Ordinanza sull apprezzamento medico delle persone soggette all obbligo di prestare servizio di protezione civile
|
|
- Laura Viviani
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza sull apprezzamento medico delle persone soggette all obbligo di prestare servizio di protezione civile (OAMP) del 5 dicembre 2003 (Stato 30 dicembre 2003) Il Consiglio federale, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina: a. l apprezzamento dell idoneità a prestare servizio di protezione civile (idoneità al servizio); b. l apprezzamento della capacità dei militi della protezione civile di prestare un imminente servizio dal punto di vista medico (idoneità a prestare servizio). 2 L apprezzamento dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio si fonda sui risultati della visita medica, sui certificati medici e su ulteriori rapporti. Art. 2 Competenze 1 La Confederazione è competente per l apprezzamento dell idoneità al servizio. La procedura è retta dagli articoli dell ordinanza del 9 settembre sull apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio (OAMIS). 2 I Cantoni sono competenti per l apprezzamento medico dell idoneità a prestare servizio dei militi della protezione civile; a questo scopo nominano medici di fiducia. È fatto salvo l articolo 15 lettera b. RU RS RS
2 Protezione della popolazione e protezione civile Capitolo 2: Apprezzamento medico dell idoneità al servizio Sezione 1: Accertamento dell idoneità al servizio in occasione del reclutamento Art. 3 Persone sottoposte all apprezzamento medico In occasione del reclutamento si sottopongono all apprezzamento medico dell idoneità al servizio: a. gli uomini dichiarati inabili al servizio militare; b. gli uomini naturalizzati a partire dal ventiseiesimo anno d età; c. i volontari. Art. 4 Decisioni mediche 1 Le decisioni mediche sono espresse nei seguenti termini: a. abile al servizio di protezione civile; b. rinviato fino al (al massimo due anni); c. inabile. 2 Sono rinviate le persone la cui idoneità non è chiara o non può essere stabilita con assoluta certezza al momento dell apprezzamento medico. 3 Sono inabili le persone che soddisfano i criteri vincolanti d inabilità al servizio di protezione civile e che quindi non sono in grado di prestare servizio secondo le prescrizioni a causa di carenze fisiche o psichiche. Le persone che sono state dichiarate inabili non possono prestare neppure servizio volontario di protezione civile. Art. 5 Competenza La Commissione della visita sanitaria per il reclutamento (CVSR; art. 25 cpv. 1 lett. a OAMIS 3 ) è responsabile di effettuare l apprezzamento medico dell idoneità al servizio nei centri di reclutamento. Se i certificati medici o gli altri rapporti allegati all incartamento sono sufficienti per l apprezzamento medico, la CVS del Servizio medico militare (CVS Gr san; art. 25 cpv. 1 lett. e OAMIS) può, in singoli casi, decidere anche in assenza della persona interessata. Art. 6 Notifica della decisione 1 Il presidente della CVSR notifica oralmente la decisione motivata all interessato e lo informa su un eventuale affezione e sulle possibilità di ricorso a sua disposizione. 2 Ogni decisione della CVSR è inoltre notificata per scritto mediante l apposito modulo. 3 Il termine di ricorso di 30 giorni decorre dal momento in cui la persona interessata riceve il modulo. 3 RS
3 Apprezzamento medico delle persone soggette all obbligo di prestare servizio di protezione civile Sezione 2: Controllo dell idoneità al servizio dei militi della protezione civile Art. 7 Diritto alla domanda Possono richiedere l apprezzamento medico dell idoneità al servizio: a. i militi della protezione civile che non sono in servizio; b. il medico responsabile delle cure mediche dei militi della protezione civile che non sono in servizio; c. il comandante della protezione civile; d. i medici competenti secondo l articolo 15; e. l organo cantonale responsabile della protezione civile nell ambito della sua funzione di vigilanza; f. l Ufficio federale dell assicurazione militare per i suoi assicurati; g. il Servizio medico militare (SMM) del Gruppo della sanità (Gr san) dello Stato maggiore generale. Art. 8 Domanda 1 Gli aventi diritto conformemente all articolo 7 lettere a d presentano la loro domanda motivata all organo cantonale responsabile della protezione civile all attenzione del SMM. 2 Essi allegano alla domanda il libretto di servizio e, in busta chiusa, l eventuale certificato medico. Art. 9 Decisione 1 Il SMM decide in merito alla domanda. 2 Se la domanda è accolta, il SMM avvia la procedura dell apprezzamento medico tramite convocazione. Esso designa la Commissione per la visita sanitaria (CVS) responsabile dell apprezzamento. Se i certificati medici o gli altri rapporti allegati all incartamento sono sufficienti per l apprezzamento medico, la CVS Gr san può, in singoli casi, decidere anche in assenza della persona interessata. 3 Se la domanda è accolta, il SMM informa per scritto il milite della protezione civile, il richiedente e l organo cantonale responsabile della protezione civile. 4 Se la domanda non è accolta, il SMM informa per iscritto il milite della protezione civile e il richiedente. 3
