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LA ROTTAMAZIONE BIS DI ALESSANDRO TATONE Aggiornata al 22/11/2017 1

ROTTAMAZIONE BIS Art. 1, DL 148/2017 L articolo 1 D.L. 148/2017, c.d. collegato alla legge di Bilancio 2018, ripropone una nuova versione della rottamazione delle cartelle di pagamento, dopo quella introdotta dall articolo 6 D.L. 193/2016, che aggiorna e modifica: l ambito applicativo l ambito procedurale. Aspettando comunque la conversione in legge del decreto, la nuova formulazione di fatto ripristina la possibilità di rottamare tutti i ruoli affidati all Agente della riscossione rispettivamente: dal 1.1.2000 al 31.12.2016; dal 1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017. 2

I RUOLI DAL 2000 AL 2016 Sono definibili i ruoli affidati all Agente della riscossione nel periodo intercorrente tra il 1.1.2000 e il 31.12.2016: per i quali è stata presentata l istanza di definizione, ex articolo 6 D.L. 193/2016, ma non sono state rispettate le scadenze previste per il pagamento delle rate dei mesi di luglio e settembre 2017; per i quali è stata presentata l istanza di definizione, ex articolo 6 D.L. 193/2016, ma non è stata accolta dall Agente della riscossione; per i quali non è mai stata presentata alcuna istanza di definizione 3

LA REGOLARIZZAZIONE DELLE RATE DELLA ROTTAMAZIONE NON PAGATE Con riferimento ai carichi affidati all Agente di riscossione dal 2000 al 2016 rispetto i quali era già stata presentata istanza di adesione alla precedente versione della definizione agevolata (c.d. Rottamazione ), per i quali non si è provveduto al pagamento delle prime due rate di Luglio e Settembre, sarà possibile una riammissione a condizione che le predette rate vengano saldate entro e non oltre il 7 dicembre prossimo. Anche la scadenza della terza rata è ora fissata al 07/12/2017 LA REGOLARIZZAZIONE NON PREVEDE ULTERIORI SPESE 4

LE FAQ DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Riguardo la regolarizzazione l AdE ha chiarito che: 1. Per la remissione in bonis NON è prevista alcuna comunicazione all Agenzia delle Entrate-Riscossione; E sufficiente il pagamento; 2. Eventuali rate pagate non rispettando le scadenze previste nel piano di dilazione originario della rottamazione valgono quale regolarizzazione poiché la scadenza per queste due rate è ora fissata al 07/12/2017 (prima 30/11/2017); 3. Una volta pagate le tre rate entro il 7/12 le successive scadenze sono ora fissate al : 1. 31/07/2018 quarta rata - (in origine 30/04/2018); 2. 30/09/2018 (quinta rata) 5

LE FAQ DELL AGENZIA DELLE ENTRATE DOVE SI PAGA: Portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it ; App EquiClick; Sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione; Sportelli bancari / postali; Home banking; Punti Sisal e Lottomatica; Tabaccai convenzionati con Banca; Sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; Postamat; Compensazione con i crediti commerciali nei confronti della Pubblica Amministrazione SEGUE 6

LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI DELLA P.A. Per procedere alla compensazione dei crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione è indispensabile che l amministrazione a favore della quale sono stati effettuati i lavori, certifichi il credito. Per richiedere la certificazione è a disposizione la piattaforma informatica del ministero dell Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - all indirizzo: http://certificazionecrediti.mef.gov.it/certificazionecredito/home.xht ml. Tale certificazione deve essere prodotta agli sportelli dell'agenzia delle Entrate-Riscossione. SEGUE 7

LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI DELLA P.A. L'Agenzia delle entrate-riscossione verificherà la conformità della certificazione per poi procedere, in caso positivo, alla compensazione con conseguente rilascio dell attestazione di pagamento; Si tratta di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, Regioni e province autonome, enti locali, enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti; In fase di compensazione, nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte dei debiti iscritti a ruolo scaduti o in scadenza, bisognerà provvedere alla contestuale integrazione. 8

