CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Documenti analoghi
SPIRITO CREATORE PROPOSTE E SUGGERIMENTI PER PROMUOVERE LA PASTORALE DEGLI ARTISTI E DELL'ARTE

Consiglio Pastorale Diocesano. Statuto & Regolamento

SCHEMA DI REGOLAMENTO-TIPO PER I CENTRI MISSIONARI DIOCESANI approvato dalla Presidenza della CEI il 13 giugno 2012

b.) curare il coordinamento delle iniziative e delle opere caritative e assistenziali di ispirazione cristiana;

DIOCESI DI LIVORNO STATUTO CONSULTA DIOCESANA AGGREGAZIONI LAICALI

Regolamento della Commissione Regionale di Pastorale Sociale, del Lavoro, Giustizia, Pace e Custodia del Creato

Regolamento della Commissione Regionale per la Liturgia

Statuto della Consulta Regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici

Regolamento della Commissione Regionale di Pastorale della Famiglia

DIOCESI DI NOTO STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Conferenza Episcopale Italiana

DIOCESI DI CASTELLANETA STATUTO E REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Conferenza Episcopale Italiana

Regolamento della Consulta Comunale della Famiglia

Regolamento della Commissione Regionale per le Comunicazioni Sociali

Statuto - Caritas Diocesana di Firenze 2

Statuto della Fondazione Migrantes

Diocesi di Tivoli STATUTO

Regolamento regionale

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (a seguito del V Sinodo Diocesano dell Arcidiocesi di Gaeta)

STATUTO. Costituzione

Regolamento dell Organismo di Vigilanza

Sommario NATURA E COSTITUZIONE 2 I FINALITÀ 2 II STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL UNIONE 3. A. Struttura nazionale 3. B. Struttura Regionale 5

Statuto della Caritas Italiana

Regolamento dell Oratorio parrocchiale

La Santa Sede CHIROGRAFO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER L'ISTITUZIONE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA TUTELA DEI MINORI

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DEL TRIBUNALE DI NAPOLI COMITATO PARI OPPORTUNITA PER LA PROFESSIONE REGOLAMENTO

Direttorio

CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

STATUTO-REGOLAMENTO DEL COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI BOSCO MODENA

Statuto della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori

DIOCESI DI ALESSANDRIA STATUTO

Collegio dei Consultori - Regolamento 2011 REGOLAMENTO DEL COLLEGIO CONSULTORI DELLA DIOCESI DI BERGAMO

Guida al Movimento Lavoratori

Mauro Parmeggiani Vescovo di Tivoli

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE DELL ARCIDIOCESI DI MESSINA LIPARI S. LUCIA DEL MELA DECRETO

STATUTO dell Associazione Medici Cattolici Italiani

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA E VOLONTARIATO ASSESSORATO SERVIZI ALLA PERSONA

CARITAS AMBROSIANA E ORGANISMI COLLEGATI

Il Consiglio presbiterale diocesano manifesta istituzionalmente la comunione gerarchica tra il vescovo e il presbiterio e la missione ecclesiale.

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

Statuto della Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia (FACI)

REGOLAMENTO REGIONALE

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE DELLA DIOCESI DI VERONA

COMUNE DI BITONTO (Provincia di Bari)

REGOLAMENTO. Approvato dalla Consulta per le Politiche Abitative il

Conferenza Episcopale della Regione Ecclesiastica Lazio Regolamento 19 ottobre 1999 Rivista diocesana di Roma, 1999, pp

STATUTO DELLA CARITAS DIOCESANA E DELLE CARITAS PARROCCHIALI

STATUTO CARITAS DIOCESANA DI CASTELLANETA

Città di Segrate. Regolamento comunale della consulta del sociale

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA CITTADINA PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del CONSULTA PER LA TUTELA DELLA SALUTE R E G O L A M E N T O INDICE

ANGELO SCOLA CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA ARCIVESCOVO DI MILANO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI CITTADINI STRANIERI E DEGLI APOLIDI

Comune di Asti C.U.G.

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UNA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

DIOCESI DI CASTELLANETA STATUTO E REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

1. E' istituita la "consulta per le attività economiche" ai sensi dell'art. 55 dello statuto del comune.

GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO A.I.C. Italia. STATUTO Approvato dal Consiglio Nazionale Il 25 Maggio 1995 STATUTO. Art.

Regolamento Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità (che svolge anche la Funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate)

Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori STATUTO APPROVATO DAL CONGRESSO IL 9 DICEMBRE 2012

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO PROVINCIA DI TREVISO

ORGANI COLLEGIALI. I componenti del Consiglio di Centro sono di diritto componenti della Consulta provinciale dell ENAIP Trentino.

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI CONSULTORI

Statuto del Consiglio presbiterale della Diocesi di Treviso

Parrocchia dell'ascensione di n.s.g.c STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (CPP)

Regolamento dei Comitati Locali e della Consulta dei Soci

ISTITUTO GIUSEPPE TONIOLO DI STUDI SUPERIORI LARGO AGOSTINO GEMELLI, MILANO S T A T U T O

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PARI OPPORTUNITA

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LO SPORT

Regolamento del Tavolo Tematico. del DSS42 di cui alla L.328/00

Regolamento Commissioni consultive

C O M U N E D I C O R A T O (CITTÀ METROPOLITANA DI BARI)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AD LIMINA PETRI : ASSOCIAZIONE ECCLESIALE ITALIANA DELLA VIA FRANCIGENA E DELLE ANTICHE VIE DI PELLEGRINAGGIO

C I T T À D I R E C A N A T I

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI BRA

APPROVATO CON D.C. N. 33/2005 REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE CULTURALE. Articolo 1 Ambito del regolamento

Il Comitato Genitori dell Istituto Enriques Europa Unita viene costituito ai sensi dell art. 15 comma 2 del D.L.vo 297/94

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL LAVORO

Regolamento della Consulta dell Handicap della Provincia di Lecce

C O M U N E D I C O R A T O (CITTÀ METROPOLITANA DI BARI)

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANI ARCHITETTI ROMA

La Rete della protezione e dell inclusione sociale

REGOLAMENTO CNA IMPRESA DONNA. 18 febbraio 2017

il nuovo Schema di regolamento per i Centri Missionari Diocesani,

Alma Mater Studiorum-Università di Bologna NormAteneo - sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l Università di Bologna -

PROGRAMMAZIONE AMBITO PER LA FAMIGLIA SALESIANA

Istituto San Vincenzo Erba Albese Scuola Primaria e Secondaria di primo grado

Commissioni e Consulte diocesane

R EGOLAMENTO DEL COLLEGAMENTO REGIONALE T RI V ENETO

Regolamento di attuazione dello Statuto della Camera Penale Minorile Associazione Nazionale

ibera n 59 relativa a e Norme circa a raccolta di offerte per necessità partico

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI DELLA PARROCCHIA REGOLAMENTO

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DONNE IMPRESA FVG Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia

Transcript:

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA a) Regolamento del Servizio nazionale per la tutela dei minori b) Indicazioni per la costituzione dei servizi regionali/interdiocesani per la tutela dei minori (srtm/sitm) e per la nomina dei referenti diocesani per la tutela dei minori (dal sito ufficiale della CEI: https://www.chiesacattolica.it/tutela-deiminori-regolamento-e-indicazioni/) REGOLAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE PER LA TUTELA DEI MINORI Art. 1 Istituzione Il Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori è stato costituito dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 14 novembre 2018, ai sensi dell art. 29, 2 dello Statuto e dell art. 95 del Regolamento della Conferenza Episcopale Italiana. Art. 2 Finalità Il Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori offre alla Conferenza Episcopale Italiana, alle Chiese particolari, agli Istituti di Vita Consacrata e alle Società di Vita Apostolica, alle associazioni e alle altre realtà ecclesiali un supporto per quanto attiene alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Art. 3 Compete al Servizio, in collaborazione con gli Uffici e i Servizi della Segreteria Generale della CEI: a) consigliare e supportare la CEI, i Vescovi e i Superiori Maggiori nella promozione della tutela dei minori e degli adulti vulnerabili; b) promuovere e accompagnare le attività dei Servizi Regionali e Interdiocesani per la Tutela dei Minori; c) studiare e proporre contenuti informativi e formativi, oltre che strumenti operativi, per consolidare nelle comunità ecclesiali una cultura della tutela dei minori, per rafforzare la sicurezza dei luoghi ecclesiali frequentati dai minori, sensibilizzare tutti gli operatori pastorali e prevenire ogni forma di abuso; d) fornire informazioni, indicazioni pratiche, protocolli procedurali e quant altro necessario.

La struttura del Servizio prevede: a) un Presidente; b) un Coordinatore; c) un Consiglio di Presidenza; d) una Consulta nazionale. Art. 4 Struttura Art. 5 Rapporti Il Servizio opera in collegamento con gli Uffici e i Servizi della CEI e in collaborazione con la Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori. In spirito di servizio verso le Chiese particolari, mantiene viva e assidua la comunicazione con i Vescovi delegati delle Conferenze Episcopali Regionali e con i Servizi Regionali o Interdiocesani per la Tutela dei Minori. Il Servizio può avvalersi del Centre for Child Protection della Pontifica Università Gregoriana e di altri organismi e istituzioni nazionali e internazionali di riconosciuta competenza nell ambito della tutela dei minori. Art. 6 Presidente Il Presidente del Servizio è nominato dal Consiglio Episcopale Permanente tra i Vescovi membri della CEI. L incarico è quinquennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta. Convoca e dirige le riunioni del Consiglio di Presidenza e della Consulta; presenta annualmente al Consiglio Episcopale Permanente della CEI una relazione sulla situazione e l attività del Servizio, informandone preventivamente la Presidenza; può essere invitato ad intervenire ai lavori dell Assemblea Generale e del Consiglio Episcopale Permanente per riferire su un particolare argomento di sua competenza. Art. 7 Coordinatore Il Coordinatore del Servizio è nominato dalla Presidenza della CEI. L incarico è quinquennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta. Dirige l attività ordinaria del Servizio secondo le indicazioni del Consiglio di Presidenza, oltre che dei competenti organi della CEI; cura il rapporto e la collaborazione con gli uffici e gli organismi della CEI; partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza, fungendo da segretario; presenta annualmente al Consiglio di Presidenza un rapporto sulle attività svolte e i problemi emergenti. Art. 8 Consiglio di Presidenza Per assicurare una qualificata consulenza è costituito il Consiglio di Presidenza del Servizio, composto da almeno sette membri.

Il Consiglio ha il compito di dare il proprio contributo sulle questioni sottoposte alla sua attenzione dal Presidente e dal Coordinatore del Servizio. I membri del Consiglio sono nominati dalla Presidenza della CEI e durano in carica cinque anni rinnovabili. La mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive e senza giustificato motivo comporta la decadenza dall incarico. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente del Servizio, che ne stabilisce l ordine del giorno. Si riunisce in seduta plenaria almeno quattro volte all anno e comunque ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente del Servizio. Art. 9 Consulta nazionale La Consulta nazionale del Servizio è costituita quale organismo di condivisione, confronto e studio di tematiche relative alla tutela dei minori. È nominata dalla Presidenza della CEI. Sono membri della Consulta: - un rappresentante della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori e una dell Unione Superiore Maggiori d Italia; - un rappresentante della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali; - i coordinatori dei Servizi Regionali e Interdiocesani per la tutela dei minori; - gli esperti nominati dalla Presidenza della CEI su proposta del Presidente del Servizio. I membri durano in carica cinque anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta. La mancata partecipazione alle riunioni della Consulta per tre volte consecutive e senza giustificato motivo comporta la decadenza dall incarico. La Consulta è convocata e presieduta dal Presidente del Servizio, che ne stabilisce l ordine del giorno. Si riunisce in seduta plenaria almeno due volte all anno. La Consulta può lavorare anche per gruppi di studio su temi particolari.

INDICAZIONI PER LA COSTITUZIONE DEI SERVIZI REGIONALI/INTERDIOCESANI PER LA TUTELA DEI MINORI (SRTM/SITM) E PER LA NOMINA DEI REFERENTI DIOCESANI PER LA TUTELA DEI MINORI Premessa I Servizi Regionali per la Tutela dei Minori (=SRTM)/Servizi Interdiocesani per la Tutela dei Minori (=SITM) sono a supporto dei Vescovi e dei Superiori maggiori nell esercizio del loro ministero per quanto attiene alla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Sono chiamati non a sostituire gli Ordinari nelle loro responsabilità, ma a supportarli attraverso competenze e professionalità educative, mediche, psicologiche, canonistiche, giuridiche, pastorali e di comunicazione. In sinergia con il Servizio Nazionale (SNTM), tali Servizi hanno l obiettivo di contribuire a diffondere una cultura della prevenzione, fornire strumenti di informazione, formazione e protocolli procedurali. All occorrenza i Servizi potranno anche rivelarsi utili per la gestione delle segnalazioni. Di non meno rilievo è il fatto che, accanto a un livello nazionale e a un livello interdiocesano, ci sia sempre un referente diocesano. L efficacia degli strumenti si misura sulla loro capacità di essere presenti sul territorio in modo puntuale e competente, in sintonia d azione e d intenti con gli organismi interdiocesani e nazionali affinché possa realizzarsi una feconda e vicendevole interazione. IL SERVIZIO REGIONALE/INTERDIOCESANO PER LA TUTELA DEI MINORI Costituzione e composizione In ogni regione ecclesiastica sia costituito il Servizio Regionale per la Tutela dei Minori, ovvero, se ritenuto opportuno, più Servizi Interdiocesani per la Tutela dei Minori. I Servizi Regionale e Interdiocesano sono composti dai referenti diocesani per la tutela dei minori, da operatori pastorali e da esperti nel campo della protezione dei minori e degli adulti vulnerabili. Il SRTM/SITM fa riferimento al Vescovo che la Conferenza Episcopale Regionale ha scelto quale referente per la tutela dei minori. Allo stesso Vescovo compete promuovere la costituzione del SRTM/SITM, oltre che la formazione e l aggiornamento dei membri. La Conferenza Episcopale Regionale nomina il coordinatore del Servizio; a loro volta, i Vescovi che costituiscono il Servizio Interdiocesano ne nominano il coordinatore. Alle stesse autorità compete approvare i regolamenti dei Servizi, secondo le indicazioni del Servizio Nazionale. Compete al SRTM/SITM, in sintonia con il SNTM e secondo le indicazioni dei Vescovi: a) monitorare e documentare le iniziative di prevenzione e formazione, nonché le modalità di attuazione a livello locale delle Linee guida nazionali; b) accompagnare le singole diocesi, comunità religiose, associazioni o altre realtà ecclesiali nella stesura di protocolli e indicazioni di buone prassi per la tutela dei minori; c) stimolare, promuovere e coordinare l informazione e la formazione degli operatori pastorali sulle tematiche della tutela dei minori e della prevenzione degli abusi;

d) se richiesto dal Vescovo diocesano o dal Superiore Maggiore competente, accogliere e trattare secondo i protocolli stabiliti dal SNTM le segnalazioni di abusi sessuali in ambito ecclesiale. REFERENTE DIOCESANO PER LA TUTELA DEI MINORI Nomina In ogni diocesi il Vescovo nomini un Referente Diocesano per la Tutela Minori, esperto in questo campo e di provata disponibilità al servizio ecclesiale. Egli potrà essere aiutato da una equipe di esperti, laici o chierici, approvati dal Vescovo. Compete al Referente: a) collaborare strettamente con il Vescovo diocesano nell adempimento delle sue responsabilità pastorali in materia di tutela dei minori e degli adulti vulnerabili; b) far da riferimento locale al SRTM/SITM, del quale è membro di diritto; c) proporre iniziative per sensibilizzare il clero, gli organismi di partecipazione e gli uffici pastorali diocesani sotto il profilo della tutela dei minori e per formare gli operatori pastorali; d) assistere e consigliare il Vescovo collaborando, se richiesto, nell ascolto e nell accompagnamento delle vittime e nella gestione delle segnalazioni di abusi.