REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PERMESSI RETRIBUITI PER LA FREQUENZA A CORSI LEGALI DI STUDIO DI CUI ALL ART. 15 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI DEL 14/9/2000 Art. 1 (Corsi di studio) I permessi retribuiti al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi per la frequenza a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio: - universitari; - post-universitari; - di scuole di istruzione primaria; - di scuole di istruzione secondaria; - di scuole di qualificazione professionale. I corsi devono essere svolti da Università, Istituti, Scuole statali, pareggiate, legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico. Art. 2 (Frequenza corsi) 1. Corsi di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale: la frequenza deve essere certificata tramite una dichiarazione sostitutiva dell'interessato ovvero tramite un'attestazione della scuola, da presentare alla fine del corso, insieme alla documentazione attestante l'eventuale esame finale sostenuto (anche se con esito negativo). Nel caso di mancata presentazione della suddetta documentazione, i permessi già fruiti saranno considerati come aspettativa non retribuita ovvero saranno, a richiesta dell'interessato, imputati ad altra causale di assenza (ad es. ferie o permessi brevi a recupero). 2. Corsi universitari o post-universitari: la frequenza si presume dimostrata dalla presentazione di idonea documentazione (dichiarazione sostitutiva dell'interessato ovvero attestazione dell'istituto ovvero fotocopia autentica del libretto universitario) comprovante il fatto di aver sostenuto gli esami relativi all'anno accademico per cui si è richiesto il permesso. In particolare, coloro che frequentano corsi universitari devono documentare di aver sostenuto almeno tre esami, anche se con esito negativo, dalla decorrenza della concessione del permesso 1
in parola. Anche in questo caso, la mancata presentazione della documentazione alla fine dell'anno accademico, comporta le medesime conseguenze indicate al punto precedente. Art. 3 (Destinatari) 1. I permessi possono essere richiesti dai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Art. 4 (Durata) 1. Per tutti i corsi di studio il permesso è concesso nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno scolastico/formativo o accademico. 2. Per sostenere la sola tesi di laurea o di corso post-universitario: ammontare massimo di n. 75 ore individuali (sempre che sia stata presentata l iscrizione) 3. Per quanto concerne il conseguimento del diploma di laurea, il beneficio è concesso per un numero massimo di anni pari alla durata del corso, maggiorato del 50%. Il periodo massimo individuale attribuibile sarà calcolato con riferimento al numero di anni di concessione del permesso stesso, indipendentemente dall effettiva fruizione o meno del medesimo da parte dell interessato. Art. 5 (Graduatorie) 1. Non può essere concesso un numero di permessi che, nell'anno solare, superi il 3% del personale a tempo indeterminato in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento alla unità superiore. 2. Qualora il numero delle domande superi il limite indicato al comma precedente, i permessi dovranno essere concessi nel rispetto dei seguenti criteri di priorità: A) Dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studio; B) Dipendenti che frequentano: - Il penultimo anno del corso di studio (quale prima volta); - Gli altri anni del corso di studio (quale prima volta), con esclusione del primo anno di corso. 2
Relativamente alle priorità di cui alle suddette lettere A) e B), gli studenti universitari o post-universitari debbono aver superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti. C) Dipendenti che frequentano attività didattiche senza trovarsi nelle condizioni di cui alle predette lettere A) e B). 3. All'interno di ciascun gruppo di domande di cui ai punti sopraindicati, i criteri di priorità sono i seguenti: a) domande relative a corsi di studio della scuola media inferiore; b) domande relative a corsi di formazione professionale di base, c) domande relative a corsi di studio della scuola media superiore; d) domande relative a corsi di formazione professionale di 2 livello per diplomati; e) domande relative a corsi di studio universitari; g) domande relative a corsi di studio post-universitari; h) domande relative a corsi di Formazione professionale di 2 livello per laureati; 4. A parità delle suddette condizioni, la priorità è concessa: 1) alle domande dei dipendenti che non abbiano mai fruito di permessi per lo stesso corso di studi; 2) in caso di ulteriore parità, secondo l ordine decrescente di età. 5. Soddisfatti i criteri di priorità di cui ai commi precedenti, il permesso può essere concesso anche, con l ordine di precedenza sottoindicato e con i criteri di cui al precedente comma 3, per: a) domande relative a corsi di studio della scuola media superiore (2 Diploma) b) domande relative a corsi di studio universitari (2 Laurea) Solo qualora rimangano posti disponibili nell ambito del limite massimo del 3% di cui al precedente comma 1 il permesso è concesso per sostenere la sola tesi di laurea o di corso postuniversitario, in questo caso il permesso è concesso una sola volta e nella misura massima di 75 ore individuali. Nel caso di più domande di permesso finalizzato alla sola preparazione della tesi di laurea si applicano i criteri di cui al precedente comma 4. Art. 6 (Permessi per preparazione tesi di laurea o di corso post universitario) 1. Completamento del corso di studi entro l anno accademico antecedente: in questo caso il dipendente, che ha comunque presentato la domanda di concessione del permesso entro il termine stabilito dalla circolare emanata annualmente e che ritiene di non avere necessità di iscriversi all'anno accademico successivo, può inoltrare, entro il termine del 31 dicembre 3