LA RIAMMISSIONE DEI RESPINTI Art. 1, co. dal 4 al 10-sexies DL 148/2017 Con la rottamazione bis diventano definibili anche i ruoli affidati all Agente della riscossione nel periodo intercorrente tra il 1.1.2000 e il 31.12.2016 per i quali: a. è stata presentata l istanza di definizione, ex articolo 6 D.L. 193/2016, b. è stata emessa comunicazione di rigetto da parte dell Agente della riscossione perché il richiedente non era in regola con i versamenti delle rateizzazioni ex articolo 19 D.P.R. 600/1973 scadenti nel periodo 1.10 31.12.2016. Il comma 8 dell art. 6 DL 193/2016 aveva infatti vincolato la fruizione del beneficio ai soli contribuenti in regola con i versamenti previsti dai piani rateali in essere ed in scadenza nel predetto periodo 9

LA RIAMMISSIONE DEI RESPINTI Ora in presenza di carichi compresi in piani di dilazione al 24/10/16, per i quali il debitore non ha effettuato il versamento delle rate scadute al 31.12 è possibile la (ri)ammissione alla stessa a condizione che: 1. entro il 31.12.2017 sia presentata istanza di adesione utilizzando l apposito mod. DA-R scaricabile dal portale: www.agenziaentrateriscossione.gov.it; 2. entro il 31.5.2018 siano versate, in un unica soluzione, le rate scadute e non pagate; 3. siano pagate in un massimo di 3 rate (con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018): 1. le somme affidate all Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; 2. le somme maturate a favore dell Agente della riscossione a titolo di aggio/rimborso delle spese per procedure esecutive/notifica della cartella di pagamento; 3. gli interessi ex articolo 21, comma 1, D.P.R. 602/1973 (4,5%) a decorrere dall 1.8.2017 In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento si determina l improcedibilità dell istanza 10

LA RIAMMISSIONE DEI RESPINTI La presentazione dell istanza comporterà l automatica sospensione: dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di definizione; degli obblighi di pagamento delle rate relative alle dilazioni concesse per i carichi oggetto della domanda di definizione in scadenza in data successiva al 31.12.16; di azioni esecutive, ovvero di iscrizioni di nuovi fermi amministrativi e ipoteche su carichi definibili; sono da escludere da tale computo i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione; delle procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che: non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo; non sia stata presentata istanza di assegnazione; non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 11

LA RIAMMISSIONE DEI RESPINTI L Agente della riscossione comunicherà al debitore: entro il 31.3.2018 l importo delle rate scadute e non pagate al 31/12/2016 che il contribuente dovrà pagare entro il 31.5.2018; entro il 31.7.2018, dopo aver ricevuto il versamento delle rate arretrate: quanto dovuto ai fini della definizione, le relative rate; il giorno / mese di scadenza di ciascuna di esse. ATTENZIONE: Non trova applicazione la proroga di 1 anno dei termini relativi alla rottamazione dei ruoli a favore dei soggetti colpiti dall evento sismico del 24 agosto 2016 che ha interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. 12

LE FAQ DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Riguardo la riammissione l AdE ha chiarito che: 1) la domanda di adesione alla definizione agevolata può essere ripresentata purchè la prima rottamazione sia stata respinta (da Equitalia) ESCLUSIVAMENTE a causa del mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31/12/2016, relative ai piani di rateizzazione in essere alla data del 24.10.2016.; 2) Per la riammissione è necessario presentare una istanza di adesione alla definizione agevolata entro il 31.12.2017 EX-NOVO; 3) Il modello DA-R può essere presentato: 1. MEDIANTE PEC unitamente alla copia del documento di identità, alla casella PEC della Direzione Regionale dell Agenzia delle Entrate-Riscossione di riferimento (l elenco si trova a pagina 4 del modulo DA-R); 2. Direttamente agli sportelli presenti sul territorio nazionale. SEGUE 13

LE FAQ DELL AGENZIA DELLE ENTRATE 4) le somme oggetto della «nuova» definizione agevolata possono essere pagate alternativamente: in un unica soluzione, a rate di pari importo (fino a un massimo di 3) entro settembre, ottobre e novembre 2018; 5) Si può pagare tramite portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, oppure: App EquiClick; Sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione; Sportelli bancari / postali, postamat; Home banking; Punti Sisal e Lottomatica, Tabaccai convenzionati con Banca; Sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; Compensazione con i crediti commerciali nei confronti della Pubblica Amministrazione 14