4 Protezione della popolazione e protezione civile Art. 10 Convocazione 1 Chi deve presentarsi davanti a una CVS riceve una convocazione. 2 I militi della protezione civile che ricevono una convocazione per presentarsi davanti a una CVS sono dispensati dai servizi fino all apprezzamento medico. 3 Chi non si presenta senza una ragione valida è punito disciplinarmente. Sezione 3: Mezzi d impugnazione Art. 11 Diritto e procedura di ricorso 1 Contro le decisioni della CVSR e della CVS può essere interposto ricorso. 2 Hanno il diritto di ricorrere: a. la persona oggetto della decisione o il suo rappresentante legale; b. l Ufficio federale dell assicurazione militare; c. la direzione medica delle cliniche e degli ospedali psichiatrici, degli istituti per epilettici, degli istituti di cura per alcolizzati nonché delle istituzioni per la terapia dei tossicomani; d. i medici del SMM. 3 La procedura di ricorso è retta dagli articoli OAMIS 4. Art. 12 Revisione 1 La revisione è ammissibile in ogni momento se: a. dopo la decisione sono subentrati nuovi elementi medici o cambiamenti dello stato di salute tali da giustificare un nuovo apprezzamento; b. fatti determinanti che non erano noti alla CVSR o alla CVS; c. nella procedura dell apprezzamento medico sono state violate prescrizioni il cui rispetto avrebbe portato, con ogni probabilità, a una decisione diversa. 2 Tutti gli aventi diritto di ricorso possono presentare una domanda di revisione. 3 La procedura di revisione è retta dall articolo 53 OAMIS 5. 4 RS RS
5 Apprezzamento medico delle persone soggette all obbligo di prestare servizio di protezione civile Capitolo 3: Apprezzamento medico dell idoneità a prestare servizio durante un servizio di protezione civile Art. 13 Militi della protezione civile sottoposti all apprezzamento medico Vanno sottoposti all apprezzamento medico i militi chiamati a prestare servizio che: a. non possono entrare in servizio per motivi di salute; b. si annunciano all interrogazione sanitaria d entrata; c. necessitano di un trattamento medico durante il servizio; d. si annunciano all interrogazione sanitaria d uscita. Art. 14 Decisioni mediche 1 Le decisioni mediche sono espresse nei seguenti termini: a. dispensato per motivi di salute; b. prosciolto per motivi medici al momento dell entrata in servizio; c. prosciolto per trattamento a domicilio; d. ospedalizzato; e. prosciolto dopo guarigione. 2 È dispensato per motivi di salute, chi per motivi di salute non può entrare in servizio. 3 È prosciolto per motivi medici al momento dell entrata in servizio, chi non è in grado di prestare servizio in quel momento. 4 È prosciolto per trattamento a domicilio o ospedalizzato, chi per motivi di salute non è in grado di continuare il servizio e richiede un trattamento medico, ambulante o stazionario, anche dopo la fine del servizio. 5 È prosciolto dopo guarigione chi, alla fine del trattamento, viene prosciolto per trattamento a domicilio oppure ospedalizzato. 6 Il milite della protezione civile che, temporaneamente, non è del tutto idoneo al servizio, deve essere curato secondo le istruzioni del medico competente o dispensato da determinate attività. 7 Se è necessario un controllo dell idoneità al servizio, i medici competenti presentano una relativa domanda al SMM secondo l articolo 15 allegando i documenti medici. Art. 15 Competenze È responsabile dell apprezzamento medico: a. il medico di fiducia dell autorità che ha chiamato in servizio il milite, per le decisioni secondo l articolo 14 capoverso 1 lettera a; 5
