CAPITOLATO SPECIALE D ONERI

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BANDO IGEA ALLEGATO C FORNITURA TRIENNALE DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE E DA RISCALDAMENTO DA EFFETTUARSI PRESSO LA MINIERA DI FUNTANA RAMINOSA - GADONI CAPITOLATO SPECIALE D ONERI ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO Il presente capitolato d oneri ha per oggetto la fornitura triennale di gasolio per autotrazione e da riscaldamento utilizzati dall IGEA per lo svolgimento della propria attività. I quantitativi di gasolio previsti, a titolo indicativo e non esaustivo, sono le seguenti: - gasolio per autotrazione: quantità triennale: litri 50.000; - gasolio da riscaldamento: quantità triennale: litri 7.500. Le suddette quantità possono variare in aumento o in diminuzione, in base alle necessità dell IGEA, senza che la ditta aggiudicataria possa trarne motivo per la richiesta di compensi aggiuntivi. ART. 2 - DESCRIZIONE E AMMONTARE DELL'APPAL TO I rifornimenti saranno effettuati presso la Miniera di Funtana Raminosa, nel territorio del Comune di Gadoni (NU), nei depositi del gasolio per autotrazione e da riscaldamento. L importo annuale delle forniture di gasolio ammonta presuntivamente a circa Euro 20.000,00 per cui l importo della fornitura triennale, a titolo indicativo e non esaustivo, risulta di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) + IVA. ART. 3 - MODALITA' E TERMINI DI CONSEGNA La fornitura avverrà secondo i quantitativi che l IGEA richiederà con ordini scritti, emessi dalla posizione aziendale abilitata e trasmessi a mezzo fax, entro le ore 17,00 dei giorni lavorativi compresi fra il lunedì e il venerdì. Il termine di consegna decorrerà dalle ore 17,00 del giorno di invio del fax e dovrà essere effettuata entro 24 ore. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alle consegne dei carburanti effettuando trasporti in modo conforme alla legge sia sotto il profilo delle norme fiscali che delle norme tecniche in ordine alla sicurezza e antincendio. Pertanto i mezzi dovranno possedere i requisiti necessari per le operazioni di trasporto, carico e scarico dei prodotti. Ogni consegna dovrà essere corredata dal Documento di Accompagnamento Semplificato (D.A.S.) e dal certificato di lettura contalitri e da ogni documento prescritto dalla legge ai fini della regolare consegna. Per le forniture provenienti dalle raffinerie i documenti saranno rilasciati direttamente dal deposito di partenza.

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE DELLA CONSEGNA I serbatoi dell IGEA siti in località Funtana Raminosa hanno una capacità di litri 5.000 (cinquemila) per il gasolio per autotrazione e litri 500 (cinquecento) per il gasolio da riscaldamento. La ditta aggiudicataria dovrà garantire in ogni momento la disponibilità ad effettuare il rifornimento di gasolio per autotrazione per una quantità non inferiore a litri 2.000 e per il gasolio da riscaldamento per una quantità non inferiore a litri 400. L IGEA si impegna altresì, quando intende approvvigionare gasolio da riscaldamento, ad ordinare contemporaneamente anche gasolio per autotrazione. La ditta aggiudicataria dovrà utilizzare per il trasporto dei prodotti petroliferi apposite cisterne omologate secondo i dettami delle leggi in materia e munite di misuratore contalitri opportunamente tarato e bollato nel rispetto del D.M. n. 182/2000; tale misuratore dovrà fornire un cartellino con la stampa del volume (litri) rilevato dalla testina di rilevazione che dovrà essere controfirmato in contraddittorio con l autista dell autocisterna. Per ogni consegna il D.A.S. deve riportare almeno i seguenti dati: a) peso espresso in kg. e/o volume espresso in litri a 15 C.; b) densità a 15 gradi; c) volume a temperatura di carico. Nel caso in cui il D.A.S. fosse incompleto, la consegna potrà essere respinta e l IGEA potrà applicare le penali di cui all art. 16. Al fine di calcolare, per ciascuna consegna, la quantità di carburante fatturabile dal Fornitore, si procederà secondo le modalità di seguito riportate. All arrivo dei prodotti sarà facoltà dell IGEA, prima di procedere allo scarico, determinare la temperatura e la densità in contraddittorio con il Fornitore. I volumi di carburante determinati a temperatura del prodotto allo scarico, saranno riportati alla temperatura standard di 15 C avvalendosi, per la conversione, delle tabelle ufficiali (tabelle 54B pubblicate nel volume III del Petroleum Measurement Tables, edita dal A.S.T.M. e stampate dal Ministero per lo Sviluppo Economico Direzione Generale delle Dogane ed. II.II). A tale scopo, la densità a 15 e la temperatura del prodotto allo scarico, se non rilevati e calcolati al momento dello scarico, saranno ricavati dal D.A.S. Nel caso in cui l IGEA non abbia effettuato alcuna rilevazione di cui ai punti precedenti, ai fini della fatturazione saranno utilizzati i volumi (litri a 15 C) ricavabili dal D.A.S. ART. 5 - OPERAZIONI CONSEGUENTI ALLA CONSEGNA Per le operazioni di consegna dei prodotti la ditta aggiudicataria dovrà provvedere con proprio personale all'apertura dei pozzetti delle cisterne, alle operazioni di attracco fra autocisterne e passo d'uomo da eseguirsi in conformità alle norme tecniche vigenti, alla misurazione dei livelli di cisterna quando richiesti, alla chiusura perfetta del passo d'uomo e dei pozzetti. Le consegne dovranno intendersi franco di ogni spesa di trasporto e immissione nelle cisterne dell IGEA del combustibile e di verifica del loro peso. La ditta aggiudicataria durante le operazioni di scarico del carburante dovrà adottare tutte le cautele ed accorgimenti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ed antinfortunistiche sollevando l IGEA da ogni responsabilità civile e penale. Sono posti a carico esclusivamente della ditta aggiudicataria eventuali danni che ne dovessero derivare durante le operazioni di scarico presso i depositi dell IGEA.

ART. 6 - CONTROLLI Su semplice richiesta verbale degli addetti al servizio, e senza preavviso, la ditta aggiudicataria dovrà recarsi presso una pesa pubblica per operazioni di controllo del carico, con spese a totale carico della ditta medesima. La ditta dovrà essere munita di licenza fiscale rilasciata dalla competente Agenzia delle Entrate e delle Dogane ai fini dell esercizio di deposito e commercio di prodotti petroliferi ai sensi del D.Lgs. n. 271 del 05.05.1957, convertito in Legge 02.07.1957 n. 474 e s.m.i.. ART. 7 - CAMPIONATURE La ditta aggiudicataria dovrà essere costantemente attrezzata, con dotazione presso l'automezzo di trasporto, di recipienti e apparecchiature idonee ed in numero adeguato per effettuare prelievi di campioni dei prodotti da consegnare. I prelievi saranno effettuati, secondo le modalità indicate dalle norme ISO 3170 e ISO 3171, per la composizione di n. 3 campioni di carburante posti in 3 (tre) idonei contenitori. Il prelievo sarà effettuato, in parti uguali a tre diversi livelli dell autobotte: superiore, mediano, inferiore. In caso di autobotte divisa in scomparti il prelevamento sarà opportunamente miscelato in modo da costituire un campione unico che ad ogni conseguente effetto si intenderà rappresentativo dell intera fornitura. Il campione verrà ripartito in contenitori sigillati, che dovranno essere dotati di targhetta sulla quale saranno riportati i riferimenti dell unità di destinazione (Campo Pisano), il numero D.A.S., la data e il luogo del prelievo (coincidente con la data della consegna) e la targa dell autocisterna. L etichetta sarà firmata dal trasportatore e dal referente dell IGEA. A tal fine il fornitore accetta di essere rappresentato dall autista dell autocisterna. I suddetti campioni saranno destinati rispettivamente, uno al Fornitore, uno all IGEA ed uno ad un laboratorio Chimico delle Dogane o ad altro laboratorio accreditato indicato dall IGEA. ART. 8 - CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE Le specifiche del gasolio per autotrazione dovranno essere contenute entro i limiti previsti del D.Lgs. n. 66 del 21 marzo 2005 in attuazione della Direttiva CEE 2003/17 (qualità del combustibile diesel). Il gasolio da riscaldamento dovrà avere un contenuto in zolfo non superiore al 2% in peso e le specifiche dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.P.C.M. del 08 marzo 2002, dalla norma italiana UNI CTI 6579, dal D.Lgs. 152 del 2006 e dalla normativa doganale. Qualora, a seguito dell entrata in vigore di nuove disposizioni legislative intervenute dopo la pubblicazione del bando e fino alla data di scadenza della fornitura, vengano modificate le caratteristiche chimico-fisiche dei prodotti, l aggiudicatario è tenuto ad assicurare le forniture nel pieno rispetto delle nuove normative alle condizioni economiche previste in sede di gara. Qualora, a seguito di analisi effettuate a spese della ditta aggiudicataria nei Laboratori appositamente certificati e indicati dalla posizione aziendale abilitata, il prodotto non risultasse conforme a quanto stabilito nel presente Capitolato, L IGEA si riserva di procedere alla rescissione del contratto rientrando nella fattispecie delle condizioni stabilite dal successivo articolo 13.

