi alle persone, mentre per quelli derivati a cose il risarcimento è limitato alla parte eccedente i 500,00 euro. Ovviamente è decisamente sconsigliabile circolare senza assicurazione: a parte, infatti, l obbligo di risarcire gli eventuali danni in prima persona, s incorre nella sanzione amministrativa da 848 a euro (art. 193 c.d.s.), sanzione ridotta a un quarto se l'assicurazione viene resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui al citato secondo comma dell'art c.c. La suddetta sanzione è altresì ridotta a un quarto se l'interessato, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tal caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei relativi documenti esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo, previo versamento, presso l'organo accertatore, di una cauzione pari all'importo della sanzione minima di cui sopra. Ad avvenuta demolizione, certificata a norma di legge, l organo
14 accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. Si procede anche al sequestro del veicolo (terzo comma art. 13 L. 24/11/1981, n. 689). L'organo accertatore ordina che la circolazione su strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che lo stesso sia depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio; luogo che, in caso di particolari condizioni, può essere concordato con il trasgressore. Se l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta (ossia nella misura minima prevista dalla norma), corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al Prefetto. Se invece nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o Comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al Prefetto e il veicolo è sottoposto a confisca. Il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa prevista e per le spese di procedimento. Veicolo pirata Premesso che per veicolo "pirata" s'intende quello che non si è fermato dopo l incidente, e che non si è riusciti ad identificare, dopo aver fatto intervenire sul luogo del sinistro le Forze dell'ordine ed aver fatto mettere a verbale le deposizioni di eventuali testimoni, ai fini risarcitori si può chiedere l'intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, istituito presso la CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, Roma - sito internet - segreteria.fgs@consap.it posta elettronica certificata consap@pec.consap.it). I danni occorsi alle persone vengono risarciti integralmente, mentre per quelli alle cose è prevista una franchigia di euro
15 500,00 e solo in caso di danni gravi alla persona, danni che devono ovviamente essere idoneamente documentati. Il modulo per la richiesta del risarcimento può essere scaricato dal sito dell organizzazione. Polizze particolari E' possibile, con molte Compagnie, stipulare una polizza di assicurazione con validità limitata al periodo delle vacanze per garantirsi, per esempio, l'uso di un'auto sostitutiva in caso di guasto, cure gratuite in caso d'incidente o di malattia, il risarcimento del danno in caso di perdita o di furto dei bagagli. E anche possibile stipulare una polizza che tenga conto dell'effettivo utilizzo del veicolo (polizza pay per use, espressione inglese che significa "paga per quello che usi"), con l'assicurato che può scegliere tra la formula a chilometro e quella a tempo. Con la formula a chilometro si paga in proporzione ai chilometri percorsi in un anno, con l'assicurato che comunica alla Compagnia il numero di chilometri per i quali intende essere assicurato, salvo conguaglio a fine anno (ossia pagamento o rimborso della differenza, a seconda che i chilometri percorsi abbiano superato o meno quelli dichiarati); con la formula a tempo, invece, si paga in proporzione ai giorni in cui l'assicurato usa l'auto (in questa seconda ipotesi la copertura assicurativa viene di volta in volta attivata e disattivata attraverso il telefono). Diverse Compagnie prevedono la formula kasko, il cui premio è ovviamente superiore a quello di una normale polizza, in virtù della quale la copertura assicurativa si estende ai cosiddetti danni propri, che sono appunto i danni provocati dallo stesso conducente alla propria auto. Nell'ambito di questa particolare polizza sono possibili, tutto dipendendo dal premio che si è disposti a pagare, diverse combinazioni: da quella che prevede il risarcimento soltanto in caso di collisione con altro veicolo identificato (non, quindi,
