Oggetto: Vigilanza alunni: responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA.

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CIRCOLARE N. 61 AI GENITORI AGLI ALUNNI AL PERSONALE DOCENTE AL PERSONALE ATA AL DSGA AL SITO WEB DELLA SCUOLA AGLI ATTI Oggetto: Vigilanza alunni: responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA. AUTORIZZAZIONE ALL USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI. L art. 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148, così come modificato ed integrato dalla legge n. 172 del 4 dicembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 05/12/2017, ha apportato significative modifiche alla normativa vigente in merito agli obblighi di vigilanza all entrata e all uscita degli alunni dalla scuola. Secondo le nuove disposizioni, infatti, sulla base di una valutazione riguardante l età del minore, il grado di autonomia dello stesso e lo specifico contesto, i genitori possono autorizzare la scuola a consentire l uscita autonoma del figlio al termine delle lezioni. L autorizzazione solleva il personale scolastico da ogni responsabilità legata all obbligo di vigilanza. L art. 19 bis riporta testualmente: Art. 19-bis. (( (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici). )) ((1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche)). Come si vede la legge prevede, inoltre, che i genitori possano rilasciare un autorizzazione agli enti locali, affinché i figli minori di 14 anni usufruiscano autonomamente del servizio di trasporto scolastico, esonerando i medesimi enti dalle responsabilità connesse all adempimento dell obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata. La circolare MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0002379.12-12-2017 ha chiarito, poi, che le autorizzazioni in parola dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico. A tal proposito questa istituzione scolastica ha predisposto un modello di autorizzazione da sottoscrivere da parte dei genitori per l uscita autonoma da scuola dei loro figli, che qui in allegato si riporta e scaricabile dal sito www.icbarberacaccamo.it dalla sezione Moduli per le famiglie e per l utenza del menu principale. 1

I genitori che vorranno sottoscrivere tale autorizzazione, dovranno far pervenire alla segreteria della scuola il modulo in questione debitamente firmato e sottoscritto con allegato un documento di riconoscimento, entro il 5 gennaio 2018. Fino a quella data l entrata e l uscita degli alunni dalla scuola avverrà con le consuete modalità, che sono quelle previste dal vigente Regolamento d Istituto. A far data dall 8 gennaio 2018, è fatto espresso divieto ai docenti di far allontanare autonomamente da scuola quegli alunni per i quali i genitori non hanno rilasciato la prevista autorizzazione e, a questi stessi alunni, di allontanarsi da scuola se non in presenza dei propri genitori o loro delegati. Si porta a conoscenza di tutta la comunità scolastica che con delibera n. 99 del 23 novembre 2017 (Verbale n. 20 di pari data), il Consiglio di Istituto ha apportato significative variazioni all art. 19 del Regolamento d Istituto, in merito a vigilanza sugli alunni, ingresso e uscita da scuola. Il testo del Regolamento di Istituto variato è pubblicato sul sito della scuola e da li scaricabile e visionabile nella sezione Regolamento d Istituto del Menu principale. Con l occasione si vogliono fornire alcune delucidazioni in merito a vigilanza e sicurezza alunni, responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA. RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI. L obbligo di vigilanza ha inizio con l affidamento dello studente alla scuola e termina con l uscita dello stesso. (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass.7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894). La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se: risulta essere presente al momento dell evento; dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Sull insegnante grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. La Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n. 1623), ha ritenuto, inoltre, che l obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per I osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. RESPONSABILITA DEI COLLABORATORI SCOLASTICI. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA (art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 - Tab. A-). Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come controllo assiduo e diretto a scopo cautelare, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all orario delle attività didattiche durante l intervallo e l interscuola a supporto dei docenti. Parimenti ai docenti, la responsabilità per la vigilanza sugli alunni grava sui collaboratori scolastici addetti al piano: Tutte le volte che gli alunni si trovano fuori dalla classe. Qualora i docenti incarichino di vigilanza i collaboratori per un allontanamento motivato. Durante l intervallo e l interscuola a supporto dei docenti. Durante l ingresso e l uscita da scuola. 2

Per l assistenza agli alunni diversamente abili, viene richiesta una maggior attenzione in quanto gli alunni sono soggetti a maggiori rischi di eventi dannosi. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di antincendio e/o di primo soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti. ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA. Ai sensi dell art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 per assicurare l accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell inizio delle lezioni e ad assistere all uscita gli alunni medesimi. I collaboratori scolastici collaborano con i docenti nello svolgimento di compiti di sorveglianza degli alunni durante la loro permanenza nei locali scolastici e di accoglienza e sorveglianza nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all orario delle attività didattiche. Gli orari di ingresso e di uscita degli alunni vengono stabiliti all inizio di ciascun anno scolastico dal Consiglio di Istituto. L ingresso e l uscita degli alunni avverrà secondo le seguenti modalità: Plesso Barbera : Gli alunni della scuola primaria vengono consegnati e prelevati dai genitori al portone principale dell edificio, in via Orto degli Angeli. Dallo stesso portone entreranno ed usciranno gli alunni della scuola secondaria, le cui classi sono allocate in questo edificio. I cancelli esterni saranno aperti al momento dell entrata e dell uscita degli alunni, per permettere ai genitori di accedere allo spiazzo interno al perimetro scolastico, antistante il portone di ingresso. Da qui preleveranno gli alunni in uscita. Plesso Aglialoro: sia gli alunni della scuola secondaria di I grado che quelli della scuola primaria vengono consegnati e prelevati dai genitori al portone principale dell edificio in prossimità della palestra. Il cancello esterno di monte sarà aperto al momento dell entrata e dell uscita degli alunni, per permettere ai genitori di accedere allo spiazzo interno al perimetro scolastico, antistante il portone di ingresso. Da qui preleveranno gli alunni in uscita. Gli alunni vengono consegnati e prelevati dai genitori sotto la tettoia del portone principale dell edificio, in prossimità della palestra. L entrata e l uscita dal cancello di valle, in via Giovanni XXIII, sono inibite ai genitori e agli alunni durante gli orari di ingresso e di uscita dalle lezioni. I collaboratori scolastici avranno cura di far rispettare la presente disposizione. Plesso Livatino: sia gli alunni della scuola dell Infanzia che quelli della scuola primaria vengono consegnati e prelevati dai genitori al portone d ingresso, all interno del recinto scolastico. A tal fine i collaboratori scolastici avranno cura di aprire e chiudere per tempo il cancello esterno di accesso. Per nessun motivo dovrà essere autorizzata l uscita degli alunni non accompagnati fuori dal recinto scolastico, anche se i genitori dovessero trovarsi ad attenderli in macchina all uscita, stante la pericolosità dell attraversamento pedonale della strada. Plesso via Roma: gli alunni vengono consegnati dai genitori all ingresso nell atrio; all uscita vengono prelevati dai genitori nella sezione di appartenenza. A tal fine i collaboratori scolastici avranno cura di aprire e chiudere per tempo il cancello esterno di accesso. Via Giovanni XXII: i genitori accompagnano gli alunni all ingresso nell atrio e ritirano i loro figli direttamente in sezione. A tal fine i collaboratori scolastici avranno cura di aprire e chiudere per tempo il cancello esterno di accesso al perimetro scolastico. Per il plesso Aglialoro e per il plesso Barbera durante l ingresso vi sarà costantemente la presenza di due collaboratori scolastici al portone di ingresso, i quali vigileranno affinché tutto si svolga regolarmente ed eviteranno che genitori od estranei possano introdursi all interno dell edificio scolastico. Gli alunni si recheranno nelle classi di appartenenza autonomamente e nel massimo ordine, dove saranno ad attenderli e 3

a vigilare l insegnante in servizio nella classe alla prima ora. Durante l ingresso e l uscita degli alunni non è consentita la sosta dei genitori all interno dell edificio. Il personale insegnante provvederà ad accompagnare gli alunni al portone di ingresso per l uscita, con le modalità sopra illustrate per ogni plesso. Al termine delle lezioni, con l uscita dalla scuola nei modi sopra esposti, scatta per le famiglie l obbligo di garantire la vigilanza e l incolumità dei propri figli. È necessario rispettare l orario d ingresso e di uscita da scuola. Per le uscite anticipate assidue o ripetute è obbligatoria l autorizzazione del Dirigente scolastico. È necessario che i genitori accompagnino e ritirino i bambini solo fino all'ingresso della scuola, evitando di entrare in aula; per qualsiasi esigenza particolare, ci si potrà rivolgere al personale ausiliario, che provvederà anche alla consegna di materiale didattico o altre dimenticanze dei bambini. I genitori dei bambini frequentanti la scuola dell infanzia dovranno accompagnare e ritirare i propri figli nelle sezioni d appartenenza. L orario giornaliero delle attività educative per la scuola dell Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado, è fissato all inizio di ogni anno scolastico, con delibera del Consiglio di Istituto che fa seguito alle proposte del Collegio Docenti, in relazione alla disponibilità del servizio trasporti degli Enti Locali. Secondo le disposizioni vigenti, gli alunni possono entrare nella scuola a cominciare dai 5 minuti precedenti l orario d inizio delle lezioni. Gli insegnanti che sono in servizio alla prima ora raggiungono la scuola cinque minuti prima dell inizio delle lezioni, rendendosi da quell ora responsabili di tutti gli alunni della propria classe che man mano raggiungono la loro aula. Il personale ausiliario suona la campanella d inizio delle lezioni quindi chiude il portone; consente l ingresso anche a quegli alunni che eccezionalmente raggiungono la scuola con ritardo. L insegnante si informa sui motivi del ritardo e richiama alla puntualità. I cancelli d ingresso dovranno essere chiusi cinque minuti dopo il suono della campana che segnala l inizio delle lezioni. i genitori impossibilitati all accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita delega scritta solo a persone maggiorenni oppure richiedono l uscita autonoma dell alunno con le modalità in precedenza illustrate; i docenti sono autorizzati a consentire l uscita autonoma dell alunno solo se in possesso dell apposita richiesta firmata dai genitori; gli insegnanti, in caso di mancato ritiro occasionale dell alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l alunno non venga ritirato dopo almeno 30 minuti dall orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori o perdurando la loro assenza, il personale in servizio contatterà l Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri; in caso si ripeta il mancato ritiro dell alunno (2 volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, il docente coordinatore di classe convoca i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il dirigente scolastico; è consentita l uscita anticipata dell alunno solo per validi motivi ed in presenza di un genitore o di persona maggiorenne con delega scritta in possesso di documento di identità. Il collaboratore scolastico di servizio nell androne di ingresso o il personale addetto di segreteria, farà compilare al genitore o al suo delegato, la richiesta di permesso per uscita anticipata e verificherà l identità del richiedente, con firma in calce, attraverso la corrispondenza con la carta d identità, che in copia sarà allegata alla richiesta stessa. L insegnante di servizio in classe, dopo aver preso visione della richiesta e degli estremi di riconoscimento della persona richiedente, annoterà sul registro di classe l ora di uscita e il nominativo della persona che ha avanzato la richiesta e prelevato l alunno. La richiesta di uscita anticipata và conservata agli atti della scuola. VIGILANZA IN CLASSE. 4

