S T A T U T O. della Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali - Censis

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S T A T U T O della Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali - Censis ART: 1 - La Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali - CENSIS ha sede in Roma, Piazza di Novella, 2. ART. 2 - La Fondazione persegue i seguenti scopi: - promuovere studi, seminari, incontri, iniziative culturali, di comunicazione e formazione sui temi di interesse sociale, economico, territoriale ed istituzionale, con particolare riferimento agli investimenti sociali, allo sviluppo locale, alla formazione, alle autonomie locali e funzionali, alla realtà Europea ed Internazionale; - eseguire ricerche e svolgere attività di assistenza tecnica, supporto operativo, e studi di fattibilità in ambito sociale, economico, territoriale ed istituzionale anche per conto di pubbliche amministrazioni, di strutture private e di organismi internazionali; - svolgere attività dirette alla formazione e all aggiornamento delle risorse umane interessate ai processi di cambiamento nelle strutture sociali, produttive ed istituzionali anche per conto di amministrazioni pubbliche, strutture private e organismi internazionali; - realizzare prodotti editoriali, di editoria elettronica, e multimediali; - effettuare ogni altra iniziativa connessa al miglioramento dell organizzazione sociale. Per lo svolgimento di suddette attività, ove realizzate su richiesta e per conto di amministrazioni pubbliche, strutture private e organismi internazionali, la Fondazione opererà anche dietro specifico compenso; e ciò partecipando anche a gare e concorsi. La Fondazione può stipulare accordi di partecipazione e convenzioni con istituzioni scientifiche, umanitarie ed economiche, italiane ed estere che operano nei settori di attività sopra specificati. ART. 3 - Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dalle Riserve. Il Fondo di Dotazione è costituito: a) dal patrimonio iniziale, conferito dai fondatori; b) da contributi, donazioni, lasciti e liberalità espressamente destinati ad incremento del Fondo di Dotazione; c) da contributi, redditi, e somme che la Giunta Esecutiva ritenga di destinare ad incremento del Fondo di Dotazione. I saldi attivi dei bilanci di esercizio affluiscono a speciali Fondi di Riserva e vengono trasferiti al Fondo di Dotazione solo in base ad esplicita delibera del Giunta Esecutiva. Ai Fondi di Riserva sono imputabili eventuali saldi passivi di gestione.

Le disponibilità della Fondazione sono investite, secondo gli indirizzi del Giunta Esecutiva, in titoli di Stato o equivalenti; in immobili ad uso della Fondazione o a reddito; in partecipazioni funzionali all azione della Fondazione; in azioni primarie quotate, in depositi bancari o in altri strumenti finanziari. ART. 4 - Le entrate della Fondazione sono costituite: a) dai redditi del patrimonio; b) da contributi, donazioni, lasciti e liberalità espressamente destinati ad incremento del Fondo di Dotazione; c) da proventi, corrispettivi e finanziamenti relativi alla esecuzione di specifici programmi di ricerca, o ad attività in genere, ai sensi di quanto previsto all art. 2; d) da qualsiasi altra acquisizione o contributo non espressamente vincolato secondo quanto previsto all art. 3/b. I redditi del patrimonio ed i proventi derivanti dalla gestione della Fondazione sono destinati esclusivamente ad attività istituzionali. ART. 5 - Sono organi della Fondazione: a) il Presidente; b) il Consiglio Direttivo; c) la Giunta Esecutiva; d) il Segretario Generale; e) il Collegio dei revisori dei conti. ART. 6 - Il Presidente e il Segretario Generale sono nominati, su proposta dei fondatori, dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri, per la durata del triennio di attività del Consiglio. Il Presidente e il Segretario Generale hanno, disgiuntamente, la rappresentanza legale della Fondazione, con facoltà di conferire procure. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale limitatamente alla presentazione di offerte, partecipazioni a gare, stipulazione di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva avvalendosi del Direttore Generale in funzione di segretario. Nei casi di urgenza il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, dandone comunicazione agli organi stessi alla prima riunione che segue l adozione dei provvedimenti.

