Regolamento comunale acqua potabile I. Disposizioni generali Art. 1 - Scopo del regolamento Il presente regolamento disciplina la costruzione, l esercizio, la manutenzione e il finanziamento delle installazioni comunali di approvvigionamento e di distribuzione dell acqua potabile come pure l organizzazione dell Azienda comunale acqua potabile (in seguito denominata Azienda) e i rapporti con gli utenti. Sono riservate le disposizioni federali e cantonali vigenti in materia. Art. 2 - Base legale L Azienda è istituita in virtù della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (in seguito denominata LMSP) del 12 dicembre 1907 e delle relative modifiche del 15 dicembre 1981 e 10 marzo 1998. Art. 3 - Organi dell Azienda Organi dell Azienda sono: a) l Assemblea comunale; b) il Municipio c) la commissione di revisione 1
Art. 4 - Competenze e compiti a) dell Assemblea comunale: approva il regolamento dell Azienda e le sue eventuali modifiche; approva il preventivo per le spese d esercizio e per le spese straordinarie; approva il consuntivo; decide la realizzazione di nuove opere sulla base di progetti e preventivi presentati dal Municipio; stabilisce gli onorari degli impiegati; decide circa la destinazione dell utile, che prioritariamente deve essere destinato: 1. alla creazione di fondi di riserva, di ammortamento o di rinnovamento; 2. al miglioramento del servizio; 3. alla riduzione delle tariffe; 4. a favore dell erario comunale; decide circa eventuali disavanzi d esercizio. b) del Municipio: amministra l Azienda; rappresenta l Azienda di fronte ai terzi e in giudizio; presenta il preventivo e il consuntivo delle spese all Assemblea comunale in concomitanza, di regola, con quelli del Comune; nomina il personale dell Azienda; allestisce i regolamenti o sue eventuali modifiche, da sottoporre per approvazione all Assemblea comunale; stabilisce le tariffe nei limiti del presente regolamento; allestisce progetti e preventivi per le nuove opere e ne propone la realizzazione all Assemblea comunale; approva le domande per i nuovi allacciamenti privati o per il rifacimenti di quelli esistenti; delibera i lavori e le forniture conformemente al regolamento comunale e alla Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001; 2
c) della commissione di revisione: La commissione della gestione dell Assemblea comunale funge da commissione di revisione conformemente agli art. 19, 20 e 21 LMSP, il cui compito è quello di esaminare il bilancio dell Azienda e di rassegnare un rapporto. Art. 5 - Personale L Azienda, di regola, non dispone di personale proprio. Per lo svolgimento dei suoi compiti essa fa capo al personale del comune, corrispondendo un adeguato compenso. Art. 6 - Estensione dell Azienda L Azienda distribuisce acqua potabile per usi domestici ed artigianali nel suo comprensorio di distribuzione alle condizioni del regolamento di distribuzione dell acqua ed alle vigenti condizioni tariffarie. L Azienda assicura nella stessa misura l erogazione dell acqua necessaria alla lotta antincendio. Il comprensorio di distribuzione coincide con quello delle zone edificabili. E data facoltà al Municipio di concedere l estensione dell acquedotto fuori dei limiti edificabili di piano regolatore ma a determinate condizioni da stabilire mediante convenzione. II. Allacciamenti Art. 7 - Autorizzazione di allacciamento 7.1. Le domande di allacciamento devono essere inoltrate al Municipio, almeno 15 giorni prima del previsto inizio dei lavori, indicando la natura dell immobile dove verrà eseguito l impianto e precisando il numero degli appartamenti. Con uno schizzo si indicherà inoltre il tracciato dalla diramazione fino alla condotta principale. 3
7.2. Nessun intervento, per un allacciamento nuovo o per una trasformazione, potrà essere eseguito senza la preventiva autorizzazione del Municipio, e dovrà essere eseguito da installatori concessionari autorizzati dall AAP. 7.3. L Azienda deve avere accesso in ogni tempo alle installazioni interne, previo avviso. 7.4. In caso di installazioni difettose o eseguite in modo non conforme alla prescrizioni o in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve provvedere all eliminazione dei difetti entro il termine fissato. Qualora egli non vi provveda, l Azienda si riserva il diritto di far eseguire i lavori a spese del proprietario. Art. 8 - Condotte ed installazioni 8.1. I proprietari che richiedono l allacciamento, devono far eseguire i lavori da installatori concessionari autorizzati dall APP, in conformità alle prescrizioni del presente regolamento e alle direttive della Società Svizzera dell industria del Gas e delle Acque (SSIGA). 8.2. Le spese di allacciamento, esecuzione e manutenzione delle condotte private sono a carico esclusivo dell utente. 8.3. Ogni costruzione deve essere munita di un rubinetto di passaggio al punto di attacco alla tubazione principale, con pozzetto apposito e chiusino a cura e controllo dell utente. All entrata dello stabile deve essere istallato un rubinetto di passaggio e una valvola di ritenuta e, nel punto più basso dell impianto, un rubinetto di scarico per la vuotatura di tutta la tubazione interna. 8.4. Gli impianti devono essere costruiti in modo che siano protetti contro il gelo e contro gli altri agenti esterni. Le tubazioni devono essere posate nel terreno ad una profondità minima di 80 cm. 8.5. Le derivazioni dalla tubazione principale sino all entrata nello stabile devono essere fatte con tubi del diametro minimo di 19 mm. Tutti gli impianti devono essere muniti di rubinetti con un diametro massimo di 13 mm. 4
