CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato OTTOBRE

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Università degli Studi di SIENA ENTRATE (Consolidato d'ateneo)

Università per Stranieri di SIENA ENTRATE (Consolidato d'ateneo)

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Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" ENTRATE (Consolidato d'ateneo)

Università degli Studi di CAMERINO ENTRATE (Consolidato d'ateneo)

Università per Stranieri di PERUGIA ENTRATE (Consolidato d'ateneo)

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2414 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato OTTOBRE Delega al Governo per l introduzione di forme di lotteria immobiliare destinate al finanziamento di interventi a sostegno della domanda di abitazione Presentata il 28 maggio 2014 ONOREVOLI COLLEGHI! È nota a tutti la propensione degli italiani per la casa di proprietà, considerata come un bene essenziale, per sé e per i propri figli, a cui dedicare i sacrifici e i risparmi di un intera vita di lavoro. Anche grazie a questa propensione il comparto dell edilizia è stato spesso uno dei settori trainanti dell economia del nostro Paese, contribuendo in misura significativa al suo sviluppo economico. In questi ultimi anni, però, questa spinta propulsiva sembra essersi bloccata, se non esaurita; anche il mercato immobiliare italiano presenta un quadro critico, evidenziando preoccupanti segnali di stagnazione e contrazione: tende ad aumentare l invenduto nell ambito delle nuove costruzioni e si registra una sensibile riduzione delle compravendite, con conseguente significativo abbassamento dei valori degli immobili. E tutto ciò accade mentre non è venuta meno la domanda insoddisfatta di abitazioni residenziali a costi sostenibili da parte dei cittadini appartenenti alle fasce sociali «deboli», a partire soprattutto dalle coppie giovani, cui la precarietà della situazione lavorativa impedisce spesso l accesso al credito. Si assiste pertanto a un apparente paradosso: mentre aumenta il numero complessivo di unità immobiliari non affittate o invendute, cresce parallelamente la domanda di abitazioni a costi socialmente sostenibili, sia per quanto riguarda gli affitti, sia per quanto concerne l edilizia convenzionata. A questa domanda dovrebbero rispondere, auspicabilmente in coordinamento

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2414 con il «Piano casa» del Governo, i piani e gli interventi di housing sociale promossi dalle aziende regionali per l edilizia residenziale pubblica e più complessivamente dal sistema delle amministrazioni locali (dalle regioni ai comuni). Purtroppo, però, accade frequentemente che programmi di piani di intervento debbano fare i conti con le limitate risorse finanziarie a disposizione. La ristrettezza di risorse è peraltro accentuata anche dalle difficoltà che lo Stato ha incontrato nella dismissione del patrimonio attraverso le cartolarizzazioni. Nella scorsa legislatura, in occasione della conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, il Governo aveva accolto come raccomandazione un ordine del giorno (G/2518/1 e 5) a prima firma del senatore Peterlini e sottoscritto dai senatori Pinzger, Thaler e Fosson, che impegnava l esecutivo «a prevedere la lotteria degli immobili anche in Italia, a definirne le misure per l applicazione e la regolamentazione, per dare così slancio al settore immobiliare». La presente proposta di legge vuole dare attuazione a quell ordine del giorno, nell ottica di facilitare il superamento della difficile situazione dell edilizia residenziale pubblica e del mercato immobiliare che è stata descritta. Il comma 1 dell articolo 1 delega il Governo a sperimentare l introduzione di forme di lotteria immobiliare, individuando i meccanismi volti a incentivare i piani di edilizia sociale e convenzionata nell ambito delle politiche di housing sociale, oltre che a facilitare l attuazione dei piani di cartolarizzazione del patrimonio pubblico. Inoltre, sull esempio di quanto accade in altri Paesi, la proposta di legge prevede di coinvolgere in questa sperimentazione i privati cittadini che vogliono alienare unità immobiliari di loro proprietà: in questo caso si prevedono parametri e vincoli particolarmente rigorosi a tutela sia del cittadino che cede l immobile, sia delle persone fisiche che acquistano i biglietti elettronici. Il comma 2 dell articolo 1 individua i contenuti prioritari dei decreti attuativi della delega con particolare riguardo per: 1) le caratteristiche della gara pubblica per l affidamento ad una o più società della gestione delle lotterie previste nel comma 1; 2) i requisiti tecnici fondamentali della piattaforma di gestione delle lotterie, che dovrebbe prevedere forme di stretta integrazione tra telefonia mobile e internet. Il comma 3 dell articolo 1 prevede che lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti pubblici utilizzino i proventi derivanti dalle lotterie per attuare investimenti in conto capitale, per impedire la loro allocazione su partite di spesa corrente. Per quanto riguarda il bilancio dello Stato, è previsto l obbligo di riservare una quota dei proventi al finanziamento di progetti di innovazione e ricerca in ambito universitario. L articolo 2 dispone che sia istituito presso il Ministero dell economia e delle finanze un Osservatorio per la valutazione e il monitoraggio della trasparenza delle procedure e dei soggetti, composto da rappresentanti del Ministero dell economia e delle finanze e del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, da esponenti dei settori dell antimafia e dell antiriciclaggio, nonché in sede tecnica da rappresentanti dell Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e degli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri. È del tutto evidente l importanza di tale organismo, in considerazione del fatto che l oggetto della proposta di legge può sollevare legittime preoccupazioni in relazione alle normative vigenti in materia di governo del territorio e di ecosostenibilità ambientale, nonché di trasparenza finanziaria e di antiriciclaggio.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2414 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Delega al Governo per l introduzione di forme di lotteria immobiliare). 1. Allo scopo di introdurre, in via sperimentale, forme di lotteria immobiliare, finalizzate al reperimento di risorse destinate a finanziare interventi a sostegno della domanda di abitazione e a stimolare la ripresa del mercato immobiliare privato, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere la possibilità per gli enti pubblici e le amministrazioni locali che realizzano piani di edilizia sociale o convenzionata di ampliare fino al 15 per cento l entità dei piani stessi, fatta salva la compatibilità complessiva degli interventi con i più rigorosi standard di tutela territoriale e ambientale, destinando la quota aggiuntiva di unità abitative così realizzate a montepremi di lotterie da svolgere in ambito locale; b) prevedere la possibilità per lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti pubblici, nell ambito di piani di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, di destinare una quota, secondo una percentuale determinata di volta in volta dal Ministero dell economia e delle finanze, sentite le agenzie del demanio e del territorio, del patrimonio individuato per la dismissione a montepremi di lotterie immobiliari; c) prevedere la possibilità per i privati di alienare immobili di loro proprietà con la formula di lotterie immobiliari da svolgere secondo regole e vincoli prestabiliti;