IL MODELLO DA-R «Definizione Agevolata Regolarizzazione» Devono essere riportati i seguenti dati: i dati anagrafici del soggetto interessato; la dichiarazione di domiciliazione ai fini della trattazione della richiesta; il numero: della/e comunicazione/i di rigetto/accoglimento parziale ricevuta (identificato con Documento rif ) a fronte dell istanza di definizione già presentata; delle cartelle/avvisi contenuti nella/e comunicazione/i di rigetto / accoglimento parziale dell istanza di definizione già presentata; il numero di rate (massimo 3) scelto per effettuare il pagamento delle somme dovute; la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce l istanza, qualora esistenti, con l assunzione dell impegno del contribuente a rinunciarvi. ATTENZIONE: IL MOD. DA-R È UTILIZZABILE SOLO DAI CONTRIBUENTI CHE HANNO GIÀ PRESENTATO IL MOD. DA-1 15

IL MODELLO DA-R «Definizione Agevolata Regolarizzazione» 16

IL MODELLO DA-R «Definizione Agevolata Regolarizzazione» 17

LA «ROTTAMAZIONE BIS» Oltre alla possibilità di definire in via agevolata i ruoli affidati all Agente della riscossione nel periodo ricompreso fra 01/01/2017 e 30/09/2017, Viene ripristina la possibilità di definizione agevolata anche per i ruoli affidati all Agente della riscossione nel periodo ricompreso fra 01/01/2000 e 31/12/2016 per i quali non è MAI stata presentata un istanza di rottamazione, pertanto: Ruolo affidato all Agente della riscossione Tra il 1.1.2000 e il 31.12.2016 Disciplina applicabile Rottamazione ex articolo 6 D.L. 193/2016 Rottamazione-bis ex articolo 1 D.L. 148/2017 Tra il 1.1.2017 e 30.9.2017 Rottamazione-bis ex articolo 1 D.L. 148/2017 18

LA «ROTTAMAZIONE BIS» La rottamazione 2018 replica sostanzialmente l agevolazione della prima rottamazione ; sarà pertanto possibile estinguere il debito senza pagare: le sanzioni, gli interessi di mora ad esso relativi. Per le multe stradali, invece, non si dovranno pagare: gli interessi di mora, le maggiorazioni previste dalla Legge. Rimarranno pertanto dovute: 1. la sorte capitale; 2. gli interessi ad essa relativi; 3. somme maturate a favore dell Agente della riscossione (a titolo di aggio / rimborso spese per procedure esecutive o notifiche di cartelle di pagamento 19

LA «ROTTAMAZIONE BIS» La definizione agevolata può riguardare: anche un singolo carico iscritto a ruolo/affidato; carichi costituiti esclusivamente da sanzioni; carichi definitivi per mancata impugnazione/conclusione del giudizio; carichi ancora in contestazione. Per tale ultima fattispecie sarà necessario, ai fini della fruizione dell agevolazione: indicare nell istanza l esistenza dei giudizi pendenti, aventi ad oggetto i carichi cui la stessa si riferisce; assumere l impegno a rinunciarvi. 20

CHI VUOLE ADERIRE DEVE: 1. presentare l istanza entro il 15 maggio 2018 con l apposito mod. DA-2017; 2. pagare le somme dovute: 1. in unica soluzione entro il mese di luglio 2018, 2. a rate di pari importo nel numero massimo di cinque alle seguenti scadenze: SCADENZA Luglio 2018 Settembre 2018 Ottobre 2018 Novembre 2018 Febbraio 2019 LA «ROTTAMAZIONE BIS» IMPORTO RATA 20% del debito della definizione agevolata 20% del debito della definizione agevolata 20% del debito della definizione agevolata 20% del debito della definizione agevolata 20% del debito della definizione agevolata 21

LA «ROTTAMAZIONE BIS» L AGENTE DI RISCOSSIONE DEVE COMUNICARE AL DEBITORE: 1. entro il 31 marzo 2018, con posta ordinaria, i carichi affidati dal 1 gennaio al 30 settembre 2017, per i quali alla data del 30 settembre 2017 risulta non ancora notificata la cartella di pagamento; 2. entro il 30 giugno 2018 il diniego o l accoglimento con l importo delle somme dovute ai fini della definizione. Come per la precedente versione è prevista la sospensione, fino alla scadenza della prima / unica rata, delle somme dovute per la definizione del pagamento dei versamenti rateali 22

LE FAQ DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Riguardo la rottamazione 2018 l AdE ha ulteriormente chiarito che: 1. Chi non paga le rate, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici previsti della definizione agevolata. 2. Gli eventuali versamenti effettuati saranno, comunque, acquisiti a titolo di acconto dell importo complessivamente dovuto. 3. E possibile aderire alla definizione agevolata anche in presenza di un contenzioso con Agenzia delle entrate-riscossione a condizione che sia espressamente rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata. 4. Chi non è in regola con i piani rateali precedentemente accordati può comunque presentare l istanza di adesione. 23

