Ordinanza concernente le misure da prendere da parte dell esercito contro le epidemie e le epizoozie

Documenti analoghi
Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali 1

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Spiegazione delle note

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità. al servizio e dell idoneità a prestare servizio.

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari

Ordinanza che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza sulle attività della truppa fuori del servizio

Ordinanza concernente la cooperazione con gli Stati dell Europa dell Est 1

Ordinanza sullo sport militare 1. Capitolo 1: Disposizioni generali. del 29 ottobre 2003 (Stato 1 gennaio 2018)

Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare

Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)

Ordinanza sugli assegni familiari nell agricoltura

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d appoggio e servizi attivi

Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

Ordinanza sull apprezzamento medico delle persone soggette all obbligo di prestare servizio di protezione civile

Spiegazione delle note

Accordo

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini

del 9 ottobre 1986 (Stato 1 gennaio 2011)

Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

del 7 ottobre 1994 (Stato 15 settembre 2018)

Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Spiegazione delle note

Legge sulle epizoozie

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle poste della Confederazione

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Legge federale sulle cauzioni delle società estere d assicurazione

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari

del 15 agosto 1986 (Stato 1 gennaio 2013) dei pesi soggetti all obbligo di verifica.

Legge federale concernente la protezione dell emblema e del nome della Croce Rossa

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sull adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all Ufficio federale di polizia

Ordinanza sull assicurazione militare

Ordinanza del DFGP sull adeguamento di ordinanze alle nuove basi legali in materia di metrologia

Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base

Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione

Ordinanza sugli assegni familiari nell agricoltura

Ordinanza dell Assemblea federale

Ordinanza sull apprezzamento medico delle persone soggette all obbligo di prestare servizio di protezione civile

Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione

Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Ordinanza sui provvedimenti per lottare contro una pandemia d influenza

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio

Ordinanza sull istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza concernente l obbligo di prestare servizio militare

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario

Ordinanza del DDPS sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario

Legge federale sul servizio civile sostitutivo

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

del 21 ottobre 2014 (Stato 4 marzo 2017)

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale

del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza sullo stato maggiore del Consiglio federale Divisione Stampa e Radio

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale su la cooperazione allo sviluppo e l aiuto umanitario internazionali

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope

Ordinanza del DDPS sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza sul sistema d informazione del servizio civile

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RSD)

Legge federale sulla costituzione di riserve di crisi beneficianti di sgravi fiscali

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

Transcript:

Ordinanza concernente le misure da prendere da parte dell esercito contro le epidemie e le epizoozie del 25 ottobre 1955 (Stato 1 gennaio 1990) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 147 capoverso 1 dell organizzazione militare della Confederazione Svizzera, del 12 aprile 1907 1, e gli articoli 34 e 167 del decreto dell Assemblea federale del 30 marzo 1949 2 concernente l amministrazione dell esercito svizzero, ordina: I. Misure di protezione Art. 1 1 Il Dipartimento militare federale o, durante il servizio attivo, il comando dell esercito può ordinare misure di protezione per impedire che malattie contagiose siano introdotte nell esercito o da esso propagate. Siffatte misure potranno anche essere ordinate in caso di contagio dovuto a materie chimiche o radioattive. 2 Cessato il motivo che ha dettate queste misure, esse saranno espressamente abrogate. Art. 2 1 Sono in particolare considerate misure di protezione: a. il sequestro sanitario; b. la quarantena; c. il rinvio o la soppressione di scuole, di corsi o di manifestazioni militari; d. la chiamata di personale dell Ufficio federale militare di sanità 3 e dello Stato maggiore dell aggruppamento dello stato maggiore generale 4, nei limiti degli obblighi legali di servizio. RU 1955 893 1 [CS 5 3; RU 1948 365 art. 1 3, 1949 1525 art. 1 3 e 5 1537 art. 1, 1952 339 346 art. 1 e 2, 1959 2125 art. 48 cpv. 2 lett. d, 1961 241, 1968 74 n. III, 1970 46 n. II, 1972 1069 art. 15 n. 3, 1975 11, 1979 114 art. 72 lett. e 679, 1984 1324, 1990 1882, 1991 857 all. n. 10 1412, 1992 288 all n. 20 2392 n. I 2 2521 art. 55 n. 3, 1993 901 all. n. 5 3043, 1994 1622 art. 22 cpv. 2. RU 1995 4093 appendice n. 7]. Vedi ora la LF del 3 feb. 1995 sull esercito e sull amministrazione militare (RS 510.10). 2 RS 510.30. Ora: DF concernente l amministrazione dell esercito. 3 Nuova denominazione giusta l art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 1