6 Protezione della popolazione e protezione civile b. il medico responsabile delle cure mediche durante il servizio (a livello federale o cantonale), per le decisioni secondo l articolo 14 capoverso 1 lettere b d; c. il medico competente dell ospedale, per le decisioni secondo l articolo 14 capoverso 1 lettere c ed e. Art. 16 Medici di fiducia I medici di fiducia sono designati e indennizzati dalle autorità cantonali competenti. Art. 17 Visita da parte del medico di fiducia 1 Se il medico di fiducia non può decidere in merito all idoneità a prestare servizio in base alla documentazione disponibile, sottopone il milite ad una visita medica. 2 L organo cantonale responsabile della protezione civile convoca il milite interessato per la visita medica. 3 Al milite che, per motivi di salute, non è in grado di entrare in servizio, può essere intimato di tenersi a disposizione per la visita medica. Art. 18 Assunzione dei costi 1 Il Cantone si assume le spese dell apprezzamento eseguito dai suoi medici di fiducia, come pure delle visite specialistiche effettuate su richiesta di questi ultimi. 2 Le spese per i certificati medici sono assunte dal milite della protezione civile che li presenta. Art. 19 Diritti e doveri dei militi della protezione civile 1 I militi della protezione civile per i quali è richiesto un apprezzamento medico devono sottoporsi, secondo l articolo 26 capoverso 1 LPPC, alla visita del medico di fiducia e del medico specialista su disposizione dell organo cantonale responsabile della protezione civile. Ogni infrazione è punibile secondo l articolo 68 capoverso 1 lettera a della LPPC. 2 Le visite di un medico di fiducia o di un medico specialista al di fuori di un servizio non danno alcun diritto al soldo, all indennità per perdita di guadagno e al rimborso delle spese; inoltre, i militi della protezione civile non sono coperti dall assicurazione militare. Capitolo 4: Disposizioni comuni Art. 20 Obbligo del segreto Le persone che collaborano o che sono presenti alla visita medica e all apprezzamento medico sono tenute a mantenere il segreto di servizio, il segreto di funzione e il segreto professionale. 6
7 Apprezzamento medico delle persone soggette all obbligo di prestare servizio di protezione civile Art. 21 Trattamento dei dati 1 I dati sanitari delle persone soggette all obbligo di prestare servizio di protezione civile (in particolare le decisioni della CVSR e della CVS nonché le motivazioni delle domande d apprezzamento medico) inerenti l apprezzamento dell idoneità al servizio di protezione civile vengono immessi nel sistema d informazione medica dell esercito (MEDISA). 2 I dati sanitari inerenti all idoneità a prestare servizio vengono archiviati dai medici di fiducia dei Cantoni. 3 In caso di verifica dell idoneità al servizio, i dati sanitari dei Cantoni sono messi a disposizione del SMM. 4 Il trattamento dei dati sanitari è retto dagli articoli dell OAMIS 6. Capitolo 5: Disposizioni finali Art. 22 Esecuzione Gli organi federali competenti e i Cantoni eseguono la presente ordinanza nell ambito delle loro rispettive competenze. Art. 23 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza del DFGP del 19 ottobre sull apprezzamento medico delle persone obbligate a servire nella protezione civile è abrogata. Art. 24 Modifica del diritto vigente L ordinanza del 10 aprile sul reclutamento (OREC) è modificata come segue: Art. 13 cpv Art. 27 cpv Art. 25 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio RS [RU ] 8 RS Le modificazioni qui appresso sono state inserite nell O menzionata. 7
8 Protezione della popolazione e protezione civile 8
Ordinanza sull apprezzamento medico delle persone soggette all obbligo di prestare servizio di protezione civile
Ordinanza sull apprezzamento medico delle persone soggette all obbligo di prestare servizio (OAMP) del 5 dicembre 2003 Il Consiglio federale, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4
DettagliOrdinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio
Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio (OAMIS) Modifica del 14 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del
DettagliOrdinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità. al servizio e dell idoneità a prestare servizio.
Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio (OAMIS) 511.12 del 24 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliOrdinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare
Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare (OAMM) 1 del 24 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile
Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU) del 6 giugno 2008 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare
Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare (OAMM) 1 del 24 novembre 2004 (Stato 9 ottobre 2018) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sull assicurazione militare
Ordinanza sull assicurazione militare (OAM) Modifica del 27 aprile 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 10 novembre 1993 1 sull assicurazione militare è modificata come segue:
DettagliLegge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) Modifica del 27 settembre 2013 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
Dettagli1. Scopo Le presenti istruzioni fungono da base per un amministrazione uniforme dei servizi della protezione civile a livello federale.