8.6. Nel caso in cui l Azienda, per interesse generale, volesse far posare una tubazione di diametro superiore a quello necessario all utente, la maggior spesa del diametro del tubo sarà a carico dell Azienda. Le spese di scavo, di copertura ed ogni annesso restano invece a carico dell utente. In tal caso l Azienda diventerà proprietaria, con i relativi oneri di manutenzione, della tubazione di diametro superiore. 8.7 Se più proprietari si accordano per una diramazione dalla tubazione principale, di diametro superiore ai 19mm, essi restano solidalmente responsabili per la sua manutenzione. In questi casi gli interessati non possono opporsi all allacciamento di altri membri, purché questi partecipino proporzionalmente alla spesa iniziale. 8.8 L eventuale costituzione di diritti di attraversamento necessari su fondi appartenenti a terzi compete al proprietario del fondo oggetto dell allacciamento il quale deve provvedere ad iscrivere le relative servitù al registro fondiario a proprie spese. 8.9 Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante ed ineccepibile stato di funzionamento. III. Fornitura d acqua Art. 9 - Estensione e garanzia della fornitura 9.1. In generale l acqua viene fornita in permanenza a deflusso illimitato, di regola senza misura, cioè a discrezione dell'utente, alla pressione presente nella rete. L Azienda non assume alcuna garanzia quanto alla composizione, alla durezza ed alla temperatura dell acqua ed alla regolarità della pressione. Ogni spreco d acqua potabile è assolutamente vietato, e l utente è responsabile di ogni abuso sulla sua proprietà. 5
9.2. Nel caso di sospensione della fornitura, che può essere anche ordinata per motivi urgenti di forza maggiore, è assolutamente proibito lasciar attaccati ai rubinetti derivazioni pescanti in acque luride, onde evitare un possibile risucchio. Art. 10 - Limitazione della fornitura 10.1. L Azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura nei seguenti casi: - forza maggiore - disturbi d esercizio - carenza d acqua - lavori di manutenzione e di riparazione oppure lavori di ampliamento degli impianti. 10.2. L Azienda provvede a limitare la durata delle interruzioni; essa non si assume comunque alcuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimenti e non libera l utente dai suoi obblighi. 10.3. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono portate per tempo a conoscenza degli utenti. 10.4. In caso di scarsità d acqua l Azienda può limitare o sospendere la fornitura per piscine e per l'irrorazione. Art. 11 - Responsabilità dell utente L utente è responsabile nei confronti della società per tutti i danni da lui causati a seguito di manovre errate, di incuria nonché di insufficiente sorveglianza e manutenzione delle sue installazioni. Il proprietario è responsabile degli atti dei suoi inquilini e affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni. 6
Art. 12 - Fornitura temporanea di acqua per cantieri La fornitura temporanea d acqua per cantieri o per altri scopi provvisori come pure l uso degli idranti, necessita di un autorizzazione del Municipio. Art. 13 - Trapassi di proprietà I trapassi di proprietà devono essere notificati a cura del vecchio proprietario al Municipio per iscritto. Sino al momento della notifica il vecchio e il nuovo proprietario rispondono solidalmente per le tasse arretrate. In caso di decesso dell utente subentrano gli eredi nei diritti ed oneri. IV. Finanziamento Art. 14 - Autonomia finanziaria 14.1 L Azienda deve essere, di principio, autosufficiente. Il finanziamento dell Azienda avviene tramite i seguenti mezzi: Tassa di allacciamento Tassa di collaudo Tasse di utilizzazione Fatturazioni di prestazioni speciali Sussidi ufficiali Altre partecipazioni di terzi 14.2 Le tasse di allacciamento, di collaudo e di utilizzazione devono coprire, di regola, le spese di esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti. 14.3 Nel caso di investimenti per opere nuove è data la facoltà di prelevare contributi di miglioria secondo le modalità previste dalla relativa legge. 7
V. Disposizioni finali Art. 15 - Contravvenzioni, contestazioni 15.1. Le infrazioni al presente regolamento e alle disposizioni emanate in sua applicazione sono punite con la multa fino a fr. 2'000.--. Rimangono riservate le disposizioni penali. 15.2 Contro le decisioni e le disposizioni dell Azienda è data facoltà di reclamo al Municipio per iscritto entro 15 giorni dalla notifica. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Dipartimento delle istituzioni nei modi e nei termini previsti dalla legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. Per contestazioni di ordine tecnico farà stato il giudizio della SSIGA e del Laboratorio cantonale. 15.3 Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2004, previa approvazione da parte del Dipartimento delle istituzioni. Approvato dalla Sezione degli enti locali il 14 maggio 2004 8
Allegato A TASSE APPLICABILI 1. Tassa d allacciamento 1.1. Per l allacciamento all acquedotto viene prelevata, dal Municipio, una tassa unica, non rimborsabile, da un minimo di fr. 500.-- a un massimo di fr. 1'000.-- ; 1.2. Per allacciamenti temporanei all acquedotto viene prelevata, dal Municipio, una tassa unica, da un minimo di fr. 50.-- a un massimo di fr. 200.-- ; 1.3 Per il collaudo dell impianto viene percepita una tassa, da un minimo di fr. 50.-- a un massimo di fr. 100.-- 2. Tassa d utilizzazione 2.1 Vengono prelevate le seguenti tasse forfetarie: Abitazioni monofamigliari da fr. 50.-- a fr. 200.-- Abitazioni bifamigliari da fr. 100.-- a fr. 400.-- Abitazioni plurifamigliari da fr. 50.-- a fr. 200.-- (per ogni appartamento) Ristoranti, bar, negozi, commerci da fr. 100.-- a fr. 300.-- Ristoranti con alloggi e Pci da fr. 200.-- a fr. 500.-- Piscine da fr. 200.-- a fr. 500.-- Tassa agricola da fr. 20.-- a fr. 50.-- 9