IL MODELLO DA-2017 Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata Le modalità di presentazione sono principalmente due: a) direttamente allo sportello dell Agente della riscossione; b) tramite PEC utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica nello stesso riportati. In questo caso, oltre al modello sarà necessario allegare anche la copia del documento d identità del soggetto richiedente la definizione agevolata. E comunque possibile delegare la presentazione ad un soggetto terzo: previa compilazione dell apposito prospetto Delega alla presentazione contenuto nel modello; allegando copia del documento d identità del delegante/delegato. 24

IL MODELLO DA-2017 Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata Oltre quelli anagrafici i dati da inserire sono i seguenti: 1. dichiarazione di domiciliazione ai fini della trattazione della richiesta; 2. volontà di definire tutti i carichi ovvero soltanto alcuni di essi. La scelta verrà comunicata barrando l apposita casella; nel caso di adesione parziale sarà necessario indicare ulteriormente: il numero della cartella/avviso per il quale è richiesta la definizione agevolata; il carico (con indicazione del relativo numero identificativo), qualora il soggetto intenda aderire solo per alcuni debiti contenuti nelle specifiche cartelle oggetto di definizione; 3. volontà, tramite la barratura dell apposita casella, di effettuare il pagamento delle somme dovute in unica soluzione, ovvero in maniera dilazionata, con l ulteriore indicazione del numero di rate scelto (massimo 5); 4. la sussistenza - o meno - tramite la barratura dell apposita casella, della pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce l istanza e l eventuale impegno a rinunciarvi. 25

IL MODELLO DA-2017 INDICAZIONE DEI CARICHI DA DEFINIRE Fattispecie 1: le somme da definire sono richieste dall Agente della Riscossione con una cartella di pagamento 26

IL MODELLO DA-2017 INDICAZIONE DEI CARICHI DA DEFINIRE Fattispecie 2: se le somme da definire sono richieste con un avviso di accertamento esecutivo dell Agenzia, bisognerà indicare il numero di riferimento interno presente nell avviso di presa di carico inviato dall Agenzia delle Entrate-Riscossione, avendo cura di verificare la data di affidamento. 27

IL MODELLO DA-2017 INDICAZIONE DEI CARICHI DA DEFINIRE Fattispecie 3: se le somme da definire sono richieste dall INPS e affidate all Agente della Riscossione va indicato il numero dell atto. 28

IL MODELLO DA-2017 INDICAZIONE DEI CARICHI DA DEFINIRE Fattispecie 4: se l istante intende definire solo ALCUNI carichi deve compilare anche il prospetto relativo all identificativo del carico. SEGUE 29

IL MODELLO DA-2017 INDICAZIONE DEI CARICHI DA DEFINIRE Fattispecie 4: 30

IL MODELLO DA-2017 SEGUE 31

IL MODELLO DA-2017 32

RIEPILOGO SCADENZE TIPO DEFINIZIONE 1 SCADENZA 07/12/17 Regolarizzazione 1 rottamazione Ri-ammissione alla rottamazione Rottamazione bis Data Adempimento Data Adempimento Data Adempimento Pagamento 1, 2 e 3 rata «rottamazione» 15/05/18 2 SCADENZA 31/07/18 Pagamento 4 rata 30/06/18 3 SCADENZA 30/09/18 Pagamento 5 rata 31/07/18 Presentazione modello DA-R L Ag. di riscossione comunica l ammontare delle rate scadute al 31/12/16 Pagamento in unica soluzione delle rate scadute 31/12/16 31/03/18 15/05/18 30/06/18 L Ag. di riscossione comunica l affidamento dei carichi non ancora notificati Presentazione modello DA L Ag. di riscossione comunica gli importi dovuti, le rate e le relative scadenze SEGUE 33

RIEPILOGO SCADENZE TIPO DEFINIZIONE Regolarizzazione 1 rottamazione Ri-ammissione alla rottamazione Rottamazione bis Data Adempimento Data Adempimento Data Adempimento 4 SCADENZA - - 01/10/18 L Ag. di riscossione comunica le somme dovute per la definizione e le relative scadenze 31/07/18 Pagamento 1 rata 5 SCADENZA 6 SCADENZA 7 SCADENZA 8 SCADENZA - - - - - - - - 31/10/18 1 rata (40%) 01/10/18 Pagamento 2 rata 30/11/18 2 rata (40%) 31/10/18 Pagamento 3 rata 28/02/19 3 rata (20%) 30/11/18 Pagamento 4 rata - - 28/02/19 Pagamento 5 rata 34

LA ROTTAMAZIONE DELLE INGIUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI Per perfezionare la definizione è necessario un atto dell'ente locale/regionale con il quale venga stabilito: 1. il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018; 2. Il modo con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; 3. il termine per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica: il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi; 4. il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l ammontare: delle somme dovute per la definizione agevolata; delle singole rate e la scadenza delle stesse. IN ASSENZA DI UN APPOSITA DELIBERAZIONE DI QUESTI ENTI LA DEFINIZIONE NON PUÒ ESSERE ADOTTATA 35

LA ROTTAMAZIONE DELLE INGIUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI In sostanza, vengono replicate tutte le disposizioni della precedente definizione agevolata ad eccezione di quelle di cui al comma 1 dell art. 6-ter del D.L. 193/2016, nel quale era tra l altro stabilito che gli enti territoriali, entro 30 giorni, erano tenuti a dare notizia dell'adozione dell'atto che concede l'agevolazione mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. Anche in questo caso infatti: 1. la presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza; 2. il mancato o carente versamento dell unica rata, ovvero di una delle rate comporta: la decadenza dall agevolazione; la ripresa dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. 3. i versamenti effettuati non saranno persi, ma acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. 36 SEGUE

LA ROTTAMAZIONE DELLE INGIUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI 4. la definizione agevolata NON TROVA applicazione con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione relativi a: risorse proprie tradizionali UE (dazi doganali, contributi provenienti dall imposizione di diritti alla produzione dello zucchero, IVA riscossa all'importazione); somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali; 5. la definizione agevolata TROVA applicazione con riferimento: alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, agli interessi per ritardato pagamento. 37

Fai D.A. te L'Agenzia Entrate-Riscossione ha messo a disposizione del contribuente un nuovo servizio sul proprio sito internet (www.agenziaentrateriscossione.gov.it) denominato Fai D.A. te, volto a semplificare la presentazione on line delle istanze per la rottamazione dei ruoli. Per il modello DA-2017 funziona così: Accedere alla pagina dedicata alla Definizione Agevolata 2017 ; cliccare sul link compila il form per la definizione agevolata 2017 ; compilare il modulo inserendo: i dati anagrafici, di domiciliazione e di contatto; i riferimenti alle cartelle o agli avvisi che si vogliono rottamare ; i documenti di riconoscimento in allegato; la modalità di pagamento prescelta /in unica soluzione/a rate); l indirizzo e-mail di riferimento dove si desidera ricevere la convalida della richiesta. SEGUE 38

Fai D.A. te Nella medesima sezione è possibile: 1. richiedere l elenco delle cartelle che possono essere rottamate, potendo così accedere anche alle cartelle del 2017 che non sono state ancora notificate e di cui non se ne ha conoscenza. A questo ulteriore servizio possono accedere anche i contribuenti che nella precedente scadenza non erano in regola con il pagamento di tutte le rate relative ai piani di rateazione in essere al 24.10.2016 e che, quindi, hanno ricevuto il diniego alla domanda di adesione alla definizione agevolata 2016. 2. accedere al nuovo servizio online per chi non ha pagato le rate di luglio e settembre 2017. 39

Per il modello DA-R funziona così: Fai D.A. te Accedere alla pagina dedicata alla Regolarizzazione istanza respinta ; cliccare sul link compila il form per la definizione agevolata 2017 ; compilare il modulo ricordando che le condizioni necessarie per poter accedere a questo ulteriore beneficio sono: i carichi per i quali si richiede l adesione risultino respinti esclusivamente per il mancato adempimento della previsione di cui all art. 6, comma 8 del D.L. n. 193/2016, come riportato nella comunicazione di diniego trasmessa dall Agente della riscossione (cosiddetta Comunicazione delle somme dovute ); che entro il 31 maggio 2018, venga effettuato il pagamento in un unica soluzione dell importo complessivo delle rate scadute. Nella medesima sezione è possibile richiedere, qualora non in possesso dell istante, la comunicazione delle somme dovute mediante: Compilazione dell apposito form; Accesso alla propria area riservata 40