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COMUNE DI FORNI AVOLTRI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI Approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 15.03.2013 Modificato con deliberazione consiliare n. 10 del 29.04.2016

CAPO I - PREMESSE Articolo 1 - (Oggetto) CAPO II - CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI LOCALI Articolo 2 - (Definizione) Articolo 3 - (Tipologia) Articolo 4 - (Settori di intervento) Articolo 5 - (Criteri e modalità per la concessione dei benefici) Articolo 6 - (Misura dei contributi ordinari e straordinari) Articolo 7 - (Modalità di erogazione, revoca e riduzione dei contributi e degli interventi economici) Articolo 8 - (Modalità di presentazione della domanda) Articolo 9 - (Istruttoria del procedimento) Articolo 10 - (Criteri di valutazione dei contributi) Articolo 11 - (Rigetto dell'istanza per esaurimento dei fondi) Articolo 12 - (Misura dei contributi) Articolo 13 - (Responsabilità) CAPO III - CONTRIBUTI A ATTIVITA ECONOMICHE Articolo 14 - (Oggetto) Articolo 15 - (Requisiti dei beneficiari) Articolo 16 - (Spese ammissibili) Articolo 17 - (Misura dei contributi e regime di aiuti) Articolo 18 - (Criteri per la graduatoria) Articolo 19 - (Modalità e termine per la presentazione della domanda) CAPO IV - CONTRIBUTI A PERSONE Articolo 20 - (Oggetto) Articolo 21 - (Misura dei contributi e istruttoria) CAPO IV - CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI E PRIVATI Articolo 22 - (Oggetto) Articolo 23 - (Misura dei contributi e istruttoria) CAPO V - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE Articolo 24 - (Piano dei contributi) Articolo 25 - (Albo dei beneficiari) Articolo 26 - (Informativa dei dati personali) Articolo 27 - (Entrata in vigore)

CAPO I PREMESSE Articolo 1 (Oggetto) 1) Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione, da parte del Comune, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (di seguito, a meno di specificazione, detti generalmente contributi) a persone, enti pubblici e privati comprese le associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della L. 241/1990, nonché ad attività economiche dettagliate al successivo art. 14. CAPO II CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI Articolo 2 (Definizione) 1) Sono associazioni locali le associazioni che hanno finalità e pongono in essere attività ed iniziative di carattere culturale, sociale, sportivo, ricreativo, non esclusivamente a soli fini di lucro. Sono comunque esclusi i partiti politici e le associazioni sindacali. Articolo 3 (Tipologia) 1) I benefici economici possono essere contributi ordinari o straordinari. 2) Il contributo ordinario viene concesso alle associazioni che lo richiedono entro il 30 settembre di ogni anno nella forma di: a) contributi in denaro; b) vantaggi economici intesi come esoneri o facilitazioni, anche parziali, nel pagamento di oneri dovuti al comune sia a titolo di contributo per servizi prestati sia per rimborsi di spese sostenute; c) aiuti organizzativi mettendo a disposizione gratuita beni comunali mobili e immobili. 3) Il contributo straordinario viene concesso in qualsiasi momento dell anno per attività occasionali o per singole iniziative con le forme di cui al comma precedente. Articolo 4 (Settori di intervento) 1) I benefici economici sono concessi al fine di sostenere e incentivare le iniziative e le attività che, in armonia con le norme comunali e con gli atti di indirizzo del consiglio comunale, perseguono fini di pubblico interesse; in particolare le iniziative e le attività che: a) arricchiscono, promuovono o valorizzano l'offerta culturale e/o turistica del territorio; b) promuovono l'attività ricreativa e sportiva fra la popolazione; c) favoriscono l'integrazione, l'aggregazione e la socialità fra le persone; d) promuovono i valori della vita, della salute e sostengono la ricerca scientifica; e) sono volte a scopi di solidarietà e beneficenza; f) promuovono la coscienza ambientale e/o civica; g) promuovono la formazione e l'informazione;

