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COMUNE DI BASALUZZO CAP 15060 PROVINCIA DI ALESSANDRIA Via Nuova n.7 15060 Basaluzzo C.F.- P.I.: 00433600061 Tel.: 0143/489107 int.3 Fax.: 0143/489370 E-mail : ragioneria@comune.basaluzzo.al.it REGIONE PIEMONTE NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell Ente, nell ambito dell esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione ed i suoi allegati seguono le disposizioni del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Il bilancio di previsione ha durata triennale ed espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese. Le entrate si articolano in: Titoli - Tipologie - Categorie. Le spese si articolano in: Missioni - Programmi - Titoli - Macroaggregati. L'unità di voto diviene la "tipologia" di entrata ed il "programma" per la spesa. Al bilancio di previsione deve essere allegata, ai sensi dell art. 11, comma 5, D.Lgs. 118/11 del paragrafo 9.11 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di Bilancio, allegato 4/1 al medesimo decreto legislativo, la nota integrativa contenente almeno i seguenti elementi: 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l accantonamento a tale fondo; 2) l elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall ente; 3) l elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall ente; 4) l elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili; 5) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi; 6) l elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

7) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata; 8) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 9) l elenco delle partecipazioni possedute con l indicazione della relativa quota percentuale; 10) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l interpretazione del bilancio. 1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa. Nell illustrare le entrate, si premette che sono considerati gli effetti della Legge di bilancio 2018 (L.205/2017) art.1 comma 37 che conferma, estendendo all anno 2018, il blocco degli aumenti dei tributi locali (ex Legge 208/2016), fatta eccezione per la TARI. Si concede, peraltro, ai Comuni che l abbiano precedentemente deliberata, la possibilità di confermare, con espressa deliberazione di Consiglio Comunale, la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille relativa agli immobili diversi dell abitazione principale. 1.1. Le entrate Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2018-2020 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative(catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) Principale norme di Gettito previsto nell anno precedente a quello di Gettito presunto accertato nell anno precedente a Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 23/2011 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 465.606,00 465.606,00 quello di Gettito previsto nel triennio 2018 2019 2020 464.887,00 457.996,00 453.566,00 Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione Effetti connessi alla modifica delle aliquote Nessuno Si confermano le stesse aliquote in vigore nell anno 2017 in quanto la legge di bilancio 2018 all art.1 comma 37, ha confermato anche per il 2018, il blocco degli aumenti dei tributi locali, ad eccezione della TARI., TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Principale norme di Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013

Gettito previsto nell anno precedente a quello di 77.000,00 Gettito presunto accertato nell anno precedente a quello di 77.000,00 Gettito previsto nel triennio 2018 2019 2020 75.000,00 74.772,00 74.772,00 Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione Effetti connessi alla modifica delle aliquote Si conferma in linea di massima l entrata realizzatasi nell anno precedente in considerazione di quanto prevista in materia di TASI contenute nella legge n. 232/2016 con particolare riguardo per esenzione unità immobiliare adibita ad abitazione principale non di lusso. Si confermano le stesse aliquote in vigore nell anno 2017 in quanto la legge di bilancio 2018 all art.1 comma 37, ha confermato anche per il 2018, il blocco degli aumenti dei tributi locali, ad eccezione della TARI., TASSA SUI RIFIUTI (TARI) Principale norme di Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Gettito previsto nell anno precedente a quello di 350.947,00 Gettito presunto accertato nell anno precedente a 350.947,00 quello di Gettito previsto nel triennio 2018 2019 2020 Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione Effetti connessi alla modifica delle aliquote 350.947,00 350.947,00 350.947,00 Nessuno Le tariffe saranno determinate sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti. ADDIZIONALE COMUNALE ALL IRPEF Principale norme di Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 Gettito previsto nell anno precedente a quello di 121.000,00 Gettito presunto accertato nell anno precedente a 121.000,00 quello di Gettito previsto nel triennio 2018 2019 2020 Effetti connessi a modifiche legislative previste sugli anni della previsione Effetti connessi alla modifica delle aliquote 112.430,00 112.430,00 112.430,00 L accertamento è stato effettuato nel rispetto di quanto previsto dal punto 3.7.5 dell Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 Si confermano le stesse aliquote in vigore nell anno 2017, quindi non si stimano conseguenti incrementi di aliquote. Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni: Fondo di solidarietà comunale