16 "pirata") a quella che copre i danni solo se il veicolo è andato completamente distrutto, a quella che copre anche il danno prodotto da un'errata manovra di parcheggio o da un'uscita di strada. Di regola questo tipo di polizza non può essere attivato per le auto che abbiano più di 4 anni. Un altra formula molto diffusa, come accennato, è quella che prevede la franchigia; in base a questa l assicurato, a fronte del pagamento di un premio inferiore, è coperto solo per la parte di danno che supera, per ciascun sinistro, un importo convenuto, dovendo provvedere a risarcire il terzo in prima persona per la parte costituita dalla franchigia: questaoscilla generalmente fra i 500 e i euro. A proposito di polizze particolari, se acquistiamo un autoveicolo nuovo con la clausola che la relativa assicurazione sia, per un certo periodo, a carico del venditore, è bene accertarsi se la polizza è intestata direttamente a noi, se prevede o meno la franchigia e se alla scadenza del periodo di gratuità ci verrà rilasciato l attestato di rischio con l indicazione della classe di merito fino allora raggiunta: infatti, se la polizza è, come si dice tecnicamente, a libro matricola (ossia riferita al parco veicoli del venditore), si corre il rischio di perdere la classe di merito alla quale si era magari pervenuti dopo anni di attenta guida senza provocare incidenti, con conseguente aumento del premio. Vendita o furto del veicolo Se si vende l auto per acquistarne un altra l assicurazione può essere trasferita sul nuovo veicolo e produce, a scelta dell alienante, uno dei seguenti effetti (primo comma art. 171 c.d.a.):
17 a) risoluzione del contratto con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell imposta pagata e del contributo al servizio sanitario nazionale; b) cessione del contratto di assicurazione all acquirente; c) sostituzione del contratto per l assicurazione del veicolo acquistato, previo pagamento dell eventuale conguaglio di premio. Nel caso di autoveicolo circolante senza assicurazione, responsabile dell infrazione è chi ha posto in circolazione il veicolo o chi, avendone la giuridica o materiale disponibilità, ne ha consentito o favorito la circolazione; ne consegue che non è responsabile dell illecito chi ha venduto l autoveicolo perdendone la materiale disponibilità, anche se la vendita non sia stata trascritta, poiché la trascrizione al pubblico registro automobilistico non ha efficacia costitutiva, ma serve solo a risolvere i conflitti riguardo ai terzi che pretendano di avere diritti sullo stesso veicolo (Cass. 24/7/1992, n. 8917). Di contro, la vendita di un autoveicolo coperto da assicurazione contro il furto (peraltro non obbligatoria, a differenza di quella sulla responsabilità civile) comporta l automatico trasferimento del contratto di assicurazione all acquirente, salvo che l assicuratore abbia tempestivamente manifestato la volontà di recedere dal contratto; di conseguenza il nuovo proprietario del veicolo ha diritto all indennizzo per il furto che sia avvenuto dopo il trasferimento di proprietà del veicolo medesimo (Pret. Catania 3/2/1990). A proposito di furto, se la polizza di assicurazione stabilisce che l'assicuratore risponde dei danni diretti subiti dall'autoveicolo a seguito di furto totale o parziale, devono ritenersi collegati al furto da un nesso diretto di causalità, e quindi coperti dalla garanzia assicurativa, non soltanto i danni causati dal ladro per impossessarsi dell'autovettura, ma anche i danni che lo stesso ladro cagioni sia nella fuga a bordo del veicolo rubato, successiva alla consumazione del reato, sia al fine di sottrarsi, in seguito, ad un controllo della forza pubblica (App. Genova 25/11/1982).