ART. 9 - OFFERTA Con la presentazione dell'offerta si riterrà implicito che la ditta aggiudicataria ha preso visione ed ha accettato tutti i patti e le condizioni dell'appalto ed è a conoscenza dei luoghi dove hanno sede gli impianti soggetti al rifornimento. L offerta riguardante deve essere formulata secondo lo schema fornito da IGEA denominato Allegato D al bando di gara. ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA POLIZZA RCT Come previsto dall art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s..m.i., la Ditta aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell importo netto contrattuale secondo le modalità previste dai commi 1, 2, 3 dell articolo in argomento. L Aggiudicataria dovrà inoltre stipulare una polizza per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con un massimale annuo e per sinistro non inferiore ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00). Al riguardo, in relazione a detta polizza, si precisa che la voce Assicurato deve comprendere anche la Stazione Appaltante e i suoi dipendenti. Inoltre non saranno accettate forme di riduzione per i diversi rischi e pertanto, nel caso di presenza di franchigie e scoperti, dovrà apporsi la clausola che gli stessi saranno apposti esclusivamente al contraente. ART. 11 - DOCUMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO Ai fini della stipula del contratto, la Ditta aggiudicataria provvisoria dovrà trasmettere all IGEA la seguente documentazione: 1. Certificato generale del Casellario Giudiziale del rappresentante legale della Società, emesso in data non anteriore a 6 mesi da quella fissata per la gara (in originale); 2. Certificato della Cancelleria fallimentare presso il Tribunale di competenza, emesso in data non anteriore a 6 mesi da quella fissata per la gara (in originale); 3. Certificato di ottemperanza, o dichiarazione, ex art. 17 Legge 68/99 Norme per il diritto al lavoro dei disabili; 4. il Certificato di iscrizione alla CCIAA recante la dicitura antimafia, di cui all art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 252/98, emesso in data non anteriore a 6 mesi da quella fissata per la gara (in originale); 5. il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007. 6. Copia conforme all originale della Licenza per lo stoccaggio e la vendita di prodotti petroliferi rilasciata dall Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio. L aggiudicatario dovrà inoltre produrre le schede di sicurezza (S.D.S.) dei carburanti. Prima della stipula del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere all IGEA la cauzione definitiva e la polizza RCT di cui al precedente articolo. ART. 12 - INCAMERAMENTO CAUZIONE Resta inteso che l IGEA, qualora constatasse inadempienze agli obblighi assunti dall'appaltatore, avrà la facoltà di incamerare la cauzione senza bisogno di diffida e di procedimento giudiziario, salvo ogni altra azione per il recupero di quanto ad essa dovuto in dipendenza alle inadempienze dell'appaltatore stesso.

ART. 13 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO Nel caso che l'impresa manchi ad uno qualunque dei patti contrattuali o si mostri negligente o inadempiente agli ordini dati dal Responsabile dell apposito Servizio, l IGEA può rescindere il contratto in qualsiasi momento; in tal caso l'impresa avrà diritto soltanto al pagamento delle forniture eseguite regolarmente e sarà passibile del danno che provenisse all IGEA dalla stipulazione di un nuovo contratto e dalla esecuzione d'ufficio delle forniture. ART. 14 - SUBAPPALTO Ai fini del subappalto si applica l art. 118 del D. Lgs 163/06. Sono vietati, sotto pena di risoluzione del contratto, i subappalti del servizio salvo specifica autorizzazione dell IGEA. Il concorrente che desidera avvalersi del subappalto deve obbligatoriamente indicarlo all atto dell offerta. Resta comunque inteso che ove venga concessa l autorizzazione, l aggiudicatario non sarà sollevata dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti l esecuzione del servizio. ART. 15 - DURATA DEL CONTRATTO La fornitura avrà durata triennale e decorrerà dalla data di stipula del contratto. Se allo scadere del termine contrattuale l IGEA non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il contratto per il periodo successivo, l'appaltatore dovrà continuare la fornitura agli stessi patti e condizioni contrattuali previste nel periodo precedente, previa richiesta scritta da parte dell IGEA per il tempo necessario ad espletare la procedura di gara per l'affidamento della fornitura per il periodo successivo. ART. 16 - MODALITA' DI PAGAMENTO Il pagamento avverrà a 30 giorni data fattura fine mese, previo riscontro delle forniture effettuate. Nel caso di invio della documentazione incompleta o inesatta, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento della documentazione regolare. ART. 17 - PENALI In caso di ritardo delle forniture, secondo le modalità previste nell art. 5 del presente capitolato, sarà applicata una penale giornaliera di 200,00. In caso di fornitura di prodotti difformi dall'offerta per qualità, oltre alla richiesta di sostituzione, si applicherà una penale pari al 15% del valore dei prodotti non rispondenti ai requisiti richiesti. In caso di ritardo anche nella sostituzione dei prodotti petroliferi difformi, sarà applicata una penale pari ad 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il quinto giorno previsto per il ritiro, indipendentemente dal suo valore. Tali penalità saranno detratte dal corrispettivo, fatta salva la risoluzione del contratto nei casi gravi con incameramento della cauzione e fatta salva altresì l'esecuzione in danno di ogni onere e spesa maggiore. Le eventuali inadempienze che daranno luogo alle penali di cui ai precedenti commi vanno contestate per iscritto alla ditta fornitrice che potrà presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di giorni cinque dalla contestazione.

Qualora dette controdeduzioni, a insindacabile giudizio dell'igea, non siano accolte o nel caso di presentazione delle stesse oltre il termine citato, saranno applicate le penali stabilite nel presente Capitolato d Oneri. Nell ipotesi in cui si verifichino, per più di tre volte ciascuno, i ritardi o le forniture di prodotti difformi, l'igea si riserva la facoltà di ricorrere alla ditta seconda classificata in graduatoria, attivando la procedura prevista dall'art. 12. ART. 18 - PREZZI L'offerta per il gasolio dovrà presentare il ribasso percentuale per ogni litro di prodotto petrolifero (formulata in base al modulo Allegato D ), che rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto, riferito al prezzo per litro delle quotazioni pubblicate dalla Staffetta Quotidiana Petrolifera Prezzo Italia SIF-SIVA (al netto dell accisa e dell IVA). Il prezzo é riferito alle quotazioni ufficiali in vigore alle date in cui avvengono le effettive consegne e sarà cura della ditta aggiudicataria allegare ad ogni fattura, a giustificazione del prezzo, copia della quotazione pubblicata come sopra. ART. 19 - SPESE Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria. ART. 20 - VERTENZE In caso di contestazioni circa la qualità dei prodotti petrolifero, sarà ritenuto inappellabile il referto di analisi, effettuato sul prodotto in contestazione dal Laboratorio Chimico Provinciale di Cagliari o da altro Laboratorio certificato indicato da IGEA, su campioni prelevati alla presenza delle parti interessate. Le relative spese si intendono a carico della Ditta aggiudicataria. Qualora i prodotti forniti non risultassero corrispondenti ai requisiti di Capitolato, la Ditta sarà tenuta al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che ne potrà derivare, nonché al ritiro del prodotto fornito e alla sostituzione del quantitativo precedentemente fornito. Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Cagliari. ART. 21 - RINVIO Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato d oneri sono applicabili le disposizioni contenute nel Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ( R.D.18.11.1923, n. 2440, R.D. n. 827 del 1924 e s.m.i.), nonché le disposizioni del Codice Civile, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che qui si intendono integralmente riportate, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.