REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

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C COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA PROVINCIA DI PORDENONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

INDICE Articolo 1 Ambito di applicazione Articolo 2 Definizioni Articolo 3 Compiti degli uffici comunali Articolo 4 Esercizio dell attività Articolo 5 Preposto sostituzioni Articolo 6 Norme generali per lo svolgimento dell attività di commercio su aree pubbliche Articolo 7 Normativa igienico sanitaria Articolo 8 Orario di apertura del mercato Articolo 9 Orario di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante Articolo 10 Durata delle concessioni Articolo 11 Concessioni temporanee Articolo 12 Sede e tipologia del mercato Articolo 13 Norme in materia di funzionamento del mercato Articolo 14 Criteri di assegnazione dei posteggi vacanti Articolo 15 Posteggi riservati ai produttori agricoli Articolo 16 Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse Articolo 17 Modalità di registrazione delle presenze Articolo 18 Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati Articolo 19 Decadenza dalla concessione decennale del posteggio Articolo 20 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante Articolo 21 Sanzioni Articolo 22 Disposizioni finali

Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 4 giugno 1999 n. 14 dal titolo Disciplina del commercio su aree pubbliche. 2. Fa parte integrante del presente regolamento la planimetria relativa al mercato. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intendono: a) Per commercio sulle aree pubbliche: le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte b) Per aree pubbliche: le piazze, le strade, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico c) Per posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, anche non delimitata mediante linee o segnali idonei ad identificarne stabilmente le dimensioni, che viene data in concessione all operatore autorizzato all esercizio dell attività commerciale d) Per posteggio vacante al mercato: il posteggio non ancora occupato a seguito di concessione decennale o resosi libero a seguito di cessazione dell attività, di revoca o decadenza della concessione e) Per posteggio temporaneamente non occupato al mercato: il posteggio oggetto di concessione decennale che risulta non occupato in un determinato giorno per assenza occasionale del concessionario f) Per autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche: il provvedimento che legittima l esercizio del commercio su area pubblica, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio; dal Comune di residenza o sede legale per gli operatori itineranti; da un Comune della Regione capoluogo di Provincia per gli operatoti provenienti da fuori Regione g) Per miglioria: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio nel mercato di sceglierne un altro, purché non assegnato Articolo 3 Compiti degli uffici comunali

1. L attività istruttoria e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori e di concessione dei posteggi costituiscono attribuzione dell unità operativa di segreteria 2. La vigilanza sull esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento è esercitata dalla Polizia Municipale. Rimangono altresì assegnate alla competenza della Polizia Municipale le attribuzioni di assistenza allo svolgimento del mercato. Articolo 4 Esercizio dell attività 1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto: a) sui posteggi del mercato dati in concessione per dieci anni b) su qualsiasi area purché in forma itinerante 2. L esercizio dell attività di cui al comma 1 e soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società in nome collettivo e a società in accomandita semplice 3. L autorizzazione all esercizio dell attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l utilizzo di un posteggio di mercato abilita anche all esercizio in forma itinerante nell ambito del territorio regionale 4. L autorizzazione all esercizio dell attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago 5. Al fine di ottenere il rilascio dell autorizzazione, l interessato deve inoltrare apposita domanda in bollo. La richiesta di autorizzazione per la tipologia A (sui posteggi del mercato) dovrà contenere l indicazione della concessione del posteggio. 6. Non può essere rilasciata l autorizzazione di tipologia B (forma itinerante) a coloro che sono già titolari di altra autorizzazione per la stessa tipologia. E comunque ammesso il subingresso. 7. Nel caso di trasferimento della residenza in altro Comune, il titolare di tipo B (forma itinerante) dovrà dare comunicazione al servizio di segreteria del Comune di Montereale Valcellina, entro 30 giorni dalla variazione. Sarà compito del suddetto servizio comunicare la variazione anagrafica al Comune di nuova residenza. 8. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all art. 5 della L.R. 8/99, a seguito di morte del titolare, di cessione o di trasferimento in gestione dell attività commerciale da parte del titolare, è subordinato a denuncia di inizio attività, ex art. 19 legge 241/90. 9. La denuncia di inizio attività da parte di piccola impresa commerciale deve contenere gli estremi di registrazione della scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli articoli 2083,2202 e 2556 del codice civile. Nell ipotesi di contratto redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, nelle more della registrazione, andrà allegata alla denuncia dichiarazione notarile attestante l intervenuta stipula del contratto. 10. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell azienda, ovvero del ramo d azienda, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa, esclusivamente con riferimento al numero delle presenze effettuate dal cedente all interno del mercato in questione. Il numero delle presenze effettuate all interno del mercato istituito dal Comune è attestato dal comando della polizia municipale.