ART. 7 - Il Consiglio Direttivo è composto: a) dai quattro fondatori in carica al momento della approvazione del presente Statuto, o dalle persone dagli stessi designate ovvero cooptate nel caso in cui venga meno uno di essi; b) da non più di quattro esperti nominati dal Consiglio su proposta dei fondatori; c) da non più di sedici membri nominati dal Consiglio, adottando se necessario criteri di rotazione, su designazione delle persone giuridiche che abbiano conferito un contributo al patrimonio della Fondazione nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio fissa il numero dei Consiglieri, che comunque non può essere inferiore a undici, e definisce i criteri di eventuali rotazioni. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un triennio, possono essere riconfermati, e decadono automaticamente dopo tre assenze consecutive. Per i fondatori la durata è a tempo indeterminato. Se viene meno per qualsiasi motivo un Consigliere tra quelli di cui ai precedenti punti a) b) e c), il Consiglio può deliberarne la sostituzione, da effettuare con i criteri sopra indicati per la categoria di appartenenza del Consigliere da sostituire. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del triennio. ART. 8 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l anno. Il Consiglio Direttivo si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente (o in caso di sua assenza od impedimento il Segretario Generale o il consigliere più anziano) lo ritengano opportuno; ovvero se ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei membri. La convocazione del Consiglio deve essere fatta con lettera raccomandata spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per l adunanza; e nell avviso di convocazione debbono essere indicati luogo, giorno ed ora della riunione, nonché l ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante telegramma, fax o posta elettronica, almeno tre giorni prima della data della riunione. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche attraverso audio e video conferenza secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge. ART. 9 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti, sempre che alla riunione intervenga almeno la metà dei componenti del Consiglio in prima convocazione o di un terzo in seconda. A parità di voti prevale il voto del Presidente. E ammesso il voto per corrispondenza che deve pervenire al Presidente almeno 12 ore prima dell orario di svolgimento del Consiglio.

Le delibere che riguardano la estinzione della Fondazione, la sua trasformazione, la modifica dello Statuto, la nomina del Presidente e del Segretario Generale devono essere adottate su proposta dei fondatori con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri ed il voto favorevole di due terzi dei presenti. ART 10 - Il Consiglio Direttivo: a) stabilisce le linee di azione per la realizzazione delle finalità della Fondazione con particolare riferimento alle attività istituzionali; b) approva il Bilancio; c) riferisce annualmente all organo di vigilanza sia sulla attività scientifica svolta nell anno precedente, sia sul bilancio e sulla valutazione dei fondi patrimoniali; d) delibera sulle modifiche dello Statuto e sull eventuale scioglimento della Fondazione; e) nomina il Presidente; f) nomina la Giunta Esecutiva; g) nomina - tra i propri componenti - il Segretario Generale, stabilendone i compiti e la remunerazione. ART. 11 - La Giunta Esecutiva è composta da non più di 7 membri e ne fanno parte di diritto il Presidente, il Segretario Generale e i fondatori. La Giunta Esecutiva: a) nomina il Direttore Generale, fissandone i compiti in modo che possa assolvere alla responsabilità gestionale della Fondazione; b) provvede con i più ampi poteri all amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione; c) delibera sui criteri da adottare per l investimento dei mezzi patrimoniali della Fondazione e sull assunzione di partecipazioni; d) delibera sull accettazione di contributi o conferimenti destinati al fondo di dotazione; e) predispone i programmi di attività e delibera sul Bilancio di Previsione e sul Conto Consuntivo. ART. 12 - Gli incarichi dei Consiglieri e dei componenti della Giunta Esecutiva, che non siano investiti di particolari funzioni, sono gratuiti, salvo il rimborso delle spese. ART. 13 - Il Segretario Generale resta in carica per il triennio di attività del Consiglio Direttivo. Il Segretario Generale assicura l indirizzo e il coordinamento sia delle attività culturali e di ricerca sia della gestione della Fondazione.

ART. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Direttivo. I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre esercizi e possono essere confermati. Il Collegio dei Revisori vigila sull amministrazione dell Ente ed esamina ed approva, sottoscrivendolo, il conto consuntivo dell esercizio. ART. 15 - L esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. ART. 16 - In caso di estinzione della Fondazione, per qualsiasi causa, o comunque in caso di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell art. 2, il Consiglio Direttivo delibera (con le maggioranze di cui al 3 comma dell art. 9) sulla devoluzione delle attività che residuano dopo la liquidazione ad Enti ed Organizzazioni senza fini di lucro che abbiano finalità analoghe. ART. 17 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile sulle persone giuridiche ed in particolare sulle Fondazioni. La metà dei consiglieri di cui alla lettera c) dell art. 7, nominati in occasione della prima costituzione del Consiglio direttivo successiva all approvazione del presente Statuto, durano in carica per quattro anni e successivamente sono confermati o sostituiti con cadenza triennale.