Istruzioni dell Ufficio federale della protezione della popolazione concernenti l amministrazione durante i servizi della protezione civile a livello federale (IAPC) del settembre 004 L Ufficio federale
DettagliOrdinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità. al servizio e dell idoneità a prestare servizio.
Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio (OAMIS) del 24 novembre 2004 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 20 capoverso 3,
DettagliLegge federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC)
Decreto A: avamprogetto Legge federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) Variante "procedura semplificata" Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliOrdinanza sull istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello
Ordinanza sull istruzione fuori del servizio nelle società militari (OISAM) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 62 capoverso 3 della legge militare 1, ordina: Sezione 1:
DettagliOrdinanza concernente l obbligo di prestare servizio militare
Ordinanza concernente l obbligo di prestare servizio militare Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 novembre 2003 1 concernente l obbligo di prestare servizio militare
DettagliOrdinanza sulle attività della truppa fuori del servizio
Ordinanza sulle attività della truppa fuori del servizio (OATFS) del 29 ottobre 2003 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 62 capoverso 3 e 150 capoverso 1 della legge
DettagliOrdinanza concernente le misure da prendere da parte dell esercito contro le epidemie e le epizoozie
Ordinanza concernente le misure da prendere da parte dell esercito contro le epidemie e le epizoozie del 25 ottobre 1955 (Stato 1 gennaio 1990) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 147 capoverso
DettagliLegge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare
Termine di referendum: 5 luglio 2018 Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare (LTEO) Modifica del 16 marzo 2018 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio
DettagliOrdinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d appoggio e servizi attivi
Ordinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d appoggio e servizi attivi (OMob) del 22 novembre 2017 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 1 e 150 capoverso 1 della legge
DettagliOrdinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello
Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 62 capoverso 3 e
DettagliLegge federale sul servizio civile sostitutivo
Legge federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) Modifica del 3 ottobre 2008 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliLegge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure
Legge federale concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure del 13 giugno 2008 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 febbraio
Dettaglivisto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,
Proposte del Consiglio federale relative al disegno dell 8 marzo 2013 di modifica della legge federale sugli stranieri (Integrazione) nella versione del Consiglio degli Stati dell 11 dicembre 2013 Ingresso
DettagliOrdinanza sullo sport militare 1. Capitolo 1: Disposizioni generali. del 29 ottobre 2003 (Stato 1 gennaio 2018)
Ordinanza sullo sport militare 1 512.38 del 29 ottobre 2003 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 30 capoverso 1 della legge del 17 giugno
DettagliOrdinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello
Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM) 512.30 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti
Dettaglisulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
Legge federale Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
Dettaglisulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
Legge federale Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (, LPubl) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
Dettaglidel 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)
Legge federale sul lavoro a domicilio (LLD) 822.31 del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34 ter e 64 bis della Costituzione federale
DettagliOrdinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione
Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione (OFDP) del 30 novembre 2018 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 52 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre
DettagliOrdinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli
Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull ammissione alla circolazione, OAC) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre 976
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione del servizio civile
[Signature] [QR Code] Ordinanza sul sistema d informazione del servizio civile Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 agosto 2014 1 sul sistema d informazione del servizio
DettagliLegge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta
Legge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta (Legge sul condono dell imposta) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliLegge federale sull organizzazione giudiziaria
Termine di referendum: 12 ottobre 2000 Legge federale sull organizzazione giudiziaria (Organizzazione giudiziaria, OG) (Revisione parziale dell organizzazione giudiziaria intesa a sgravare il Tribunale
DettagliQuesto testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (
Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Ordinanza sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (OTEO)
Dettagli4.06 Prestazioni dell AI Procedura nell AI
4.06 Prestazioni dell AI Procedura nell AI Stato al 1 gennaio 2015 In breve Le persone che chiedono l intervento dell assicurazione per l invalidità (AI) nell ambito del rilevamento tempestivo possono
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle
DettagliLegge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile
Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (LIPG) Modifica del 18 dicembre 1998 L Assemblea federale della Confederazione
DettagliOrdinanza sull equipaggiamento personale dei militari
Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari (OEPM) 514.10 del 5 dicembre 2003 (Stato 22 marzo 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 110 capoverso 3, 113, 114 capoversi 2 e
DettagliSezione 1: Compiti del servizio sanitario coordinato. Sezione 2: Organizzazione del servizio sanitario coordinato
Ordinanza sul servizio sanitario coordinato (OSSC) del 27 aprile 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 148 lettere a c ed e nonché 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio
DettagliOrdinanza sull assicurazione contro gli infortuni
Ordinanza sull assicurazione contro gli infortuni (OAINF) Modifica dell 11 settembre 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 dicembre 1982 1 sull assicurazione contro gli infortuni
