STATUTO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CLUB VALDARNO AUTO E MOTO D EPOCA VASCO BARBONI. "CLUB VALDARNO AUTO E MOTO D EPOCA Vasco Barboni"



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STATUTO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CLUB VALDARNO AUTO E MOTO D EPOCA VASCO BARBONI TITOLO 1 L ASSOCIAZIONE Articolo 1 Nome, Scopo ed Attività dell Associazione e costituita una libera associazione con la denominazione "CLUB VALDARNO AUTO E MOTO D EPOCA Vasco Barboni" con sede in Montevarchi (AR) fraz. Levanella Piazza delle scuole 145, Il " CLUB VALDARNO AUTO E MOTO D EPOCA Vasco Barboni ", che può essere anche abbreviato in Club Valdarno Auto e Moto d Epoca e/o CAMEV è una associazione senza fini di lucro ed ha lo scopo di riunire gli appassionati, promuovere e propagandare la conservazione di autovetture e motocicli d'epoca. L attività del Club può riguardare l ambito culturale sportivo, turistico, informativo, ecc. ma comunque sempre finalizzata alla conservazione e promozione di autovetture, motocicli e veicoli in genere purché d'epoca Oltre a tale attività principale il Club potrà attivare delle speciali sezioni dedicate ad altre attività motoristiche e assimilabili le quali avranno una autonomia propria e un coordinatore nominato dall assemblea e/o dal Consiglio Direttivo; tale organo autonomo, oltre agli obblighi di Legge, risponderà del proprio operato al Consiglio Direttivo. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra previste ad eccezione di quelle direttamente connesse alla stessa ed alo scopo della Associazione. Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra l'associazione potrà conseguire affiliazioni e/o collaborazioni con altri Club ed Enti Nazionali quali l A.S.I., la F.M.I., i Registri di Marca, nonché qualsiasi altro organismo federativo o consortile che risulti utile o opportuno, nonché dotarsi di tutte le autorizzazioni, permessi o licenze della Autorità Sportive Nazionali, nonché promuovere un proprio sito Internet. TITOLO 2 - SOCI Articolo 2. I Soci Possono associarsi al Club in qualità di socio Ordinario tutte le persone fisiche che abbiano interesse a sostenere gli scopi del Club ed in particolare la conservazione del patrimonio di vetture o moto d'epoca. Pertanto non è obbligatorio il possesso di un veicolo d epoca anche se consigliato. Il Consiglio Direttivo può nominare soci BENEMERITI": quanti abbiano acquisito particolari meriti sportivi, collezionistici o di altra natura; quanti rivestano particolari cariche pubbliche o nel settore dei veicoli d'epoca ovvero abbiano contribuito con lasciti, elargizioni o donazioni allo sviluppo dell'associazione. I soci benemeriti potranno essere esonerati dal pagamento della quota sociale ed, in tal caso, assumeranno la veste di soci "benemeriti-onorari". Le persone fisiche o giuridiche che, condividendo le finalità dell'associazione, intendono contribuire finanziariamente in misura maggiore delle quote stabilite dall'assemblea saranno associate con la qualifica di Socio Sostenitore

La richiesta di associazione deve essere inoltrata alla segreteria del Club e/o al Consiglio Direttivo il quale si riserva il diritto insindacabile di accettarla o di respingerla. L'accettazione della richiesta di adesione comporta il versamento di una tassa di iscrizione oltre alla quota annuale in vigore al momento della accettazione della richiesta. Articolo 3 - DIRITTI ed OBBLIGHI DEI SOCI Il socio è tenuto ad osservare il presente Statuto, il regolamento e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. Gli associati hanno l'obbligo di concorrere alla realizzazione degli scopi sociali, di pagare puntualmente le quote annuali e di attenersi al presente Statuto ed alle eventuali norme regolamentari successivamente emanate. Gli associati, peraltro, hanno diritto di essere informati dell'attività dell'associazione, di concorrere alla composizione degli organi associativi e di formulare proposte e pareri. La perdita della qualità di socio ha luogo: a) per scioglimento dell associazione, b) Per dimissioni, presentate con lettera raccomandata al Presidente e/o a Consiglio Direttivo prima della fine di ciascun anno sociale e con valenza per l'anno successivo. c) per inattività e morosità di almeno due anni, la radiazione di cui a questo punto può essere deliberata esclusivamente dal Consiglio Direttivo. d) per radiazione dovute a cause di indegnità od a seguito di gravi infrazioni alle norme statutarie. La radiazione di cui a questo punto può essere deliberata esclusivamente dalla Assemblea dei Soci, dietro motivata richiesta del Consiglio Direttivo e sentito il socio interessato. Un socio non può iniziare (fondare) senza preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo una qualsiasi attività che sia in contrasto o in concorrenza in qualsiasi modo con gli interessi dell associazione, pena l applicazione del punto d). Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme ed in modo tale da escludere la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i Soci maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione o le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. La quota sociale è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo le condizioni previste dalla legge. Il socio che non rinnova annualmente la sua quota è considerato rinunciatario e non ha diritto di rimborso delle quote precedentemente versate, ne alla loro rivalutazione. TITOLO 3 ORGANI SOCIALI e COMPITI Articolo 4 - Gli Organi dell associazione sono i seguenti: a) l'assemblea generale dei soci b) il Presidente c) il/i Vicepresidente/i, d) il Segretario e) i Consiglieri, f) i Commissari Tecnici (Auto e moto), g) il Revisore dei Conti h) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 5 L Assemblea Generale dei Soci L Assemblea Generale dei Soci è Sovrana Le Assemblee dei soci si distinguono in ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, per la determinazione dell'attività e/o per l elezione del Consiglio Direttivo (alla sua scadenza). La convocazione avviene mediante lettera e/o e-mail a ciascuno dei soci da inviarsi almeno dieci giorni prima della data fissata o mediante avviso nella sede legale e nella segreteria se il numero dei soci è superiore a 100. L'Assemblea straordinaria è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata. La convocazione di una Assemblea straordinaria può avvenire ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario a seguito di un evento che necessita di essere discusso dalla globalità dei soci. Qualora venga richiesto una Assemblea straordinaria da 20 soci o da almeno il 10% dei soci, la sua convocazione è obbligatoria entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione deve avere luogo entro e non oltre 90 giorni dall'evento che ha determinato la necessità di cui sopra. La lettera e la e-mail di convocazione deve contenere l ordine del giorno. Sarà nominato un presidente ed un segretario dell Assemblea e sarà redatto regolare verbale. Le Assemblee possono aver luogo presso la sede o la segreteria, come anche in luoghi opportuni fuori della sede sociale ma non oltre i comuni limitrofi. La Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci in prima convocazione e con qualsiasi numero in seconda convocazione. Le Assemblee straordinarie hanno potere deliberativo, qualora sia presente almeno il 25% dei soci iscritti al momento della convocazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. Per la modifica del presente statuto, dell'atto costitutivo e della denominazione sociale è necessario il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci intervenuti alla relativa Assemblea. Il potere di intervento e voto nelle assemblee è riconosciuto a tutti i soci iscritti non morosi. La verifica di ciò e demandata al Presidente dell assemblea. Articolo 6 - Il Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è il massimo organo esecutivo, ha l obbligo di rispettare le delibere delle Assemblee dei soci ed è costituito: dal Presidente che lo presiede, dai Vicepresidenti, dal Segretario, dai Consiglieri, dai Commissari Tecnici (Auto e Moto), dal Revisore dei Conti. Il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Revisore dei conti ed il Collegio dei Probiviri sono eletti ogni quattro (4) anni dall'assemblea Ordinaria dei soci con un minimo di 5 membri e un massimo di 10. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo, dopo la propria elezione, si riuniscono e nominano al proprio interno il/i Vicepresidenti, il Segretario, i Commissari Tecnici, tra tutti quelli che hanno i requisiti all interno del consiglio stesso, mentre gli altri eletti assumono la carica di Consigliere.