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2414 d) prevedere per ogni lotteria un arco temporale rigorosamente definito e un limite minimo della raccolta, non inferiore al 60 per cento del valore di mercato dell immobile o degli immobili che costituiscono il montepremi, nonché un limite massimo non superiore al 40 per cento del medesimo valore di mercato, al netto dell eventuale prelievo fiscale in capo al cedente l immobile o gli immobili; e) prevedere che, nel caso in cui il limite massimo di cui alla lettera d) sia raggiunto prima della data prevista per la chiusura della lotteria, la stessa si chiuda ante termine; f) prevedere, nel caso di mancato raggiungimento del limite minimo di cui alla lettera d), la facoltà per il proprietario dell immobile di ritirare lo stesso dalla lotteria; in tal caso il titolare del biglietto elettronico può far valere il suo titolo di gioco in un altra lotteria gestita dal medesimo concessionario; g) prevedere i parametri per la determinazione del costo massimo per l acquisto dei biglietti elettronici ed eventualmente il numero massimo di biglietti acquistabili da una singola persona fisica per concorrere all estrazione del montepremi, previa attivazione di rigorose procedure di controllo atte a garantire la maggiore età di chi intende acquistare il biglietto elettronico. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono altresì prevedere: a) la concessione, tramite gara ad evidenza pubblica, della gestione delle lotterie previste dal comma 1 ad una o più società, che deve farsi carico di tutti gli oneri di organizzazione, distribuzione, pubblicità a fronte di un aggio riconosciuto, su determinazione del Ministero dell economia e delle finanze, in misura percentuale sulla raccolta; b) i requisiti di competenza tecnica, di solidità economico-finanziaria e di trasparenza degli assetti proprietari necessari per la partecipazione alla gara;

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2414 c) i criteri e i parametri per la stesura della convenzione, che deve essere sottoscritta dalle società concessionarie della gestione del servizio, specificando che tutte le procedure di gioco devono essere gestite on line, sulla base di una piattaforma informatica omologata dalla Società generale di informatica (SOGEI Spa) secondo un modello che preveda una forte integrazione tra telefonia mobile e internet, quale canale d accesso obbligato per l acquisto dei titoli di gioco in formato elettronico. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono inoltre prevedere per lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti pubblici l obbligo di utilizzare i proventi derivanti dalle lotterie di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), per spese in conto capitale; per quanto riguarda lo Stato, il Ministero dell economia e delle finanze, con propria determinazione, stabilisce annualmente una percentuale dei suddetti proventi non inferiore al 10 per cento da destinare al finanziamento di progetti di innovazione e ricerca in ambito universitario. 4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia le quali esprimono il loro parere entro un mese dalla data della trasmissione. ART. 2. (Istituzione di un Osservatorio per la valutazione e il monitoraggio della trasparenza delle procedure e dei soggetti). 1. Al fine di garantire che tutte le operazioni e le procedure necessarie alla realizzazione delle lotterie di cui alla presente legge siano condotte nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di governo del territorio e di ecosostenibilità ambientale, nonché di trasparenza finanziaria e di antiriciclaggio, è istituito presso il Ministro dell economia e delle finanze un Osservatorio per la valutazione

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 2414 e il monitoraggio della trasparenza delle procedure e dei soggetti, composto da rappresentanti del Ministero dell economia e delle finanze e del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, da esponenti dei settori dell antimafia e dell antiriciclaggio, nonché in sede tecnica da rappresentanti dell Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e degli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri. 2. I decreti legislativi di cui all articolo 1, comma 1, stabiliscono, altresì, in maniera puntuale le competenze e il numero dei membri dell Osservatorio di cui al comma 1 del presente articolo, prevedono le relative modalità di convocazione e di organizzazione dei lavori e finanziano l attività dello stesso Osservatorio con fondi attinti dai proventi delle lotterie immobiliari di cui al citato articolo 1.

PAGINA BIANCA

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