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell insegnante. In caso di incidente di cui sia vittima l alunno, l insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti o simili. L art.2048 c.c., pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all obbligo di vigilanza. La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende nella dimostrazione di aver adottato in via preventiva tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo. Il docente, ad esempio, risponde se il danno causato da un compagno di classe trova origine in un clima di generale irrequietezza causata dalla momentanea assenza dello stesso docente, o dalla mancanza di idonee misure preventive. VIGILANZA DURANTE L INTERVALLO. L intervallo fa parte dell attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, anzi l obbligo, durante questa attività si accentua, a ragione della maggiore pericolosità (Corte dei Conti sez. reg Umbria 25/07/1997n 373). La giurisprudenza ha ritenuto che, la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione, costituisce un ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, viene richiesta una maggior attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Si ritiene di conseguenza che l insegnante possa liberarsi dalla responsabilità solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente non ha comunque potuto evitare l evento, poiché lo stesso si sarebbe comunque verificato in modo imprevedibile, repentino ed improvviso. I collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti nella vigilanza durante l intervallo. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI. Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l avvicendarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi. Gli alunni devono rimanere nell aula. I docenti devono effettuare gli spostamenti con la massima tempestività. I docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al al dirigente scolastico e/o ai suoi collaboratori. USCITA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE. I docenti concedono agli alunni l uscita dalla classe al di fuori dell orario dell intervallo solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l attività svolta dagli alunni (anche in relazione all età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato l allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall aula gli alunni per incombenze legate all attività didattica (come per esempio reperimento di materiale, fotocopie, ecc..). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario del piano che è tenuto ad essere agevolmente e prontamente reperibile. CAMBIO DELL ORA. Il cambio dell ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. È evidente la necessità di evitare di lasciare la classe senza la presenza di un insegnante. Eventualmente, il docente uscente si rivolge al collaboratore scolastico. Inoltre, l insegnante uscente non deve autorizzare alcun alunno ad allontanarsi dall aula, in attesa del docente dell ora successiva. ALLONTANAMENTO DELL INSEGNANTE DALLA CLASSE. 5

L insegnante che abbandona gli alunni, anche per breve tempo e pur non allontanandosi dall istituto, senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele (sostituzione da parte di altro personale docente o ausiliario) affinché i minori non vengano a trovarsi in incontrollata libertà e non siano esposti a facili pericoli, è responsabile del danno che un alunno dovesse subire a causa dell assenza. Si precisa, altresì, che la vigilanza è diretta ad impedire, non solo che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei, da altre persone e da fatti non riconducibili a comportamenti civili. VIGILANZA DURANTE L INTERSCUOLA E LE ORE DI MENSA. La vigilanza sugli alunni nei periodi di interscuola e di mensa è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati dai collaboratori scolastici, come previsto dai Profili di Area del Personale ATA Area A del vigente CCNL. Gli alunni della scuola a tempo pieno che non fruiscono del servizio mensa devono essere prelevati dai genitori o da altra persona maggiorenne delegata, all inizio del servizio mensa e riaccompagnati un ora dopo. Gli alunni per i quali i propri genitori hanno rilasciato apposita dichiarazione per l uscita autonoma da scuola, potranno lasciare autonomamente la scuola nello stesso momento in cui il resto della classe si reca in mensa e farvi ritorno un ora dopo. Gli alunni che non hanno usufruito del servizio mensa e che si sono recati a casa per consumare il pasto, al loro rientro verranno accolti dal collaboratore scolastico di turno ed immediatamente accompagnati nel luogo ove il resto della classe sta svolgendo le attività, per essere sottoposto alla vigilanza dell insegnante in servizio. A tal proposito, durante le ore di mensa e di interscuola i cancelli di ingresso esterni devono essere chiusi e a nessun alunno, che non fruisce del servizio mensa, potrà essere consentito di sostare liberamente all interno dello spazio scolastico, né interno né esterno all edificio. All alunno che rientra in anticipo dalla pausa mensa fatta a casa, potrà essere consentito di accedere all interno dello spazio