Il Consiglio si riunisce quando necessita su richiesta del Presidente o di minimo 1/3 dei componenti e redige verbale sugli argomenti discussi e le decisioni deliberate. I soci hanno diritto a visionare i verbali ed a richiedere copia. Il Consigliere che risulti assente ingiustificato a quattro riunioni consecutive del Consiglio, decade dalla carica. Il Consiglio Direttivo procederà in questo caso alla sostituzione con il primo dei non eletti nella precedente elezione. Tutte le cariche sono onorifiche e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione se autorizzate dal Consiglio Direttivo. Durante il mandato, il Consiglio Direttivo può nominare, per particolari meriti e conoscenze nuovi consiglieri commissari tecnici, purchè essi siano soci da almeno 6 mesi, di comprovata etica e coinvolti allo sviluppo dello scopo societario. I nuovi Consiglieri-Commissari avranno durata di mandato paritetica al Consiglio Direttivo. Articolo 7 - Il Presidente Il Presidente ha la rappresentanza legale, detiene la firma sociale ed ha il compito e la responsabilità di dirigere e coordinare tutte le ordinarie attività sociali, seguendo le decisioni delle Assemblee dei soci. Ha delega per intrattenere rapporti con tutti gli Istituti di Credito (apertura e chiusura di conti correnti bancari o altro, pagamenti, richiesta fidi, finanziamenti, mutui, banking on-line, etc). Il Presidente ha la facoltà di delegare sotto la sua responsabilità determinati incarichi a collaboratori anche esterni e professionisti. Il Presidente è temporaneamente sostituito da uno dei Vicepresidenti in funzione all'impedimento verificatosi. In caso di dimissioni o destituzione del Presidente, dovrà essere rieletto un nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla fine del periodo in corso. Il voto del Presidente, nelle delibere di Consiglio e laddove si sia manifestata la volontà di decisione attraverso il voto, nel caso di parità di voti, ha valenza doppia. Articolo 8 Il Vicepresidente Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo; per ragioni operative il Consiglio può decidere di avere un massimo di due Vicepresidenti Il Vicepresidente, su delega del Presidente, può firmare i documenti sociali ed avere la delega per intrattenere rapporti con tutti gli Istituti di Credito (apertura e chiusura di conti correnti bancari o altro, pagamenti, richiesta fidi, finanziamenti, mutui, banking on-line, etc); laddove delegato egli ne è responsabile ai fini di Legge e nei confronti della associazione. Il Vicepresidente ed ha il compito e la responsabilità di dirigere e coordinare tutte le ordinarie attività sociali, seguendo le decisioni delle Assemblee dei soci in mancanza del Presidente. Il Vicepresidente è temporaneamente il sostituito del Presidente in caso di dimissioni o destituzione del Presidente stesso e fino a che non sarà eletto un nuovo Presidente. Articolo 9 - Il Segretario e/o il Tesoriere Il Segretario e/o il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo e provvedono a svolgere tutte le attività amministrative, come pure corrispondenza e contatti con altri Enti, con i soci, i Commissari Tecnici; Il Segretario redige i verbali, tiene l'inventario e la contabilità. Il segretario e/o il Tesoriere possono disporre un fondo spese (piccola cassa) a piè di lista per l'acquisto di materiale necessario alla attività del Club (cancelleria, carte valori, ecc.). Inoltre essi soprassiedono all'incasso delle quote sociali.