h) promuovono lo sviluppo economico del territorio e ne valorizzano la tipicità. Articolo 5 (Criteri e modalità per la concessione dei benefici) 1) La concessione dei benefici è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri generali: a) coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale, e utilità sociale; b) valenza e ripercussione territoriale dell'attività; c) incidenza del volontariato nell'attività svolta; d) natura delle iniziative/attività svolte, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al pubblico; e) carattere di originalità e innovatività delle iniziative/attività; f) valutazione dell'entità dell'autofinanziamento, anche tramite sponsor; g) valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica. Articolo 6 (Misura dei contributi ordinari e straordinari) 1) La Giunta comunale definisce annualmente il contributo massimo erogabile per singola domanda di contributo. 2) L'entità del contributo non può superare il 80% delle spese ritenute ammissibili, per importi complessivi superiori a Euro 2.000,00; per importi inferiori a Euro 2.000,00 il contributo può raggiungere il 100% delle spese ritenute ammissibili. 3) L importo del contributo assegnato viene determinato in base ai punti assegnati alla singola domanda di contributo secondo i criteri stabiliti con apposito atto della Giunta comunale nel rispetto ed in linea con gli indirizzi contenuti all art. 5 del presente regolamento. 4) L'entità del contributo è commisurata solo alle spese che si prevede di sostenere, con esclusione di compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, a prestazioni personali da parte di soci, dipendenti o aderenti. 5) Sono ammesse a contributo solo le voci di spesa che risultano necessarie o giustificabili per l'attività oggetto della domanda, al netto di altri contributi o sovvenzioni ottenuti o previsti; 6) Per particolari e motivate esigenze il limite dell'80% di cui al comma 2 può essere derogato dalla Giunta comunale. 1 Articolo 7 (Modalità di erogazione, revoca e riduzione dei contributi e degli interventi economici) 1) La liquidazione del contributo è disposta dopo la presentazione, da parte del beneficiario, del rendiconto e della relazione illustrativa finale dell'attività o iniziativa svolta, corredata dall ultimo bilancio consuntivo regolarmente approvato o da relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 2) Quando dal consuntivo risulti che le spese, in tutto o in parte, non siano adeguatamente documentate e giustificate o sia accertata una diminuzione della spesa sostenuta o qualora sia accertato il concorso di altri contributi alla realizzazione dell'iniziativa, l'erogazione del contributo è proporzionalmente ridotta. 3) Qualora nel consuntivo dell iniziativa non vengano indicati eventuali contributi percepiti da soggetti diversi dal comune, il contributo del comune viene revocato. 1 Comma aggiunto con deliberazione del consiglio comunale n. 10 del 29.04.2016.

4) Nel caso in cui venga concesso un contributo sottoforma di utilizzo di beni immobili e mobili del comune l Amministrazione comunale può, per ragioni improrogabili di pubblico interesse, revocare tale concessione, dandone tempestiva comunicazione ai beneficiari senza che costoro abbiano diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento. Articolo 8 (Modalità di presentazione della domanda) 1) La domanda di contributo è sottoscritta dal richiedente persona fisica o dal legale rappresentante dell'associazione, gruppo, ecc., ed è indirizzata al Comune. 2) La domanda di contributo deve contenere: denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA, se posseduta, e regime legale, carica e generalità complete del legale rappresentante o referente; numero degli iscritti, se il richiedente è un'associazione, con l'indicazione di quanti tra gli stessi sono residenti nel Comune; relazione illustrativa delle attività programmate per l anno per le quali si richiede il beneficio economico; impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute, se previste, con la relativa documentazione; dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda. Articolo 9 (Istruttoria del procedimento) 1) Il procedimento dovrà essere concluso entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'istanza. La documentazione eventualmente mancante o richiesta a titolo integrativo può essere inviata al comune anche via fax e successivamente sostituita dall'originale. 2) Il dirigente, sulla base dei criteri fissati dalla giunta e delle priorità fissate dal presente regolamento, predispone l'istruttoria. 3) Delle istanze rigettate, della concessione del contributo e delle modalità della sua erogazione viene data immediatamente notizia agli interessati, a cura del servizio competente. Articolo 10 (Criteri di valutazione dei contributi) 1) Gli stanziamenti di cui all art. 6 del presente regolamento sono ripartiti tra le richieste ammesse al finanziamento fino a esaurimento dei fondi previsti, previa attribuzione a ciascuna richiesta di un punteggio che verrà determinato sulla base dei criteri stabiliti con apposito atto della Giunta comunale in base ai seguenti indirizzi di priorità: a) Per le attività ordinarie: soggetti ai quali il Comune non ha assegnato un locale comunale come sede; rilevanza dell'attività svolta dall'associazione; l'importanza delle iniziative regolarmente svolte rispetto ai programmi dell'amministrazione comunale; assenza di ulteriori contributi concessi da parte di altri Enti o soggetti per lo svolgimento dell attività; b) Per le singole iniziative straordinarie:

dimensione dell'iniziativa (locale, provinciale, regionale, nazionale internazionale); rilevanza dell'iniziativa rispetto ai programmi amministrativi; se l'organizzatore è un'associazione iscritta all'albo comunale; iniziative a ingresso libero; attività volte a raccogliere fondi per iniziative benefiche/di solidarietà; iniziative organizzate da enti privi di scopo di lucro. Articolo 11 (Rigetto dell'istanza per esaurimento dei fondi) 1) Se non è possibile accogliere, in tutto o in parte, l'istanza per esaurimento dei fondi stanziati, il dirigente competente lo comunica per iscritto ai richiedenti; l'eventuale stanziamento di ulteriori risorse nel medesimo esercizio finanziario comporta il riesame delle istanze non soddisfatte per esaurimento dei fondi secondo la graduatoria precedentemente stilata in base alle modalità di attribuzione del punteggio stabilite con apposito atto della Giunta comunale di cui al successivo art.19. Articolo 12 (Misura dei contributi) 1) I benefici sono concessi proporzionalmente al punteggio ottenuto dalle singole domande (fino a concorrenza del contributo massimo erogabile) sino a esaurimento degli stanziamenti di cui all'articolo 6 del presente regolamento. 2) Gli interventi svolti in forme diverse dall'erogazione di risorse finanziarie, quali vantaggi economici e aiuti organizzativi, sono economicamente quantificati a cura del dirigente competente e resi noti al beneficiario nella comunicazione di concessione del contributo. Articolo 13 (Responsabilità) 1) Il Comune non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività/iniziative per le quali ha concesso contributi; nessuna obbligazione può essere fatta valere nei confronti del Comune da parte di soggetti incaricati a qualunque titolo di eseguire prestazioni, di qualsivoglia genere, dal soggetto beneficiario. CAPO III CONTRIBUTI AD ATTIVITA ECONOMICHE Articolo 14 (Oggetto) 1) Il presente capo disciplina le modalità di attuazione di benefici economici, sottoforma di contributi, alle imprese dei settori commerciale, turistico e artigianale che hanno sede operativa nel territorio del Comune di Forni Avoltri e che vi svolgono attività continuativa nel corso dell'anno. La concessione di contributi previsti dal presente Capo avviene nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di regime di concessione aiuti stabiliti dalla normativa europea.

2) Si considerano attività economiche i soggetti iscritti alla CCIAA competente territorialmente da almeno un anno ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali obbligatori e che appartengono ai seguenti settori economici, purché svolgano la propria attività in modo continuativo e non stagionale: a) commercio; b) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; c) strutture ricettive; d) distributori di carburanti; e) rivendite di generi di monopolio, valori bollati e similari; f) rivendita di giornali; g) attività artigianale in genere. Articolo 15 (Requisiti dei beneficiari) 1) I beneficiari, come definiti all art. 2 comma 2, devono altresì aver conseguito nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda un volume di ricavi, come definiti dal comma 1 lettere a) e b) dell'articolo 53 del testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore al limite che verrà stabilito annualmente con apposito atto dalla Giunta comunale. L organo di gestione, infatti, ha la competenza di determinare i criteri per l assegnazione del punteggio ai fini dell erogazione degli incentivi sulla base degli indirizzi stabiliti nel presente Regolamento. 2) I benefici previsti dal presente regolamento non si estendono ai commercianti all'ingrosso, rappresentanti di commercio, ambulanti, farmacie, alle strutture ricettive senza finalità di lucro. Articolo 16 (Spese ammissibili) 1) Le spese ammissibili sono i costi e le spese di esercizio effettivi che gravano sull attività, come ad esempio: imballi e trasporti, spese per lavoro dipendente e autonomo, riscaldamento, combustibili, gas, carburanti e lubrificanti, luce e forza motrice, manutenzioni straordinarie, assicurazioni, telefono, spese di rappresentanza, elaborazione dati e tenuta contabilità, cancelleria e stampati, vigilanza notturna, beni di consumo e costi per servizi. 2) Non sono in alcun modo ammissibili i costi per l acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorate e merci, o altre spese non variabili riconducibili direttamente al tipo di attività riferita. Articolo 17 (Misura dei contributi e regime di aiuti) 1) La Giunta comunale definisce annualmente il contributo massimo erogabile per singola domanda di contributo. 2) I contributi non possono superare il 50% della spesa ammissibile. L'ammontare dei contributi verrà definito nell'apposito bando predisposto sulla base di quanto stabilito con apposito atto dalla Giunta comunale, che provvederà a stabilire annualmente sulla base delle risorse finanziarie disponibili il limite massimo di contributo concedibile. 3) I contributi sono accordati nel rispetto del regime di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006, e successive modifiche ed integrazioni. Tale regime di aiuti di stato, che non

