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Transcript:

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 20 gennaio 2005 (1) «Transito comunitario Nascita di un'obbligazione doganale in occasione di infrazioni o di irregolarità Conseguenze della mancata indicazione all'obbligato principale del termine per fornire la prova del luogo dell'infrazione o dell'irregolarità» Nel procedimento C-300/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dallo Hessisches Finanzgericht, Kassel (Germania), con decisione 25 aprile 2003, pervenuta in cancelleria l'11 luglio 2003, nella causa Honeywell Aerospace GmbH contro Hauptzollamt Gießen, LA CORTE (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e K. Schiemann, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer cancelliere: sig. R. Grass vista la fase scritta del procedimento, viste le osservazioni scritte presentate: per la Honeywell Aerospace GmbH, dal sig. H. Stiehle, Rechtsanwalt; per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J.C. Schieferer e X. Lewis, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 2 3 4 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»), e della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di applicazione»). Tale domanda è stata presentata nell ambito di una controversia tra la società Honeywell Aerospace GmbH (in prosieguo: la «Honeywell») e lo Hauptzollamt Gießen (Ufficio doganale principale di Gießen, Germania), in merito al sorgere di un obbligazione doganale. Normativa comunitaria L art. 37 del codice doganale dispone quanto segue: «1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono sottoposte, fin dalla loro introduzione, a vigilanza doganale. Esse possono essere soggette a controlli da parte delle autorità doganali conformemente alle disposizioni vigenti. 2. Esse restano soggette a tale vigilanza per tutto il tempo eventualmente necessario per determinare la loro posizione doganale e, nel caso di merci non comunitarie e fatto salvo l articolo 82, paragrafo 1, finché esse non cambino posizione doganale o non siano introdotte in una zona franca o in un deposito franco oppure non vengano riesportate o distrutte ai sensi dell art. 182». L art. 96 del codice doganale così dispone: «1. L obbligato principale è titolare del regime del transito comunitario esterno. Egli è tenuto a: a)

5 6 7 8 9 10 presentare in dogana le merci intatte all ufficio doganale di destinazione nel termine fissato e a rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità doganali; ( )». Ai sensi dell art. 203, nn. 1 e 2, del codice doganale: «1. L obbligazione doganale all importazione sorge in seguito: alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all importazione. 2. L obbligazione doganale sorge all atto della sottrazione della merce al controllo doganale». L art. 215, nn. 1-3, del codice doganale così recita: «1. L obbligazione doganale sorge nel luogo in cui avvengono i fatti che la generano. 2. Quando è impossibile determinare il luogo di cui al paragrafo 1, si ritiene che l obbligazione doganale sorga nel luogo in cui l autorità doganale constata che la merce si trova in una situazione che ha fatto sorgere tale obbligazione. 3. Allorché un regime doganale non è appurato per una merce, si ritiene che l obbligazione doganale sia sorta: nel luogo in cui la merce è stata assoggettata a tale regime o nel luogo in cui la merce entra nella Comunità nel regime in questione». L art. 221, n. 3, del codice doganale dispone quanto segue: «La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l obbligazione doganale. Tuttavia, qualora l autorità doganale non abbia potuto determinare l importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto perseguibile a norma di legge, tale comunicazione avviene, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui sopra». In conformità dell art. 378, nn. 1 e 2, del regolamento di applicazione: «1. Fatto salvo l art. 215 del codice, quando una spedizione non sia stata presentata all ufficio di destinazione e non sia possibile stabilire il luogo dell infrazione o dell irregolarità, si considera che questa infrazione o irregolarità sia stata commessa: nello Stato membro da cui dipende l ufficio di partenza, ovvero nello Stato membro da cui dipende l ufficio di passaggio all entrata nella Comunità a cui è stato consegnato un avviso di passaggio, a meno che, entro il termine stabilito dall art. 379, paragrafo 2, non venga apportata la prova, con soddisfazione dell autorità doganale, della regolarità dell operazione di transito ovvero del luogo in cui l infrazione o l irregolarità è stata commessa. 2. Se, in mancanza di siffatta prova, si continua a ritenere detta infrazione o irregolarità commessa nello Stato membro di partenza, ovvero nello Stato membro di entrata di cui al primo comma, secondo trattino, i dazi e le altre imposizioni inerenti alle merci in questione vengono riscossi da tale Stato membro conformemente alle disposizioni comunitarie o nazionali». L art. 379 del regolamento di applicazione stabilisce quanto segue: «1. Quando una spedizione non sia stata presentata all ufficio di destinazione e non possa accertarsi il luogo dell infrazione o dell irregolarità, l ufficio di partenza ne dà notificazione all obbligato principale quanto prima e al più tardi entro la fine dell undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario. 2. La notifica di cui al paragrafo 1 deve indicare, in particolare, il termine entro il quale può essere fornita all ufficio di partenza la prova considerata sufficiente dall autorità doganale, della regolarità dell operazione di transito o del luogo in cui l infrazione o l irregolarità è stata effettivamente commessa. Il termine è di tre mesi dalla data della notificazione di cui al paragrafo 1. Se alla scadenza di tale termine la prova di cui sopra non è fornita, lo Stato membro competente procede alla riscossione dei dazi e delle altre imposizioni del caso ( )». Causa principale e questioni pregiudiziali Dalla decisione di rinvio risulta che la società ASA, nei cui diritti è subentrata la Honeywell, il 3 giugno 1994 ha posto, in qualità di speditore autorizzato, un turboreattore in regime di transito comunitario esterno a Raunheim (Germania). Secondo la dichiarazione di transito comunitario, la merce in questione avrebbe dovuto essere trasportata in camion e presentata, entro il 17 giugno 1994, all ufficio di destinazione a Roma.

11 12 13 14 15 16 Il regime di transito comunitario non è stato appurato in quanto all ufficio di partenza in Germania non è pervenuta la ricevuta. Ai fini dell attivazione della procedura di ricerca, tale ufficio ha inviato l esemplare n. 1 della dichiarazione di transito comunitario alla competente Zentralstelle Such- und Mahnverfahren (ufficio centrale per le procedure di ricerca e reclamo; in prosieguo: lo «ZSM») dello Hauptzollamt Fulda (Germania), le cui competenze sono state in seguito rilevate dallo Hauptzollamt Gießen. In risposta ad una lettera dello ZSM del 10 febbraio 1995, l ASA, con lettera del 20 febbraio successivo, ha affermato che il luogo dell infrazione era stato individuato in Italia. Le autorità doganali italiane incaricate dell indagine in Italia hanno comunicato, con lettere 23 gennaio e 26 giugno 1997, che in Italia la spedizione non era stata presentata, che neppure la relativa dichiarazione di transito comunitario era stata prodotta e che esse nulla avevano potuto appurare in merito alla presenza della spedizione in Italia. Con l avviso di imposta 28 maggio 1997, lo Hauptzollamt Fulda ha riscosso i dazi all importazione, vale a dire i dazi doganali e relativi all imposta sulla cifra d affari all importazione. Nel corso del procedimento d opposizione lo Hauptzollamt Fulda, con lettera 15 gennaio 1999, ha affermato che «non era stata presentata alcuna prova del regolare appuramento del regime di transito comunitario né una corrispondente prova alternativa ai sensi dell art. 380 del regolamento d applicazione del codice doganale ( )». In assenza di risposta a tale lettera, esso ha respinto l opposizione con decisione 17 agosto 1999. Dalla decisione di rinvio emerge altresì che, nell ambito del ricorso nella causa principale, non è stata fornita alcuna prova né del regolare appuramento del regime di transito comunitario né dell effettivo luogo dell infrazione. Lo ZSM non ha inviato all obbligato principale alcuna ingiunzione che lo invitasse ad apportare, entro il termine di tre mesi previsto dall art. 379, n. 2, del regolamento di applicazione, la prova della regolarità dell operazione di transito comunitario o del luogo in cui l infrazione è stata effettivamente commessa, a pena di considerare l infrazione come commessa nella Repubblica federale di Germania. Dinanzi al giudice del rinvio, la ricorrente nella causa principale ha obiettato, in particolare, che, in assenza della menzione del termine di tre mesi di cui al detto art. 379, n. 2, essa non ha avuto l opportunità, nell ambito di detto termine, di accertare l effettivo luogo di permanenza della spedizione e di provare il regolare appuramento del regime di transito comunitario mediante una prova alternativa prevista dall art. 380 del regolamento di applicazione. Pertanto, nei suoi confronti non sarebbe sorta alcuna obbligazione doganale e l avviso d imposta 28 maggio 1997 nonché la decisione 17 agosto 1999 dovrebbero essere annullati. Nutrendo dubbi in merito all interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario, lo Hessisches Finanzgericht Kassel ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se di debba considerare che, conformemente all art. 215, nn. 2 o 3, primo trattino, del regolamento ( ) n. 2913/92 nella versione vigente fino al 9 maggio 1999, un obbligazione doganale è sorta nel luogo in cui l autorità doganale ha constatato che la merce si trova in una situazione che ha fatto sorgere tale obbligazione (n. 2) o nel luogo in cui la merce è stata assoggettata al regime (n. 3, primo trattino) qualora una spedizione assoggettata al regime di transito comunitario esterno non sia stata presentata all ufficio di destinazione e non sia possibile stabilire il luogo dell infrazione, ma l autorità doganale, in violazione dell art. 378, n. 1, ultima frase, e dell art. 379, n. 2, prima frase, del regolamento ( ) n. 2454/93, nella versione vigente fino al 30 giugno 2001, abbia omesso di indicare, nella notificazione di cui al n. 1 dell art. 379 di tale regolamento, il termine entro il quale deve essere fornita all ufficio di partenza la prova della regolarità dell operazione di transito o del luogo in cui l infrazione è stata effettivamente commessa. 2) Nel caso in cui si risolva affermativamente la [prima] questione ( ): Se la riscossione dei dazi da parte della competente autorità doganale ai sensi dell art. 379, n. 2, terza frase, del regolamento ( ) n. 2454/93, nella versione vigente fino al 30 giugno 2001, presupponga che l autorità doganale, nella notificazione di cui all art. 379, n. 1, del detto regolamento, abbia indicato il termine entro il quale deve essere fornita all ufficio di partenza la prova della regolarità dell operazione di transito o del luogo in cui l infrazione è stata effettivamente commessa». Sulle questioni pregiudiziali

17 18 19 20 21 22 23 24 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, qualora l ufficio di partenza di una merce assoggettata al regime di transito comunitario esterno abbia omesso di indicare, nella notificazione prevista dall art. 379, n. 1, del regolamento di applicazione, il termine di tre mesi entro il quale, in conformità all art. 379, n. 2, dello stesso regolamento, può essere fornita a tale ufficio la prova della regolarità dell operazione di transito o del luogo in cui l infrazione o l irregolarità è stata effettivamente commessa, tale circostanza osti al sorgere di un obbligazione doganale all importazione ai sensi dell art. 203 del codice doganale. In caso di risposta negativa, il giudice del rinvio chiede se, pur non impedendo il sorgere di un obbligazione doganale, la detta circostanza non impedisca perlomeno che l ufficio di partenza possa riscuotere l importo di tale obbligazione presso l obbligato principale. In applicazione dell art. 203, n. 1, del codice doganale, la sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all importazione fa sorgere l obbligazione doganale (v., in questo senso, in particolare, sentenze 1 febbraio 2001, causa C-66/99, D. Wandel, Racc. pag. I-873, punto 50; 11 luglio 2002, causa C-371/99, Liberexim, Racc. pag. I-6227, punto 52, e 14 novembre 2002, causa C-112/01, SPKR, Racc. pag. I-10655, punti 30 e 35). In base alla formulazione stessa del n. 2 di tale disposizione, l obbligazione sorge all atto della detta sottrazione. Per quanto concerne, segnatamente, la nozione di sottrazione al controllo doganale, contenuta nell art. 203, n. 1, del codice doganale, occorre ricordare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, tale nozione va intesa come comprendente qualsiasi azione od omissione che abbia come risultato d impedire, anche solo momentaneamente, all autorità doganale competente di accedere ad una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i controlli previsti dall art. 37, n. 1, del codice doganale (sentenza 29 aprile 2004, causa C-222/01, British American Tobacco, Racc. pag. I-4683, punto 47 e giurisprudenza citata). Ciò si verifica quando, come nella causa principale, l ufficio di partenza della spedizione controversa, assoggettato al regime di transito comunitario esterno, ha constatato che tale spedizione non è stata presentata all ufficio di destinazione e che per la spedizione in questione non è stato appurato il regime doganale. L art. 378, n. 1, del regolamento di applicazione prevede che, fatte salve le norme relative alla determinazione del luogo in cui sorge l obbligazione doganale, enunciate all art. 215 del codice doganale, quando, come nella causa principale, una spedizione non sia stata presentata all ufficio di destinazione e non sia stato possibile stabilire il luogo dell infrazione o dell irregolarità, si consideri che questa infrazione o irregolarità sia stata commessa nello Stato membro da cui dipende l ufficio di partenza, ovvero nello Stato membro da cui dipende l ufficio di passaggio all entrata nella Comunità e a cui è stato consegnato un avviso di passaggio, a meno che, entro il termine stabilito dall art. 379, n. 2, del regolamento di applicazione, non venga apportata la prova della regolarità dell operazione di transito ovvero del luogo in cui l infrazione o l irregolarità è stata effettivamente commessa. Ai sensi dell art. 379, n. 1, del regolamento di applicazione, quando una spedizione non è stata presentata all ufficio di destinazione e non possa accertarsi il luogo dell infrazione o dell irregolarità, l ufficio di partenza ne dà notificazione all obbligato principale quanto prima e al più tardi entro la fine dell undicesimo mese successivo alla data di registrazione della dichiarazione di transito comunitario. Ai sensi dello stesso articolo, n. 2, la notificazione di cui al n. 1 deve indicare, in particolare, il termine entro il quale può essere fornita all ufficio di partenza la prova, considerata sufficiente dall autorità doganale, della regolarità dell operazione di transito o del luogo in cui l infrazione o l irregolarità è stata effettivamente commessa. Il termine è di tre mesi dalla data della notificazione di cui al n. 1. Se alla scadenza di tale termine la prova di cui sopra non è fornita, lo Stato membro competente procede alla riscossione dei dazi e delle altre imposizioni del caso. Anche se, contrariamente a quanto sostenuto dalla Honeywell, la mancata notifica del termine di tre mesi previsto dall art. 379, n. 2, del regolamento di applicazione non osta al sorgere di un obbligazione doganale ai sensi dell art. 203, n. 1, del codice doganale, poiché la circostanza che fa sorgere l obbligazione doganale, come osservato al punto 18 di questa sentenza, è la sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all importazione segnatamente per il fatto che la detta merce non è stata presentata all ufficio di destinazione, la notificazione del detto termine di tre mesi all obbligato principale costituisce tuttavia un presupposto per la riscossione dell importo dell obbligazione doganale da parte dell autorità doganale.

25 26 27 Infatti, dalla stessa formulazione degli artt. 378, n. 1, e 379, n. 2, del regolamento di applicazione deriva che la notifica da parte dell ufficio di partenza all obbligato principale del termine entro il quale possono essere fornite le prove richieste ha carattere obbligatorio e deve precedere la riscossione dell importo dell obbligazione doganale. Tale termine mira a tutelare gli interessi dell obbligato principale concedendogli tre mesi per apportare, se del caso, la prova della regolarità dell operazione di transito o del luogo in cui l infrazione o l irregolarità è stata effettivamente commessa (v., in questo senso, sentenza SPKR, cit., punto 38). Pertanto, lo Stato membro da cui dipende l ufficio di partenza può procedere al recupero dei dazi all importazione solo se ha indicato all obbligato principale che quest ultimo disponeva di un termine di tre mesi per fornire le prove richieste e esse non sono state apportate entro tale termine (v., per analogia, sentenza 21 ottobre 1999, causa C-233/98, Lensing & Brockhausen, Racc. pag. I-7349, punto 31). In conformità all art. 221, n. 3, del codice doganale, l importo dell obbligazione doganale deve, in ogni caso, essere stato notificato nel rispetto del termine di prescrizione di tre anni dalla data in cui è sorta l obbligazione. Occorre pertanto risolvere le questioni sottoposte dichiarando che il combinato disposto degli artt. 203, n. 1, del codice doganale e 379 del regolamento di applicazione dev essere interpretato nel senso che sorge un obbligazione doganale quando una spedizione assoggettata al regime di transito comunitario esterno non è stata presentata all ufficio doganale di destinazione, ma lo Stato membro da cui dipende l ufficio di partenza può procedere alla riscossione dell importo dell obbligazione solo se ha indicato all obbligato principale che quest ultimo dispone di un termine di tre mesi per produrre le prove richieste e esse non sono state apportate entro tale termine. Sulle spese Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi la Corte (Quarta Sezione) dichiara: Il combinato disposto degli artt. 203, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, e 379 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d applicazione del regolamento n. 2913/92, dev essere interpretato nel senso che sorge un obbligazione doganale quando una spedizione assoggettata al regime di transito comunitario esterno non è stata presentata all ufficio doganale di destinazione, ma lo Stato membro da cui dipende l ufficio di partenza può procedere alla riscossione dell importo dell obbligazione solo se ha indicato all obbligato principale che quest ultimo dispone di un termine di tre mesi per produrre le prove richieste e esse non sono state apportate entro tale termine. Firme