dell anno di presentazione della domanda, una richiesta di proroga della fruizione dei permessi già concessi nell anno precedente sino alla data del 31 marzo. 2. Mancato completamento del corso di studi entro l anno accademico antecedente: nel caso di mancato completamento del corso di studi entro l anno accademico antecedente, il dipendente deve: presentare la domanda entro il termine stabilito dalla circolare emanata annualmente; documentare, con le modalità indicate nella circolare emanata annualmente, l avvenuta iscrizione al corso universitario o post-universitario entro e non oltre il 31 marzo dell anno successivo a quello di presentazione della domanda. La mancata presentazione della citata dichiarazione o documentazione comporta il non accoglimento della domanda. Indipendentemente dalle due casistiche sopra illustrate, l interessato dovrà presentare, al termine del corso di studi, la documentazione (dichiarazione sostitutiva ovvero originale o copia conforme) comprovante il fatto di aver sostenuto la tesi ovvero di aver conseguito il relativo titolo di studio (a pena della "conversione" dei permessi per studio utilizzati). Art. 7 (Presentazione domande) 1. Le domande per i permessi di studio, da presentare entro le scadenze e con le modalità indicate nella apposita circolare emanata annualmente, devono contenere l'indicazione del corso e dell'anno relativo per la cui frequenza si chiede il permesso e la specificazione dell'università, dell'istituto o della scuola presso cui si intende frequentare il corso stesso; le domande devono inoltre contenere la dichiarazione di non avere (o di avere) usufruito di permessi per lo stesso corso di studi. 2. Per la concessione dei permessi, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. Nel caso della mancata presentazione di tale documentazione i permessi concessi saranno considerati come aspettativa non retribuita ovvero saranno, a richiesta dell'interessato, imputati ad altra causale di assenza (ad es. ferie o permessi brevi a recupero). 3 Qualora la domanda riguardi corsi relativi ad anni successivi al primo e l'interessato abbia già ottenuto permessi relativi ad anni di corso precedenti rispetto a quello per il quale ha inoltrato domanda, la domanda deve essere corredata dalla specifica documentazione riguardante gli esami sostenuti relativi ai corsi dell'anno precedente per i quali erano stati concessi i permessi retribuiti. (almeno tre esami, anche se con esito negativo, per coloro che frequentano corsi 4
universitari). 4. La documentazione relativa agli esami sostenuti nel precedente anno accademico (per i corsi universitari, almeno tre, anche con esito negativo) deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo (a pena della "conversione" dei permessi per studio utilizzati). 5. La documentazione relativa al piano di studio (comunque denominato) e la documentazione relativa a tutti gli esami sostenuti dal primo anno di immatricolazione, deve essere trasmessa su richiesta specifica, in quanto rileva unicamente ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità nel caso in cui il numero delle domande superi la percentuale prestabilita. E' comunque facoltà del dipendente presentare la documentazione in argomento non appena ne sia in possesso anche in assenza di specifica richiesta in tal senso. Qualora la fruizione dei permessi riguardi l'ultimo anno di corso frequentato, la documentazione deve essere comunque presentata. 6. Per quanto riguarda i corsi di studio universitari, poiché il piano di studi può prevedere, oltre alle varie tipologie di esami, anche altre forme di verifica del profitto comportanti anche esse acquisizione di un determinato numero di crediti formativi, ai fini dell'ottenimento del permesso tale ulteriore forma di verifica del profitto dovrà espressamente essere equiparata (o considerata come sostitutiva) del superamento di un esame, prevedendo di norma, al pari degli esami, un voto espresso in trentesimi. Se per la compilazione del Piano di studio individuale è previsto un numero minimo di esami detta forma di verifica dovrà in tal senso essere considerata sostitutiva del superamento di un esame. 7. Tesi di laurea o di corso post-universitario: la documentazione relativa all'iscrizione deve essere presentata entro il 31 marzo (a pena di non accoglimento della domanda). Occorre, altresì, presentare la dichiarazione sostitutiva ovvero la documentazione comprovante il fatto di aver sostenuto la tesi ovvero di aver conseguito il titolo di studio. 8. La mancata ottemperanza a quanto stabilito nei precedenti comma comporta la "conversione" dei permessi per studio utilizzati. Art. 8 (Rinvio) 1 Si rinvia alla circolare emanata ogni anno per quanto non disciplinato nel presente Regolamento. 5