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Parametri versione '95- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996 PARAMETRI VERSIONE '95 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996 (in Supplemento ordinario n. 15, alla Gazzetta Ufficiale n. 25, del 31 gennaio 1996) Elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d'affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull'attività svolta Art. 1 Determinazione dei parametri 1. I parametri previsti dall'art. 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica nonché delle tabelle degli indicatori, di cui agli allegati 1 e 2. 2. I parametri sono applicati in relazione alla attività prevalente svolta dal contribuente individuata in relazione al relativo codice di attività. In caso di esercizio di più attività d'impresa o di più attività artistiche o professionali, per le quali non è stata tenuta la contabilità separata, per attività prevalente si intende quella da cui deriva nel periodo d'imposta la maggiore entità dei ricavi o compensi. Per le associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e per le società semplici costituite tra persone fisiche che conseguono redditi di lavoro autonomo, nel cui ambito operano associati o soci esercenti attività contraddistinte da codici diversi, si considera attività prevalente quella svolta dagli associati o dai soci ai quali è imputata la maggiore entità del reddito; in caso di partecipazioni paritetiche si considera prevalente l'attività per la quale, in base ai parametri, è determinato un minor ammontare di compensi. 3. Per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni che hanno intrapreso iniziative produttive da meno di cinque periodi d'imposta sono previsti gli adeguamenti indicati nel paragrafo 2 della nota tecnica e metodologica. Gli adeguamenti non si applicano in caso di esercizio di attività produttive già esistenti o di subentro nelle stesse. 4. I parametri si applicano per gli accertamenti relativi al periodo d'imposta 1995 ovvero, per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per gli accertamenti relativi al primo periodo d'imposta di durata pari a dodici mesi chiuso successivamente al 30 giugno 1995. Art. 2 Attività o periodo d'imposta inferiore all'anno 1. In caso di inizio o cessazione dell'attività nel corso dell'anno ovvero di periodi di imposta di durata inferiore all'anno, il limite di 10 miliardi, determinato con riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 - esclusi quelli di cui alla lettera c) - e ai compensi di cui all'art. 50 del testo unico delle imposte sui redditi va ragguagliato al periodo di svolgimento della attività o alla durata del periodo di imposta. Ai fini della determinazione del menzionato limite di 10 miliardi di ricavi si applicano i criteri dell'art. 18, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 3 Categorie di contribuenti per le quali non sono stati elaborati i parametri 1. I parametri non sono elaborati per le attività indicate come escluse nell'allegato 2 in considerazione delle particolari caratteristiche del processo produttivo o della scarsa numerosità dei contribuenti presenti nel campione da elaborare, tenuto anche conto della impossibilità di aggregarli a contribuenti appartenenti a categorie di attività con processo produttivo similare. Art. 4. Variabili delle imprese 1. Nei successivi commi sono indicate le voci e le variabili utilizzate per la determinazione dei ricavi indicati nel comma 1 dell'art. 6. 2. Ai fini della determinazione della voce «Costo del venduto» o «Costo per la produzione dei servizi» le esistenze iniziali, valutate ai sensi dell'art. 59 del testo unico delle imposte sui redditi, vanno sommate agli acquisti dei beni di cui all'art. 53 del medesimo testo unico, esclusi quelli di cui al comma 1, lettera c), e dal risultato va sottratto l'ammontare delle relative rimanenze finali valutate ai sensi del menzionato art. 59. Per le attività di produzione di servizi vanno considerati in tale voce i costi, diversi da quelli considerati nelle altre voci e variabili, relativi all'acquisto di beni e servizi direttamente afferenti alla produzione dei servizi stessi. 3. Ai fini della determinazione della voce «Valore dei beni strumentali» va considerato: a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, risultante dal registro dei beni ammortizzabili, al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge; b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto; c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. Nella determinazione della voce «Valore dei beni strumentali»: non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento. Il valore dei beni posseduti per una parte del periodo d'imposta va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno. Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. 4. Ai fini della determinazione della voce «Compensi» vanno considerate le variabili «Spese per il personale», «Quote spettanti ai collaboratori familiari», «Partecipazione agli utili» e «Quote spettanti ai soci con occupazione prevalente». 5. Per la variabile «Spese per il personale» si tiene conto:

a) delle spese per prestazioni di lavoro rese dai lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprese le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa; b) delle spese per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività esercitata dal contribuente, diverse da quelle di lavoro dipendente e da quelle di cui ai successivi commi 6, 7 e 8, e comprensive delle quote di indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa. 6. Per la variabile «Quote spettanti ai collaboratori familiari» si tiene conto delle quote di reddito spettanti ai collaboratori dell'impresa familiare e al coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria. 7. Per la variabile «Partecipazione agli utili» si tiene conto degli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro. 8. Per la variabile «Quote spettanti ai soci con occupazione prevalente» si tiene conto dell'ammontare delle quote di reddito spettanti ai soci delle società di persone con occupazione prevalente diminuito di un importo pari a tale ammontare diviso per il numero dei predetti soci con occupazione prevalente. 9. Per la variabile «Quote di ammortamento», che rileva ai soli fini della attribuzione del contribuente ai gruppi omogenei, si tiene conto delle quote di ammortamento, ad esclusione di quello anticipato, del costo dei beni, materiali ed immateriali, esclusi gli immobili e l'avviamento, strumentali per l'esercizio dell'impresa, delle spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad un milione di lire e dei canoni di locazione finanziaria relativi ai predetti beni al netto degli oneri finanziari, determinati ai sensi degli articoli 67 e 68, del testo unico delle imposte sui redditi. 10. Ai fini della determinazione della voce «Acquisti di servizi» va considerato l'ammontare dei costi sostenuti per: l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione: la tenuta della contabilità; il trasporto di beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione. Non si tiene conto dei costi considerati per la determinazione della voce «Costo per la produzione dei servizi». 11. Ai fini della determinazione delle variabili di cui ai commi 6 e 8 si assumono le quote di reddito risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti, senza tener conto dell'adeguamento ai parametri. Art. 5 Variabili degli esercenti arti e professioni 1. Nei successivi commi sono indicate le variabili utilizzate per la determinazione dei compensi indicati nel comma 1 dell'art. 6. 2. Ai fini della determinazione della voce «Valore dei beni strumentali» va considerato:

a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, al lordo degli ammortamenti; b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto; c) il valore normale, al momento della immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria. Nella determinazione del valore dei beni strumentali: non si tiene conto degli immobili; va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire; le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento. Il valore dei beni posseduti per una parte dell'anno va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno. 3. Ai fini della determinazione della voce «Compensi» vanno considerate le variabili «Spese per il personale» «Spese per i collaboratori», «Compensi a terzi» e «Quote spettanti agli associati con occupazione prevalente». 4. Per la variabile «Spese per il personale» si tiene conto: a) dell'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, a carico del dipendente e del datore di lavoro, e delle ritenute fiscali; b) delle quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno; c) dei premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le quote di cui alla lettera b) maturate nell'anno. 5. Per la variabile «Spese per i collaboratori» si tiene conto dell'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo di imposta ai collaboratori coordinati e continuativi e delle quote di accantonamento per indennità di fine rapporto maturate nell'anno relative a tali collaboratori. 6. Per la variabile «Compensi a terzi» si tiene conto dell'ammontare dei compensi corrisposti a terzi nel periodo d'imposta per prestazioni professionali o di servizi direttamente afferenti all'attività artistica o professionale del contribuente. 7. Ai fini della determinazione della variabile «Quote spettanti agli associati con occupazione prevalente» si tiene conto dell'ammontare delle quote di reddito attribuite agli associati con occupazione prevalente delle associazioni costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e ai soci con occupazione prevalente delle società semplici costituite tra persone fisiche che conseguono redditi di lavoro autonomo, diminuito di un importo pari a tale ammontare diviso per il numero dei predetti associati o soci. Tali quote vanno assunte nell'ammontare risultante dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti senza tener conto dell'adeguamento ai parametri.

8. Per la variabile «Quote di ammortamento», che rileva ai soli fini della attribuzione del contribuente ai gruppi omogenei, si tiene conto dell'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni strumentali ammortizzabili, delle spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad un milione di lire e dei canoni di locazione finanziaria relativi ai predetti beni al netto degli oneri finanziari, determinati ai sensi dell'art. 50 del testo unico delle imposte sui redditi. 9. Ai fini della determinazione della voce «Consumi» va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica, i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli. 10. Ai fini della determinazione della voce «Altre spese» va considerato l'ammontare delle spese deducibili, escluse quelle relative agli immobili, diverse da quelle menzionate nei commi precedenti e dai canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, compreso l'importo pari alla rendita catastale di cui all'art. 50, comma 2, quarto periodo, e comma 3, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi e dagli interessi passivi. Art. 6. Determinazione del reddito imponibile 1. Sulla base dei parametri sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 53, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1, dello stesso articolo, e i compensi di cui all'art. 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi. 2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio dell'arte o della professione, l'ammontare dei ricavi o dei compensi di cui al comma precedente è aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettere c) e d), del menzionato testo unico, ed è ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui agli articoli 4 e 5 devono essere considerati i componenti negativi inerenti all'esercizio dell'attività anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. 3. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base ai parametri vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 60, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi. Art. 7 Determinazione dell'aliquota media ai fini dell'iva 1. Al solo fine della determinazione dell'aliquota media, sulla base di quanto previsto dall'art. 3, comma 183, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il volume d'affari dichiarato deve essere incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di quelle per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione; l'imposta deve essere ridotta altresì di quella considerata detraibile forfetariamente in relazione ai singoli regimi speciali adottati. Allegato 1 - Nota tecnica e metodologica - (omissis) Allegato 2 - Tabella A: Indicatori dei ricavi e del volume d'affari di riferimento da applicare agli esercenti attività d'impresa (omissis)

Allegato 2 - Tabella B: Indicatori dei compensi e del volume d'affari di riferimento da applicare agli esercenti attività professionali e artistiche (omissis)