11. Il titolare di più autorizzazioni può trasferire separatamente uno o più rami d azienda, a condizione che nel contratto di cessione siano indicati il complesso di beni, posteggi compresi, che costituiscono l azienda o il ramo d azienda oggetto della cessione. 12. In caso di cessione di rami d azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con l autorizzazione relativa allo specifico ramo d azienda. 13. In caso di subentro in imprese con posteggio, la relativa concessione scade al compimento del decennio dalla data fissata nell atto originale di rilascio. 14. Al trasferimento in gestione o in proprietà dell azienda di somministrazione su aree pubbliche di alimenti e bevande, si applicano il comma 8 del presente articolo, nonché l articolo 9, commi 2,3,4,5 e 6 della legge regionale 27 marzo 1992, n. 13 e le relative disposizioni regolamentari. Articolo 5 Preposto sostituzioni 1. Ai sensi dell articolo 3, comma 9, della legge regionale 14/1999, in caso di assenza del titolare dell autorizzazione, per l esercizio dell attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentita la nomina di un preposto. 2. L esercizio dell attività di commercio su aree pubbliche a mezzo del preposto, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentita: ai collaboratori familiari (art. 230 bis del C.C.), ai dipendenti (collocamento ordinario), al lavoratore interinale (legge 196/1997), all associato in partecipazione (art. 2549 2554 del C.C.), al collaboratore coordinato e continuativo (art. 2 legge 335/1995) ed a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro 3. Il titolare dell attività comunica il nominativo del preposto che dovrà sottoscrivere l autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti per l esercizio dell attività di cui all art. 5, comma 2 L.R. 8/1999. Copia di tale comunicazione dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. 4. Nel caso di società di persone in nome collettivo i soci possono svolgere l attività senza la nomina del preposto. Per le società in accomandita semplice, tale possibilità è limitata ai soci accomandatari. Articolo 6 Norme generali per lo svolgimento dell attività di commercio su aree pubbliche 1. I concessionari non possono occupare superfici maggiori o diverse da quelle espressamente assegnate, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione 2. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad un altezza dal suolo tale da non recare intralcio al transito dei pedoni e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di un metro, a condizione che non siano di impedimento al transito od all attività di altri operatori titolari di posteggio e salvo il pagamento della C.O.S.A.P. 3. E vietato l utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l uso di apparecchi atti a consentire l ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi.

4. E vietata la vendita o l esposizione di armi, esplosivi od oggetti preziosi 5. Resta fermo il divieto di vendere in forma ambulante bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all articolo 176, comma 1 del regolamento per l esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635 e successive modifiche 6. E obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche che impediscano la prosecuzione dell attività, malessere fisico, gravi problemi familiari) sarà considerato assente a tutti gli effetti. 7. Ai fini dell assegnazione temporanea dei posteggi l operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per la giornata, qualora si presenti dopo l orario prefissato per l inizio delle vendite 8. Non è consentito lo scambio di posteggio tra gli operatori se non autorizzato 9. Nel mercato gli operatori possono far sostare i propri veicoli entro il posteggio, purché non debordino dal confine dello stesso nella restante area destinata all uso pubblico. In forma itinerante, la sosta dei veicoli deve comunque avvenire nel rispetto delle esigenze di viabilità. 10. Ai sensi dell articolo 14, comma 1, della L.R. 14/1999, ai soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche si applica la disciplina sulla pubblicità dei prezzi di cui all articolo 29 della L.R. 8/1999 (normativa organica del commercio in sede fissa) 11. L operatore deve rispettare le disposizioni sulle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali contenute nella L.R. 8/1999 Articolo 7 Normativa igienico sanitaria 1. Il commercio su arre pubbliche deve essere esercitato nel rispetto della vigente normativa igienico sanitaria che riguarda sia la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari che non alimentari, sia la somministrazione di alimenti e bevande. 2. Il commercio di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità, le strutture e le attrezzature necessarie a garantire la protezione degli stessi dagli agenti esterni inquinanti e la conservazione in maniera igienica in relazione alla loro natura e alle loro caratteristiche organolettiche. Tali modalità ed attrezzature sono stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze delle competenti autorità. 3. Se il commercio riguarda prodotti alimentari deperibili, da mantenere, come tali, a temperatura controllata, lo stesso può avvenire soltanto con mezzi, strutture ed attrezzature che siano tali da garantire il regime di temperatura voluto dal servizio sanitario competente. 4. Nello stesso posteggio ed in quelli ad esso immediatamente adiacenti, non può essere esercitato il commercio su area pubblica di animali vivi ed al tempo stesso, la vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari 5. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto della vigente normativa veterinaria e sanitari.