Organizzazione e amministrazione 2 I militari che possono essere chiamati in servizio conformemente al capoverso 1 lettera d, saranno, se possibile, avvisati precedentemente della loro eventuale convocazione. Art. 3 1 In tempo di pace, gli Uffici seguenti possono ordinare i sequestri sanitari e le quarantene dopo aver preso contatto con le autorità sanitarie del Cantone interessato: a. l Ufficio federale militare di sanità, se si tratta di misure sanitarie; b. lo Stato maggiore dell aggruppamento dello stato maggiore generale 5, se si tratta di misure veterinarie. 2 Questi Servizi 6 possono, ove occorra, ordinare congiuntamente sequestri sanitari e quarantene. 3 Essi possono chiamare in servizio singoli militari (personale sanitario o personale veterinario). Art. 4 1 L ordine di sequestro sanitario può concernere singoli edifici, gruppi di case, intere località, comuni o regioni più estese. Esso può tendere a: a. vietare alle scuole e corsi militari di stazionare nella regione posta sotto sequestro sanitario, come pure di penetrarvi o di attraversarla; b. vietare alle truppe e ai singoli militari in servizio nella regione isolata di lasciarla; c. vietare ai militari in servizio fuori della regione isolata di penetrarvi; d. vietare ai militari che abitano nella regione isolata o che vi si recano per motivi di lavoro di entrare in servizio altrove o di partecipare altrove a manifestazioni militari fuori servizio (corsi, gare, esercizi, ecc.); e. vietare ai militari che non abitano nella regione isolata di partecipare a manifestazioni militari fuori servizio (corsi, gare, esercizi, ecc.) che si svolgono in questa regione; f. vietare l impiego, fuori della regione isolata, di animali dell esercito e di autoveicoli militari provenienti da questa regione per il servizio o per manifestazioni militari fuori servizio (corsi, gare, esercizi, ecc.); g. vietare l impiego, per manifestazioni militari fuori servizio (corsi, gare, esercizi, ecc.) che si svolgono nella regione isolata, di animali dell esercito e di autoveicoli militari provenienti dall esterno; 4 Nuova denominazione giusta l art. 6 dell O del 20 dic. 1989 concernente la soppressione dell Ufficio federale militare di veterinaria, in vigore dal 1 gen. 1990 (RU 1990 3). 5 Nuova denominazione giusta l art. 6 dell O del 20 dic. 1989 concernente la soppressione dell Ufficio federale militare di veterinaria, in vigore dal 1 gen. 1990 (RU 1990 3). 6 Nuova denominazione giusta l art. 6 dell O del 20 dic. 1989 concernente la soppressione dell Ufficio federale militare di veterinaria, in vigore dal 1 gen. 1990 (RU 1990 3). 2