si applica ai settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e dei trasporti, prevede che ad una medesima impresa non possano essere accordati aiuti che superino i limiti previsti dalla normativa vigente nell'arco di un triennio. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. Articolo 18 (Criteri per la graduatoria) 1) Per la formazione della graduatoria dei beneficiari si tiene conto dei seguenti criteri ed elementi prioritari: le imprese con volumi di ricavi dichiarati inferiori (con riferimento a livelli di ricavi differenziati predefiniti a secondo della tipologia commerciale, turistica e artigianale) e con elevata incidenza dei costi fissi sul volume dei ricavi; le imprese appartenenti al settore del commercio di generi alimentari e di carburanti; gli esercizi commerciali e le attività artigiane collocati nelle frazioni; assenza di ulteriori contributi concessi da parte di altri Enti o soggetti per lo svolgimento dell attività di impresa. 2) In relazione alle risorse disponibili verranno soddisfatte per prime le domande ammissibili delle imprese collocate nelle frazioni. 3) La Giunta Comunale provvederà con apposito atto a stabilire annualmente i criteri per l attribuzione dei punteggi, nel rispetto ed in linea con gli indirizzi di priorità indicati al precedente punto 1. 4) Le domande saranno soddisfatte in ordine decrescente di punteggio attribuito sulla base dei criteri e punteggi come sopra stabiliti. Articolo 19 (Modalità e termine per la presentazione della domanda) 1) Per l'assegnazione dei contributi viene emanato apposito bando, che verrà approvato con atto della Giunta comunale e definito nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente regolamento, nel quale verranno stabiliti: il termine per la presentazione delle domande; l'ammontare delle risorse disponibili; le modalità per la presentazione della domande; i criteri per l attribuzione del punteggio, per la formazione della graduatoria e per la concessione ed erogazione degli aiuti; il sistema dei controlli per la verifica dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda. CAPO IV CONTRIBUTI A PERSONE Articolo 20 (Oggetto) 1) Il presente capo disciplina le modalità di attuazione di benefici economici, sottoforma di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche che hanno la propria residenza anagrafica nel Comune da almeno un anno.

2) Il beneficio verrà concesso a persone con un nucleo familiare in possesso di un ISEE stabilito di volta in volta dalla Giunta comunale e comunque non superiore ai limiti stabiliti dalla normativa regionale per l accesso ai benefici della Carta Famiglia, prevista dall articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11. 3) Il beneficio verrà concesso nel rispetto dei seguenti principi: a) sostegno della famiglia con particolare riguardo alla sua numerosità; b) sostegno al diritto allo studio con particolare riguardo alle spese sostenute per il trasferimento fuori dal territorio comunale; c) situazioni di disagio sociale e/o economico; d) situazioni di disagio derivanti dalla marginalità e dalla tipologia del territorio comunale; e) disagio temporaneo derivanti da situazioni imprevedibili. Articolo 21 (Misura dei contributi e istruttoria) 1) La giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi definiti nel presente regolamento, definisce con proprio atto la natura, la misura e le modalità di concessione di quanto previsto all articolo precedente. 2) Il dirigente, sulla base dei criteri fissati dalla giunta e delle priorità fissate dal presente regolamento, predispone l'istruttoria. 3) Delle istanze rigettate e della concessione del contributo e delle modalità della sua erogazione viene data immediatamente notizia agli interessati, a cura del servizio competente. CAPO IV CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI Articolo 22 (Oggetto) 1) Al fine della concessione di contributi ad Enti pubblici e privati che pongano in essere attività di carattere culturale, sociale, sportivo e ricreativo si prenderanno in considerazione i seguenti criteri: a) esame del tipo di iniziativa o di attività svolta e finalità che la stessa tende a perseguire; b) esame dell eventuale coinvolgimento della popolazione con particolare riguardo alla tipologia della stessa; c) esame dei costi dell iniziativa o dell attività, in rapporto sia ai precedenti punti a) e b) sia alla possibilità o meno di autofinanziamento; d) esame, se possibile, dei risultati di precedenti analoghe esperienze. Articolo 23 (Misura dei contributi e istruttoria) 1) La giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi definiti nel presente regolamento, definisce con proprio atto la natura, la misura e le modalità di concessione di quanto previsto all articolo precedente. 2) Il dirigente, sulla base dei criteri fissati dalla giunta e delle priorità fissate dal presente regolamento, predispone l'istruttoria. 3) Delle istanze rigettate e della concessione del contributo e delle modalità della sua erogazione viene data immediatamente notizia agli interessati, a cura del servizio competente.

CAPO V DISPOSIZIONI CONCLUSIVE Articolo 24 (Piano dei contributi) 1) Nel bilancio di previsione viene previsto un apposito intervento di spesa relativo alla concessione di benefici finanziari di cui al presente regolamento. Articolo 25 (Albo dei beneficiari) 1) Ogni beneficio erogato è registrato all albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica ai sensi dell art. 1, commi 1 e 2, del D.P.R. 118/2000. Articolo 26 (Informativa dei dati personali) 1) I dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, richiesti in base al presente regolamento verranno utilizzati esclusivamente per la formulazione della graduatoria relativa all' erogazione del contributo in questione. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. La loro omissione comporterà l'esclusione automatica della domanda. 2) Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, sarà pubblicato all Albo Comunale. Articolo 27 (Entrata in vigore) 1) Il presente regolamento entra in vigore all esecutività della deliberazione che lo adotta. 2) Sono abrogate tutte le norme regolamentari incompatibili o in contrasto con le disposizioni ivi contenute. 3) Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia, per quanto compatibili.