18 Se ci viene rubata l'auto e il ladro provoca un incidente, non siamo tenuti a risarcire i danni causati a terzi. Ciò, però, a condizione che si dimostri che la circolazione dell'autoveicolo è avvenuta contro la nostra volontà, per cui non va esente da responsabilità, per esempio, chi lasci l'auto aperta con la chiave inserita nel cruscotto (se invece l'auto viene lasciata aperta ma la chiave viene tolta, la Cassazione ha escluso la responsabilità del proprietario). L assicurazione per la responsabilità civile derivante da veicolo usato posto in circolazione ai fini della vendita, per la dimostrazione, il collaudo o la prova, stipulata dall assicuratore con il commerciante ai sensi dell art. 17 D.P.R. 24/11/1970, n. 973, si riferisce esclusivamente al rischio collegato alla circolazione per la prova, la dimostrazione o il collaudo e cessa, quindi, anche prima del termine di durata del contratto, con la vendita del veicolo; vendita che, comportando con l accertamento dell idoneità del veicolo la fine del periodo di prova, fa venir meno l'operatività della relativa garanzia (Cass. 26/11/1991, n ). Se il titolare di un autosalone consente che l'auto usata che gli abbiamo affidato per la vendita circoli, è tenuto a pagare l eventuale sanzione irrogata al proprietario per la mancanza di assicurazione; il titolare dell autosalone, infatti, non può trasferire il possesso o la detenzione del veicolo affidatogli per la vendita senza il consenso dell'assicurato; ne consegue che, ove ciò avvenga, il depositario è tenuto a risarcire il proprietario di quanto questi abbia dovuto pagare alle amministrazioni dello Stato in adempimento di sanzioni amministrative irrogate in conseguenza della circolazione del veicolo (Trib. Roma 22/11/1993). La frode in assicurazione Fra le cause di aumento dei premi di assicurazione rientrano a pieno titolo le frodi poste in essere da assicurati disonesti, spesso grazie alla complicità di professionisti del settore. Il
19 reato di frode in assicurazione è previsto dall'art. 64 c.p. (la sua denominazione tecnica è fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona) e viene posto in essere da chi, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di un'assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione. Realizza questa figura criminosa anche chi, al fine di cui sopra, cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto, oppure distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Il reato è perseguibile a querela e viene punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Se però il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. L azione di contrasto alle frodi in assicurazione è svolta dall IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), che con provvedimento del 10/3/2003 ha istituito presso i propri uffici la banca dei sinistri, un archivio informatico nel quale confluiscono numerosi dati relativi ai sinistri nei quali siano rimasti coinvolti veicoli immatricolati in Italia: fra questi data e luogo dell incidente, generalità dei conducenti, numero di targa dei veicoli. I controlli incrociati condotti su queste informazioni dagli organi di Polizia Giudiziaria consentono di individuare persone e mezzi protagonisti di truffe ai danni delle assicurazioni. Il recesso dal contratto L assicuratore, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, deve inviare all assicurato (artt. 2, 3, 4 e 6 del regolamento IVASS 9/8/2006, n. 4) una comunicazione contenente la data di scadenza del contratto, le modalità di esercizio della disdetta da parte
20 del contraente e le indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia (queste ultime possono essere fornite direttamente oppure tramite intermediari o call center), nonché un attestato di rischio con l indicazione dei sinistri degli ultimi 5 anni, e, se la polizza prevedeva la formula bonus-malus, con la specificazione della classe di merito di provenienza e di quella di assegnazione per l annualità successiva, determinata in base ai sinistri eventualmente causati; ciò per consentire all eventuale nuovo assicuratore di collocare l assicurato nella relativa classe di merito. Se l aumento del premio supera il tasso programmato d'inflazione, l'assicurato può recedere dal contratto mediante raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, oppure a mezzo fax, inviati alla sede dell impresa o all intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza, entro il giorno di scadenza del contratto; nel qual caso la garanzia cessa di avere effetto alle ore 24 del giorno della comunicazione (primo comma art. 172 c.d.a.). L assicurato non è tenuto a comunicare disdetta qualora l assicuratore, pur prevedendo la clausola di proroga tacita in assenza di disdetta nei termini, abbia contrattualmente rinunciato alla formalizzazione della disdetta in caso di applicazione di adeguamenti tariffari al contratto oggetto di rinnovo (secondo comma art. 2 reg. IVASS 9/8/2006, n. 4). Al di fuori dell ipotesi di cui sopra l assicurato può, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza, comunicare all assicuratore, a mezzo telefax o raccomandata con avviso di ricevimento, la disdetta del contratto (secondo comma art. 172 c.d.a.). Copyright Dott. A. Giuffrè Editore Spa 2015
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n. 254 1
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