Misure da prendere da parte dell esercito contro le epidemie e le epizoozie. O h. limitare il traffico postale militare. 2 Nell ordine di sequestro sanitario saranno indicate quali misure, tra quelle citate nel primo capoverso, debbano essere applicate in ogni singolo caso. Art. 5 1 Scuole e corsi, o parte di essi, potranno esser messi in quarantena quando vi sia pericolo di propagazione di una malattia infettiva. 2 Le truppe in quarantena saranno isolate dalle altre truppe e dalla popolazione civile. Esse non possono esser messe in congedo o licenziate. L isolamento e le misure che ne risultano saranno oggetto di un ordine speciale di quarantena. Art. 6 Il Dipartimento militare federale può, a domanda delle autorità cantonali o dei suoi Uffici, come pure dell Ufficio federale della sanità pubblica 7 dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 8, rinviare scuole e corsi, operazioni di reclutamento, ispezioni, corsi di tiro e manifestazioni fuori servizio o sopprimerli nell anno che entra in conto. Art. 7 1 La truppa deve osservare le misure civili di protezione. 2 I militari che, al loro domicilio o al loro luogo di lavoro, sono sottoposti a misure civili di protezione (quarantena, ecc.) non possono entrare in servizio, raggiungere la truppa o partecipare a manifestazioni militari fuori servizio (corsi, gare, esercizi, ecc.) fintanto che queste misure sono in vigore. Detta disposizione è applicabile per analogia alla consegna degli animali dell esercito e autoveicoli di servizio provenienti da regioni sottoposte a misure di protezione. Art. 8 1 Le misure di protezione decise dalle autorità cantonali con lo scopo di vietare le riunioni in una regione determinata, concernono anche: a. gli esercizi e i corsi militari fuori servizio di qualsiasi genere; b. gli esercizi di tiro fuori servizio; c. le ispezioni delle armi e dell equipaggiamento nei Comuni, come pure le i- spezioni complementari; d. il reclutamento; 7 Nuova denominazione giusta l art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). 8 La designazione dell unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell art. 16 cpv. 3 dell O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1 gen. 2014. 3

Organizzazione e amministrazione e. le ispezioni dei cavalli e degli autoveicoli. 2 Le date dell entrata in vigore e dell abrogazione dei divieti di riunione saranno comunicate al Dipartimento militare federale. Art. 9 1 Quando sono prese misure di protezione civili o militari, avviso ne sarà immediatamente dato: a. dai militari che, essendo domiciliati nella regione isolata, non possono ottemperare a un ordine di marcia: all ufficio che fa la chiamata, al quale rinviano l ordine di marcia; b. dai militari in congedo che, a motivo di queste misure, non possono raggiungere la truppa: al loro comandante. 2 Quando le misure di protezione civili o militari sono abrogate già durante il servizio e se il servizio può essere compiuto conformemente all articolo 18 9, il militare ne informa immediatamente l ufficio che fa la chiamata (caso indicato nella lettera a) o il suo comandante (caso indicato nella lettera b). Art. 10 I militari in servizio informano immediatamente il loro comandante: a. se hanno appreso che una malattia contagiosa è scoppiata nella loro casa; b. se, in occasione di un congedo, sono stati in contatto con una malattia contagiosa e che nessuna misura di protezione, civile o militare, non è ancora stata presa. Art. 11 I comandanti di truppa, gli Uffici del Dipartimento militare federale, le autorità militari cantonali (compresi i capisezione) e gli organi di polizia cantonali e comunali faranno osservare gli ordini di sequestro sanitario e di quarantena e comunicheranno al Dipartimento militare federale le infrazioni commesse. Art. 12 1 Le infrazioni alla presente ordinanza e alle sue prescrizioni d esecuzione, come pure agli ordini e alle istruzioni che vi si riferiscono, saranno perseguite secondo l articolo 107 del Codice penale militare 10, a meno che non siano applicabili altre disposizioni di detto Codice. 9 Art. abrogato. 10 RS 321.0 4

Misure da prendere da parte dell esercito contro le epidemie e le epizoozie. O 2 È riservato il perseguimento conformemente alle vigenti disposizioni del Codice penale svizzero 11. II. Effetti sull adempimento del servizio Art. 13 a 19 12 III. Disposizioni finali Art. 20 L articolo 16 del regolamento del 26 giugno 1934 13 per l esecuzione della legge federale sulla tassa d esenzione dal servizio militare è completato dal seguente secondo capoverso:... Art. 21 1 A eccezione degli articoli 13 a 19 che hanno effetto dal 1 gennaio 1955, la presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 1955. 2 Il Dipartimento militare federale è incaricato dell esecuzione. 11 RS 311.0 12 Abrogati dall art. 42 cpv. 2 dell O del 2 dic. 1963 concernente l adempimento del servizio d istruzione, con effetto dal 1 gen. 1964 (RU 1963 1129). 13 [CS 5 165; RU 1950 I 313, 1952 1113 art. 6 cpv. 2 lett. e, 1953 1048 art. 37, 1958 709. RU 1959 2143 art. 71 cpv. 2] 5

Organizzazione e amministrazione 6