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Transcript:

COMUNE DI TREVISO REGOLAMENTI CONTROLLI INTERNI Regolamento dei controlli interni Art. 1 - Controlli interni... 1 Art. 2 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile. 1 Art. 3 - Controllo successivo di regolarità amministrativa... 2 Art. 4 - Controllo di gestione... 2 Art. 5 - Controllo strategico... 3 Art. 6 - Controllo sulle società partecipate non quotate e sugli altri organismi gestionali esterni... 3 Art. 7 - Controllo sugli equilibri finanziari... 4 Art. 8 - Controllo sulla qualità dei servizi... 4 Art. 9 - Entrata in vigore... 5 NOTE:... 5 Art. 1 - Controlli interni 1. Ai sensi ed in esecuzione delle disposizioni di legge, nell ambito dell autonomia comunale normativa ed organizzativa e nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, il presente regolamento individua gli strumenti e le metodologie dei controlli interni. 2. I controlli interni debbono essere svolti in maniera coordinata ed integrata, secondo gli strumenti organizzativi del regolamento sul sistema di direzione. 3. I controlli interni debbono essere coordinati col piano di prevenzione della corruzione. Art. 2 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile viene svolto nella fase di formazione dell atto prima dell adozione dell atto finale. 2. Su ogni proposta di determinazione e di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, il dirigente proponente garantisce la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa esercitata, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate e la esprime, nel caso di deliberazioni, nel parere di regolarità tecnica che inserisce nell atto proposto. 3. Le proposte di cui al comma 2 devono essere compatibili con gli equilibri finanziari ed il proponente dirigente deve altresì accertare preventivamente che il programma dei pagamenti che consegue all adozione dell atto sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 4. La proposta viene trasmessa al direttore finanziario che effettua il controllo contabile e rilascia il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la 1

copertura finanziaria, che inserisce nell atto proposto, e trasmette la proposta all organo competente per l adozione dell atto. Art. 3 - Controllo successivo di regolarità amministrativa 1. Al controllo è preposto l ufficio costituito nei modi previsti dal regolamento sul sistema di direzione. 2. L ufficio, sotto la direzione del segretario generale, provvede secondo un piano di lavoro al controllo su determinazioni dirigenziali, contratti ed altri atti amministrativi comunali scelte con tecniche di campionamento. 3. Il piano di lavoro è annuale con riguardo alla durata di ogni esercizio finanziario (eccetto l anno 2013 la cui decorrenza è dalla costituzione dell ufficio). 4. La selezione è casuale ed effettuata con sorteggio nella misura stabilita nel piano di lavoro, tenuto conto della tipologia degli atti e delle criticità emerse nonché delle risorse professionali costituenti l ufficio. 5. Il controllo verifica il rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, delle direttive interne ed inoltre la correttezza formale e procedimentale dell atto, la comunicazione alle strutture interne coinvolte, l avvenuta pubblicazione se dovuta. 6. L ufficio può chiedere, ed i destinatari obbligati a fornire, dati ed informazioni alle altre strutture comunali preposte al controllo, alle direzioni dei settori nonché al collegio dei revisori ed all organismo indipendente di valutazione. 7. Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda secondo il modulo previsto nel piano di lavoro, con l indicazione sintetica delle verifiche svolte e dell esito. 8. Le riscontrate irregolarità vengono comunicate senza ritardo al soggetto che ha adottato l atto, nonché al relativo dirigente se soggetto diverso, unitamente alle direttive cui conformarsi per eventuali provvedimenti di autotutela ferme restando le personali responsabilità. 9. Il piano di lavoro e le risultanze complessive in forma aggregata del della homepage dei sito comunale. La pubblicazione viene aggiornata a gennaio di ciascun anno, in via preventiva per il piano di lavoro ed in via consuntiva per le risultanze del controllo. Art. 4 - Controllo di gestione 1. Al controllo è preposto l ufficio previsto dal regolamento sul sistema di direzione. 2. L ufficio svolge, secondo un piano di lavoro, il controllo nelle modalità di legge (articoli 147, 169 comma 3-bis, 196, 197, 198-bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) e di statuto (articolo 49). Le unità organizzative di settore individuano i referenti con l ufficio di controllo. 3. L ufficio può chiedere, ed i destinatari obbligati a fornire, dati ed informazioni alle altre strutture comunali preposte al controllo, alle direzioni dei settori nonché al collegio dei revisori ed all organismo indipendente di valutazione. 4. I rilevati scostamenti vengono comunicati senza ritardo al soggetto responsabile, nonché al relativo dirigente se soggetto diverso, con le eventuali 2

