Bur n. 23 del 17/03/2009 Commercio, fiere e mercati Deliberazioni della Giunta Regionale N. 455 del 24 febbraio 2009 Istituzione dell'albo regionale dei Gruppi di acquisto solidale. Forme e modalità per la formazione dell'albo regionale. Articolo 21, comma 2, legge regionale 27 febbraio 2008, n.1. Deliberazione/CR n.132 del 14 ottobre 2008. (La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche dell'economia, dello Sviluppo, della Ricerca e dell'innovazione, Vendemiano Sartor,di concerto con l'assessore alle Politiche dell'istruzione e della Formazione, Elena Donazzan, riferisce quanto segue. L'articolo 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n.244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ha specificamente definito i "G.A.S." ( di seguito definiti G. A.S.) "...i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere l'attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita. " L'articolo 21, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2008, n.1 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008) ha, a sua volta, demandato alla Giunta regionale l'istituzione dell'albo regionale dei G.A.S. allo scopo di sostenere le iniziative di consumo consapevole e di valorizzazione delle produzioni alimentari tradizionali e di qualità. In particolare, il comma 2 della citata disposizione normativa regionale stabilisce che la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge, stabilisca forme e modalità per la formazione del predetto albo dei G. A.S., sentita la competente commissione consiliare. Infine, il comma 3 del citato articolo 21 della legge regionale n.1 del 2008 consente ai G.A.S. inseriti nell'albo di cui trattasi la richiesta di contributi finanziari al fine di sostenere iniziative di formazione e informazione sui temi dell'acquisto consapevole, dell'acquisto equo e solidale, nonché sui prodotti e le produzioni alimentari tradizionali e di qualità. Le normative testé citate hanno quindi provveduto ad attribuire una rilevanza giuridica di carattere generale ai soggetti associativi che intendono svolgere la suddetta attività di acquisto consapevole o che già operano sul territorio nazionale e veneto. Trattasi, invero, di un'attività che riveste peculiarità proprie in quanto, pur caratterizzandosi per l'acquisto collettivo di beni e sulla distribuzione dei medesimi agli associati, non può essere ascritta esclusivamente alla materia del commercio, secondo la nota definizione data dall'articolo 4, comma 1 lettere a) e b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 e successive modificazioni e integrazioni, dal momento che, ai sensi della richiamata normativa finanziaria statale, è espressamente esclusa l'attività di vendita in capo ai soggetti associativi destinatari della norma ed è comunque escluso ogni ricarico sui beni acquistati e successivamente distribuiti agli associati. La medesima normativa finanziaria statale ha precisato, in via di interpretazione autentica, al comma 267, che le attività svolte dai soggetti associativi di cui trattasi, limitatamente alle attività rivolte ai componenti delle singole associazioni, non si considerano commerciali neppure ai 1
fini dell'applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre1972, n.633, nonché ai fini dell'applicazione del regime di imposta del testo unico di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Nel contempo, le finalità proprie dell'attività svolta dai "G.A.S.", in coerenza con quanto stabilito sia dal legislatore nazionale che dal legislatore regionale, possono riassumersi come segue: a) sviluppo del consumo critico, inteso come atteggiamento critico dei consumatori, i quali valutano e scelgono direttamente i prodotti sulla base di criteri non necessariamente derivanti dal mercato, tenendo conto, nel contempo, dei valori etici e di solidarietà; b) sviluppo di un consumo consapevole, attraverso la conoscenza delle problematiche che sottendono all'ambiente, al suo sfruttamento ed alle condizioni di lavoro che conducono alla produzione dei beni immessi nel mercato, anche al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile da parte di quei soggetti (come ad esempio i piccoli produttori locali) che altrimenti risulterebbero fagocitati dalle realtà oggi maggiormente presenti nel mercato (ad esempio multinazionali, grandi produttori etc.). L'intervento normativo di cui trattasi si inserisce nell'ambito di una politica regionale di sempre maggiore attenzione al profilo della tutela del consumatore, alla luce delle problematiche di strettissima attualità afferenti al carovita, le quali impongono l'adozione di tutte le misure necessarie atte ad assicurare il contenimento dei prezzi al consumo; occorre rammentare, al riguardo, che è attualmente all'esame del Consiglio regionale il progetto di legge n.214, presentato dalla Giunta regionale con deliberazione n.33/ddl del 28 novembre 2006, recante "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi". Ciò premesso in via generale, trattasi ora di dare attuazione, con il presente provvedimento, alla richiamata disposizione di cui all'articolo 21 della legge regionale n.1 del 2008, proponendo, ai sensi del comma 1, l'istituzione dell'albo regionale dei G.A.S. per le richiamate finalità di sostegno alle iniziative di consumo consapevole e di valorizzazione delle produzioni alimentari tradizionali e di qualità. Nel contempo, occorre definire forme e modalità per l'iscrizione al predetto albo regionale dei G.A.S., atteso che, in conformità a quanto stabilito al comma 3 del citato articolo 21 della legge regionale n.1 del 2008, detta iscrizione costituisce presupposto necessario ai fini dell'eventuale richiesta di contributi finanziari regionali destinati alla formazione e informazione sui temi richiamati dalla medesima norma regionale. In conformità alle richiamate norme statali e regionali, ai fini dell' iscrizione al predetto albo regionale si ritiene necessaria la sussistenza, in capo a ciascun gruppo di acquisto solidale, quanto meno dei seguenti requisiti, meglio specificati nell'allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione: a) avvenuta costituzione del gruppo, da comprovare mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; b) approvazione di uno statuto che preveda specificamente l'esercizio dell'attività senza scopo di lucro consistente nell'acquisto collettivo e distribuzione di beni, con particolare riferimento ai prodotti biologici, naturali ed eco compatibili nonché, quale scopo prioritario dell'attività, il perseguimento delle finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale; c) svolgimento di un'attività continuativa nell'ambito della Regione per almeno un anno; d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenuta dei registri contabili conforme alle norme vigenti in materia. e) requisiti morali del rappresentante. 2
In fase di predisposizione delle modalità di iscrizione all'albo regionale di cui trattasi, sono state ascoltate le organizzazioni delle imprese del commercio, nonché le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, al fine di acquisire osservazioni e suggerimenti utili alle finalità proprie del provvedimento in questione. I soggetti associativi intervenuti hanno condiviso il contenuto delle disposizioni proposte. Con deliberazione/cr n. 132 del 14 ottobre 2008, la Giunta regionale, in conformità a quanto disposto dal richiamato articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2008, istituiva l'albo regionale dei G.A.S. provvedendo contestualmente alla richiesta di parere alla competente Commissione consiliare in ordine alle forme e modalità di iscrizione al suddetto albo regionale, come illustrate nella bozza allegata al medesimo provvedimento. La competente Commissione consiliare, con atto n.583 del 26 novembre 2008, esprimeva all'unanimità parere favorevole senza modifiche sul testo proposto. Trattasi, pertanto, di approvare definitivamente l'istituzione dell'albo regionale dei G.A.S., ai sensi del richiamato articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2008, nonché le disposizioni di cui all'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento, recanti forme e modalità di iscrizione al suddetto albo regionale. Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento. LA GIUNTA REGIONALE Udito il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; Vista la legge 24 dicembre 2007, n.244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'articolo 1, commi 266, 267 e 268; Vista la legge regionale 27 febbraio 2008, n.1 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008) ed in particolare l'articolo 21; Richiamata la propria deliberazione/cr n.132 del 14 ottobre 2008; Visto il parere della III Commissione Consiliare n.583 del 26 novembre 2008;] delibera di istituire l'albo regionale dei Gruppi di acquisto solidale, ai sensi dell'articolo 21, comma 1 della legge regionale 27 febbraio 2008, n.1; di approvare, conseguentemente, le disposizioni di cui all'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento, recanti le forme e modalità per la formazione dell'albo regionale di cui al punto 1. 3
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 455 del 24 febbraio 2009 pag. 1/2 ALBO REGIONALE DEI GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE (legge regionale 27 febbraio 2008, n.1, articolo 21, comma 2) Criteri e modalità di formazione Articolo 1 Requisiti per l iscrizione 1. L iscrizione all albo regionale dei Gruppi di Acquisto Solidale di cui all articolo 21, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2008, n.1 è consentita ai soggetti associativi che comprovino il possesso dei seguenti requisiti: a) avvenuta costituzione del gruppo, da comprovare mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; b) approvazione di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda specificamente l esercizio dell attività senza scopo di lucro consistente esclusivamente nell acquisto collettivo e distribuzione di beni agli associati, con particolare riferimento ai prodotti biologici, naturali ed eco-compatibili nonché, quale scopo prioritario dell attività, il perseguimento delle finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale; dovrà essere in ogni caso previsto il divieto dell attività di vendita e di somministrazione; dovranno altresì essere richiamate nell atto costitutivo le disposizioni di cui all articolo 4, settimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633. c) svolgimento di un attività continuativa nell ambito della Regione Veneto per almeno un anno; d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenuta dei registri contabili conforme alle norme vigenti in materia; e) sede legale nella Regione Veneto; nel caso in cui il gruppo di acquisto solidale abbia sede legale in un altra regione, le filiali presenti nel territorio regionale veneto devono comprovare la realizzazione di almeno l 80 per cento dell attività, desumibile dal bilancio di cui alla lettera d); f) requisiti morali del rappresentante legale. Articolo 2 Adempimenti per l iscrizione 1. I soggetti che intendono iscriversi nell albo regionale di cui all articolo 1 presentano apposita domanda, indirizzata al Dirigente responsabile della Direzione regionale Commercio, utilizzando la modulistica reperibile nel seguente sito internet regionale: www.regione.veneto.it. 2. La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione: a) atto di costituzione del gruppo; b) statuto; c) sintetica descrizione dell attività svolta; d) bilancio annuale dell attività svolta; e) dichiarazione, anche in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, e successive modificazioni e integrazioni, relativa al possesso dei requisiti morali da parte del rappresentante legale.
ALLEGATOA alla Dgr n. 455 del 24 febbraio 2009 pag. 2/2 3. La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal rappresentante legale del gruppo. 4. L iscrizione all albo regionale di cui all articolo 1 è disposta dal Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di commercio con proprio decreto entro il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all articolo 3, previa verifica dei requisiti previsti all articolo 1. Qualora entro il suddetto termine di 90 giorni non sia comunicato un provvedimento di diniego, la domanda di iscrizione deve ritenersi accolta. Articolo 3 Termini di presentazione delle domande e aggiornamento dell iscrizione. 1. Le domande di iscrizione nell albo regionale di cui all articolo 1 possono essere presentate dal 1 febbraio al 31 marzo di ciascun anno. In fase di prima applicazione le domande di iscrizione possono essere presentate entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. 2. La struttura regionale competente in materia di commercio provvede all aggiornamento dell albo regionale di cui all articolo 1 entro il termine di 15 giorni dall avvenuta iscrizione ai sensi dell articolo 2, comma 4. 3. Ai fini dell aggiornamento di cui al comma 2, la struttura regionale competente in materia di commercio procede con verifiche a campione sui soggetti iscritti, inerenti al mantenimento dei requisiti di cui all articolo 1. Articolo 4 Cancellazione dell iscrizione 1. In caso di accertata irregolarità in ordine al possesso dei requisiti di cui all articolo 1, la struttura competente in materia di commercio provvede alla contestazione al soggetto associativo interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Il soggetto associativo è tenuto a produrre le necessarie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della contestazione. 3. Qualora il soggetto associativo non produca le necessarie controdeduzioni nel termine di cui al comma 2, il dirigente responsabile della struttura competente in materia di commercio dispone, con proprio decreto, nei successivi trenta giorni, la cancellazione del soggetto associativo dall albo di cui all articolo 1. 4. La cancellazione di cui al comma 4 comporta la perdita del beneficio contributivo eventualmente concesso al soggetto associativo ai fini delle azioni di formazione e informazione previste dall articolo 21, comma 3 della legge regionale 27 febbraio 2008, n.1. 5. Il provvedimento di cancellazione è comunicato al soggetto associativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Articolo 5 Pubblicità dell albo regionale 1. L albo regionale di cui all articolo 1 è pubblicato nel sito internet regionale www.regione.veneto.it. (economia/attività produttive/commercio). D\g\md\d\allegato dgr albo Gas 6_10