scolastico solo se accetta di sottoporsi alla vigilanza da parte dell insegnante in servizio nella sua classe. Agli alunni che non intendono fruire della mensa scolastica potrà essere consentito di consumare il pasto che essi stessi porteranno da casa, in mensa, in apposito spazio ad essi dedicato, sotto la diretta sorveglianza del docente in servizio nella classe di appartenenza. Per nessun motivo potrà essere consentito a tali alunni di staccarsi dal resto della classe, o di permanere in aula o di tornarvi autonomamente, se il gruppo classe si trova altrove, salvo specifica disposizione del dirigente scolastico o del docente che su di essi ha l obbligo di sorveglianza. VIGILANZA IN CASO DI MALORE/INFORTUNIO. In caso di malore o infortunio degli alunni, il personale presente, docente o Ata, richiederà l intervento dell addetto al primo soccorso e, parallelamente, se il caso lo richiederà, deve essere inoltrata richiesta di intervento urgente del servizio sanitario d emergenza (118); successivamente provvederà ad informare il Dirigente scolastico e/o i suoi collaboratori. e l ufficio di Segreteria, i quali provvederanno ad avvisare la famiglia dello studente. Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, il Dirigente Scolastico autorizzerà l addetto al primo soccorso o altro dipendente a seguire l alunno, in attesa dell arrivo di un familiare. Il personale intervenuto, ai fini della procedura assicurativa, redigerà l apposito modulo da consegnare in Segreteria. Anche per le situazioni che non necessitano dell intervento sanitario di emergenza sarà comunque avvisata la famiglia dello studente. La presente circolare dovrà letta in classe agli alunni a cura dei docenti entro il 21-12-2017, nelle parti che riguardano: 1. AUTORIZZAZIONE ALL USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI. 2. ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA. 3. USCITA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE. 4. CAMBIO DELL ORA. 5. VIGILANZA DURANTE L INTERSCUOLA E LE ORE DI MENSA. Nell occasione i docenti avranno cura di far annotare sul diario degli alunni il seguente messaggio: 6

Sul sito della scuola è stata pubblicata la Circolare n. 61 che reca importanti novità circa l entrata e l uscita degli alunni dalla scuola e la loro uscita autonoma, nonché alcune disposizioni per gli alunni che non fruiscono del servizio mensa. La stessa circolare è visionabile e scaricabile dal sito, sezione Circolari 2017-2018, del menu principale. Si evidenzia, in particolare, che a partire dall 8 gennaio 2018 non sarà consentita l uscita autonoma agli alunni per i quali i propri genitori non hanno rilasciato apposita dichiarazione su modello predisposto dalla scuola. Caccamo, 19/12/2017 Il Dirigente Scolastico Dott. Vincenzo Maggio Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art.3 - comma 2 - del decreto legislativo n.39/93 7

AUTORIZZAZIONE AL ISTITUTO SCOLASTICO PER USCITA AUTONOMA STUDENTE MINORE DI ANNI 14 DA SCUOLA Io sottoscritto nato a. il e residente in, via n. civico, nella qualità di: genitore esercente la patria potestà oppure affidatario/a tutore dell alunno/a nato/a il domiciliato in, via frequentante attualmente la classe, sezione, della scuola ; Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile; Visto l art. 61 della legge n. 312 dell 11/07/1980; Visto l articolo 591 del C.P.; Visto l articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284). Essendo consapevole che l incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile; a) dichiara di essere impossibilitato, così come l altro genitore dell alunno, a garantire all uscita da scuola, al termine delle lezioni, o durante l ora di mensa per consumare il pasto a casa non fruendo del servizio, la propria presenza o di altro soggetto maggiorenne; b) consapevole del fatto che il tragitto casa-scuola è scevro da pericoli di qualsiasi genere, dichiara che il minore lo conosce e lo ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori, in tutta sicurezza; c) si impegna a dare chiare istruzioni al minore affinché lo stesso rientri direttamente al domicilio ivi considerato; d) si impegna ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire l uscita da scuola del minore senza accompagnatori. Nel caso di utilizzo di trasporto scolastico: esonera dalla responsabilità connessa all adempimento dell obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa. Caccamo, Firma (L autenticità della firma è comprovata nei modi di legge, allegando all'atto una fotocopia non autenticata di un documento di identità)