direttive al fine della individuazione delle azioni correttive in corso di gestione ferme restando le personali responsabilità. 5. Il piano di lavoro e le risultanze complessive in forma aggregata del della homepage dei sito comunale. La pubblicazione viene aggiornata ciascun anno secondo la cadenza seguente: piano esecutivo di gestione; b) per le risultanze del controllo entro il mese solare successivo al referto. Art. 5 - Controllo strategico Al controllo strategico, che verrà attivato a decorrere dall anno 2014, è preposto l ufficio costituito nei modi previsti dal regolamento sul sistema di direzione. L ufficio, sotto la direzione del segretario generale, provvede secondo un piano di lavoro a verificare con tecniche di campionamento lo stato di attuazione dei programmi e progetti approvati nella relazione previsionale e programmatica, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti. Il piano di lavoro è annuale con riguardo alla durata di ogni esercizio finanziario al quale si riferisce la relativa relazione previsionale e programmatica. La selezione è casuale ed effettuata con sorteggio nella misura stabilita nel piano di lavoro, tenuto conto della tipologia degli atti e delle criticità emerse nonché delle risorse professionali costituenti l ufficio. L ufficio può chiedere, ed i destinatari obbligati a fornire, dati ed informazioni alle altre strutture comunali preposte al controllo, alle direzioni dei settori nonché al collegio dei revisori ed all organismo indipendente di valutazione. Le risultanze del controllo vengono comunicate in tempo utile per la ricognizione annuale sullo stato di attuazione dei programmi al sindaco, al presidente del consiglio comunale ed ai dirigenti interessati. Il piano di lavoro e le risultanze complessive in forma aggregata del controllo sono pubblicate nella sezione trasparenza, valutazione e merito della homepage dei sito comunale. La pubblicazione viene aggiornata ciascun anno secondo la cadenza seguente: bilancio di previsione finanziario; b) per le risultanze del controllo entro il mese solare successivo all approvazione del rendiconto. Art. 6 - Controllo sulle società partecipate non quotate e sugli altri organismi gestionali esterni 1. Al controllo, che verrà attivato a decorrere dall anno 2014, è preposto l ufficio che gestisce i rapporti tra il Comune e le società partecipate. 2. L ufficio, sotto la direzione del direttore finanziario, provvede secondo un piano di lavoro a verificare la situazione contabile, gestionale, organizzativa delle società ed il rispetto delle norme di finanza pubblica, nonché, con coinvolgimento e l acquisizione dei referti dei dirigenti dei settori nel cui ambito di materia rientra l attività, il rispetto dei contratti e la qualità dei servizi. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle società quotate partecipate dal Comune (cioè le società emittenti strumenti finanziari quotati in 3

mercati regolamentati) nonché a quelle da esse controllate ai sensi dell articolo 2359 del codice civile. 4. Analogo controllo viene esteso anche agli altri organismi gestionali esterni partecipati dal Comune. 5. Con riferimento agli obiettivi strategici e gestionali assegnati alle società ed agli altri organismi (sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità secondo parametri qualitativi e quantitativi) ed individuati nella relazione previsionale e programmatica, l ufficio effettua il periodico monitoraggio dei relativi indicatori. 6. L ufficio può chiedere, ed i destinatari obbligati a fornire, dati ed informazioni agli amministratori ed ai revisori delle società e degli organismi, alle altre strutture comunali preposte al controllo, alle direzioni dei settori nonché al collegio dei revisori del Comune. 7. Gli scostamenti rilevati vengono comunicati senza ritardo agli amministratori delle società e degli organismi per gli interventi correttivi nel corso della gestione, ferme restando le personali responsabilità. 8. Le risultanze del controllo concorrono alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, anche in riferimento ai possibili squilibri economicofinanziari rilevanti per il bilancio del Comune. 9. Il piano di lavoro e le risultanze complessive in forma aggregata del della homepage del sito comunale. La pubblicazione viene aggiornata ciascun anno secondo la cadenza seguente: bilancio di previsione finanziario; b) per le risultanze del controllo entro il mese solare successivo all approvazione del rendiconto. Art. 7 - Controllo sugli equilibri finanziari 1. Al controllo sugli equilibri finanziari è preposto l ufficio previsto dal regolamento di contabilità, sotto la direzione del direttore finanziario e mediante la vigilanza del collegio dei revisori. 2. Per il conseguimento degli equilibri finanziari spetta al direttore finanziario coinvolgere, secondo le rispettive competenze, gli organi elettivi e quelli gestionali. 3. Il controllo sugli equilibri finanziari garantisce, secondo le modalità previste nel regolamento di contabilità, in modo dinamico il costante raggiungimento degli equilibri della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini del patto di stabilità interno, tenendo conto degli effetti che si determinano per il bilancio dalle risultanze del controllo sulle società partecipate e sugli altri organismi gestionali esterni. Art. 8 - Controllo sulla qualità dei servizi 1. Al controllo sulla qualità dei servizi, che verrà attivato a decorrere dall anno 2014, provvedono i dirigenti comunali con riguardo alle attività svolte nei rispettivi settori. 2. Con riguardo alle attività svolte mediante organismi gestionali esterni, provvedono i relativi amministratori secondo le direttive dell ufficio di cui all articolo 6 e col coinvolgimento dei dirigenti dei settori come indicato nel 4

comma 2 del suddetto articolo. 3. Il controllo verifica il grado di qualità dei servizi e della soddisfazione degli utenti interni ed esterni. Viene effettuato con metodologie (questionari, segnalazioni, reclami, ecc.) e cadenze periodiche consone alle diverse tipologie di servizi. 4. Le risultanze del controllo concorrono alla formazione della relazione previsionale e programmatica, del piano esecutivo di gestione e della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. 5. Le risultanze in forma aggregata del controllo sono pubblicate nella sezione trasparenza, valutazione e merito della homepage del sito comunale. La pubblicazione viene aggiornata a gennaio di ciascun anno. Art. 9 - Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore con l esecutività della deliberazione che lo approva. NOTE: Settore / Servizio responsabile: Segretario Generale Approvazione / Ultima modifica: Deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 23.1.2013 Contenuto ultima modifica: - - - 5