Nella quantificazione del Fondo di Solidarietà Comunale nel bilancio di previsione finanziario 2018/2020, posto che la Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017) è stata approvata in data 27.12.2017, quindi successiva all approvazione della bozza di Bilancio, si sono tenuti in considerazione seguenti fattori, facendo a quanto previsto nella Legge di Bilancio 2017 (L.232/2016): 1) la trattenuta IMU che alimenta la quota perequativa del fondo per il 2018 è rimasta invariata al 22,43% in quanto è rimasto invariato l ammontare della quota di alimentazione a carico dei comuni; 2) la quota compensativa relativa alle risorse statali che confluiscono nel fondo per compensare il mancato gettito IMU e Tasi viene confermata; 3) si sono considerati invariati i criteri utilizzati per distribuire la quota perequativa sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard: 40% per l anno 2017, il 55% per l anno 2018, il 70% per l anno 2019, l 85%per l anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall anno 2021; Relativamente al punto 3), ai fini puramente informativi, si segnala la modifica inserita nella Legge di Bilancio 2018 L.205/2017 art.1 comma 884 che ha cambiato i criteri utilizzati per distribuire la quota perequativa sulla base della differenza tra le capacità fiscali ed i fabbisogni standard : il 45% per l anno 2018, il 60% per l anno 2019, rimangono invariate le percentuali per il biennio 2010-2021 rispettivamente all 85% ed al 100%. Il Ministero ha pubblicato in data 30.11.2017, sul proprio sito internet, un prospetto provvisorio da cui si evince una diminuzione dell importo rispetto all anno 2017; segnalando che la bozza di Bilancio è stata approvata dalla Giunta Comunale in data 11.11.2017, si rileva che, casualmente, si era già tenuto conto di una diminuzione e le previsioni sono state iscritte nei seguenti importi:: Gettito previsto nell anno precedente a quello di 77.356,00 Gettito accertato nell anno precedente a quello di 77.356,00 Gettito previsto nel triennio 2018 2019 2020 75.250,00 75.250,00 75.250,00 1.2. Le spese Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base: dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie,illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2019-2020 non è stato considerato l incremento legato al tasso di inflazione programmato; delle spese necessarie per l esercizio delle funzioni fondamentali; delle richieste formulate dai vari responsabili e delle scelte dell amministrazione compatibilmente alla possibilità di reperirne le risorse necessarie. Fondo crediti di dubbia esigibilità Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che

l accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell esercizio n, scorrendo di un anno la serie di. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi tre anni del quinquennio di, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per gli ultimi due anni del quinquennio. L ente può, con agli ultimi due esercizi del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell esercizio a cui si riferiscono: in tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di. L accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata. L ammontare del fondo deve essere valutato in sede di previsione, monitorato in sede di assestamento e definitivamente quantificato in sede di rendiconto di gestione. Per le entrate che in precedenza erano accertate per cassa, il calcolo del fondo è effettuata assumendo dati extracontabili. Non si effettua accantonamento per entrate relative a: 1. Crediti da altre amministrazioni pubbliche; 2. Crediti assistiti da fidejussioni; 3. Entrate tributarie che devono essere accertate per cassa; 4. Altre entrate che l ente non considera di dubbia e difficile esazione per le quali deve essere data motivazione nella nota integrativa al bilancio. In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti: Descrizione Motivazione Tassa Smaltimento rifiuti solidi urbani SI Fitti attivi SI Emissione di ruolo Recupero evasione NO Agenzia delle Entrate - Riscossioni Non sussistono i Oneri permesso di presupposti:quote NO costruire regolarmente versate Gestito da Società Proventi acquedotto NO esterna GESTIONE Canoni di depurazione Sanzioni per violazioni al codice della strada Per quanto riguarda: 1) il metodo di calcolo: si è optato per la modalità di calcolo A (media semplice), in quanto ritenuta più idonea; 2) il quinquennio preso in considerazione, 2012-2016, è in linea con quanto indicato nella risposta di ARCONET alla domanda n.25 del 26.10.2017 e precisamente : NO SI ACQUA S.p.A. Gestito da Società Partecipata Valle Orba Depurazione S.r.l.

Domanda n. 25: Con all esempio n. 5 dell appendice tecnica, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, un ente tenuto al rispetto del d.lgs. n. 118 del 2011 a decorrere dall esercizio 2015 per calcolare l accantonamento al nel bilancio di previsione 2018 come deve determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti considerato che il quinquennio di risulta composto sia da esercizi precedenti all adozione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata sia da esercizi soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 118? Risposta: Un ente che rispetta il d.lgs. n. 118 del 2011 dall esercizio 2015 che, per determinare l accantonamento al nel bilancio di previsione 2018, intende utilizzare la facoltà di slittare il quinquennio di, per considerare anche le riscossioni effettuate nell anno successivo in conto residui dell anno precedente, con alla formula indicata nel punto 2) dell esempio n. 5 dell appendice tecnica, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria determina il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti nel modo seguente: per gli anni dal 2012 al 2014 (incassi di competenza es. X + incassi c/residui X ) : accertamenti esercizio X per gli anni 2015 e 2016 (incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X ) : accertamenti esercizio X per maggior chiarezza: per l anno 2012 (incassi di competenza es. 2012 + incassi c/residui 2012): accertamenti esercizio 2012 per l anno 2015 (incassi di competenza es. 2015 + incassi esercizio 2016 in c/residui 2015): accertamenti esercizio 2015 Il principio contabile all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 prevede che dal 2018 tutti gli enti locali effettuino uno stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, pari almeno al 85 %, nel 2019 e 2020 è pari all 100%. Si segnala che tali erano le percentuali previste alla data dell approvazione della bozza di Bilancio (11.11.2017) e che la Legge di Bilancio 2018 L.205//2017 - art.1 comma 882 - ha rettificato tali percentuali rispettivamente al 75%, 85%, 95%, tuttavia l Ente, pur avendo effettuato il calcolo sopra indicato, NON si è avvalso di tale facoltà, ritenendo opportuno iscrivere a Bilancio una quota maggiore, come indicato nelle schede allegate relative al calcolo dell accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo: BILANCIO 2018 Descrizione % acc.to (100-%media) Previsione 2018 di entrata % minima a bilancio del Stanziamento iscritto Tassa smaltimento rifiuti 8,06% 350.947,00 75% 38.000,00 Fitti attivi 15,17% 12.600,00 75% 6.250,00 Sanzioni per violazioni al 75% 0,00% 36.500,00 codice della strada 750,00 TOTALE 400.047,00 45.000,00

BILANCIO 2019 Descrizione % acc.to (100-%media) Previsione 2019 di entrata % minima a bilancio del Stanziamento iscritto Tassa smaltimento rifiuti 8,06% 350.947,00 85% 43.000,00 Fitti attivi 15,17% 12.600,00 85% 6.250,00 Sanzioni per violazioni al 85% 0,00% 36.500,00 codice della strada 750,00 TOTALE 400.047,00 50.000,00 BILANCIO 2020 Descrizione % acc.to (100-%media) Previsione 2020 di entrata % minima a bilancio del Stanziamento iscritto Tassa smaltimento rifiuti 8,06% 350.947,00 95% 43.000,00 Fitti attivi 15,17% 12.600,00 95% 6.250,00 Sanzioni per violazioni al 0,00% 36.500,00 95% 750,00 codice della strada TOTALE 400.047,00 50.000,00 Fondi di riserva Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), e precisamente: Anno 2018 8.450,00-0,60% ; Anno 2019 8.350,00-0,60% Anno 2020 8.350,00-0,60% Non facendo l ente ricorso all anticipazione di tesoriera non è necessario incrementare del 50% la quota d obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili ed urgenti. Per l anno 2018 è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell importo di 8.450,00 pari allo 0,54% (min 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall art. 166, comma 2-quater, del D.Lgs. n. 267/2000. Accantonamenti per passività potenziali Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti per passività potenziali DESCRIZIONE ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Indennità di fine 977,00 977,00 977,00 mandato al Sindaco Fondo rischi 0,00 0,00 0,00 contenzioso Fondo rischi 0,00 0,00 0,00 indennizzi assicurativi Fondo oneri rinnovi 0,00 0,00 0,00 contrattuali Fondo rischi per altre passività potenziali 0,00 0,00 0,00 Non sussistono al momento motivi che rilevino la necessità di costituire i fondi a valore zero. 2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Dato atto che, alla data dell approvazione della bozza di bilancio, sulla base degli utilizzi dell avanzo di amministrazione disposti nel corso del 2017, pari ad 77.000,00 destinate a spese di investimento, e dell andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2017 ammonta a 639.580,34, di cui FPV di parte corrente ed in c/capitale pari ad 0,00, come risulta dall apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto ai sensi del d.lgs. n. 118/2011. Dando atto, inoltre, che la composizione del suddetto risultato di amministrazione presunto al 1 gennaio 2018 è la seguente: Fondo crediti di dubbia esigibilità 141.402,61 Fondo spese accantonamento indennità di fine mandato 3.519,00 Vincoli formalmente attribuiti dall ente 0,00 Totale parte destinata agli investimenti 2.315,33 Totale parte disponibile 492.343,40 Il bilancio di previsione dell esercizio 2018 non prevede l utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione presunto. Il principio contabile 4.2 D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i., relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari; c) per il finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l estinzione anticipata dei prestiti. Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Le quote del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa. 3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili. Nel triennio 2018-2020 sono previsti un totale di 292.000,00 di investimenti, così suddivisi: TIPOLOGIA ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Spese in conto capitale 156.500,00 59.500,00 76.000,00 Totale spese tit.ii - III 156.500,00 59.500,00 76.000,00 Impegni in conto capitale re imputati dal 2016 e prec. 0,00 0,00 0,00 TOTALE SPESE INVESTIMENTO 156.500,00 59.500,00 76.000,00

TIPOLOGIA ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 Contributi Regionali 60.000,00 25.000,00 40.000,00 Proventi permessi di costruire 21.500,00 24.500,00 16.000,00 Entrate correnti destinate ad investimenti (Concessioni cimiteriali) 15.000,00 10.000,00 20.000,00 FPV di entrata di parte capitale 0,00 0,00 0,00 Contributi da imprese proventi vincolati L.R.n.28/1999 art.3 c.2 lett.d 0,00 0,00 0,00 Proventi da alienazioni immobiliari (vasca acquedotto/forno comunale) 60.000,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO SPESE INVESTIMENTO 156.500,00 59.500,00 76.000,00 Gli investimenti previsti nel triennio 2018/2020 non risultano finanziati con l assunzione di mutui. 4. Eventuali cause che hanno reso impossibile individuare il cronoprogramma di spesa degli investimenti. Nessuna. 5. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti. Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati. 6. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata. Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata. 7. Elenco dei propri enti ed organismi strumentali. ORGANISMI STRUMENTALI 1 Nessuno ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI 2 Nessuno SITO INTERNET SITO INTERNET

8. Elenco delle partecipazioni possedute con l indicazione della relativa quota percentuale. ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI 3 ACOS S.p.A. Sede Legale e Uffici Amministrativi: Corso Italia 49-15067 Novi Ligure (AL) ALEXALA - Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Alessandria Piazza Santa Maria di Castello 14 I-15121 Alessandria VALLE ORBA DEPURAZIONE S.r.l. ( ex CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE DELLA VALLE DELL ORBA) Sede Legale: Loc.Iride n.28 15060 Predosa (Al) CSR - Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese Via Paolo Giacometti, 22-15067 NOVI LIGURE ISRAL - Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria Via dei Guasco n.49-15100 Alessandria C.S.P. - Consorzio servizi alla persona del Novese Piazzale Partigiani n. 1-15067 - Novi Ligure (AL) S.R.T. S.p.A.- Società pubblica per il recupero ed il trattamento dei rifiuti S.p.A. Strada Provinciale Bosco Marengo-Novi 15067 Novi Ligure (AL) SITO INTERNET % QUOTA DI PARTECIPAZIONE www.acosspa.it 0,00609047 www.alexala.it 0,28 www.valleorbadepurazione.it 20 www.csrifiuti-noviligure.it 0,99 www.isral.it 0,32 www.cspnovi.it 3,30 www.srtspa.it 0,89 1 L articolo 9, comma 7, del DPCM 28 dicembre 2011 definisce organismi strumentali delle regioni e degli enti locali, le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. 2 L articolo 21 del DPCM 28 dicembre 2011 definisce ente strumentale l azienda o l ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l ente locale: a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell ente o nell azienda; b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell attività di un ente o di un azienda; c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell attività dell ente o dell azienda; d) ha l obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; e) esercita un influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l attività oggetto di tali contratti comportano l esercizio di influenza dominante Il principio specifica che trattasi di enti strumentali controllati. 3 Secondo il principio gli enti strumentali partecipati sono gli enti pubblici e privati e le aziende nei cui confronti l amministrazione pubblica ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo.