Modifica allo Statuto dell'associazione

Documenti analoghi
STATUTO Associazione Protezione Civile Volontari Minerva

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE LOGISTICA OPERATIVA

Statuto della Regione Piemonte

Atto esente da imposta di bollo e di registro ex art.8 L. 266/91 1

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE ZARLOT

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SALUTE E LIBERTA. Art.1. Costituzione, denominazione e sede

dell'associazione di volontariato NOI NUOVA ONCOLOGIA INTEGRATA

STATUTO AISTP (ottobre 1999) Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

Statuto Associazione G.U.C.S. Gruppo Unità Cinofile da Soccorso, Associazione Volontari Protezione Civile Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

VIA PIAVE & DINTORNI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE *** STATUTO *** ARTICOLO 1 Costituzione denominazione e sede. ARTICOLO 2 Scopi e attività

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

STATUTO ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO della SOCIETA FRIULANA DI ARCHEOLOGIA

STATUTO. ART.1 (Costituzione, denominazione e sede)

Camperisti senza Frontiere

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICO LIBRO

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SPERANZA BAMBINI

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO dell Associazione di volontariato

Il Fondaco per Feltre

S T A T U T O GRUPPO ASSISTENZA FAMILIARI ALZHEIMER. Art. 1 Costituzione e denominazione sede. Art. 2 Scopi e finalità. Art.

ASSOCIAZIONE DOTTOR CLOWN RIMINI

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MARIA TERESA GHIGLIA

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO

ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI STATUTO SOCIALE

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

STATUTO SOCIALE ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI

CIRCOLO MARIA LUIGIA CENTRO SOCIALE VENARIA COLORNO PR STATUTO

ASSOCIAZIONE FIGLI DELLA PROVVIDENZA STATUTO

Associazione U.V.a.P.Ass.A. STATUTO DELL ASSOCIAZIONE U.V.a.P.Ass.A. (Unione Volontari al Pratello Associazione d Aiuto)

STATUTO. Associazione Commercianti Pubblici Esercizi Attività di Servizi-Ausiliari del Commercio Artigiani - Professionisti ART. 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO TUTTINSIEME ASSOCIAZIONE FAMIGLIE E VOLONTARI PER L INTEGRAZIONE

STATUTO svoltare Associazione di volontariato

STATUTO. Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO»

STATUTO ASSOCIAZIONE GRAFICAMENTE

ALLEGATO A. STATUTO dell Associazione di Promozione Sociale -APS

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PROGETTO ITACA ASTI S T A T U T O

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

STATUTO. ART.1 - (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. LAVERDA con sede in Piazzetta degli Alpini, 12, Comune di Breganze.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FATTO A MANO PER DARE UNA MANO

STATUTO ASSOCIATIVO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

Volontari a Cavallo A.C.E. Per la Protezione Ambientale Civile

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

Art.1. Costituzione, denominazione e sede

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Battaglione Estense. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione di Promozione Sociale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE MALATI REUMATICI EMILIA ROMAGNA A.M.R.E.R. Versione approvata dall Assemblea dei Soci in data 19 aprile 2009

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "SALVIAMO PAGANICA"

STATUTO ART.1 (Costituzione, denominazione e sede) ART. 2 (Scopi e attività)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

Associazione Direttori Casse Rurali Trentine

STATUTO dell associazione di volontariato PUGLIA LAB

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Genitorinsieme

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FONDAZIONE CAVOUR STATUTO

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione, sede e durata. 1) E' costituita in Bologna l Associazione denominata I.S.G.

ALLEGATO "A" AL N DI REPERTORIO N DI RACCOLTA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA".

STATUTO. Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione

STATUTO. Associazione Protezione Civile Valsamoggia Savigno

ATTO DI COSTITUZIONE. ASSOCIAZIONE DAFNE Associazione a tutela dei diritti dei bambini. ART.1 (Costituzione, denominazione e sede)

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.

Statuto associazione di volontariato

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE ART. 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Statuto Sociale dell Associazione "Amici della Tirlindana Garda-trentino"

E.I.P.A. ONLUS S T A T U T O

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Museo del Cioccolato

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SERVIZIO AMBULANZA DI STORO

STATUTO dell Associazione "FAMIGLIA APERTA" (approvato il 30 novembre 2013)

STATUTO. Associazione di promozione sociale << LA CARTA DI ALTINO >>

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO

STATUTO. Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

Associazione Italiana di Acustica

STATUTO dell Associazione di Promozione Sociale APS LA GILDA DEI BARDI. Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede. Art. 2 - Scopi e attività

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

VOLONTARIA ONLUS Art. 1 (Denominazione e sede) Art. 2 (Statuto) Art. 3 (Finalità dell'associazione)

STATUTO Articolo 1 Costituzione e sede Associazione Amici del Quartetto Guido A. Borciani Articolo 2 Finalità

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ERIDANO POLESINE"

associazione culturale CENTRO SUB TIGULLIO. STATUTO SOCIALE

STATUTO dell Associazione AMICI DEL DAY-HOSPITAL ONCOLOGICO DI GUASTALLA ODV

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

A.S.D. BE FIT CLUB PALESTRA A.P.S. Tel Via Circonvallazione nord est Sassuolo (MO) C.F STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO ****

ASSOCIAZIONE Il Poggeschi per il carcere

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

STATUTO. Art.1 (Costituzione, denominazione e sede)

STATUTO TERRA DEI PICCOLI ONLUS

STATUTO dell Associazione Culturale ESSI VIVONO

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

Transcript:

Modifica allo Statuto dell'associazione (già costituita con scrittura privata in data 20.02.1989) (già registrato come allegato all'atto Costitutivo con n.207 in data 23.02.1995) (già modificato con atto del 23.07.2008 e registrato in data al n.5661 in data 23.07.2008 ) (Atto esente ex articolo 8. Legge 266/91) Dato atto: - che in data 20 febbraio 1989 si è costituita in Cervia con scrittura privata una delegazione locale dell Associazione Nazionale L.A.N.C.E. C.B. (Libera Associazione Nazionale Concessionari Elettroricetrasmissioni della Citizen Band); - che la Legge 266/91 ha istituito la Legge quadro del Volontariato; - che la Legge 225/92 ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, - che con tali Leggi sono state introdotte norme volte a regolamentare in particolare le Associazioni di Volontariato; - che allo scopo di recepire le normative introdotte, la delegazione si è costituita in Associazione e dotata di un proprio Statuto con Atto n.207 in data 23.02.95.: - che la Regione Emilia Romagna con la L. R. 7 febbraio 208 n.1 ha introdotto ulteriori norme in materia di Protezione Civile e Volontariato; - che l'associazione ha adeguato lo Statuto con atto n.5661 del 23.07.2008. 1

Preso atto: - che negli anni successivi, grazie all'avvento di nuove tecnologie nei sistemi delle radiocomunicazioni, sono tra l'altro venute a mancare o quantomeno divenute obsolete alcune norme e restrizioni. Ravvisata l'opportunità di apportare o introdurre modifiche riguardanti: - denominazione; - le condizioni e le norme per l'accesso all'associazione e l'iscrizione dei volontari (ex art.1 paragrafi a, -b,- c); - le condizioni per operare come volontari di Protezione Civile ( ex art.24); - domicilio dell' Associazione. Pertanto: - i Soci, in data 15 aprile 2013, convocati in Assemblea Straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, deliberano le modifiche apportate e approvano il nuovo STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LANCE CB CERVIA. 2

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LANCE C.B. CERVIA Art. 1 Costituzione, denominazione e sede. 1) E Costituita con sede in Cervia, Via Carlo Galeno, 1, l Associazione di volontariato denominata Lance C.B. Cervia, in seguito denominata solo Associazione. Il trasferimento della sede all interno dello stesso Comune non comporta modifiche statutarie. 2) La struttura dell Associazione è ispirata a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa. 3) La durata dell Associazione ha validità fino al 31/12/2092, e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma del presente statuto con delibera straordinaria dell Assemblea dei Soci. Art. 2 Scopi e finalità. 1. L Associazione opera nel volontariato, inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi nell ambito della Protezione Civile. 2. L Associazione si prefigge lo scopo di salvaguardare: la popolazione, il territorio e l ambiente. 3. In particolare, per la realizzazione dello scopo e nell intento di agire in favore di tutta la collettività, l Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere in maniera autonoma o in collaborazione con altre Associazioni, strutture istituzionali o soggetti privati che condividono i medesimi scopi dell Associazione, le seguenti attività: 3

a) salvaguardare la popolazione civile ed il territorio attraverso forme di collaborazione con Autorità e gli Enti competenti; b) sviluppare e potenziare la Protezione Civile; c) promuovere la preparazione dei soci attivi con iniziative di formazione, stu dio, dibattito ed addestramento nel pieno rispetto dell autonomia decisionale; d) promuovere la cultura del volontariato di Protezione Civile attraverso manifestazioni: culturali, didattiche, scientifiche, sportive e ricreative con particolare riferimento alle nuove generazioni; e) effettuare attività nell ambito del Comune di Cervia e se richiesto, anche a livello intercomunale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale; f) ogni altra attività rientrante nelle finalità dell Associazione. 4) Le attività di cui al comma tre sono svolte dall associazione prevalentemente tramite le prestazioni gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti. 5) L attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall Associazione le spese documentate effettivamente sostenute per l attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dall Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, in quanto incompatibile con la qualità di socio. 6) L Associazione assicura gli aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi. Art.3 Membri dell Associazione. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che s impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell Associazione e ad osservare il presente Statuto. I soci sono suddivisi in 4

volontari ordinari e sostenitori. I soci volontari ordinari possono assumere ruoli operativi previo accertamento dei requisiti previsti dal Regolamento regionale in materia di volontariato di Protezione Civile dell Emilia Romagna. I soci sostenitori sono esclusi dalle tutele assicurative e dagli obblighi formativi di cui al Regolamento regionale. Art. 4 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci. 1) L ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione d apposita domanda predisposta dal Consiglio, da parte degli interessati. 2) Il Consiglio Direttivo cura l annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. 3) Sull eventuale reiezione di domande di ammissione, sempre motivata, è ammesso appello all Assemblea dei soci. 4) La qualità di socio si perde: a) per recesso; b) per mancato versamento della quota associativa annuale entro il venti febbraio di ogni anno, (previa diffida ad ottemperare con relativo termine); c) per comportamento contraente con gli scopi dell Associazione; d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari; e) per l instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l Associazione; f) per decesso. 5) L esclusione dei soci è deliberata dall Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all esclusione, devono essere 5

contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso sono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all Associazione e ha effetto dall annotazione sul libro soci; il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. 6) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Art. 5 Doveri e diritti degli associati. 1) I soci sono obbligati: a) ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi; b) a mantenere sempre un comportamento compatibile con gli scopi e le finalità dell Associazione; c) a versare la quota associativa annuale; d) a prestare la loro opera a favore dell Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito. 2) I soci hanno diritto: a) a partecipare a tutte le attività promosse dall Associazione; b) a partecipare all Assemblea; c) di voto purché in regola con il versamento della quota sociale. d) di accedere alle cariche associative. e) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell Associazione, con possibilità di ottenere copia. f) le quote associative e gli eventuali contributi supplementari sono intrasmissibili e non rivalutabili. 6

Art. 6 Organi dell Associazione. Sono organi dell Associazione: a) l Assemblea dei soci; b) il consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori; e) il Collegio dei Probiviri. Art. 7 L Assemblea. 1) L Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega. 2) L Assemblea ordinaria indirizza tutta l attività dell Associazione e inoltre: a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio; b) determina il numero dei membri ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo; c) delibera su tutto quanto viene a essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo; d) delibera l esclusione dei soci dell Associazione; e) si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati. 3) L Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all anno per l approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno da due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisi l opportunità. 4) L assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell Associazione. Viene convocata su richiesta di due terzi dei 7

componenti del Consiglio Direttivo, o da un decimo dei Soci. 5) L Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da un membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere eseguite mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima dell adunanza, contenente l ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l orario della prima e dell eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. 6) L Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega. 7) Le deliberazioni dell Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti (con diritto di voto), eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. Art. 8 il Consiglio Direttivo. 1) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a undici eletti dall Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati. 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei membri del Consiglio 8

Direttivo decada dall incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell intero Consiglio, previa ratifica da parte dell Assemblea dei soci immediatamente successiva. 3) Nell impossibilità di attuare tale norma, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell organo fino alla naturale scadenza. 4) Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro quarantacinque giorni l Assemblea perché provveda all elezione di un nuovo Consiglio. 5) Il consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il o i Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere. 6) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell Associazione. Spetta, pertanto, fra l altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio: a) curare l esecuzione delle deliberazioni dell assemblea; b) predisporre il rendiconto; c) deliberare sulle domande di nuove adesioni; d) predisporre gli eventuali Regolamenti interni; e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l attività sociale; f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell Associazione; g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell Associazione che non spettino all Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale. 9

7) Il consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza da uno dei Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano. 8) Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta cartacea o elettronica, da inviare non meno di cinque giorni prima della data della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. 9) Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei votanti. 10) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatto a cura del Segreta rio/a e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l adunanza, sono conservati agli atti. Art. 9 Il Presidente. 1) Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l Assemblea dei soci, stabilisce l ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l attività dell Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l ordinaria amministrazione. 2) Al presidente è attribuita la rappresentanza dell Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l elezione del nuovo Presidente. 3) Il Presidente cura l esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell adunanza immediatamente successiva. 4) Il Presidente può essere rieletto. Art. 10 Il collegio dei Revisori dei Conti. 10

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l amministrazione dell associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Art. 11 Il Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è organo garante dell applicazione e del rispetto delle norme statutarie dell Associazione ed ha funzioni di intervento, su richiesta dei soci, per dirimere questioni non riconducibili alle competenze degli organi; è composto da tre membri effettivi, scelti anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente. Art. 12 Segretario/a. Il segretario/a coadiuva il Presidente nei seguenti compiti: a) provvede alla tenuta ed all aggiornamento del libro dei soci; b) provvede al disbrigo della corrispondenza; c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali; Art. 13 Tesoriere. Nello svolgimento del ruolo il Tesoriere coadiuva il Consiglio Direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo ed ha i seguenti compiti: a) provvede alla tenuta ed all aggiornamento dei libri contabili istituiti dall Associazione. b) provvede agli incassi e ai pagamenti, nei limiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo; c) provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla stesura definitiva. 11

Art. 14 Gratuità delle cariche associative. Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito. Art. 15 Risorse economiche -Fondo comune. 1) L Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: a) contributi dagli aderenti; b) contributi da privati; c) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) donazioni e lasciti testamentari; e) rimborsi derivanti da convenzioni; f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. 2) Il fondo comune costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo,da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell Associazione né all atto del suo scioglimento. 3) È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 4) L Associazione ha l obbligo di reinvestire l eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutarie previste. 5) L esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto e lo sottopone all approvazione dell Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio. 12

Art. 16 Servizio Emergenza Radio (S.E.R) Col termine S.E.R. viene definita la sezione dell Associazione dedicata alle comunicazioni o meglio allo studio, mantenimento, aggiornamento dei sistemi di radiocomunicazione nelle varie forme, analogica, digitale o tramite sistemi informatici per la gestione delle informazioni, fondamentali in tutte le attività di Protezione Civile. Art. 17 Norma finale. In caso di scioglimento dell Associazione, l Assemblea delibererà in merito alla devoluzione dell eventuale residuo attivo dell Associazione. Tutti i beni residui al termine delle operazioni di liquidazione saranno devoluti ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 18 Rinvio. Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia. Cervia, 15 aprile 2013 13