Linee applicative del Regolamento per le attività istituzionali della Compagnia di San Paolo

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Linee applicative del Regolamento per le attività istituzionali della Compagnia di San Paolo Approvate dal Comitato di Gestione nell adunanza del 18 dicembre 2017 1

Specificazione dei requisiti soggettivi e oggettivi indispensabili per la presentazione di richieste 1. Sono esclusi dall accesso a contributi da parte della Compagnia - nella forma di erogazione o sovvenzione o qualsivoglia altro contributo a fondo perduto - gli enti aventi fini di lucro e le imprese commerciali (con eccezione delle imprese strumentali, delle imprese sociali, delle cooperative sociali come disciplinate dalla normativa tempo per tempo vigente, oltreché delle cooperative operanti nel settore dello spettacolo, dell informazione e del tempo libero). Parimenti escluse sono le persone fisiche; per queste ultime è ammessa deroga in caso di progetti e interventi promossi e realizzati direttamente dalla Compagnia. 2. Rivestono requisiti soggettivi di ammissibilità le tipologie di enti seguenti: - fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute, comitati o enti affini ai sensi del Libro Primo del Codice Civile, comunque privi di scopo di lucro e di connotazioni partitiche o sindacali, operanti in modo esclusivo o prevalente nei settori rilevanti, oltre agli enti del terzo settore come disciplinati dall art. 4 del D.Lgs. 117/2017, come pure le cooperative operanti nel campo dello spettacolo, dell informazione e del tempo libero; - gli enti indicati all alinea precedente, comunque privi di scopo di lucro e di connotazioni partitiche o sindacali, anche qualora il loro principale scopo sociale non riguardi i settori rilevanti; tale ammissibilità è però tassativamente limitata ai casi nei quali le iniziative proposte abbiano una significativa e comprovata qualità scientifica, formativa, culturale o sociale; - enti pubblici, territoriali o meno, le cui attività ricadano nella sfera dei settori rilevanti; - enti territoriali aventi finalità di carattere generale, quali comuni, regioni, città metropolitane, unioni di comuni, province o enti senza fini di lucro da essi partecipati, limitatamente a iniziative connotate da particolare rilievo esclusivamente nella sfera dei settori rilevanti; - enti religiosi di diversa natura giuridica, limitatamente alla realizzazione di iniziative connotate da particolare rilievo esclusivamente con riferimento ai settori rilevanti e con esclusione delle attività di carattere confessionale. 3. Nel caso di richieste di contributo da parte di consorzi ai sensi dell art. 2602 e ss c.c., tutti gli enti consorziati o aderenti al contratto debbono essere caratterizzati da ammissibilità soggettiva ai sensi dei punti precedenti. 2

4. Non rientrano tra le categorie di enti ammissibili le associazioni di rappresentanza degli interessi economici e di categoria, gli ordini professionali e i c.d. club di service. 5. Per quanto attiene ai requisiti di carattere oggettivo relativi alle richieste di contributo, è richiesto il rispetto dei seguenti criteri: - coerenza dell iniziativa proposta con le finalità istituzionali e le linee programmatiche della Compagnia di tempo in tempo vigenti; - esplicitazione nell iniziativa proposta di un comprovato obiettivo di utilità collettiva, dei suoi beneficiari finali, delle modalità del perseguimento, nonché dei risultati attesi e delle modalità della loro verifica. 6. Non potranno essere considerate ammissibili: - richieste generiche di sostegno all attività istituzionale, ove non si configurino i presupposti di particolare e comprovata rilevanza territoriale e settoriale dei soggetti proponenti, oltre alle garanzie di continuità della loro azione nel tempo, che consentano di valutarle come richieste di sostegno all attività istituzionale. - iniziative a finalità lucrativa, cioè volte o non escludenti la distribuzione dei risultati di eventuali avanzi di gestione a soggetti detentori di titoli di proprietà dell ente percipiente o partecipanti direttamente o indirettamente alla sua gestione, anche se presentate da enti con adeguati requisiti soggettivi; - iniziative di carattere prevalentemente confessionale o devozionale, di propaganda e di proselitismo politico o sindacale, o comunque afferente a interessi economico-corporativi; - iniziative di carattere esclusivamente sportivo o ricreativo; - in generale, ogni iniziativa esclusivamente orientata alla produzione di benefici a favore dei proponenti. Specificazione dei connotati partitici o sindacali (a esplicitazione dell art. 5 del Regolamento A.I.) 1. Con particolare riferimento all accertamento dei connotati partitici o sindacali delle associazioni, enti e affini, sopra richiamati quali ragioni di esclusione, saranno presi in considerazione i seguenti elementi, anche disgiuntamente tra loro: 3

- presenza, nello statuto dell ente proponente, di norme che diano a partiti politici, gruppi parlamentari, sindacati o soggetti affini poteri di nomina negli organi direttivi o di indirizzo dell ente; - presenza, nei bilanci dell ente proponente, di uscite attribuibili a finanziamenti o altre forme di sostegno a partiti politici, gruppi parlamentari, sindacati o soggetti affini; - presenza, nei bilanci dell ente proponente, di entrate attribuibili a finanziamenti o altre forme di sostegno ricevuti da partiti politici, gruppi parlamentari, sindacali o soggetti affini, quando questi abbiano rilievo preponderante e/o non siano legati alla realizzazione di specifici progetti di carattere scientifico, formativo, culturale o sociale. Specificazione dei caratteri di propaganda o proselitismo (a esplicitazione dell art.5 del Regolamento A.I.) 1. Con riferimento all accertamento del carattere confessionale o di propaganda e di proselitismo politico o sindacale, o comunque afferente a interessi economico-corporativi, sopra richiamato quale ragione di esclusione, saranno presi in considerazione i seguenti elementi, anche disgiuntamente tra loro: - presenza, nelle iniziative, di esplicite finalità di proselitismo confessionale o partitico; - presenza di clausole discriminatorie, quali ad esempio la subordinazione dell accesso ai benefici, o alle altre forme di utilità sociale che si intendono produrre, al possesso da parte dei potenziali beneficiari di requisiti di carattere confessionale, partitico o sindacale. Comunicazioni degli Uffici in relazione alle richieste di contributo 1. All interno delle procedure del sistema ROL (Richieste online) adottato dalla Compagnia, il richiedente riceve comunicazione dell avvenuto inizio dell istruttoria nel momento in cui la pratica è assegnata all operatore e di norma non oltre trenta giorni dalla data dell inoltro avvenuto con successo della richiesta, fatte salve indicazioni differenti esplicitate nell ambito della pubblicazione di bandi o linee guida. 2. Il completamento del processo di valutazione delle richieste avviene di norma entro i centoventi giorni dalla data della comunicazione di cui al punto precedente. Tale termine è reso noto al richiedente nella medesima 4

comunicazione. Eventuali rinvii rispetto al termini sono resi noti al richiedente con specifica comunicazione che ne indica le ragioni e segnala un nuovo termine di norma non superiore a sessanta giorni. 3. L esito della decisione è comunicato al richiedente non oltre i trenta giorni dal momento della sua formulazione da parte dell Organo competente, fatte salve indicazioni differenti esplicitate nell ambito della pubblicazione di bandi o linee guida. Tempistiche di presentazione delle richieste di sostegno all attività istituzionale, relative a forme strutturate di selezione, spontanee 1. Le richieste relative a contributi di sostegno all attività istituzionale debbono essere inoltrate alla Compagnia tramite la procedura Rol entro la fine del mese di gennaio del medesimo anno solare cui si riferisce la richiesta. I contributi di sostegno alle attività istituzionali hanno le seguenti caratteristiche: a) l ammontare complessivo dei contributi destinati al sostegno istituzionale non può eccedere la misura del 20% delle risorse assegnate nell anno di competenza a ciascuna area tematica; b) il sostegno istituzionale deve essere oggetto di una specifica domanda presentata on line in cui devono essere descritte le attività svolte, la situazione economica e finanziaria dell ente e i programmi per l anno successivo. Costituiscono criteri preferenziali per l individuazione e la permanenza degli enti ammissibili al sostegno istituzionale: 1) la realizzazione dell attività istituzionale prevalente in un territorio ritenuto di speciale rilievo e 2) la costituzione dell ente da almeno tre anni. La presentazione di domande relative al sostegno all attività istituzionale avviene di norma avvenga esclusivamente su invito; tale invito, tuttavia, non garantisce l accoglimento della domanda. 2. Forme strutturate di selezione (bandi, call, linee guida) indicano in modo esplicito nella loro formulazione le tempistiche di inoltro delle richieste come pure del processo di selezione. 3. Di norma, le richieste spontanee di contributo debbono essere inoltrate alla Compagnia prima dell avvio dell iniziativa cui si riferiscono, salvo fatta la possibilità di derogare a tale termine purché ne siano comprovate le ragioni e queste siano considerate ammissibili da parte dell Organo competente. 5

Poteri delegabili dal Comitato di Gestione al Presidente e al Segretario Generale in materia di erogazioni e loro gestione 1. Secondo le previsioni dello statuto della Compagnia, il Comitato di Gestione può delegare, anche in via generale, al Presidente poteri di decisione sulle spese e sulle erogazioni relative a iniziative nei settori rilevanti. Dell esercizio di tale facoltà è tenuto a riferire al Comitato di Gestione nei termini previsi dallo statuto. 2. Sono delegati al Presidente i seguenti poteri: - ridestinazione di erogazioni al fine di utilizzo parzialmente diverso da quello originariamente deliberato, fermi restando i soggetti percipienti, la definizione degli obiettivi di fondo, la natura della iniziativa e l ammontare degli stanziamenti; - utilizzo di stanziamenti residui relativi a iniziative completate, fermi restando i soggetti percipienti, la definizione degli obiettivi e l ammontare complessivo degli stanziamenti originari; - su proposta in forma scritta del percettore originario, diversa identificazione giuridica del soggetto percipiente originale medesimo in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti o variazione delle forme di gestione amministrativa, relativamente a progetti o ad altre erogazioni già deliberati dal Comitato di Gestione, fermi restando la definizione degli obiettivi, la natura della iniziativa e l ammontare degli stanziamenti. 3. Sono altresì delegati al Presidente i poteri relativi alla approvazione delle modifiche di carattere formale di statuti e regolamenti degli enti ai quali la Compagnia partecipi a diverso titolo, ad eccezione di quelli per i quali sussistano situazioni di controllo ex art. 6 d.lgs. 153/99. Il Presidente riferisce al Comitato di Gestione utile in merito all esercizio di tutti i poteri sopra indicati nella prima seduta. 4. Il Comitato di Gestione può conferire poteri al Segretario Generale in relazione a erogazioni inferiori a una determinata soglia, con l esplicitazione di un tetto (espresso in valori assoluti o percentuali) sulle risorse di ciascun settore utilizzabili secondo tale procedura. 6

5. Sono delegati al Segretario Generale i seguenti poteri: - autorizzazione ad approvare erogazioni fino a un tetto massimo di 10.000 euro per ciascuna di esse, a valere sui fondi dei settori per l anno corrente, fino a un massimo complessivo del 2,5 % delle risorse di ciascun settore; - in caso di delega di spesa concessa dal Comitato di Gestione al Segretario Generale, possibilità di concedere sub-delega a dirigenti o quadri direttivi della Compagnia, fino ad ammontare non superiore a 10.000 euro per ciascun intervento. 6. Il Segretario Generale riferisce al Comitato di Gestione in merito all esercizio dei poteri sopra indicati nella prima seduta utile. 7