Il Tesoriere può essere nominato dal Presidente a tenere i rapporti con gli Istituti di Credito Il Club dispone di una segreteria che è situata presso la sede sociale del Club e la stessa si intende aperta al pubblico tutti i giorni in via informatica e/o telefonica, mentre resterà aperta per colloqui individuali durante le riunioni di consiglio. Per ragioni operative il Presidente può, sentito i Vicepresidenti ed i Consiglieri, stabilire che la segreteria del Club possa essere dislocata anche presso una sede diversa da quella sociale, ma sempre nell ambito dello stesso Comune della sede. Articolo 10 - I Commissari Tecnici I Commissari tecnici sono responsabili per gli adempimenti richiesti dai soci per quanto concerne le pratiche da inoltrare alle eventuali altre associazioni motoristiche (ASI, FMI, Registri di Marca, ecc.), nonché devono essere disponibili ad essere presenti alle sessioni di omologazione, se queste sono organizzate dal Club, sia in sede propria che in sede esterna. Per le fasi amministrative i Commissari Tecnici si appoggiano alla segreteria del Club Articolo 11 - Il Revisore dei Conti Il Revisore dei Conti provvede a verificare i documenti e libri contabili per quanto concerne il loro aspetto legale ed amministrativo. Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ciascun anno e sarà redatto idoneo bilancio o rendiconto annuale entro il 30 giugno dell anno successivo. Tale bilancio deve essere approvato dall Assemblea Ordinaria dei soci. Il revisore dei Conti è designato dalla Assemblea dei Soci Articolo 12 - Il Collegio dei Provibiri Il Collegio dei Probiviri è opzionale, ovvero non è necessario ed obbligatorio all interno della Associazione. Nel caso l Assemblea si sia pronunciata nella elezione del Collegio dei Provibiri, questo dovrà essere composto da membri (massimo tre) eletti dall'assemblea con le stesse modalità seguite per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, e/o eventualmente su richiesta del Consiglio Direttivo; Il Collegio dei Provibiri al proprio interno eleggerà un Presidente. Il Collegio dei Probiviri è competente per dirimere eventuali controversie tra soci. Il Collegio, su richiesta di tutti gli interessati, esaminata la controversia previo eventuale tentativo di conciliazione trasmette le proprie decisioni esecutive al Consiglio Direttivo per l'attuazione. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti alla segreteria del Collegio. È in facoltà del socio di ricorrere al Collegio dei Probiviri per ogni controversia fra il socio stesso ed il club. I soci hanno l'obbligo di affidare tutte le controversie originate dal rapporto di associazione, al Collegio dei Probiviri e di rispettare le decisioni del Collegio stesso. Il Collegio dura in carica per il periodo indicato all'atto della nomina

TITOLO 4 Il PATRIMONIO Articolo 13 - Il patrimonio Il patrimonio della Associazione è costituito da: dalle quote di adesione dei singoli soci, dalle erogazioni a qualsiasi titolo da parte di persone o Enti pubblici e privati (sponsor); dagli avanzi di gestione, ivi compresi quelli derivanti dall'organizzazione o partecipazione a manifestazioni ed eventi., emergenti dal rendiconto finale approvato dall'assemblea dei soci. L eventuale utile o avanzo di gestione nonché fondi di riserva o capitale non può essere distribuito durante la vita dell associazione fra i soci, salvo che non sia imposto dalla legge. Inoltre è obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. TITOLO 5 Durata, scioglimento e devoluzione del patrimonio Articolo 14 Durata La durata del sodalizio è prevista fino al 31 dicembre 2020 e sarà prorogata tacitamente di cinque in cinque anni in assenza di delibera di scioglimento. Articolo 15 Scioglimento Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio ad un ente o associazione con finalità analoghe spettano all'assemblea dei soci Per la relativa delibera è necessario la maggioranza dei presenti. Articolo 16 - comitato liquidatori In caso di scioglimento per qualsiasi causa determinata, è nominato un Comitato di Liquidatori, composto da 2 a 5 membri, scelti anche fra persone estranee all associazione. Il Comitato dovrà sottoporre entro 90 giorni un bilancio finale, per ottenere l'approvazione. Articolo 17 Devoluzione Se dal bilancio finale di liquidazione emergesse un avanzo finanziario, esso sarà destinato secondo le decisioni da prendere dall'assemblea che ha deliberato lo scioglimento. Da questo obbligo gli eventuali Enti pubblici sono esonerati dalla copertura del disavanzo. TITOLO 6 NORMATIVA Articolo 18 Norme di Legge Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni