L IDONEITA ALLA GUIDA

Documenti analoghi
Art Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida


SEGNALAZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DEI TRASPORTI DEI CASI DI PATOLOGIE INCOMPATIBILI CON L IDONEITA ALLA GUIDA

DECRETO 15 novembre 2013

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Decreto Dirigenziale - 15/11/ Procedura di comunicazione per rinnovo validità patente

MANTOVA 16 NOVEMBRE 2015 DOTT.SSA MARIA GRAZIA PACCINI - DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE

Delibera della Giunta Regionale n. 207 del 21/04/2015

le voci che interessano

le voci che interessano

- affetti da patologie che possono interferire sull idoneità alla guida come minorazioni anatomiche degli arti e/o importanti deficit neurologici;

Prot. n. 4293/2 Varese, 24/01/2006

L IDONEITA AL PORTO D ARMI

** NORMATTIVA - Stampa ***

Documenti e modulistica occorrenti per il conseguimento delle patenti A1, A e B

"Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi".

LEGGE 29 luglio 2015, n. 115

Prot. n Roma, 22 luglio 2016

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Art Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :41 -

Epilessia e patente di guida: il problema della segnalazione e delle tutele

DOCUMENTI NECESSARI PER LA CERTIFICAZIONE DI RILASCIO / DUPLICATO PATENTE DI GUIDA CATEGORIA A B E DECLASSAMENTO DA PATENTE SUPERIORE

PRESCRIZIONI E NUOVA SCADENZA DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE di Franco MEDRI *

LA COMMISSIONE MEDICO LOCALE PATENTI DI GUIDA. Genova

Nei seguenti casi, invece, la visita di rinnovo deve essere effettuata in una Commissione Medica Locale - CM L:,

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

LA C.D. III DIRETTIVA PATENTI: SCHEMA OPERATIVO DELLE SANZIONI

Circolare - 16/02/2012 -Prot. 4303/8.3 - Esami a quiz CQC OGGETTO: Esami per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

PROGETTO RILASCIO E RINNOVO PATENTI

Roma, 6 maggio CIRCOLARE N Prot. n /CQC. ALLE SEZIONI TERRITORIALI ADERENTI ALLE IMPRESE DIRETTAMENTE ADERENTI Loro indirizzi

DEFICIT CAMPIMETRICO e IDONEITA ALLA GUIDA

ALLEGATOA alla Dgr n del 23 marzo 2010 pag. 1/17

Articolo CdS. Art. 116

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Prefettura di Avellino

Idoneità alla guida. Demetrio Spinelli. Milano

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

REQUISITI PSICO-FISICI

AIPAL AREA INTEGRATA PREVENZIONE ATTIVITA' LEGALI. PORTO D'ARMI (licenza di caccia, porto d'armi per difesa personale, detenzione d'arma da fuoco):

Commissione Medica Locale Provincia di di Ancona Dati Dati statistici Anno Anno 2004/2005

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dal 23 aprile 2012 è in vigore la disciplina sulla guida accompagnata per chi ha almeno 17 anni e la patente A1.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO. per i trasporti terrestri

Transcript:

«Dall essere di Parmenide al valore della persona: tra storia e medicina legale della Pubblica Amministrazione» L IDONEITA ALLA GUIDA Relatore: Col. me Giovanni MICALE Ascea Casalvelino 28-29-30 settembre 2016 Associazione nazionale di Medicina Legale per la Pubblica Amministrazione I Congresso Nazionale 1

SCOPO FORNIRE UN SINTETICO QUADRO D INSIEME DELLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E GLI ACCERTAMENTI SANITARI CHE IL MEDICO CERTIFICATORE MONOCRATICO È TENUTO AD APPLICARE, AI FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA GUIDA DEI VEICOLI A MOTORE 2

D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 Nuovo Codice della Strada Art. 119 Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida 1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore. 3

D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 Art. 119 Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida 2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici 4

GABINETTI MEDICI lo studio professionale o gabinetto medico è una struttura privata, non aperta al pubblico [e non soggetta all autorizzazione sanitaria di legge], sovente coincidente con la privata abitazione, ove il Sanitario eroga la prestazione professionale senza intermediazione* (Sentenza Cass. Civ. n. 7738/1993) * Perciò, il carattere personalissimo della prestazione sanitaria resa nei gabinetti medici o studi medici, viene meno dove vi è interposizione di un'impresa commerciale tra il professionista (il medico) ed il cliente. Deve sempre essere prevista la separazione dei locali dove si svolge attività sanitaria da quelli dove l attività è commerciale o addirittura di altro tipo (autoscuole laboratori odontotecnici centri estetici) (Fonte: articolo di Ivana Garione Avvenire medico nr. 1/2006) 5

OBBLIGHI PER IL MEDICO CERTIFICATORE D. M. 31 GENNAIO 2011 DEL MINISTERO TRASPORTI Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida Art. 1 Rilascio di certificazioni da parte di medici appartenenti ad amministrazioni e corpi 1. Ai fini del rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario per il conseguimento dei titoli abilitativi alla guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità degli stessi, i medici [di cui all'articolo 119, comma 2, del Nuovo codice della strada] richiedono, per il tramite degli uffici di appartenenza, un codice di identificazione all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove ha sede l'ufficio al quale appartengono. 2. Il codice di cui al comma 1 è riportato in calce alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente al timbro ed alla firma del medico certificatore ed all'indicazione dell'ufficio di appartenenza dello stesso. 6

OBBLIGHI PER IL MEDICO CERTIFICATORE D. M. 15 NOVEMBRE 2013 DEL MINISTERO TRASPORTI Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente Art. 2 Requisiti per l'accesso alla procedura informatica 1. Per procedere [al rinnovo di validità di una patente di guida, i medici e le strutture di cui all'articolo 119, comma 2, del Nuovo codice della strada] devono accedere al sistema informatico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, attraverso sito web Il Portale dell'automobilista. A tal fine devono: a) richiedere l'attribuzione di apposite credenziali di accesso al predetto sistema informatico all'ufficio della motorizzazione territorialmente competente 7

PROCEDURA PER IL RINNOVO DI PATENTE D. M. 9 AGOSTO 2013 DEL MINISTERO TRASPORTI Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente Art. 1 Contenuti della comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida Ai fini del rinnovo di validità di una patente di guida, i medici e le strutture di cui all'articolo 119, comma 2 ( ) all'esito di ciascuna visita medica ( ) trasmettono telematicamente, all'ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, una comunicazione avente i seguenti contenuti minimi: a) cognome, nome, luogo e data di nascita; b) numero e categoria della patente posseduta; c) indirizzo presso il quale inviare il duplicato della patente rinnovato nella validità; d) luogo e data della visita medica; e) espressione del giudizio di idoneità ( ); f) eventuali prescrizioni ( ); g) codice di identificazione del medico ( ) o della struttura di cui al citato [C.O.M.]. Art. 2 Acquisizione della fotografia e della firma del titolare della patente di guida Ai fini dell'emissione del duplicato della patente, rinnovato nella validità, il sanitario o l'ufficio che procede all'accertamento trasmette, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 1 e nelle medesime forme, foto e firma del titolare della patente stessa. 8

PROCEDURA PER IL RINNOVO DI PATENTE D. M. 9 AGOSTO 2013 DEL MINISTERO TRASPORTI Art. 3 Ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida 1. Il sistema informatico, in caso di esito positivo dell'acquisizione e verifica dei dati e della documentazione di cui rispettivamente agli articoli 1 e 2*, genera una ricevuta recante i dati anagrafici del titolare di patente, il numero e la categoria della stessa, le eventuali prescrizioni relative al conducente o a modifiche del veicolo e la nuova data di scadenza della patente stessa. 2. Il medico, stampata in carta semplice la ricevuta di cui al comma 1, la consegna immediatamente all'interessato. 3. La ricevuta di cui al comma 1 è valida ai fini della circolazione fino al ricevimento del duplicato della patente di guida, rinnovato nella validità, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di rilascio. * Compresi quelli relativi al pagamento della marca da bollo virtuale e dei diritti della Motorizzazione 9

D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 Art. 119 Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida 8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti: a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida; b) ( ) c) ( ) 10

D.P.R. 16 DICEMBRE 1992, N. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada Art. 319 Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida 1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita. 2. I medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, nel rilasciare il certificato d'idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui [agli articoli 320 329]. 11

D.P.R. 16 DICEMBRE 1992, N. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada Art. 320 Malattie invalidanti 1. Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida. Appendice II 1. Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida sono quelle sottoindicate: A. Affezioni cardiovascolari; B. Diabete; C. Malattie endocrine; D. Malattie del sistema nervoso; E. Malattie psichiche; F. Sostanze psicoattive; G. Malattie del sangue; H. Malattie dell'apparato urogenitale. 12

D.P.R. 16 DICEMBRE 1992, N. 495 Art. 321 Art. 322 Art. 323 Art. 324 Art. 325 Art. 326 Art. 327 Art. 328 Art. 329 Efficienza degli arti Requisiti visivi Requisiti uditivi Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D Requisiti uditivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D Requisiti relativi ad anomalie somatiche per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D Patenti speciali delle categorie C e D 13

D.LGS. 18 APRILE 2011, N. 59 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida Art. 23 Disposizioni in materia di requisiti per l'esame di idoneità alla guida, di requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida e di requisiti minimi per gli esaminatori adibiti all'espletamento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti 4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici previsto dall'articolo 119 del Codice della strada si conforma almeno ai requisiti minimi previsti dall'allegato III. ( ) 14

D.LGS. 18 APRILE 2011, N. 59 Allegato III Requisiti minimi di idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore L'articolo 119 del Codice della strada prevede la presentazione di una certificazione medica, rilasciata dai medici di cui allo stesso articolo, ai fini del rilascio della patente di guida, per il rinnovo di validità di quest'ultima, nonché nelle ipotesi in cui è emesso uno specifico provvedimento di revisione della patente, ai sensi dell'articolo 128 del Codice della strada. Tale certificazione deve conformarsi ai requisiti di idoneità fisica e psichica stabiliti dagli articoli da 319, 320, 321, 323, 324, 326, 327, 328 e 329 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495*. * Vengono, pertanto, di fatto soppressi gli articoli 322 (Requisiti visivi) e 325 (Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D), in quanto sostituiti dalle disposizioni contenute nel presente Allegato III alla voce «Vista» 15

D.LGS. 18 APRILE 2011, N. 59 Allegato III Per quanto concerne le seguenti patologie: vista, affezioni cardiovascolari, diabete mellito, epilessia, dipendenza da alcool, uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e abuso e consumo abituale di medicinali, turbe psichiche, malattie neurologiche [e sindrome delle apnee notturne nel sonno], si fa riferimento a quanto di seguito stabilito. Conseguentemente, all'appendice II Art. 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le voci relative alle seguenti patologie: affezioni cardiovascolari, diabete, epilessia, malattie del sistema nervoso, malattie psichiche, sostanze psicoattive, sono soppresse*. * Restano, pertanto, vigenti le disposizioni relative alle voci : Malattie endocrine, Malattie del sangue, Malattie dell apparato urogenitale riportate nella citata Appendice II 16

SITUAZIONE EX D.LGS. 59/2011 E S.M.I./DISPOSIZIONI DISCENDENTI ELEMENTO VALUTATO VISTA acutezza visiva campo visivo visione crepuscolare; sensibilità al contrasto sensibilità abbagliamento tempo recupero abbagliamento AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI DIABETE MELLITO NORME DI RIFERIMENTO D.Lgs. 59/2011, Art. 23 Allegato III, Lettera A* (Requisiti minimi) Circ. Min. Salute n. 0017798-p del 25 lug. 2011 (Indicazioni Operative) D.Lgs. 59/2011, Art. 23 Allegato III, Lettera B D.Lgs. 59/2011, Art. 23 Allegato III, Lettera C (Requisiti minimi) Circ. Min. Salute n. 0017798-p del 25 lug. 2011 (Indicazioni Operative) * Abrogazione di fatto degli Artt. 322 e 325 del DPR 495/92 17

SITUAZIONE EX D.LGS. 59/2011 E S.M.I./DISPOSIZIONI DISCENDENTI ELEMENTO VALUTATO EPILESSIA ALCOOL SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E MEDICINALI TURBE PSICHICHE NORME DI RIFERIMENTO D.Lgs. 59/2011, Art. 23 Allegato III, Lettera D (Requisiti minimi) Circ. Min. Salute n. 0017798-p del 25 lug. 2011 (Indicazioni Operative) D.Lgs. 59/2011, Art. 23 Allegato III, Lettera E D.Lgs. 59/2011, Art. 23 Allegato III, Lettera F D.Lgs. 59/2011, Art. 23 Allegato III, Lettera G 18

SITUAZIONE EX D.LGS. 59/2011 E S.M.I./DISPOSIZIONI DISCENDENTI ELEMENTO VALUTATO MALATTIE NEUROLOGICHE DISTURBI DEL SONNO DA APNEE OSTRUTTIVE NOTTURNE (OSAS) MALATTIE ENDOCRINE NORME DI RIFERIMENTO D.Lgs. 59/2011, Art. 23 Allegato III, Lettera H1 D.Lgs. 59/2011, Art. 23 Allegato III, Lettera H2 (Requisiti minimi) D.D. Ministero Salute 3 febbraio 2016 (Indicazioni Operative) D.P.R. 495/1992, Art. 320 Appendice II, Lettera C MALATTIE DEL SANGUE D.P.R. 495/1992, Art. 320 Appendice II, Lettera G MALATTIE DELL APPARATO UROGENITALE D.P.R. 495/1992, Art. 320 Appendice II, Lettera H 19

SITUAZIONE EX D.LGS. 59/2011 E S.M.I./DISPOSIZIONI DISCENDENTI ELEMENTO VALUTATO EFFICIENZA DEGLI ARTI E COLONNA VERTEBRALE UDITO TEMPI DI REAZIONE A STIMOLI LUMINOSI ED ACUSTICI NORME DI RIFERIMENTO D.P.R. 495/1992, Art. 321 (Patenti normali) D.P.R. 495/1992, Art. 327 (Patenti speciali) D.P.R. 495/1992, Art. 323 (Patenti normali) D.P.R. 495/1992, Art. 326 (Patenti speciali) D.P.R. 495/1992, Art. 324 ANOMALIE SOMATICHE D.P.R. 495/1992, Art. 328 PATENTI SPECIALI C / D D.P.R. 495/1992, Art. 329 20

D.P.R. 16 DICEMBRE 1992, N. 495 Art. 331 Certificati medici 1. I certificati medici devono essere conformi ai modelli allegati, che fanno parte del presente regolamento e vanno compilati: a) ( ) b) quello di cui al modello IV.5 dai medici indicati dall'articolo 119, comma 2, del codice, su carta di colore bianco; c) ( ) 21

D.P.R. 16 DICEMBRE 1992, N. 495 Modello IV.5 22

CIRCOLARE N. 0017798-P DATATA 25 LUGLIO 2011 DEL MINISTERO SALUTE Requisiti per l idoneità alla giuda Indicazioni operative ( ) si ritiene che, nelle more dell imminente modifica del modello di certificazione, si possa procedere a sbarrare, sul modello attualmente previsto, le voci relative a: rifrazione corretta, grado di rifrazione, senso cromatico, senso stereoscopico, visione notturna, in quanto non più previste, utilizzando il relativo spazio di compilazione per riportare il giudizio riguardante le seguenti voci: sensibilità al contrasto, sensibilità all abbagliamento, tempo di recupero dopo abbagliamento, visione crepuscolare, adottando le modalità operative contenute negli allegati A e B [della presente circolare]. 23

CIRCOLARE MINISTERO SALUTE Modello Certificato Integrato ex Direttiva MINISALUTE DGPREV Prot. n. 0017798-P in data 25.07.2011 ATTENZIONE: Modello non più utilizzabile per il rinnovo della patente di guida Codice Identificativo previsto dal DM Trasporti 31.01.2011 24

Modello da utilizzare per il rinnovo della patente di guida 25

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN TEMA DI RINNOVO PATENTI SPECIALI Nuovo Codice della Strada Art. 119 Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida 4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi: a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione a particolari esigenze. Qualora, all'esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126, commi 2, 3 e 4. 26

ADEMPIMENTI PARTICOLARI Nuovo Codice della Strada Art. 126 comma 10 Durata e conferma della validità della patente di guida L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di [sospensione o revoca della patente di guida]. Art. 128 Revisione della patente di guida 1-quinquies. Si procede ai sensi del comma [10 dell art. 126 del Nuovo codice della strada] anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente. 27

«Dall essere di Parmenide al valore della persona: tra storia e medicina legale della Pubblica Amministrazione» L IDONEITA ALLA GUIDA Relatore: Col. me Giovanni MICALE Ascea Casalvelino 28-29-30 settembre 2016 Associazione nazionale di Medicina Legale per la Pubblica Amministrazione I Congresso Nazionale 28