Articolo 8 Orario di apertura del mercato 1. I titolari di autorizzazioni per l esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio ubicato nel mercato settimanale, possono esercitare l attività di vendita dalle ore 7.30 alle ore 13.00; è consentito l accesso degli operatori al proprio posteggio non prima delle ore 6.00 e non dopo le ore 8.30; lo sgombero delle attrezzature deve essere effettuato entro e non oltre le ore 14.00 e non prima delle ore 13.00. 2. E fatto obbligo agli operatori di provvedere, sempre entro le ore 14.00, all asporto dei rifiuti da loro prodotti e a dar corso alle prescrizioni fornite dal Comune relativamente alla raccolta dei rifiuti Articolo 9 Orario di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante 1. I titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche in forma itinerante possono esercitare l attività di vendita dalle ore 7.30 alle ore 20.00 2. I titolari di autorizzazioni di commercio di prodotti alimentari in forma itinerante abilitai alla somministrazione possono esercitare l attività di vendita dalle ore 7.30 alle ore 20.30. Articolo 10 Durata delle concessioni 1. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata. 2. Il Comune può revocare la concessione del posteggio, prima della scadenza, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio che se possibile dovrà avere una superficie non inferiore a quella del posteggio revocato. 3. Il Comune, ai sensi del regolamento sull applicazione della COSAP, revoca la concessione del posteggio in seguito al mancato pagamento del canone. 4. Qualora l area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell area da parte del Comune. Articolo 11 Concessioni temporanee 1. Possono essere rilasciate, ai soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area privata o area pubblica, compresi quelli di cui all art. 3, comma 5 della legge, concessioni temporanee per l esercizio della vendita su area pubblica esclusivamente nei seguenti casi: a) nell ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso o di iniziative commerciali di specifica tipologia e

segmento merceologico, nonché nell ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone; b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche compatibili con le finalità dell iniziativa nella quale si colloca 2. La sopraindicata disposizione, fermo restando il rispetto dell art. 2 della legge 283/62, si applica anche all attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 287/91. E soggetta a DIA, anche in relazione alla verifica dei requisiti soggettivi, l attività di somministrazione da parte dei soggetti non titolari di autorizzazione per esercizio pubblico, nell ambito della Regione Friuli Venezia Giulia 3. Il numero dei posteggi, degli spazi da destinarsi all esercizio delle attività, così come le merceologie ammesse ed i termini di presentazione delle domande, nonché i criteri per la concessione del posteggio, sono stabilite dal Sindaco, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico. 4. Le concessioni sono valide esclusivamente per i giorni delle manifestazioni e possono essere rilasciate per aree del territorio comunale anche al di fuori di quelle utilizzate per il mercato nell ipotesi di iniziativa promossa o patrocinata dal Comune di Montereale Valcellina. Articolo 12 Sede e tipologia del mercato 1. E confermato il mercato in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento come segue: Luogo: Piazza Roma - capoluogo Frequenza: settimanale il venerdì Superficie: mq. 805,38 di cui mq. 54 Posteggi: n. 16 posteggi per le dimensioni e l ubicazione indicate nell allegata planimetria, più n. 3 aree delimitate per l uso da parte degli agricoltori 2. Eventuali ulteriori mercati potranno essere istituiti con deliberazione della Giunta municipale. 3. Eventuali cambiamenti non permanenti di calendario sono disposti con ordinanza del Sindaco. 4. I cambiamenti di calendario permanenti, nonché gli spostamenti di sede temporanei o definitivi dei mercati sono disposti con deliberazione della Giunta Comunale. Articolo 13 Norme in materia di funzionamento del mercato 1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l espletamento delle attività di carattere istituzionale e l erogazione dei servizi occorrenti per il suo corretto ed efficiente svolgimento.