Dettaglidel 10 aprile 2002 (Stato 1 gennaio 2008)
Ordinanza sul reclutamento (OREC) del 10 aprile 2002 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 3, 8 capoversi 1 e 2, 16 capoverso 2, 41 capoverso 3, 120 capoverso
DettagliOrdinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta
Ordinanza sulle basi temporali dell imposta federale diretta del 14 agosto 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 199 della legge federale del 14 dicembre 1990 1 sull imposta federale diretta
DettagliLegge federale concernente la nuova disciplina del condono dell imposta
Legge federale concernente la nuova disciplina del condono dell imposta (Legge sul condono dell imposta) del 20 giugno 2014 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione del servizio civile
[Signature] [QR Code] Ordinanza sul sistema d informazione del servizio civile Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 agosto 2014 1 sul sistema d informazione del servizio
DettagliOrdinanza sul servizio di volo militare
Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM) del 19 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 41 capoverso 3, 42 capoverso 2 lettera b, 54, 55 capoverso 3, 56 capoverso 3, 57,
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 30 agosto 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
Dettaglidel 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)
Legge federale sul lavoro a domicilio (LLD) 822.31 del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34 ter e 64 bis della Costituzione federale
DettagliOrdinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 aprile 2004 1 sullo stato civile è modificata come segue: Stralcio di un espressione
DettagliOrdinanza sul servizio di volo militare (OSVM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 19 novembre 2003 (Stato 27 giugno 2006)
Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM) 512.271 del 19 novembre 2003 (Stato 27 giugno 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 41 capoverso 3, 42 capoverso 2 lettera b, 54, 55 capoverso
DettagliAVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita
AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita del 0 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 87 capoverso
DettagliLegge federale sull organizzazione giudiziaria
Legge federale sull organizzazione giudiziaria (Organizzazione giudiziaria, OG) (Revisione parziale dell organizzazione giudiziaria intesa a sgravare il Tribunale federale) Modifica del 23 giugno 2000
DettagliOrdinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 8 aprile 004 sullo stato civile è modificata come segue: Art. cpv. lett. c Essi possono incaricare
DettagliOrdinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale
Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF) 120.72 del 27 giugno 2001 (Stato 31 luglio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 23 capoverso 1, 29 e 30 della legge federale
DettagliOrdinanza sull equipaggiamento personale dei militari
Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari (OEPM) del 5 dicembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 110 capoverso 3, 113, 114 capoversi 2 e 3 nonché 150 capoverso 1 della
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 17 ottobre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione del servizio civile
Ordinanza sul sistema d informazione del servizio civile del 30 giugno 2004 (Stato 5 dicembre 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 80 capoverso 4 e 80a capoverso 4 della legge del 6
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 24 giugno 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
Dettaglidel 10 aprile 2002 (Stato 1 gennaio 2010)
Ordinanza sul reclutamento (OREC) 511.11 del 10 aprile 2002 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 3, 8 capoversi 1 e 2, 16 capoverso 2, 41 capoverso 3, 120
DettagliLegge sul censimento federale della popolazione
Legge sul censimento federale della popolazione (Legge sul censimento) 431.112 del 22 giugno 2007 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 65 della Costituzione
DettagliOrdinanza sull assicurazione per l invalidità
Ordinanza sull assicurazione per l invalidità (OAI) Modifica dell 11 settembre 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 gennaio 1961 1 sull assicurazione per l invalidità è modificata
DettagliRegolamento della Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell assicurazione contro la disoccupazione
Regolamento della Commissione di sorveglianza per il fondo di compensazione dell assicurazione contro la disoccupazione del 6 dicembre 0 (Stato: gennaio 08) Capitolo : Disposizioni generali Art. Oggetto
DettagliLegge federale sull assicurazione malattie
Termine di referendum: 19 gennaio 2012 Legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) (Managed Care) Modifica del 30 settembre 2011 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio
DettagliRegolamento della Commissione federale delle case da gioco
Regolamento della Commissione federale delle case da gioco 935.524 del 6 dicembre 2007 (Stato 1 febbraio 2008) Approvato dal Consiglio federale il 16 gennaio 2008 La Commissione federale delle case da
DettagliOrdinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale
Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale del 28 maggio 2003 (Stato 1 luglio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 55
DettagliOrdinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del 6 ottobre 06 Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 8 aprile 004 sullo stato civile è modificata come segue: Art. cpv. lett. c Essi possono
DettagliRegolamento interno della Commissione dell energia elettrica
Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica 734.74 del 12 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2012) Approvato dal Consiglio federale il 21 novembre 2007 La Commissione dell energia elettrica,
DettagliLegge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare
[Signature] [QR Code] Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare (LTEO) Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliCodice civile svizzero
Codice civile svizzero (Protezione dei minorenni) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 aprile 2015 1, decreta: I Il
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione del servizio civile
Ordinanza sul sistema d informazione del servizio civile del 30 giugno 2004 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 80 capoverso 4 e 80a capoverso 4 della legge del 6 ottobre 1995 1 sul servizio
DettagliOrdinanza sulla medicina della procreazione (OMP)
Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 4 dicembre 000 sulla medicina della procreazione è modificata come segue: Art.
DettagliOrdinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario
Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario (OPers-PRA-DDPS) del 25 agosto 2009 (Stato 1 ottobre 2009) Il Dipartimento
DettagliOrdinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero
Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero (OACata) 974.03 del 24 ottobre 2001 (Stato 1 agosto 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 15 della legge federale del 19 marzo 1976
Dettaglidel 5 dicembre 2003 (Stato 30 dicembre 2003)
Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) 520.11 del 5 dicembre 2003 (Stato 30 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 2002 1 sulla
DettagliRegolamento interno della Commissione della concorrenza
Regolamento interno della Commissione della concorrenza 251.1 del 1 luglio 1996 (Stato 1 febbraio 2009) Approvato dal Consiglio federale il 30 settembre 1996 La Commissione della concorrenza, visto l articolo
DettagliOrdinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (OAIP) del 18 dicembre 2002 (Stato 20 dicembre 2005) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliLegge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Modifica del 23 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre
DettagliConsultazione. Legge federale sul programma di stabilizzazione Legge del 24 marzo sul personale federale.
Legge federale sul programma di stabilizzazione 07 09 Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del..., decreta: I Le leggi federali
DettagliQuesto testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.
Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale. [Signature] [QR Code] Legge federale sull imposta preventiva (LIP) Modifica del... L Assemblea federale
DettagliOrdinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione
Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione (OACMIL) del 6 settembre 2017 Il Consiglio federale svizzero, visto l
DettagliOrdinanza sul reclutamento (OREC) Capitolo 1: Disposizioni generali. del 10 aprile 2002 (Stato 1 luglio 2017)
Ordinanza sul reclutamento (OREC) del 10 aprile 2002 (Stato 1 luglio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 3, 8 capoversi 1 e 2, 16 capoverso 2, 41 capoverso 3, 120 capoverso
DettagliLegge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale
Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale 221.213.15 del 23 giugno 1995 (Stato il 1 aprile 1996) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliRegolamento di servizio dell esercito svizzero
Regolamento di servizio dell esercito svizzero (RS 95) Modifica del 9 settembre 1998 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Il regolamento di servizio dell esercito svizzero del 22 giugno 1994 1 è modificato
DettagliOrdinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale
Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre
DettagliOrdinanza 13 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG
Ordinanza 13 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG Questo testo è una versione provvisoria e potrebbe dunque subire del ancora modifiche. Fa stato unicamente la versione
DettagliOrdinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione
Ordinanza sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione (Ordinanza sulle commissioni) 172.31 del 3 giugno 1996 (Stato 9 maggio 2000) Il Consiglio
DettagliOrdinanza sullo stato maggiore del Consiglio federale Divisione Stampa e Radio
Ordinanza sullo stato maggiore del Consiglio federale Divisione Stampa e Radio del 27 novembre 2000 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995
DettagliLegge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile
Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) Progetto Modifica
DettagliOrdinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori
Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori (OAI-DDPS) 512.421 del 30 novembre 1995 (Stato 17 settembre 2002) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
DettagliOrdinanza sull assicurazione malattie
Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 9 dicembre 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue:
Dettaglidel 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008)
Ordinanza concernente l entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008) Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale
Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale del 28 maggio 2003 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 55 della legge federale del
DettagliLegge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile
Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) 520.1 del 4 ottobre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo
DettagliOrdinanza sullo stato civile
[Signature] [QR Code] Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 8 aprile 004 sullo stato civile è modificata come segue: Cancellazione di
DettagliOrdinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero
Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero 221.218.2 del 10 novembre 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio
Dettagli