2. Nel caso di non disponibilità di un posteggio per causa di forza maggiore il comando della polizia municipale individua ed assegna uno spazio di pari dimensioni. Articolo 14 Criteri di assegnazione dei posteggi vacanti 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la polizia municipale procede alla compilazione dell elenco dei posti vacanti. 2. L individuazione dei posti vacanti, al fine delle nuove concessioni, sarà effettuata dopo aver tenuto conto delle richieste di miglioria inoltrate dagli operatori già presenti sul mercato. 3. Le richieste di miglioria devono essere presentate nel periodo compreso dal 1 al 31 gennaio di ogni anno. Qualora un medesimo posteggio vacante sia richiesto da più titolari di concessione, la concessione del posteggio avviene a favore dell operatore che vanta la maggiore anzianità storica di frequenza al mercato desunta dai registri della polizia municipale. In caso di uguale anzianità storica di frequenza, verrà data priorità alle persone più giovani di età. Con determinazione del responsabile del servizio, entro il termine del 15 febbraio di ogni anno, verranno indicate le richieste di miglioria accolte. 4. Dal 1 al 31 marzo, coloro che non sono titolari di concessione al mercato possono presentare istanza volta all assegnazione di un posteggio vacante. 5. In base alle domande pervenute, il comando della polizia municipale compila la graduatoria che rimarrà valida fino al 31 dicembre. La formazione della graduatoria sarà determinata da: a) numero di presenze, registrate nell ultimo triennio, decorrente dal 1 gennaio, in qualità di precario nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l attività: 3 punti per ogni giornata di presenza b) a parità di punteggio del sopraindicato punto a) dall anzianità storica della titolarità dell autorizzazione, riferita al commercio su aree pubbliche in forma itinerante: 2 punti per ogni anno c) portatori di handicap con grado di invalidità almeno del 46%: 3 punti 6. Il possesso dei suindicati titoli di priorità dovrà essere documentato. Articolo 15 Posteggi riservati ai produttori agricoli 1. L assegnazione dei posteggi vacanti riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti, avviene nel rispetto della procedura indicata all art. 14 2. La formazione della graduatoria avviene sulla base dei seguenti criteri: - per ogni anno di appartenenza alla categoria ( a tal fine si computa la frazione relativa all anno in cui viene presentata la domanda): 3 punti - per operatore portatore di handicap con grado di invalidità almeno del 46% (la relativa qualità può essere dichiarata fino all ultimo giorno utile di presentazione della domanda): 3 punti 3. Il possesso dei suindicati titoli di priorità dovrà essere documentato. 4. I posteggi temporaneamente non occupati vengono assegnati ai produttori agricoli non titolari di concessione decennale di posteggio applicando i criteri di cui al comma

2; in mancanza di produttori agricoli vengono assegnati nel rispetto delle modalità indicate nel successivo articolo 18 a tutti i soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche. Articolo 16 Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse 1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, se possibile avente superficie non inferiore a quella precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità: - nell ambito dei posteggi vacanti - nell ambito dell area di mercato mediante l istituzione di un nuovo posteggio, se tecnicamente possibile - in altra area del territorio comunale, compatibilmente con il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici previa istituzione dello stesso. Articolo 17 Modalità di registrazione delle presenze 1. L operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l orario previsto per l inizio delle vendite 2. La registrazione delle presenze e assenze è curata dalla Polizia Municipale Articolo 18 Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati 1. L operatore concessionario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l orario prefissato per l inizio delle vendite è considerato assente e si procede all assegnazione del posteggio, per quella giornata, ad altro operatore. 2. L assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in base ad un autorizzazione di cui all art. 2, commi 3 e 4, della L.R. 14/1999, rilasciata esclusivamente da un Comune della Regione Friuli Venezia Giulia 3. Costituiscono criteri di priorità per l assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati: a) il più alto numero di presenze nel mercato nell ultimo triennio b) in caso di parità prevale l anzianità storica della titolarità dell autorizzazione riferita al commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante 4. Il possesso dei suindicati titoli di priorità dovrà essere documentato. 5. L assegnazione temporanea dei posteggi, ai precari aventi diritto, viene effettuata dal Comando della Polizia municipale dopo le ore 8.30

Articolo 19 Decadenza dalla concessione decennale del posteggio 1. L operatore decade dalla concessione del posteggio nelle ipotesi e nel rispetto della procedura indicate dalla legge regionale n. 14/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Rimane fermo quanto stabilito dal vigente regolamento comunale per la disciplina della COSAP (Canone di occupazione suolo aree pubbliche). Articolo 20 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante 1. L esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. 2. L esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinato la circolazione stradale. 3. E consentito all operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull area pubblica il tempo strettamente necessario per servirlo. E comunque vietata la vendita con l uso di bancarelle e l esposizione della merce esternamente al mezzo. 4. E consentita invece l installazione di sedie, panche, tavoli o altri manufatti per le attività autorizzate ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287. Articolo 21 Sanzioni 1. Le sanzioni amministrative per la violazione delle attività previste dal presente regolamento sono indicate nell art. 13 della L.R. 14/1999 e successive modificazioni ed integrazioni 2. Ai sensi del comma 6 del citato articolo 13, l ammontare della sanzione amministrativa minima è stabilito nella misura del 50% di quanto indicato dalla legge. 3. Le violazioni ai singoli atti di esecuzione, ove non già previste dalla L.R. 14/1999, andranno sanzionate ai sensi L.R. 17.01.1984, n. 1 Articolo 22 Disposizioni finali 1. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nel regolamento approvato con deliberazioni consiliari n. 29/1998 e 60/1998 2. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di adozione e sarà ripubblicato all albo per 15 giorni consecutivi.